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Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 - Strack / Commissione

(Causa F-119/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni della Commissione europea 30 maggio 2005, 19 dicembre 2006, 12 gennaio 2007 e 20 luglio 2007 nella parte in cui esse negano lo svolgimento di una procedura di mediazione indipendente in merito a tutti i conflitti che contrappongono il ricorrente alla convenuta nonché un intervento rapido della convenuta e l'adozione di misure di risoluzione dei conflitti;

Annullare le decisioni della Commissione europea 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007 nella parte in cui esse negano il pagamento di un'indennità provvisoria conformemente all'art. 19, n. 4, della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee;

Condannare la Commissione europea a versare al ricorrente un risarcimento di importo appropriato e, in ogni caso, non inferiore a EUR 15.000 per i danni morali e immateriali e per i danni alla salute causati dalle decisioni evocate nelle domande precedenti; in aggiunta, condannare la Commissione europea a versare gli interessi moratori ad un tasso annuale che superi di due punti il tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dalla data di proposizione del ricorso;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue prime due domande, il ricorrente fa valere la violazione da parte della convenuta del dovere di diligenza nei suo confronti, del principio di buona amministrazione e del divieto di abuso del potere discrezionale ovvero il carattere abusivo delle decisioni impugnate. Inoltre, per quanto riguarda le prime due domande, ad avviso del ricorrente le suddette decisioni sono in contrasto anche con l'art. 25, secondo comma, seconda frase, dello statuto europeo dei funzionari (in prosieguo: lo "statuto dei funzionari") e violano i diritti fondamentali all'integrità fisica e al rispetto della vita privata del ricorrente ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 7 (riguardo alla seconda domanda anche ai sensi degli artt. 41 e 47) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 8 (riguardo alla seconda domanda anche ai sensi dell'art. 13) della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Inoltre, per quanto riguarda la seconda domanda, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 73 dello statuto dei funzionari e delle disposizioni processuali contenute nella Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, in particolare degli artt. 15 e segg.

Con la sua terza domanda, il ricorrente afferma di avere diritto, ai sensi dell'art. 288, n. 2, del Trattato CE e dei principi generali del diritto, al risarcimento del danno immateriale subito a causa di un illecito amministrativo commesso dalla convenuta.

Con la sua quarta domanda, il ricorrente chiede di condannare la convenuta alle spese del procedimento dato che quest'ultima ha provocato il presente ricorso tramite delle presunte false dichiarazioni riguardo al presunto parere del Comitato medico nella decisione di rigetto del reclamo.

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