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Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 - Alfacam e a. / Parlamento

(Causa T-21/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti : Alfacam (Lint, Belgio); Via Storia (Schiltigheim, Francia); DB Video Productions (Aartselaar, Belgio); IEC (Rennes, Francia); e European Broadcast Partners (EUBROPA) (Aartselaar) (rappresentante: avv. B. Pierart)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dal Parlamento europeo il 18 novembre 2011, che attribuisce alla società anonima di diritto belga WATCH TV S.A. l'appalto EP/DGCOMM/AV/11/11, lotto n. 1, Prestazioni di servizi video, radio e multimediali - Servizi da fornire al Parlamento europeo a Bruxelles;

conseguentemente, annullare la decisione adottata dal Parlamento europeo che non ha preso in considerazione l'offerta delle prime quattro ricorrenti, che operano nell'ambito dell'associazione temporanea EUROPEAN BROACAST PARTNERS, offerta che è stata classificata in seconda posizione per l'appalto EP/DGCOMM/AV/11/11, lotto n. 1, Prestazioni di servizi video, radio e multimediali - Servizi da fornire al Parlamento europeo a Bruxelles;

condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico relativo ad una violazione dell'articolo 94 del regolamento finanziario, poiché l'offerta dell'offerente prescelto conterrebbe false dichiarazioni di modo che tale offerente avrebbe dovuto essere escluso dall'attribuzione dell'appalto.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).