Language of document : ECLI:EU:T:2012:339

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

3 luglio 2012 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Rifiuto del cancelliere della Corte di accettare lettere inviate dal ricorrente al primo avvocato generale della Corte – Domanda di apertura di un procedimento di riesame nei confronti di talune decisioni definitive adottate dal Tribunale in cause a seguito di impugnazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale»

Nella causa T‑27/12,

Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente a causa del rifiuto del cancelliere della Corte di accettare taluni documenti depositati dal ricorrente,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. F. Dehousse (relatore), presidente facente funzione, K. O’Higgins e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Il ricorrente ha inviato quattro lettere datate, rispettivamente, 11 novembre 2008, 15 e 27 luglio 2009 e 1° agosto 2010 al primo avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, affinché quest’ultimo proponesse alla Corte di riesaminare le decisioni definitive adottate dal Tribunale nelle cause T‑278/07 P (Marcuccio/Commissione), T‑114/08 P (Marcuccio/Commissione), T‑32/09 P (Marcuccio/Commissione) e T‑166/09 P (Marcuccio/Commissione), rispettivamente.

2        In risposta a ciascuna di tali domande, la cancelleria della Corte di giustizia, con lettere del 13 novembre 2008, del 23 luglio 2009, del 4 agosto 2009 e del 23 agosto 2010, ha informato il ricorrente che il regolamento di procedura della Corte di giustizia non prevede la possibilità per le parti di chiedere il riesame previsto all’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia.

3        Il ricorrente afferma di avere successivamente inviato alla convenuta una lettera, datata 24 agosto 2011, nella quale egli denunciava gli atti della cancelleria della Corte e chiedeva alla convenuta di versargli EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno.

4        In mancanza, secondo il ricorrente, di risposta della convenuta, questi, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2012, ha proposto il presente ricorso.

5        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione, comunque formatasi, con la quale la convenuta ha respinto la sua domanda del 24 agosto 2011;

–        condannare la convenuta a versargli la somma di EUR 10 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno subìto a causa degli atti, dei fatti e dei comportamenti illustrati ai punti 1‑5 del ricorso;

–        condannare la convenuta alle spese.

6        Il ricorrente, peraltro, ha chiesto l’audizione di testimoni da parte del Tribunale.

 In diritto

7        Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

8        Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione dell’articolo 111 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento e, in particolare, senza disporre le misure istruttorie richieste dal ricorrente.

9        Il ricorrente ritiene che la cancelleria della Corte, senza alcun mandato del primo avvocato generale in tal senso, abbia abusivamente intercettato le lettere del ricorrente indirizzate a quest’ultimo, sottraendole alla sua attenzione.

10      Il ricorrente avrebbe, per tale ragione, subìto una perdita dell’opportunità che il primo avvocato generale, esaminate tali lettere, proponesse alla Corte di riesaminare le decisioni del Tribunale contestate dal ricorrente. Inoltre, tali atti del cancelliere avrebbero causato al ricorrente patema d’animo, sconcerto e disappunto, che avrebbero sconvolto la sua vita quotidiana e avrebbero costituito un ostacolo alla «realizzazione della personalità del medesimo».

11      In via preliminare, occorre rilevare che, malgrado la formulazione assai generica delle conclusioni dell’atto introduttivo, il presente ricorso costituisce, in sostanza, un ricorso per risarcimento dei danni subìti a causa dei rifiuti asseritamente illegittimi da parte della cancelleria della Corte di accettare le lettere del ricorrente.

12      In primo luogo, si deve rilevare che, come indicato dalla cancelleria della Corte al ricorrente con le lettere menzionate al punto 2 supra, il regolamento di procedura della Corte non prevede la possibilità per una parte di chiedere il riesame previsto dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia.

13      In secondo luogo, dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte e dall’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte emerge che quest’ultimo è incaricato della ricezione di ogni documento e che egli rifiuta di accettare qualsiasi atto o documento non previsto dal regolamento di procedura della Corte.

14      Le lettere menzionate al punto 1 supra costituiscono, con ogni evidenza, atti o documenti siffatti.

15      È dunque in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte che quest’ultimo, con le lettere menzionate al punto 2 supra, ha rifiutato di accettare tali atti o documenti.

16      Poiché quindi tali rifiuti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono affatto illegittimi e non costituiscono, peraltro, in alcun modo una violazione del principio di buona amministrazione, la prima condizione per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, consistente nell’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione, non è soddisfatta.

17      Ne consegue che il presente ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

18      Essendo la presente ordinanza adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese a tale riguardo, è sufficiente disporre che il ricorrente sopporti le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese.


Lussemburgo, 3 luglio 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      F. Dehousse


* Lingua processuale: l’italiano.