Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2012 - Fomanu / UAMI (Qualität hat Zukunft)
(Causa T-22/12)
["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo "Qualität hat Zukunft" - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 1518/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo "Qualität hat Zukunft" come marchio comunitario.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Fomanu AG è condannata alle spese.
____________1 - GU C 80 del 17.3.2012.