Language of document : ECLI:EU:T:2014:680

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

16 luglio 2014 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di traduzione verso il polacco – Decisione che modifica la decisione di collocare la ricorrente in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati – Aggiudicazione del contratto quadro principale ad un altro offerente – Domanda di rivalutazione – Termine – Sospensione della procedura – Trasparenza – Parità di trattamento»

Nella causa T‑48/12,

Euroscript – Polska Sp. z o.o., con sede in Cracovia (Polonia), rappresentata da J.-F. Steichen, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da L. Darie e P. Biström, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Parlamento, del 9 dicembre 2011, che modifica la decisione del 18 ottobre 2011 di classificare la ricorrente in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati e di attribuirle il contratto principale nell’ambito della gara d’appalto PL/2011/EU, riguardante la prestazione di servizi di traduzione in polacco (GU 2011/S 56‑090361), e, in subordine, la domanda di annullamento di detta gara,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A.M. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’aggiudicazione degli appalti di servizi del Parlamento europeo è assoggettata alle disposizioni di cui al Titolo V della Parte prima del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché alle disposizioni del Titolo V della Parte prima del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del [regolamento finanziario] (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»), nelle loro versioni applicabili ai fatti di specie.

 Regolamento finanziario

2        Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario:

«L’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime».

3        L’articolo 103 del regolamento finanziario stabilisce quanto segue:

«Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l’annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la procedura di aggiudicazione o l’esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l’esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

(…)».

 Modalità d’esecuzione

4        L’articolo 149 delle modalità d’esecuzione così dispone:

«1.      Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati e offerenti della loro decisione riguardo all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione di un contratto quadro o all’ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, inclusi i motivi per i quali hanno eventualmente deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto o a concludere un contratto quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione per il quale era stata indetta una gara, oppure di ricominciare la procedura.

2.      L’amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni di calendario dalla ricezione di una domanda scritta, le informazioni di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

3.      Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 158 e non esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE, ogni offerente o candidato la cui offerta o candidatura non sia stata accolta viene informato contemporaneamente e individualmente dall’amministrazione aggiudicatrice per lettera o via fax o per posta elettronica, in una delle seguenti fasi:

a)      non appena sono state prese le decisioni in base ai criteri di esclusione e di selezione e prima della decisione di aggiudicazione, nel caso delle procedure d’appalto organizzate in due fasi distinte;

b)      per le decisioni di aggiudicazione e le decisioni di rigetto dell’offerta, il più presto possibile dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva.

In ciascuno dei due casi, l’amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto dell’offerta o della candidatura e indica i mezzi di ricorso disponibili.

Le amministrazioni aggiudicatrici notificano, contemporaneamente alla notifica del rifiuto inviata ai candidati od offerenti non aggiudicatari, la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario, precisando che la decisione notificata non costituisce un impegno da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.

Gli offerenti o candidati ai quali non è stato aggiudicato l’appalto possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rifiuto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica, e, nel caso degli offerenti che avevano presentato un’offerta ammissibile, sulle caratteristiche e vantaggi relativi dell’offerta vincitrice della gara e sul nome dell’aggiudicatario, fatto salvo il disposto dell’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. L’amministrazione aggiudicatrice risponde entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta».

5        L’articolo 153 delle modalità d’esecuzione prevede quanto segue:

«1.      La sospensione dell’esecuzione dell’appalto prevista all’articolo 103 del regolamento finanziario ha lo scopo di verificare l’esistenza di errori ed irregolarità sostanziali o di frodi presunte. Se non sono confermati, l’esecuzione dell’appalto riprende al termine della verifica.

2.      Costituisce errore o irregolarità sostanziale qualsiasi violazione di una disposizione contrattuale o legislativa risultante da un atto o da un’omissione che abbia o potrebbe avere per effetto di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario».

6        Ai sensi dell’articolo 158 bis, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione:

«L’amministrazione aggiudicatrice firma con l’offerente aggiudicatario il contratto d’appalto o contratto quadro cui si applica la direttiva 2004/18/CE soltanto dopo che siano decorsi quattordici giorni di calendario.

Tale periodo decorre:

a)      dal giorno successivo all’invio simultaneo delle decisioni di aggiudicazione e delle decisioni di rifiuto;

b)      oppure, quando il contratto d’appalto o contratto quadro è aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara: dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 118 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

All’occorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dagli offerenti o candidati respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta. Le richieste od osservazioni e le informazioni devono pervenire entro il periodo di cui al primo comma. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, i contratti firmati prima della scadenza del periodo di cui al primo comma sono nulli a tutti gli effetti».

 Gara d’appalto

7        La gara d’appalto PL/2011/EU (in prosieguo: la «gara d’appalto») aveva ad oggetto la prestazione di servizi di traduzione dall’inglese, dal francese, dal tedesco, dall’italiano e dallo spagnolo verso il polacco, a favore del Parlamento, della Corte dei conti dell’Unione europea, del Comitato economico e sociale europeo nonché del Comitato delle regioni dell’Unione europea. Essa era costituita, da un lato, dall’invito a presentare offerte e, dall’altro, dal capitolato d’appalto.

8        Il punto 23 del capitolato d’appalto, che rinvia agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario, precisa i criteri di esclusione da detto appalto.

9        In base al punto 24 del capitolato d’appalto, l’offerente aggiudicatario dispone di un termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per dimostrare che non è interessato dalle situazioni menzionate al punto 23 del capitolato d’appalto.

10      Il punto 26.3 del capitolato d’appalto, recante il titolo «Aggiudicazione del contratto», stabilisce quanto segue:

«I contratti saranno aggiudicati alle offerte più vantaggiose sulla base del criterio di aggiudicazione, ossia del rapporto qualità/prezzo.

(…)

Sarà stilato un elenco di non oltre cinque vincitori. Il contratto principale sarà aggiudicato all'offerente che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo».

11      Il punto 27 del capitolato d’appalto, intitolato «Comunicazione dei risultati», dispone quanto segue:

«L'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà simultaneamente e singolarmente a tutti gli offerenti non selezionati, a mezzo lettera raccomandata e mediante e-mail o fax, che la loro offerta non è stata accettata. L'Amministrazione aggiudicatrice preciserà a ciascun offerente i motivi della reiezione dell'offerta informandolo in merito alle vie di ricorso disponibili.

Contestualmente alle notifiche di mancata selezione, l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà la decisione di aggiudicazione al vincitore della gara precisando che detta decisione non costituisce per essa alcun obbligo. Il contratto potrà essere firmato solo dopo che siano trascorsi quattordici giorni lavorativi dalla data successiva a quella di invio simultaneo agli offerenti delle notifiche in merito al seguito positivo o negativo riservato alla loro offerta. La decisione di aggiudicazione diverrà comunque definitiva solo quando l'offerente selezionato avrà presentato la documentazione richiesta in relazione ai criteri di esclusione menzionati al punto 23 del presente capitolato e dopo che la stessa sarà stata accettata dall'Amministrazione aggiudicatrice. L'accettazione, che sarà sempre comunicata per iscritto, permetterà all'offerente selezionato di firmare il contratto una volta trascorso il termine di quattordici giorni.

Ogni contratto firmato prima della scadenza del periodo di quattordici giorni è nullo e senza effetto.

Gli offerenti non selezionati possono ottenere informazioni supplementari sui motivi della reiezione della loro offerta, previa richiesta scritta inviata per lettera, fax o posta elettronica. Solo gli offerenti che abbiano presentato un'offerta ricevibile potranno ottenere informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata nonché sul nominativo dell'aggiudicatario. Sono dichiarate ricevibili le offerte dei soggetti non esclusi che soddisfano i criteri di selezione. La comunicazione di taluni elementi può tuttavia essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa provocare distorsioni di concorrenza fra queste ultime».

12      Ai sensi del punto 28 del capitolato d’appalto, intitolato «Sospensione della procedura»:

«Se necessario, dopo la comunicazione dei risultati e anteriormente alla firma del contratto, i Servizi ordinatori potranno sospendere la firma del contratto per procedere a un ulteriore esame nel caso ciò sia giustificato dalle richieste o dalle osservazioni formulate dagli offerenti non selezionati, o che si ritengano lesi, o da ogni altra informazione pertinente ricevuta. Le richieste, le osservazioni e le informazioni in questione dovranno pervenire entro quattordici giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di invio simultaneo agli offerenti delle notifiche in merito al seguito positivo o negativo riservato alla loro offerta o eventualmente alla data di pubblicazione di un avviso di aggiudicazione di appalto. Gli offerenti sono informati dell'eventuale sospensione nei tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione. A seguito dell'ulteriore esame conseguente alla sospensione dell'iter procedurale, i Servizi ordinatori potranno confermare la loro decisione di aggiudicazione, modificarla o, se del caso, annullare la procedura. Ogni nuova decisione sarà motivata e comunicata per iscritto a tutti gli offerenti in lizza».

 Fatti

13      Il 22 marzo 2011 il Parlamento indiceva una gara d’appalto.

14      La ricorrente, Euroscript – Polska Sp. z o.o., una società polacca attiva nel settore della traduzione, presentava un’offerta entro il termine impartito.

15      Con lettera del 18 ottobre 2011 (in prosieguo: la «decisione iniziale»), il Parlamento informava la ricorrente che la sua offerta era stata prescelta e che essa occupava la prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati. Conformemente agli articoli 23 e 24 del capitolato d’appalto, la ricorrente veniva invitata a fornire prove relative ai criteri di esclusione previsti all’articolo 93 del regolamento finanziario entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della decisione iniziale. Quest’ultima precisava quanto segue:

«(…) Ci riserviamo il diritto di sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste o le osservazioni formulate dagli offerenti respinti, od ogni altra informazione pertinente pervenuta, nel qual caso sarete informati.

La presente notifica di aggiudicazione del contratto non costituisce un impegno da parte nostra. Fino alla firma del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto oppure annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto senza che ciò generi a vostro favore un diritto al risarcimento».

16      Lo stesso giorno il Parlamento inviava all’Agencja MAart, una società polacca che aveva presentato anch’essa un’offerta nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi, una lettera che la informava del fatto che la sua offerta era stata selezionata e che essa occupava la seconda posizione nell’elenco degli offerenti meglio classificati. Detta società veniva invitata, negli stessi termini esposti nella decisione iniziale, a fornire le prove relative ai criteri di esclusione.

17      Con lettera del 24 novembre 2011, l’Agencja MAart domandava al Parlamento informazioni dettagliate sulla valutazione della sua offerta, prima di chiedere, con lettera del 30 novembre 2011, la sospensione della procedura e il riesame delle offerte selezionate sulla base degli elementi e delle omissioni concernenti la sua offerta, quali specificati nell’allegato alla stessa lettera.

18      Il comitato di valutazione si riuniva il 6 dicembre 2011 al fine di riesaminare l’offerta dell’Agencja MAart. Quest’ultima otteneva 3,58 punti di qualità supplementari.

19      A seguito di tale riunione, il Parlamento adottava, l’8 dicembre 2011, una nuova decisione contenente l’elenco degli offerenti selezionati per l’aggiudicazione dell’appalto. L’Agencja MAart veniva collocata in prima posizione e la ricorrente in seconda.

20      Con lettera del 9 dicembre 2011, il Parlamento informava la ricorrente che la sua offerta figurava ormai in seconda posizione nell’elenco degli offerenti meglio classificati a seguito dell’attribuzione di 3,58 punti di qualità supplementari all’Agencja MAart (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

21      Con lettera del 12 dicembre 2011, la ricorrente chiedeva al Parlamento, in forza del regolamento finanziario, di precisarle le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta del candidato in prima posizione. La ricorrente chiedeva altresì al Parlamento di comunicarle la data in cui l’Agencja MAart aveva impugnato la decisione che la classificava in prima posizione tra gli offerenti meglio classificati, i motivi per cui l’Agencja MAart aveva ottenuto 3,58 punti di qualità supplementari nonché la ragione per la quale essa stessa non era stata informata della sospensione della firma del contratto.

22      Il Parlamento rispondeva alla ricorrente con lettera del 20 dicembre 2011, precisando che il comitato di valutazione aveva attribuito 94,9 punti all’Agencja MAart dopo che la stessa aveva ottenuto 3 punti di qualità supplementari sulla base delle osservazioni dell’amministrazione aggiudicatrice e 0,58 punti in ragione della sua conoscenza di due lingue supplementari, vale a dire il ceco e il bulgaro. Esso allegava a detta lettera la ponderazione dell’offerta della ricorrente effettuata dal comitato di valutazione precisando in dettaglio i 75,45 punti attribuiti nonché le osservazioni di tale comitato.

23      La ricorrente sollecitava al Parlamento, con lettera inviatagli il 22 dicembre 2011, le caratteristiche dell’offerta del candidato meglio classificato nonché il suo nominativo e ribadiva le richieste di informazioni avanzate nella lettera del 12 dicembre 2011 e relative alla data in cui l’Agencja MAart aveva impugnato la decisione che la classificava in prima posizione tra gli offerenti meglio classificati e al motivo per cui essa stessa non era stata informata della sospensione della firma dell’appalto dei servizi di traduzione.

24      Nella risposta inviata alla ricorrente il 12 gennaio 2012 il Parlamento illustrava nel dettaglio la natura e la cronologia dei fatti che avevano portato alla modifica della classificazione degli offerenti selezionati, precisando che la procedura non era stata affatto sospesa.

25      Con lettera del 12 gennaio 2012 la ricorrente chiedeva nuovamente al Parlamento di fornirle le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta del candidato meglio classificato. Essa asseriva altresì che la richiesta dell’Agencja MAart di rivalutazione della propria offerta fosse tardiva e, pertanto, irricevibile, cosicché il comitato di valutazione non avrebbe potuto adottare la decisione del 6 dicembre 2011.

26      Nella sua risposta del 18 gennaio 2012 il Parlamento comunicava alla ricorrente che la sua decisione iniziale non costituiva la decisione di aggiudicazione dell’appalto, adottata invece il 9 dicembre 2011. Pertanto, sarebbe stata questa la data in cui avrebbe cominciato a decorrere il termine di quattordici giorni di calendario. Nella medesima lettera il Parlamento rendeva noto alla ricorrente il prezzo di una pagina standard proposto dall’Agencja MAart e allegava la ponderazione dell’offerta di quest’ultima da parte del comitato di valutazione. Il Parlamento precisava pure che il contratto era entrato in vigore il 3 gennaio 2012.

27      Con lettera del 18 gennaio 2012, inviata alla Direzione generale della traduzione del Parlamento, la ricorrente faceva valere l’esistenza di irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell’appalto dei servizi di traduzione verso il polacco chiedendo al contempo al direttore generale di abrogare la decisione impugnata e di aggiudicarle il contratto principale.

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

29      A seguito della modifica della composizione delle sezioni, la causa è stata assegnata alla Sesta Sezione del Tribunale.

30      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

31      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare la gara d’appalto;

–        condannare il Parlamento alle spese.

32      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

33      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 30 gennaio 2014.

34      In udienza, il Parlamento è stato invitato a presentare, entro il termine di tre settimane, la lettera che aveva inviato all’Agencja MAart. Il Parlamento ha ottemperato a tale richiesta il 4 febbraio 2014.

35      La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale documento il 14 febbraio 2014.

36      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 24 febbraio 2014.

 In diritto

37      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi, relativi, rispettivamente, il primo, ad uno sviamento di potere e, il secondo, alla violazione delle norme e dei principi dell’Unione europea. Occorre anzitutto esaminare il secondo motivo.

 Argomenti delle parti

38      Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che l’Agencja MAart era decaduta dal diritto quando ha contattato il Parlamento e chiesto poi la rivalutazione della propria offerta, in quanto essa, conformemente al capitolato d’appalto, disponeva di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla notifica della decisione iniziale per reclamare che le venissero comunicati dall’amministrazione aggiudicatrice le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto. Essendo divenuta definitiva la decisione iniziale, il Parlamento avrebbe potuto negarle la firma del contratto solo a condizione di sospendere o di annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto o di rinunciare allo stesso.

39      Secondo la ricorrente, sia il punto 27 sia il punto 28 del capitolato d’appalto prevedono un termine di quattordici giorni, cosicché esso si applica non soltanto nell’ipotesi di una richiesta di sospensione presentata da un offerente non selezionato. Al contrario, dall’articolo 158 bis delle modalità d’esecuzione risulterebbe che tale termine si applica in tutti i casi, indipendentemente dall’esistenza o meno di una decisione di sospensione della firma del contratto, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 2 della medesima disposizione. Detto termine avrebbe lo scopo di porre fine alla procedura di aggiudicazione per evitare che quest’ultima si prolunghi indefinitamente. Ciò considerato, la ricorrente sostiene che il Parlamento non poteva accogliere la domanda di rivalutazione presentata dall’Agencja MAart oltre un mese dopo la decisione iniziale.

40      La ricorrente sottolinea il fatto di aver inviato al Parlamento i documenti relativi ai criteri di esclusione alla scadenza del termine di quattordici giorni, cosicché il Parlamento non aveva la possibilità di modificare la sua decisione iniziale senza una domanda di sospensione della firma del contratto.

41      Il Parlamento rileva che l’Agencja MAart ha chiesto la rivalutazione della sua offerta durante il periodo di valutazione dei criteri di esclusione. Orbene, non esisterebbe alcun termine di decadenza per presentare una tale domanda, per cui questa può essere presentata, com’è avvenuto nel caso di specie, fino alla firma del contratto. Il Parlamento osserva altresì che non è stata presentata alcuna domanda di sospensione della firma del contratto – che, peraltro, costituisce esclusivamente una facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice – entro il termine di quattordici giorni previsto a tal fine.

42      Secondo il Parlamento, la ricorrente confonde il termine di quindici giorni previsto all’articolo 149, paragrafo 3, quarto comma, delle modalità d’esecuzione, disposizione relativa al termine entro il quale l’amministrazione aggiudicatrice deve comunicare le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata al candidato che abbia presentato un’offerta ammissibile e che ne faccia domanda, con il termine di quattordici giorni menzionato all’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità d’esecuzione, disposizione che concerne le modalità di sospensione della firma del contratto ai fini di un esame complementare. Il Parlamento sostiene di non aver commesso alcun errore di diritto nel non ritenere necessario sospendere la firma del contratto. Anche supponendo che il termine previsto all’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità d’esecuzione sia un termine di decadenza, il Parlamento rileva che l’Agencja MAart ha comunicato le proprie osservazioni prima dell’adozione della decisione definitiva di aggiudicazione costituita dalla decisione impugnata.

43      Il Parlamento ritiene di aver effettuato un esame obiettivo delle offerte presentate secondo le modalità della gara d’appalto. Esso rileva altresì che la ricorrente non ha presentato alcuna domanda di sospensione della firma del contratto dopo la notifica della decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

44      Dal capitolato d’appalto risulta necessario distinguere tre fasi successive della procedura di aggiudicazione degli appalti: una prima fase di attuazione dei criteri di selezione definiti al punto 25, una seconda fase di valutazione delle offerte secondo i criteri di aggiudicazione definiti al punto 26 e una terza fase di applicazione dei criteri di esclusione definiti al punto 24.

45      Conformemente al punto 26.3 del capitolato d’appalto, il comitato di valutazione redige un elenco di non oltre cinque vincitori e attribuisce il contratto principale all’offerente che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo.

46      Dagli atti risulta che la decisione iniziale è stata adottata in applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti al punto 26 del capitolato d’appalto. Inoltre, il 18 ottobre 2011 il Parlamento ha informato gli offerenti interessati che la loro offerta era stata selezionata e gli ha indicato la rispettiva classificazione. Le lettere inviate in tale data alla ricorrente e all’Agencja MAart enunciavano che il Parlamento aveva «notificato a tutti gli offerenti il risultato delle fasi di selezione e di aggiudicazione della gara d’appalto (…) e chiesto agli offerenti selezionati di fornire i documenti necessari per la fase di esclusione». Veniva altresì precisato che «[l]a presente notifica di aggiudicazione dell’appalto non costitui[va] un impegno da parte [del Parlamento]».

47      Sebbene descritta al punto 24 del capitolato d’appalto come una «notifica dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto», la decisione iniziale poneva un termine alla seconda fase menzionata al punto 44 supra e dava così agli offerenti interessati la possibilità di dimostrare che soddisfacevano i criteri di esclusione. Ciò considerato, la decisione iniziale costituiva una decisione di aggiudicazione ai sensi, da un lato, dell’articolo 149, paragrafo 3, terzo comma, delle modalità d’esecuzione, il cui tenore è richiamato nel secondo comma del punto 27 del capitolato d’appalto, e, dall’altro, dell’articolo 158 bis, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, relativo al periodo di attesa prima della firma del contratto, articolo il quale enuncia, al paragrafo 1, lettera a), che il contratto può essere firmato dall’amministrazione aggiudicatrice solo dopo che siano trascorsi quattordici giorni lavorativi dalla data successiva a quella di invio simultaneo delle decisioni di aggiudicazione e di rigetto. Tale termine viene ribadito pure al punto 27 del capitolato d’appalto.

48      Va inoltre ricordato che, conformemente all’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità d’esecuzione, ripreso al punto 28 del capitolato d’appalto, le richieste o le osservazioni formulate dagli offerenti non selezionati o che si ritengano lesi devono pervenire all’amministrazione aggiudicatrice entro detto termine di quattordici giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di invio simultaneo delle decisioni di aggiudicazione e di rigetto e che l’amministrazione aggiudicatrice può eventualmente sospendere la firma del contratto per effettuare un esame complementare se tali richieste od osservazioni degli offerenti o dei candidati non selezionati, o che si ritengano lesi, od ogni altra pertinente informazione pervenutale lo giustifichino.

49      Poiché la decisione di aggiudicazione è stata notificata alla ricorrente e all’Agencja MAart il 18 ottobre 2011, il termine di quattordici giorni ha cominciato a decorrere il 19 ottobre 2011 ed è scaduto il 2 novembre 2011.

50      L’Agencja MAart ha inviato una lettera al Parlamento per ottenere dettagli sulla valutazione della sua offerta il 24 novembre 2011.

51      Occorre rilevare che l’articolo 149, paragrafo 2, delle modalità d’esecuzione non prevede alcun termine per inviare detta domanda. Inoltre, dato che quest’ultima non è diretta ad ottenere le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta meglio classificata nonché il nominativo dell’aggiudicatario, non si applicava al caso di specie l’articolo 149, paragrafo 3, ultimo comma, delle modalità d’esecuzione.

52      Sul fondamento delle informazioni ricevute, l’Agencja MAart ha successivamente inviato, il 30 novembre 2011, una lettera al Parlamento nella quale sollecitava la sospensione della procedura e il riesame delle offerte selezionate sulla base degli elementi e delle omissioni che aveva rilevato in relazione alla sua offerta.

53      Una tale domanda rientrava così nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità d’esecuzione e doveva, di conseguenza, pervenire entro il termine di quattordici giorni fissato nelle medesime.

54      Tale interpretazione è suffragata dal fatto che né il regolamento finanziario né le modalità d’esecuzione né il capitolato d’appalto prevedono che gli offerenti possano inviare «richieste (...), osservazioni (...) e informazioni» all’amministrazione aggiudicatrice al di fuori del termine di quattordici giorni stabilito all’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità d’esecuzione e ripreso al punto 28 del capitolato d’appalto.

55      In proposito va ricordato che la realizzazione dell’obiettivo di una procedura di gara d’appalto sarebbe compromessa se fosse consentito agli offerenti di inviare, in qualsiasi momento della procedura, richieste, osservazioni o informazioni all’amministrazione aggiudicatrice obbligando così l’amministrazione aggiudicatrice a rispondervi e, se del caso, a sospendere o a riprendere la procedura al fine di rimediare ad eventuali irregolarità (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 30 settembre 2010, Strabag e a., C‑314/09, Racc. pag. I‑8769, punto 37).

56      Nella fattispecie è pacifico che la lettera dell’Agencja MAart è stata inviata al Parlamento il 30 novembre 2011, vale a dire diverse settimane dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, ovvero il 2 novembre 2011. Pertanto, l’Agencja MAart ha chiesto fuori termine la sospensione della procedura e il riesame delle offerte selezionate.

57      Si deve tuttavia osservare che l’articolo 103, primo e secondo comma, del regolamento finanziario, stabilisce quanto segue:

«Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l’annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la procedura di aggiudicazione o l’esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l’esecuzione oppure, se del caso, risolverlo».

58      Di conseguenza, sebbene il termine previsto dall’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, fosse scaduto quando l’Agencja MAart ha chiesto la sospensione della procedura e il riesame delle offerte selezionate, il Parlamento, se avesse constatato un errore sostanziale, avrebbe potuto sospendere la procedura di aggiudicazione e, se del caso, procedere a una nuova valutazione delle offerte dei candidati.

59      Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza in materia di appalti pubblici, l’istituzione aggiudicatrice deve rispettare in ogni fase di una procedura di gara tanto il principio della parità di trattamento degli offerenti quanto quello della trasparenza (sentenza della Corte del 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C‑87/94, Racc. pag. I‑2043, punto 54, e sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T‑203/96, Racc. pag. II‑4239, punto 85). Quest’ultimo comporta l’obbligo da parte dell’autorità aggiudicatrice di rendere pubbliche tutte le informazioni precise riguardanti lo sviluppo della procedura. Gli obiettivi di pubblicità che l’amministrazione aggiudicatrice deve soddisfare nell’ambito dell’obbligo di trasparenza sono, da un lato, di assicurare che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità e, dall’altro, di tutelare le legittime aspettative degli offerenti selezionati (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2009, Centro Studi Manieri/Consiglio, T‑125/06, Racc. pag. II‑69, punti da 86 a 89).

60      Nella fattispecie è giocoforza constatare, da un lato, che il Parlamento non ha sospeso la procedura in corso, ma si è limitato a convocare una nuova riunione del comitato di valutazione il 6 dicembre 2011, senza prima avvisare alcuno degli offerenti cui era stata notificata la decisione iniziale. Orbene, il riesame di un’offerta richiedeva che il Parlamento sospendesse l’aggiudicazione dell’appalto e ne informasse gli offerenti selezionati, in modo da adempiere il proprio obbligo di trasparenza, ciò che esso non ha fatto nel caso concreto.

61      Dall’altro lato, il Parlamento, in violazione della procedura prevista dal regolamento finanziario e dalle modalità d’esecuzione, ha effettuato una nuova valutazione di una sola delle offerte presentate, nel caso di specie quella dell’Agencja MAart, e non di tutte quelle che gli erano state sottoposte, riservando così un trattamento differenziato all’offerta di uno dei candidati aventi partecipato alla procedura di gara, nonostante il principio della parità di trattamento.

62      Pertanto, si deve annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sul primo motivo.

 Sulle spese

63      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, il Parlamento, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Parlamento europeo, del 9 dicembre 2011, che modifica la decisione del 18 ottobre 2011 di classificare l’Euroscript – Polska Sp. z o.o. in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati e di attribuirle il contratto principale nell’ambito della gara d’appalto PL/2011/EU, riguardante la prestazione di servizi di traduzione in polacco (GU 2011/S 56‑090361), è annullata.

2)      Il Parlamento è condannato alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2014.

Firme


* Lingua processuale: il francese.