Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015 –
PT Musim Mas / Consiglio
(causa T‑26/12)
«Dumping – Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia – Adeguamento – Articolo 2, paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni – Entità economica unica – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Uguaglianza e non discriminazione»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Calcolo del prezzo all’esportazione – Elemento da prendere in considerazione – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Società di distribuzione controllate dal produttore – Ricorso ai prezzi di vendita praticati da tali società – Presupposti – Esistenza di un’entità economica unica – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (v. punti 43, 44)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10) (v. punti 45, 46, 90, 91, 95)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Società di distribuzione controllata da azionisti comuni al produttore – Esistenza di un’entità economica unica – Nozione – Funzioni dell’operatore commerciale analoghe a quelle di un ufficio vendite interno – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (v. punti 48, 51, 53, 60, 68, 69)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (v. punti 74, 76, 77)
5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Applicazione in ordine successivo degli adeguamenti operati nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione e di quelli effettuati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, §§ 9 e 10, comma 1) (v. punti 101, 102)
6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Obbligo di esame diligente e imparziale di tutte le circostanze pertinenti – Portata (v. punti 112, 113)
7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21) (v. punto 128)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell’11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione n. 1138/2011 (GU L 352, pag. 1). |
Dispositivo
2) | | La PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
4) | | La Sasol Olefins & Surfactants GmbH e la Sasol Germany GmbH sopporteranno le proprie spese. |