Language of document : ECLI:EU:C:2023:191

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 9 marzo 2023 (1)

Causa C142/22

OE

contro

The Minister for Justice and Equality

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27 – Regola della specialità – Procedimento penale per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello che ha motivato tale consegna – Assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Mandato d’arresto europeo invalido – Conseguenze sulla richiesta di assenso – Questione definitivamente risolta nella decisione di consegna»






I.      Introduzione

1.        L’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (3), enuncia la regola della specialità, secondo la quale la persona consegnata non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

2.        Dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584 risulta che la regola della specialità prevista al paragrafo 2 di tale articolo non si applica quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato l’interessato dà il proprio assenso, conformemente al paragrafo 4 di detto articolo, affinché quest’ultima sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale invita, in sostanza, la Corte a stabilire se la constatazione secondo la quale un mandato d’arresto europeo, sulla base del quale una persona è stata consegnata, è stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e avrebbe quindi dovuto essere considerato invalido per tale motivo, sia tale da ostare a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, alla quale sia stata presentata una richiesta di assenso volta ad autorizzare le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente a sottoporre a procedimento penale o a condannare detta persona per un reato, commesso prima della sua consegna e diverso da quello per cui è stata consegnata, dia un simile assenso.

4.        Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di rispondere dichiarando che un siffatto motivo di invalidità di un mandato d’arresto europeo non è tale da ostare a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia l’assenso richiesto.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

5.        Nell’ambito della presente causa, sono rilevanti l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 27 della decisione quadro 2002/584.

B.      Diritto irlandese

6.        La decisione quadro 2002/584 è stata trasposta nel diritto irlandese dallo European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003, che disciplina il mandato d’arresto europeo) e successive modifiche.

7.        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale legge enuncia, in particolare, le seguenti definizioni:

–        per «autorità giudiziaria» si intende «il giudice, il magistrato o qualsiasi altra persona autorizzata ai sensi della legge dello Stato membro interessato ad esercitare funzioni identiche o simili a quelle esercitate ai sensi dell’articolo 33 da un giudice dello Stato». La Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) precisa che si tratta della funzione di emettere mandati d’arresto europei;

–        per «autorità giudiziaria emittente» si intende «l’autorità giudiziaria dello Stato emittente che ha emesso il mandato di cui trattasi», e

–        per «Stato membro emittente» si intende «uno Stato membro (...) una cui autorità giudiziaria ha emesso detto mandato d’arresto europeo».

8.        L’articolo 22 della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo, come sostituito dall’articolo 80 del Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 [legge del 2005 in materia di giustizia penale (reati terroristici)], al paragrafo 7 prevede quanto segue:

«La High Court [Alta Corte, Irlanda] può, in relazione a una persona che è stata consegnata a uno Stato membro emittente ai sensi della presente legge, dare l’assenso

a)      all’avvio di un procedimento penale per un reato nei confronti della persona nello Stato membro emittente,

b)      all’irrogazione nello Stato membro emittente di una pena, compresa una pena consistente in una restrizione della libertà personale, per un reato, o

c)      all’avvio di un procedimento penale nei confronti della persona o alla sua detenzione nello Stato membro emittente ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza per un reato,

sulla base di una richiesta scritta in tal senso da parte dello Stato membro emittente».

9.        L’articolo 22, paragrafo 8, della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo, come sostituito dall’articolo 15 dello European Arrest Warrant (Application to Third Countries and Amendment) and Extradition (Amendment) Act 2012 [legge del 2012, che disciplina il mandato d’arresto europeo (modifica per quanto riguarda l’applicazione ai paesi terzi) e sull’estradizione (modifica)], prevede che l’assenso di cui all’articolo 22, paragrafo 7, della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo deve essere negato se il reato di cui trattasi è un reato per il quale non è consentita la consegna della persona, in forza della parte 3 di tale legge. Detta parte 3 contiene le disposizioni concernenti i diritti fondamentali, la corrispondenza, la doppia incriminazione, l’azione penale nei confronti della persona ricercata nel territorio dello Stato sulla base dei medesimi fatti addebitati, l’età della responsabilità penale, l’extraterritorialità e i processi in contumacia.

III. Fatti e questioni pregiudiziali

10.      Nel corso del 2016, OE è stato oggetto di tre mandati d’arresto europei, due dei quali emessi dalla procura di Amsterdam (Paesi Bassi) e uno da un’unità della procura nazionale dei Paesi Bassi. Tali mandati erano volti ad ottenere la consegna di OE affinché quest’ultimo venisse sottoposto a procedimento penale per una serie di reati relativi, in particolare, a riciclaggio di denaro, violenze e tentato omicidio.

11.      Poiché le obiezioni sollevate da OE sono state respinte dalla High Court (Alta Corte) e quest’ultimo non ha impugnato la sentenza emessa da tale organo giurisdizionale, lo stesso è stato consegnato alle autorità dei Paesi Bassi nel corso del 2017. È pacifico che nessuna di tali obiezioni verteva sul fatto che i mandati d’arresto europei fossero stati emessi da procuratori. OE è stato in seguito condannato a una pena di diciotto anni di reclusione, che sta scontando nei Paesi Bassi.

12.      Il 1° maggio 2019 il procuratore nazionale dei Paesi Bassi ha inviato alla High Court (Alta Corte), nella sua qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione, una richiesta di assenso, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, al fine di consentire l’esercizio dell’azione penale nei confronti di OE per reati commessi prima della sua consegna e diversi da quelli per i quali lo stesso era stato consegnato. Tale richiesta è stata presentata alla High Court (Alta Corte) il 23 luglio 2019. OE è stato processato, giudicato colpevole e condannato all’ergastolo per le nuove imputazioni, ma affinché questa ulteriore pena detentiva possa essere eseguita è necessario l’assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

13.      Detta richiesta di assenso è stata tuttavia revocata a seguito della pronuncia della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (4), da cui risulta che le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo non possono rientrare nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

14.      In seguito, è stata presentata alla High Court (Alta Corte) una nuova richiesta di assenso, ma questa volta proveniente da un giudice istruttore di Amsterdam.

15.      OE si è opposto dinanzi alla High Court (Alta Corte) a tale richiesta di assenso, sostenendo che le autorità che avevano emesso i mandati d’arresto europei non costituivano «autorità giudiziarie emittenti», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. A questo proposito, va precisato che OE non contesta la propria consegna alle autorità dei Paesi Bassi in forza di tali mandati d’arresto europei, ma ritiene che l’assenso all’esercizio dell’azione penale per reati diversi da quelli per i quali egli è stato consegnato non possa essere dato in quanto i mandati d’arresto europei iniziali non sono stati emessi validamente da un’autorità giudiziaria emittente.

16.      Orbene, ritenendo che la decisione relativa alla sua consegna avesse autorità di cosa giudicata, la High Court (Alta Corte) ha respinto il ricorso di OE. Quest’ultimo ha interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda).

17.      Nel frattempo, il 24 novembre 2020 la Corte ha emesso, a proposito del procuratore dei Paesi Bassi, la sentenza Openbaar Ministerie (Falso in atti) (5), secondo la quale l’articolo 6, paragrafo 2, nonché l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia, può ricevere, nell’ambito dell’esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi di tali disposizioni (6).

18.      La Court of Appeal (Corte d’appello) ha respinto il ricorso di OE ritenendo, conformemente all’argomento sviluppato dal Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda; in prosieguo: il «Ministro»), che occorresse applicare la norma processuale nazionale relativa al principio dell’estoppel, la quale ostava sia ad una contestazione diretta dell’ordinanza di consegna della High Court (Alta Corte) sia ad una contestazione incidentale di tale ordinanza (7). A tale riguardo, la Court of Appeal (Corte d’appello) si è basata sulla giurisprudenza della Corte che ha sottolineato – fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, la cui violazione non era lamentata nell’ambito del procedimento principale – l’importanza del principio secondo cui non potevano essere rimesse in discussione le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso o dopo la scadenza dei termini previsti per detti ricorsi (8).

19.      Il 22 settembre 2021 la Supreme Court (Corte suprema) ha autorizzato un ulteriore ricorso di impugnazione.

20.      Secondo tale giudice, OE ammette che, dal punto di vista del diritto irlandese, la decisione di disporre la sua consegna nel corso del 2017 ha autorità di cosa giudicata e che il diritto dell’Unione non richiederebbe che essa venga riesaminata. Il principale motivo di opposizione alla concessione dell’assenso si basa sulle condizioni normative che disciplinano la procedura di assenso. Infatti, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo, la richiesta di assenso deve provenire dallo «Stato emittente», e lo «Stato emittente» è definito come lo Stato la cui «autorità giudiziaria» ha emesso il mandato d’arresto europeo iniziale. Orbene, OE sostiene che, poiché i procuratori che hanno emesso i mandati d’arresto europei iniziali non erano, ai sensi del diritto dell’Unione, «autorità giudiziarie», ne conseguirebbe che il Regno dei Paesi Bassi non può essere considerato lo «Stato emittente».

21.      Per contro, il Ministro continua a sostenere, dinanzi al giudice del rinvio, che qualsiasi questione che possa essere sorta circa la competenza dei procuratori dei Paesi Bassi ad agire in qualità di autorità giudiziarie di emissione dei mandati d’arresto europei deve essere considerata decisa, in modo definitivo, dalla High Court (Alta Corte) nella sua ordinanza di consegna del 2017, e che il principio dell’estoppel si applica a tale decisione definitiva, ragion per cui quest’ultima non può più essere rimessa in discussione sotto tale aspetto.

22.      Secondo il giudice del rinvio, la risposta alla questione se debba essere consentito a OE, nell’ambito di una richiesta di assenso a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, di far valere un argomento basato sul fatto che i mandati d’arresto europei iniziali non sono stati emessi da un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, dipende dalla corretta qualificazione giuridica del rapporto tra il procedimento di consegna e quello di assenso.

23.      Infatti, detto giudice ritiene che, qualora tali procedimenti debbano essere considerati distinti e a sé stanti, in modo tale che qualsiasi motivo di opposizione invocabile dall’interessato nell’ambito della richiesta di consegna possa essere oggetto di un nuovo o ulteriore argomento nell’ambito della richiesta di assenso, il principio dell’estoppel non sia applicabile.

24.      Qualora, invece, detti procedimenti debbano essere considerati così strettamente collegati che una questione necessariamente risolta nella decisione di consegna debba essere considerata definita ai fini della decisione di assenso, OE non potrà invocare in questa fase un argomento relativo allo status dell’autorità giudiziaria emittente.

25.      In tali circostanze, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 27 della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che una decisione di consegna di una persona crea un rapporto giuridico tra questa, lo Stato di esecuzione e lo Stato richiedente, di modo che qualsiasi questione considerata decisa in via definitiva in tale decisione deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento volto a ottenere l’assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati.

2)      Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che l’articolo 27 non impone tale interpretazione, se una norma procedurale nazionale violi il principio di effettività qualora operi in modo da impedire all’interessato di fondarsi, nell’ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della [Corte] pronunciata successivamente all’ordinanza di consegna».

26.      Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale accelerato, previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, o al procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto all’articolo 107 di tale regolamento di procedura.

27.      Con decisione del 15 marzo 2022, la Seconda Sezione ha deciso di non accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre tale causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza. Con decisione del 23 marzo 2022, il presidente della Corte ha respinto la domanda del giudice del rinvio di sottoporre detta causa al procedimento pregiudiziale accelerato.

28.      Hanno presentato osservazioni scritte OE, il Ministro e il governo irlandese, i governi ungherese, dei Paesi Bassi e polacco nonché la Commissione europea.

29.      All’udienza tenutasi il 14 dicembre 2022, OE, il Ministro e il governo irlandese, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali e hanno risposto oralmente ai quesiti formulati dalla Corte.

IV.    Analisi

30.      Come risulta dalla decisione di rinvio, l’interrogativo sotteso alle questioni pregiudiziali riguarda il rapporto tra la procedura di consegna e la successiva richiesta volta, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, ad ottenere l’assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione affinché una persona già consegnata possa essere sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per il quale è stata consegnata.

31.      Più precisamente, il giudice del rinvio desidera sapere se l’invalidità di un mandato d’arresto europeo, causata dal fatto che lo stesso non è stato emesso da un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro, possa ostare a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia l’assenso che le è richiesto.

32.      L’esame di tale problema sostanziale nell’ambito di una controversia vertente sull’esito da dare ad una richiesta di assenso appare tuttavia condizionato, nel caso di specie, da una questione di diritto processuale nazionale, consistente nel determinare se il principio dell’estoppel sia applicabile nel contesto del procedimento principale.

33.      A mio avviso, la risoluzione della controversia di cui al procedimento principale non richiede che la Corte si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione dell’applicazione di tale norma procedurale nazionale nelle circostanze descritte dal giudice del rinvio. Infatti, tale questione diventa irrilevante una volta stabilito che, a prescindere dal fatto che l’interessato possa o meno far valere, nell’ambito di una richiesta di assenso, un motivo relativo all’invalidità di un mandato d’arresto europeo che è stato oggetto di una sentenza definitiva ai fini della sua esecuzione, un simile motivo non è, in ogni caso, idoneo a giustificare un diniego di siffatto assenso da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

34.      Ritengo inoltre che il problema sostanziale relativo alle eventuali conseguenze dell’invalidità di un mandato d’arresto europeo sull’esame di una successiva richiesta di assenso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 debba essere esaminato in quanto tale, senza che sia necessario pronunciarsi, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, sulla fondatezza dell’argomento sviluppato da OE per dimostrare l’assenza di uno «Stato di emissione», ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo. Infatti, a parte il fatto che tale argomento è incentrato sull’interpretazione di una norma di diritto nazionale, ritengo che l’interrogativo principale sollevato dal giudice del rinvio riguardi effettivamente il rapporto esistente, ai sensi del diritto dell’Unione, tra una consegna iniziale e una richiesta di assenso. Tale rapporto è anche alla base dell’argomento addotto da OE nell’ambito del procedimento principale.

35.      A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che OE contesta la concessione dell’assenso richiesto per il motivo che le autorità dei Paesi Bassi che hanno emesso i mandati d’arresto europei iniziali non avevano lo status di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Senza rimettere in discussione la decisione di consegna e lo status dell’autorità giudiziaria che ha presentato la richiesta di assenso, OE sostiene tuttavia che l’assenso richiesto ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di tale decisione quadro non potrebbe essere dato se i mandati d’arresto europei che hanno dato luogo alla sua consegna non sono stati validamente emessi. OE fa quindi valere l’invalidità dei mandati d’arresto europei iniziali per opporsi alla concessione dell’assenso richiesto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

36.      A mio avviso, tale argomento è errato.

37.      Infatti, sebbene una richiesta di assenso sia necessariamente connessa ad uno specifico mandato d’arresto europeo precedentemente eseguito, ritengo che tale richiesta debba essere oggetto di un esame distinto e autonomo, vertente sulle sue caratteristiche specifiche, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Pertanto, un vizio che infici un mandato d’arresto europeo già eseguito non può costituire un motivo di rifiuto dell’assenso richiesto.

38.      A questo proposito, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che, una volta che la persona ricercata sia stata arrestata e poi consegnata allo Stato membro emittente, il mandato d’arresto europeo ha esaurito, in linea di principio, i suoi effetti giuridici, fatti salvi gli effetti della consegna espressamente previsti al capo 3 della decisione quadro 2002/584 (9).

39.      Tra gli effetti della consegna previsti a tale capo, figurano le eventuali azioni penali per altri reati, le cui condizioni sono previste all’articolo 27 di detta decisione quadro.

40.      In forza della regola della specialità enunciata all’articolo 27, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, che è connessa alla sovranità dello Stato membro dell’esecuzione, la persona consegnata ha il diritto di essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà unicamente per il reato per cui è stata consegnata (10).

41.      Secondo la Corte, tale regola esige, infatti, che lo Stato membro emittente che intenda sottoporre a procedimento penale o condannare una persona per un reato commesso prima della sua consegna, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo diverso da quello che ha motivato tale consegna, ottenga l’assenso dello Stato membro di esecuzione al fine di evitare che il primo Stato membro sconfini nelle competenze che lo Stato membro di esecuzione potrebbe esercitare e travalichi le proprie prerogative nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale (11).

42.      Solo nei casi previsti all’articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in particolare quando l’assenso è stato prestato conformemente alla lettera g) di tale paragrafo e al paragrafo 4 di detto articolo, le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente sono autorizzate a sottoporre a procedimento penale o a condannare tale persona per un reato diverso da quello che ha motivato la sua consegna (12).

43.      La Corte ha sottolineato che la regola della specialità è strettamente connessa alla consegna risultante dall’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo (13). Ciò implica che il rispetto di tale regola può essere valutato soltanto in relazione alla consegna effettuata in forza di uno specifico mandato d’arresto europeo (14).

44.      Tuttavia, nonostante il legame che unisce l’attuazione dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584 e l’esistenza di un mandato d’arresto europeo precedentemente eseguito, occorre sottolineare che la Corte ha già dichiarato che la decisione di accordare l’assenso previsto all’articolo 27, paragrafo 4, di tale decisione quadro è distinta da quella relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e produce, per l’interessato, effetti distinti da quelli di quest’ultima decisione (15).

45.      La consegna di una persona in forza di un mandato d’arresto europeo e la richiesta di assenso, volta ad autorizzare le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente a sottoporre a procedimento penale o a condannare tale persona per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per il quale è stata consegnata, costituiscono quindi due fasi distinte di un processo destinato a garantire che la commissione di reati non resti impunita all’interno dell’Unione.

46.      Sebbene sia anch’essa, al pari della decisione relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, idonea a ledere la libertà dell’interessato (16), la decisione di assenso ha pertanto un oggetto che le è proprio e, per tale ragione, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al termine di un esame distinto e autonomo rispetto a quello a cui ha dato luogo il mandato d’arresto europeo.

47.      Tale esame deve essere effettuato conformemente a quanto previsto all’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, al fine di valutare la richiesta di assenso sulla base delle sue caratteristiche specifiche.

48.      Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare se la richiesta di assenso che le è stata presentata sia corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro e di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2, di detta decisione quadro. Detta autorità deve inoltre verificare se il reato per il quale viene richiesto l’assenso comporti esso stesso l’obbligo di consegna ai sensi della medesima decisione quadro.

49.      Conformemente a quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, inoltre, valutare, alla luce dei motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa di cui agli articoli 3 e 4 di tale decisione quadro, se l’estensione dell’azione penale a reati diversi da quelli che hanno dato luogo alla consegna dell’interessato possa essere autorizzata.

50.      Orbene, occorre constatare che nessuna di tali disposizioni prevede che un vizio che inficia un mandato d’arresto europeo iniziale sia tale da consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’assenso richiesto.

51.      Decidere diversamente comprometterebbe, a mio avviso, gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584.

52.      A questo proposito, osservo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 27 della decisione quadro 2002/584, in quanto stabilisce deroghe rispetto al principio del riconoscimento reciproco enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, non può essere interpretato in una maniera che porti a neutralizzare l’obiettivo perseguito da detta decisione quadro, consistente nel facilitare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri tenuto conto della fiducia reciproca che deve esistere tra questi ultimi (17).

53.      Tale esigenza di celerità sottesa alla decisione quadro 2002/584 si riflette nell’articolo 27, paragrafo 4, di quest’ultima, il quale dispone che la decisione di assenso all’estensione dell’azione penale deve essere adottata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

54.      Orbene, ammettere che un vizio che infici un mandato d’arresto europeo iniziale possa ostare a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia l’assenso richiesto porterebbe ad accettare che le condizioni nelle quali è stata effettuata la consegna siano oggetto di un riesame, nell’ambito di una richiesta di assenso formulata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. Un simile riesame porterebbe a ritardare la decisione di assenso, il che contrasterebbe con l’esigenza di celerità sottesa a tale decisione quadro. Detto riesame mi sembra inoltre incompatibile con la certezza del diritto, in quanto potrebbe rimettere in discussione il carattere definitivo della decisione giudiziaria che ha disposto l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

55.      Peraltro, occorre adottare un’interpretazione che contribuisca ad un altro obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, vale a dire la lotta contro l’impunità (18). Orbene, ammettere che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa negare l’assenso richiestole ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di tale decisione quadro pregiudicherebbe detto obiettivo impedendo alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di sottoporre a procedimento penale, condannare o privare della libertà una persona per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per il quale è stata consegnata.

56.      Per tutti questi motivi, ritengo che l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la constatazione secondo la quale un mandato d’arresto europeo, sulla base del quale una persona è stata consegnata, è stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, e avrebbe quindi dovuto essere considerato invalido per tale motivo, non è tale da ostare a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, alla quale sia stata presentata una richiesta di assenso volta ad autorizzare le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente a sottoporre a procedimento penale, o a condannare, detta persona per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per cui è stata consegnata, dia un simile assenso.

V.      Conclusione

57.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) nei seguenti termini:

L’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

deve essere interpretato nel senso che:

la constatazione secondo la quale un mandato d’arresto europeo, sulla base del quale una persona è stata consegnata, è stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, e avrebbe quindi dovuto essere considerato invalido per tale motivo, non è tale da ostare a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, alla quale sia stata presentata una richiesta di assenso volta ad autorizzare le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente a sottoporre a procedimento penale, o a condannare, detta persona per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per cui è stata consegnata, dia un simile assenso.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2002, L 190, pag. 1.


3      GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584».


4      C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456.


5      C‑510/19, EU:C:2020:953.


6      Punto 70 di tale sentenza. V., inoltre, sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata ai fini di un procedimento penale) (C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 55).


7      Il giudice del rinvio afferma che, in linea di principio, occorre applicare il principio dell’estoppel quando: i) la sentenza sia stata emessa da un organo giudiziario competente; ii) la decisione costituisca una decisione definitiva nel merito; iii) la sentenza abbia definito una questione che una parte tenta di sollevare nel procedimento successivo, e iv) le parti erano le stesse persone (o i loro aventi diritto) di quelle nel procedimento nel quale è invocato l’aspetto al quale può essere applicato il principio dell’estoppel.


8      Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615).


9      V. sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 77).


10      V., in particolare, sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).


11      V. sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 40).


12      V. sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 63).


13      V. sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punti 37, 38 e 40).


14      V., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 45).


15      V., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione) (C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).


16      V., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione) (C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).


17      V., in particolare, sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


18      V., in particolare, sentenze dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata ai fini di un procedimento penale) (C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 74 e giurisprudenza ivi citata), e del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a. (C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 141).