Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 ottobre 2021 –
Freundlieb / EUIPO (CRYSTAL)
(Causa T‑732/20)
«Marchio dell’Unione europea – Marchio dell’Unione europea denominativo CRYSTAL – Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 – Dovere di diligenza – Assenza di controllo – Inosservanza dei termini»
1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza resa necessaria dalle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1)
(v. punti 18, 19, 28)
2. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti d’applicazione – Interpretazione restrittiva
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1)
(v. punti 20, 21, 38)
3. Marchio dell’Unione europea – Durata, rinnovo, modifica e divisione del marchio – Rinnovo del marchio – Termini – Mancato rinnovo del marchio da parte del suo titolare entro il termine impartito – Cancellazione del marchio – Richiesta di restitutio in integrum – Dovere di diligenza – Obbligo di verificare il pagamento dell’imposta
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 53, §§ 3 e 8, e 104, § 1)
(v. punti 31, 32, 34‑37)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° ottobre 2020 (procedimento R 1056/2020‑5), relativa ad una richiesta di restitutio in integrum nel diritto di chiedere il rinnovo del marchio dell’Unione europea denominativo CRYSTAL. |
Dispositivo
2) | | Il sig. Andreas Freundlieb è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |