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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 1° febbraio 2021 – AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-78/21)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrenti: AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited

Convenuta: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questioni pregiudiziali

Se possano essere considerati movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea anche i prestiti e i crediti finanziari, nonché le operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari (incluse le banche), menzionati nell’allegato I alla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [CE] 1 .

Se una restrizione (che non risulta direttamente dalla normativa dello Stato membro) imposta dall’autorità competente di uno Stato membro ad un determinato ente creditizio, con la quale si vieta a quest’ultimo di avviare rapporti d’affari, e lo si obbliga a porre fine a quelli già esistenti, con persone che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia, configuri una misura adottata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in quanto tale, costituisca una restrizione al principio della libera circolazione dei capitali tra Stati membri, sancito in detta disposizione.

Se la restrizione alla libera circolazione dei capitali, garantita nell’articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia giustificata dall’obiettivo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, enunciato nell’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione 2 .

Se il mezzo scelto dallo Stato membro – ossia l’obbligo imposto ad un determinato ente creditizio di non avviare rapporti d’affari, e di porre fine a quelli già esistenti, con persone che non sono cittadini di uno specifico Stato membro (la Repubblica di Lettonia) – sia adeguato per conseguire l’obiettivo enunciato all’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e costituisca, pertanto, un’eccezione ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

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1 GU 1988, L 178, pag. 5.

2 GU 2015, L 141, pag. 73.