Language of document : ECLI:EU:T:2012:83





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 17 febbraio 2012 — Hassan / Consiglio

(causa T‑572/11 R)

«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi»

1.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 14‑16)

2.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Nesso causale tra il danno lamentato e l’atto impugnato — Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 21, 22)

3.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente — Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene — Applicazione a una persona fisica che esercita il controllo su tale società (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 33‑36)

4.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente — Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 38-40)

5.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Danno che può essere risarcito successivamente mediante indennizzo o a seguito di ricorso per risarcimento danni — Danno che non può essere considerato irreparabile (Artt. 268 TFUE, 278 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v.  punto 47)

6.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno grave ed irreparabile del richiedente — Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo — Lesione dei diritti di terzi — Esclusione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 50)

7.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Nozione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 53, 54)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori, segnatamente, domanda di sospendere l’esecuzione della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 218, pag. 20) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 218, pag. 1), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.