Language of document : ECLI:EU:T:2019:884

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Rigetto della domanda – Termine ragionevole – Mancanza di un principio di prova – Obbligo di motivazione – Responsabilità»

Nella causa T‑647/18,

ZQ, rappresentato da B. Cortese e C. Cortese, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin, in qualità di agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 15 dicembre 2017 che ha respinto la richiesta di assistenza presentata dal ricorrente il 18 agosto 2017 e, se necessario, della decisione della Commissione del 19 luglio 2018 che ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente presentato il 19 marzo 2018, e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale da lui asseritamente subìto,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da V. Valančius, facente funzione di presidente, J. Svenningsen (relatore) e P. Nihoul, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        ZQ, ricorrente, è entrato in servizio il [riservato] (1) all’interno della Commissione europea, ove è stato chiamato ad occupare diverse funzioni, in un primo momento come consulente, successivamente come agente ausiliario o agente temporaneo e, infine, come funzionario. Attualmente è inquadrato nella Direzione generale (DG) [riservato] quale amministratore [riservato].

 Sulla richiesta di assistenza

2        Con messaggio di posta elettronica del 18 agosto 2017 inviato, segnatamente, al direttore generale del personale della Commissione nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione (in prosieguo: l’«APN»), il ricorrente ha introdotto una richiesta di assistenza (in prosieguo: la «richiesta di assistenza») a norma dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nella quale egli sosteneva di essere vittima di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.

 Sulle integrazioni alla richiesta di assistenza

3        Il 30 agosto 2017 l’APN ha registrato la richiesta di assistenza e ha chiesto all’Ufficio di Indagine e Disciplina della Commissione (IDOC) di valutarne la fondatezza.

4        Il 12 ottobre 2017 l’APN ha inviato una richiesta di chiarimenti al ricorrente e ha invitato quest’ultimo a compilare un questionario. Successivamente, il 12, 16 e 26 ottobre 2017, il ricorrente ha presentato elementi integrativi alla sua richiesta di assistenza, segnatamente i recapiti di cinque potenziali testimoni da contattare. Contattati dall’APN, quattro di essi hanno rilasciato una dichiarazione, mentre il quinto non ha voluto essere coinvolto.

5        Il 14 novembre 2017 l’APN ha trasmesso al ricorrente un’analisi preliminare della sua richiesta di assistenza, effettuata a partire da valutazioni preparate dall’IDOC, la quale concludeva che gli elementi prodotti dal ricorrente non erano sufficienti per essere considerati un principio di prova delle sue allegazioni. Il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni relative a tale analisi il 19 novembre 2017, osservazioni che includevano ulteriori documenti e i nomi di altri sei potenziali testimoni. L’APN ha contattato tre di questi testimoni, due dei quali hanno rilasciato dichiarazioni. Il terzo testimone avrebbe affermato di non essere in grado di rispondere entro il termine fissato e, in ogni caso, di non ricordarsi dei fatti denunciati.

6        Il 21 novembre 2017 l’APN ha invitato il ricorrente a produrre qualsiasi elemento aggiuntivo entro il giorno successivo. Il ricorrente non ha trasmesso elementi aggiuntivi.

 Sui fatti denunciati e asseritamente configuranti molestie psicologiche

7        Nella richiesta di assistenza, come integrata al termine degli scambi con l’APN, il ricorrente menzionava, in sostanza, cinque periodi, [riservato], nel corso dei quali egli sarebbe stato vittima di ripetuti comportamenti che costituivano molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, da parte di diversi colleghi. Egli sostiene che, sebbene questi comportamenti siano stati tenuti da colleghi differenti e in periodi distinti, a seconda delle sue successive riassegnazioni, essi dovrebbero essere considerati un unico insieme.

8        In particolare, tali episodi, da un lato, sarebbero riconducibili alla volontà di taluni funzionari o agenti di nuocere al ricorrente a causa del suo coinvolgimento in attività [riservato] e, dall’altro, costituirebbero rappresaglie nei suoi confronti, poiché egli avrebbe segnalato in diverse occasioni situazioni, a suo avviso sospette, le quali implicavano, segnatamente, fatti di nepotismo o conflitti di interesse. Peraltro, altri funzionari o agenti avrebbero aggravato la situazione del ricorrente in quanto taluni, per spirito gregario, avrebbero adottato comportamenti simili a quelli dei presunti molestatori primari e in quanto alcuni superiori gerarchici si sarebbero astenuti dall’intervenire per far cessare gli episodi in questione.

–       Sul primo periodo, [riservato]

9        Nel corso di un periodo [riservato] (in prosieguo: il «primo periodo»), il ricorrente ha lavorato a Bruxelles (Belgio) principalmente per la DG [riservato] e sarebbe stato vittima di molteplici comportamenti costitutivi di molestie psicologiche, verosimilmente riconducibili al notorio coinvolgimento del ricorrente nell’associazione [riservato].

10      In tal senso, il ricorrente sarebbe stato vittima di fatti costitutivi di molestie psicologiche da parte di quattro colleghi. In particolare, il ricorrente avrebbe subìto molestie, nel [riservato] e nel [riservato], da parte di due di questi colleghi, i quali tentavano di dirottare il lavoro dell’associazione [riservato] a fini personali. Inoltre, egli sarebbe stato vittima, nello stesso periodo, di ripetuti episodi di molestie psicologiche commessi dalla sua superiore gerarchica di allora, A. Infine, in occasione di un distacco all’interno della DG [riservato], il ricorrente sarebbe stato obbligato, nonostante il suo grado, a condividere un ufficio con un collega che aveva fatto osservazioni sprezzanti [riservato].

–       Sul secondo periodo, [riservato]

11      Durante un periodo che va dal [riservato] (in prosieguo: il «secondo periodo»), il ricorrente è stato distaccato presso la delegazione dell’Unione europea [riservato], all’interno della quale ha occupato posti successivi per la DG [riservato], la DG [riservato], nonché per la DG [riservato]. Il ricorrente avrebbe subìto numerosi comportamenti costitutivi di molestie psicologiche tenuti da sei colleghi all’interno della delegazione dell’Unione [riservato], uno dei quali, B, avrebbe avuto comportamenti particolarmente aggressivi nei suoi confronti.

12      In particolare, gli episodi di molestie psicologiche prospettati avrebbero assunto la forma, segnatamente, di ritardi connessi al rilascio del visto del ricorrente, di tentativi di compromettere il suo lavoro all’interno della delegazione dell’Unione [riservato] o, ancora, di altri atteggiamenti offensivi. A titolo di esempio, i suoi colleghi avrebbero ricevuto l’ordine di non assisterlo più nell’espletamento dei suoi compiti. Inoltre, il ricorrente sarebbe stato costretto a cambiare ufficio, con la conseguenza che egli sarebbe stato collocato nelle immediate vicinanze di uno dei presunti autori dei fatti costitutivi di molestie psicologiche.

–       Sul terzo periodo, tra [riservato]

13      Nel corso di un periodo che va [riservato] (in prosieguo: il «terzo periodo»), il ricorrente è stato assegnato all’Ufficio di rappresentanza della Commissione [riservato] per la DG [riservato]. Egli avrebbe subìto comportamenti costitutivi di molestie psicologiche particolarmente aggressivi da parte di diversi colleghi, i quali avrebbero cercato di sabotare il suo lavoro e di discreditarlo. Le molestie psicologiche nei suoi confronti sarebbero state la conseguenza, segnatamente, da un lato, della sua segnalazione di condotte inadeguate o persino illecite all’interno della DG [riservato] e, dall’altro, dei suoi sforzi connessi alla difesa dei diritti [riservato].

14      Il ricorrente sarebbe segnatamente stato vittima di comportamenti costitutivi di molestie psicologiche da parte di undici colleghi, specialmente C e D. In particolare, taluni colleghi del ricorrente all’interno della DG [riservato] avrebbero tentato di escluderlo da riunioni alle quali la sua partecipazione era tuttavia necessaria e, più in generale, di impedirgli di svolgere il suo lavoro favorendo altri colleghi. Inoltre, taluni colleghi avrebbero espresso commenti diffamatori nei suoi confronti, anche dinanzi a persone esterne all’Ufficio di rappresentanza della Commissione [riservato]. Infine, le molestie psicologiche nei confronti del ricorrente si sarebbero parimenti manifestate sotto forma di suggerimenti a lasciare la Commissione per trovare un altro lavoro e, infine, con l’interruzione improvvisa della sua assegnazione [riservato].

–       Sul quarto periodo, tra [riservato]

15      Nei mesi [riservato] (in prosieguo: il «quarto periodo»), il ricorrente è stato distaccato [riservato] per la DG [riservato], nell’ambito di un lavoro ampiamente dedicato[riservato], connesso parimenti alla DG [riservato], nonché alla DG [riservato]. Benché il suo distacco presso la delegazione dell’Unione ad [riservato], il ricorrente è stato essenzialmente assente a partire dal [riservato].

16      Il ricorrente sarebbe stato vittima di fatti costitutivi di molestie psicologiche da parte di quattro colleghi, la maggior parte dei quali lavorava nella delegazione dell’Unione [riservato]. Secondo il ricorrente, la finalità nociva del suo trasferimento presso tale delegazione sarebbe stata quella di escluderlo dalle strutture principali della DG [riservato]. In particolare, le molestie psicologiche nei suoi confronti sarebbero dimostrate dal fatto che egli non sarebbe stato informato o assistito dalla DG [riservato] per quanto riguarda i dettagli pratici della sua nuova assegnazione e del suo trasferimento e che, una volta arrivato sul posto, l’alloggio provvisorio previsto dalla delegazione dell’Unione [riservato] sarebbe stato di qualità chiaramente inaccettabile. Inoltre, un membro della direzione di detta delegazione, E, avrebbe trattato il ricorrente in modo offensivo, segnatamente rifiutandosi di approvare due missioni che dovevano consentirgli di assistere a due conferenze. Inoltre, a seguito delle condotte di alcuni suoi colleghi, in particolare di F e di G, lo stato di salute del ricorrente lo avrebbe obbligato, [riservato], a recarsi urgentemente nel suo Stato membro d’origine al fine di ricevervi cure mediche. Infine, la delegazione dell’Unione [riservato] avrebbe deciso, senza il consenso del ricorrente, di chiedere la liberazione della stanza d’albergo che gli serviva da alloggio provvisorio (check‑out forzato) e avrebbe presso possesso dei suoi effetti personali.

–       Sul quinto periodo, a partire da [riservato]

17      Nel corso di un periodo decorrente da [riservato] (in prosieguo: il «quinto periodo»), il ricorrente ha prestato servizio ad [riservato], prima di essere trasferito a Bruxelles [riservato], sempre all’interno della DG [riservato]. In tale periodo, durante il quale il ricorrente è stato frequentemente e per lunghi periodi assente a causa di malattia, egli sarebbe stato vittima di fatti costitutivi di molestie psicologiche commessi da membri di diversi servizi della Commissione.

18      In tal senso, anzitutto, nel [riservato] e nel [riservato], il servizio medico della Commissione, e più specificamente il dottor H, avrebbe contribuito alle molestie psicologiche subìte dal ricorrente. In particolare, il servizio medico si sarebbe rifiutato di accettare i suoi certificati medici e, più in generale, avrebbe adottato un comportamento inadeguato in considerazione del ruolo di sostegno che ci si aspetta da un servizio siffatto. Inoltre, in occasione di controlli medici [riservato], il ricorrente sarebbe stato vittima di episodi di molestie psicologiche e di discriminazione, fondati sul [riservato]. Così, il ricorrente si sarebbe trovato ad affrontare domande inopportune del medico esterno designato dalla Commissione e sarebbe stato costretto a procedere a un test della personalità.

19      Inoltre, nel [riservato], avendo appreso che il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) organizzava un’ispezione della delegazione dell’Unione [riservato], il ricorrente avrebbe trasmesso al SEAE documenti relativi ai fatti costitutivi di molestie psicologiche di cui lo stesso sarebbe stato vittima e avrebbe chiesto un colloquio telefonico. Successivamente, durante il colloquio telefonico organizzato con [riservato], I, in occasione del quale egli avrebbe illustrato i fatti configuranti molestie psicologiche nei suoi confronti, ella avrebbe avuto un comportamento offensivo e improprio verso di lui.

20      In seguito, in occasione di una conversazione telefonica nel [riservato], il ricorrente sarebbe stato aggredito verbalmente dal [riservato] della direzione [riservato] della Commissione, J.

21      Infine, nel [riservato], il ricorrente è stato trasferito [riservato] della DG [riservato] a Bruxelles, nell’interesse del servizio. Secondo il ricorrente, tale trasferimento sarebbe stato fatto senza consultarlo o informarlo, ed egli ne sarebbe venuto a conoscenza scoprendo che il suo indirizzo di posta elettronica attribuito dal SEAE era stato disattivato.

 Sulla decisione di rigetto della richiesta di assistenza

22      Con decisione del 15 dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’APN ha respinto la richiesta di assistenza. Da un lato, taluni dei fatti denunciati erano troppo risalenti, cosicché la richiesta di assistenza, per le allegazioni relative a detti fatti, doveva essere respinta, a titolo principale, in quanto tardiva. Dall’altro, per quanto riguarda altri fatti più recenti e, a titolo sovrabbondante, i fatti più risalenti per i quali la richiesta di assistenza era reputata tardiva, l’APN ha respinto detta richiesta in quanto infondata in toto, con la motivazione, essenzialmente, che gli elementi presentati dal ricorrente e le testimonianze acquisite non erano sufficienti per poter essere considerati un principio di prova dei fatti costitutivi di molestie psicologiche denunciati.

23      Per quanto riguarda i fatti connessi a taluni certificati medici non riconosciuti dalla Commissione, la decisione impugnata precisa che tale aspetto della richiesta di assistenza è stato oggetto di un trattamento distinto, sfociato in una decisione dell’APN del [riservato].

 Sul reclamo e sulla decisione di rigetto di tale reclamo

24      Con messaggio di posta elettronica indirizzato il 19 marzo 2018 al direttore generale del personale della Commissione nella sua qualità di APN, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata (in prosieguo: il «reclamo»). Nel reclamo, egli faceva valere, in sostanza, che l’APN non aveva trattato in maniera adeguata la sua richiesta di assistenza, il che costituiva una violazione, da parte della stessa, del suo obbligo di diligenza e del principio di buona amministrazione, anche per quanto riguarda la raccolta delle testimonianze dei colleghi identificati dal ricorrente e la mancata considerazione del contesto nel quale si inserivano i fatti configuranti molestie psicologiche denunciati, in particolare i presunti illeciti commessi all’interno della DG [riservato], come segnalati nella richiesta di assistenza. Inoltre, il ricorrente sosteneva che le molestie psicologiche nei suoi confronti continuavano ancora alla data di presentazione del reclamo.

25      A sostegno del suo reclamo, il ricorrente ha depositato elementi supplementari intesi a suffragare le sue allegazioni, segnatamente dichiarazioni provenienti da testimoni che lo stesso aveva identificato in precedenza e che, a suo avviso, corroboravano il contenuto della sua richiesta di assistenza.

26      Con decisione del [riservato], l’APN ha respinto il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). L’APN ha essenzialmente respinto le censure formulate dal ricorrente nei confronti del rigetto della sua richiesta di assistenza e ha confermato l’analisi fatta nella decisione impugnata. Inoltre, l’APN ha concluso, nella decisione di rigetto del reclamo, che, da un lato, gli elementi supplementari apportati dal ricorrente non costituivano un principio di prova delle sue allegazioni di molestie psicologiche e, pertanto, non giustificavano che venisse rimessa in discussione la decisione impugnata e che, dall’altro, quanto all’affermazione del ricorrente secondo la quale le molestie psicologiche nei suoi confronti perduravano alla data della presentazione del reclamo, tale allegazione non era comprovata.

27      Parallelamente, nel [riservato], la Commissione, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, ha avviato una procedura d’invalidità relativa al ricorrente. Ad avviso di quest’ultimo, tale procedura sarebbe abusiva e costituirebbe un episodio aggiuntivo costitutivo di molestie psicologiche nei suoi confronti, poiché egli sarebbe venuto a conoscenza dell’avvio della stessa a seguito di una convocazione automatica senza previa comunicazione ufficiale, e la Commissione avrebbe mantenuto la procedura nonostante il miglioramento, quantomeno parziale, del suo stato di salute.

28      Inoltre, il ricorrente avrebbe presentato un altro reclamo avverso la decisione adottata dall’APN al termine della procedura d’invalidità che lo riguardava. Tale contestazione non è oggetto del presente ricorso, almeno per quanto attiene alla domanda di annullamento.

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto introduttivo depositato il 29 ottobre 2018, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, segnalando contestualmente di essere disposto ad intavolare una discussione al fine di pervenire a una soluzione amichevole della lite, subordinata, per quanto lo riguardava, a un riconoscimento, da parte della Commissione, dell’esistenza delle molestie psicologiche che lo stesso subiva da 20 anni, a una promozione a un posto di livello superiore e all’apertura di un’indagine amministrativa sul comportamento dei presunti molestatori.

30      L’11 febbraio 2019 la Commissione ha depositato il controricorso, nel quale essa ha segnatamente indicato che, alla luce delle condizioni poste dal ricorrente, la stessa non era disposta a dirimere la controversia mediante composizione amichevole.

31      Il 28 marzo 2019 si è conclusa la fase scritta del procedimento. Su domanda del ricorrente formulata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale ha aperto la fase orale del procedimento. In vista della stessa, il ricorrente è stato invitato a rispondere, in udienza, a un quesito posto dal Tribunale a titolo di misura di organizzazione del procedimento. Nel corso dell’udienza svoltasi il 22 ottobre 2019 sono quindi state sentite le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

32      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo (in prosieguo, congiuntamente, le: «decisioni controverse»);

–        condannare la Commissione al pagamento di un importo di EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subìti;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

34      In via preliminare, nonostante il riferimento nell’atto introduttivo all’articolo 263 TFUE, il presente ricorso deve considerarsi proposto sulla base dell’articolo 270 TFUE e va riqualificato in tal senso.

 Sulloggetto del ricorso

35      Secondo giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro il rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 13 dicembre 2018, CN/Parlamento, T‑76/18, non pubblicata, EU:T:2018:939, punto 39).

36      Tuttavia, qualora la decisione di rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto oggetto del reclamo, in particolare quando essa modifica la decisione originaria o contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di nuove circostanze di diritto e di fatto che, se si fossero verificate o fossero state note all’autorità competente prima dell’adozione della decisione originaria, sarebbero state prese in considerazione, il Tribunale può essere tenuto a pronunciarsi specificamente sulla domanda formalmente diretta contro il rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie, oltre all’annullamento della decisione impugnata, il ricorrente chiede nel suo ricorso, «per quanto necessario», l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo. A tal riguardo, dal momento che tale decisione non è meramente confermativa della decisione impugnata, avendovi l’APN, in particolare, preso posizione rispetto a elementi nuovi, occorre esaminare la domanda di annullamento sia della decisione impugnata sia della decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 71).

38      Inoltre, la decisione di rigetto del reclamo precisa taluni aspetti della motivazione della decisione di diniego di assistenza. Di conseguenza, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, tale motivazione dovrà anch’essa essere presa in considerazione per l’esame della legittimità della decisione impugnata, motivazione che deve ritenersi coincidere con quest’ultimo atto (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 55 e 56 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla ricevibilità del ricorso

39      La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per quanto riguarda le censure relative ai fatti addotti anteriori ad agosto 2012, ossia i fatti rientranti nel primo periodo e in una parte del secondo periodo. Infatti, in applicazione della giurisprudenza del giudice dell’Unione, tutte le richieste di assistenza dovrebbero essere presentate, in linea di principio, entro i cinque anni successivi ai fatti addotti. Pertanto, la richiesta di assistenza sarebbe stata tardiva per quanto riguarda i fatti anteriori ad un periodo di cinque anni prima della presentazione di detta richiesta, ossia – dato che essa è stata presentata nell’agosto 2017 – i fatti anteriori all’agosto 2012. Secondo la Commissione, la tardività nella presentazione della richiesta di assistenza dovrebbe avere come conseguenza, per quanto attiene a tali fatti, l’irricevibilità del ricorso.

40      Il ricorrente non si è espresso per iscritto su tale argomento, sollevato nel controricorso, relativo alla parziale irricevibilità del ricorso. Tuttavia, in udienza, in risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale a titolo di misura di organizzazione del procedimento, egli ha contestato tale argomento, facendo valere di aver presentato la sua richiesta di assistenza entro un termine ragionevole, avente come dies a quo quello degli ultimi atti addotti di molestie psicologiche, e ciò conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione (F‑95/09, EU:F:2011:9). Secondo il ricorrente, la Commissione, escludendo i fatti anteriori all’agosto 2012, i quali costituirebbero un unico insieme con i fatti più recenti, privava l’articolo 12 bis dello Statuto di effetto utile.

41      A tale riguardo, poiché né l’articolo 24 né l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto prevedono un termine entro il quale una richiesta di assistenza debba essere presentata, occorre applicare il requisito secondo cui una domanda siffatta dev’essere presentata entro un termine ragionevole rispetto al periodo durante il quale si sono svolti i fatti denunciati in tale richiesta, termine che non può superare, in linea di principio, i cinque anni (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 61, e dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione, F‑95/09, EU:F:2011:9, punti 52 e 53).

42      Tuttavia, e per analogia a quanto è ammesso in materia di ricorso per risarcimento danni dei funzionari, tale termine quinquennale per presentare una richiesta di assistenza riguardante asseriti fatti configuranti molestie psicologiche non può essere considerato una regola rigida e intangibile. In particolare, anche se una simile richiesta di assistenza presentata oltre il termine di cinque anni è, in linea di principio, tardiva, talune circostanze particolari possono, in alcuni casi, giustificare il superamento di tale termine (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione, F‑95/09, EU:F:2011:9, punto 54).

43      Per quanto riguarda il dies a quo del termine per presentare una richiesta di assistenza riguardante asseriti fatti costitutivi di molestie psicologiche, occorre ricordare che, per poter essere qualificati come molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, le condotte denunciate devono manifestarsi in maniera durevole, ripetitiva o sistematica. Pertanto, alla luce delle specificità delle molestie psicologiche, in particolare del fatto che esse costituiscono, per definizione, una violazione continuata, e dell’esigenza di certezza del diritto, è più opportuno utilizzare, come dies a quo del termine di presentazione di una richiesta di assistenza in materia di molestie psicologiche, l’ultimo atto del presunto autore delle molestie psicologiche o, quanto meno, il momento a partire dal quale il presunto autore non è più in grado di rinnovare i suoi atti nei confronti della vittima, e ciò indipendentemente tanto dalla conoscenza o dalla presa di coscienza da parte della vittima dei diversi atti costitutivi delle molestie psicologiche denunciate, quanto dall’atto con cui la condotta abusiva del presunto autore delle molestie psicologiche acquisisce, per il futuro, il carattere «durevole», «ripetitivo» o «sistematico» richiesto per ravvisare l’esistenza di tali molestie psicologiche (v., in tal senso, sentenza dell’ 8 febbraio 2011, Skareby/Commissione, F‑95/09, EU:F:2011:9, punti da 46 a 50 e giurisprudenza ivi citata). In altri termini, la valutazione della ragionevolezza del termine entro il quale è stata presentata una richiesta di assistenza riguardante allegazioni di molestie psicologiche è effettuata con riferimento alla data o al periodo in cui i comportamenti denunciati sono venuti meno.

44      Nella fattispecie, la richiesta di assistenza copre diversi periodi, il primo dei quali è iniziato nel 1996. Alla luce delle suesposte considerazioni, per quanto riguarda i periodi dal terzo al quinto, i cui relativi fatti risalgono a non prima del 2015 e che sono intervallati, in particolare a causa delle successive riassegnazioni del ricorrente, la richiesta di assistenza deve considerarsi presentata entro un termine ragionevole.

45      Quanto al primo e al secondo periodo, essi riguardano in gran parte fatti addotti anteriori all’agosto 2012, ragion per cui la richiesta di assistenza deve essere considerata tardiva rispetto a tali fatti.

46      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente, menzionato al punto 40 supra, secondo il quale tali fatti costituirebbero un unico insieme con i fatti più recenti. Infatti, anche se non è escluso, come ha ammesso la Commissione in udienza, che, in determinate circostanze, comportamenti successivi e coordinati nel tempo di individui diversi possano essere considerati costitutivi di un unico e medesimo comportamento collettivo di molestie, il ricorrente non ha fornito un principio di prova, nel caso di specie, che un comportamento collettivo del genere potrebbe essere ascritto alle diverse persone che egli chiama in causa individualmente e che, in molti casi, erano assegnate a servizi differenti.

47      Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto del fatto che il ricorrente non fa valere alcuna circostanza precisa volta a giustificare la presentazione tardiva di tale richiesta, correttamente l’APN ha dichiarato, nelle decisioni controverse, che la richiesta di assistenza era stata presentata tardivamente per quanto riguardava i fatti rientranti nel primo periodo nonché quelli, anteriori al mese di agosto 2012, rientranti nel secondo periodo.

48      La fondatezza della conclusione dell’APN quanto alla parziale tardività della richiesta di assistenza, come precisata nelle decisioni controverse, giustifica il rigetto della domanda di annullamento di dette decisioni, con riferimento ai fatti anteriori all’agosto 2012, in quanto infondata. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ciò non può incidere sulla ricevibilità di tale domanda nella parte in cui riguarda i suddetti fatti, dal momento che, in ogni caso, la decisione contestata dell’APN è stata oggetto di un reclamo entro il termine statutario e il ricorso è stato proposto entro il termine previsto dall’articolo 91 dello Statuto.

49      Alla luce di quanto precede, si deve respingere l’argomento della Commissione relativo all’irricevibilità parziale del ricorso.

 Sulla domanda di annullamento

50      A sostegno della sua domanda di annullamento delle decisioni controverse, il ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi relativi a:

–        in primo luogo, manifesti errori di valutazione, poiché la Commissione avrebbe erroneamente concluso che i fatti descritti nella richiesta di assistenza non configuravano molestie psicologiche;

–        in secondo luogo, un errore di diritto, poiché la Commissione avrebbe applicato la vecchia definizione giurisprudenziale della nozione di molestie psicologiche e non quella ormai formalmente prevista nello Statuto e in vigore dal 1° maggio 2004;

–        in terzo luogo, un errore di diritto, poiché la Commissione avrebbe applicato uno standard probatorio eccedente il semplice principio di prova richiesto dalla giurisprudenza;

–        in quarto luogo, un errore di diritto, poiché la Commissione avrebbe applicato uno standard probatorio manifestamente errato, in quanto fondato sulla valutazione della credibilità di allegazioni in funzione del tempo trascorso;

–        in quinto luogo, un errore di diritto, poiché la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di svolgere un’indagine d’ufficio in presenza di allegazioni credibili;

–        in sesto luogo, errori di diritto relativi all’assenza o all’insufficienza della motivazione.

51      Occorre esaminare in successione, anzitutto, il primo e il sesto motivo e, quindi, i motivi dal secondo al quinto così identificati.

 Considerazioni preliminari

52      In via preliminare, occorre ricordare i principi relativi alla portata dell’obbligo di assistenza in presenza di allegazioni di molestie psicologiche.

53      A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto, l’Unione assiste il funzionario o l’agente «in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni».

54      Secondo giurisprudenza costante, l’articolo 24 dello Statuto è stato concepito al fine di tutelare i funzionari dell’Unione contro qualsiasi tipo di trattamento degradante da parte non solo di soggetti terzi rispetto all’istituzione, ma anche di persone che lavorano per l’istituzione, che si tratti di qualsiasi altro funzionario o agente, indipendentemente dalla posizione gerarchica dello stesso, o di membri dell’istituzione (sentenze del 14 giugno 1979, V./Commissione, 18/78, EU:C:1979:154, punto 15, e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 111).

55      Pertanto, quando un funzionario o agente ritiene di essere oggetto, da parte di uno dei suoi superiori gerarchici, dei suoi colleghi, o anche dei suoi subordinati, di un comportamento che viola l’obbligo, di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, dello Statuto, di astenersi da qualsiasi forma di molestie psicologiche e sessuali, tale funzionario o tale agente può chiedere l’assistenza dell’istituzione ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

56      In presenza di allegazioni di molestie psicologiche, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere per l’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la richiesta di assistenza in cui vengono lamentate molestie psicologiche e di informare il richiedente del seguito riservato alla richiesta (sentenze del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 47, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 88).

57      A tale riguardo, l’amministrazione alla quale venga rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto è tenuta, in virtù dell’obbligo di assistenza e se si trova di fronte a un episodio incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle aggressioni asseritamente subìte. In presenza di un principio di prova, l’istituzione in questione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo a un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della richiesta di assistenza, in collaborazione con l’autore di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 15 e 16; del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 84, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 46).

58      Per quanto riguarda il requisito secondo cui il richiedente assistenza deve fornire un principio di prova della sussistenza della condotta abusiva di cui egli afferma di essere vittima, l’istituzione in questione non può essere tenuta a condurre un’indagine amministrativa sulla base di semplici allegazioni prive di prova, fermo restando che, nell’individuazione delle misure che essa ritiene appropriate al fine di accertare la sussistenza e la portata dei fatti addotti, l’istituzione deve altresì garantire la tutela dei diritti delle persone chiamate in causa in una richiesta di assistenza e che possano essere oggetto di un’indagine (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Faita/CESE, F‑92/11, EU:F:2013:130, punto 97).

59      Quando, come nel caso di specie, le allegazioni contenute nella richiesta di assistenza riguardino molestie psicologiche, spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova delle medesime alla luce della definizione di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, vale a dire «ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica» del richiedente.

60      Infine, per quanto riguarda la legittimità di una decisione che respinga una richiesta di assistenza senza che sia stata avviata un’indagine amministrativa, il giudice dell’Unione deve esaminare la fondatezza di tale decisione alla luce degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione, in particolare dal richiedente assistenza, quando la medesima si è pronunciata (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punto 20, e del 16 settembre 2013, Faita/CESE, F‑92/11, EU:F:2013:130, punto 98).

61      I motivi dedotti dal ricorrente devono essere esaminati alla luce delle suesposte considerazioni.

 Sul primo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione ha concluso che i fatti addotti non configurerebbero molestie psicologiche

62      Con questo primo motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che, rifiutandosi di riconoscere che i fatti denunciati dal medesimo configurino molestie psicologiche provenienti da diversi suoi colleghi, l’APN è incorsa in manifesti errori di valutazione dei fatti allegati. Pertanto, l’APN avrebbe erroneamente ravvisato l’insussistenza di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, così violando tale disposizione.

63      Inoltre, il ricorrente ritiene che l’APN si sia pregiudizialmente orientata contro il medesimo, dal momento che, a suo avviso, soltanto l’esistenza di una siffatto pregiudizio potrebbe spiegare perché l’APN abbia considerato che taluni dei fatti invocati fossero troppo risalenti, abbia ritenuto che le allegazioni non fossero credibili o, ancora, abbia tentato di minimizzarle, segnatamente astraendole dal loro contesto.

64      A sostegno di tale motivo, il ricorrente invoca diverse circostanze relative ai periodi dal primo al quarto, da esaminarsi come se costituissero quattro parti di detto motivo.

65      La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato. Infatti, essa ritiene che l’APN non abbia commesso un manifesto errore di valutazione e che il ricorrente non abbia apportato elementi di prova idonei a privare di plausibilità la valutazione dei fatti compiuta dall’APN nelle decisioni controverse. Per quanto riguarda, in particolare, la risalenza di taluni dei fatti addotti, essa ricorda che l’APN ha ritenuto, sulla base di giurisprudenza costante, che la richiesta di assistenza fosse tardiva, e pertanto irricevibile, per quanto atteneva alle affermazioni relative a tali fatti.

66      In via preliminare, occorre rilevare che, nonostante le sue affermazioni relative al pregiudizio dell’APN, il ricorrente non le suffraga e non lamenta formalmente una violazione del principio di imparzialità. Inoltre, anche supponendo che il ricorrente abbia inteso sollevare una censura del genere, occorrerebbe, ad abundantiam, respingerla in quanto irricevibile in applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

67      Peraltro, occorre rilevare che, nelle decisioni controverse, l’APN ha concluso che il ricorrente non aveva fornito un principio di prova della sussistenza delle molestie psicologiche di cui afferma di essere vittima. Di conseguenza, benché il primo motivo sia formalmente relativo a un errore manifesto di valutazione commesso dall’APN per avere essa erroneamente concluso per l’assenza di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, si deve intendere che il ricorrente contesti la conclusione secondo cui egli non avrebbe fornito un principio di prova della sussistenza di tali molestie.

–       Sulla prima parte del primo motivo, relativa al primo periodo

68      Il ricorrente fa valere, in sostanza, che l’APN non ha tenuto conto del contesto nel quale gli episodi di cui è stato vittima si sono verificati, ossia che le presunte ostilità nei suoi confronti sarebbero iniziate a partire dal momento in cui egli avrebbe reso pubbliche le sue attività di difesa [riservato].

69      A tale titolo, il ricorrente invoca diverse circostanze, segnatamente un messaggio di posta elettronica nel quale un collega avrebbe assimilato [riservato], il comportamento offensivo adottato da un superiore gerarchico nel corso del [riservato], nonché la forzata condivisione di un ufficio con un collega [riservato].

70      A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la richiesta di assistenza è stata presentata tardivamente per quanto riguarda i fatti rientranti nel primo periodo. Orbene, è proprio per tale ragione, attinente alla sua tardività, che tale richiesta è stata respinta dall’APN, a titolo principale, per quanto riguarda i suddetti fatti. Pertanto, la prima parte del primo motivo, relativa a tale periodo, deve essere respinta in quanto infondata.

71      Ad abundantiam, il Tribunale ritiene che, in ogni caso, i fatti illustrati dal ricorrente non dimostrino un errore di valutazione commesso dall’APN. Infatti, dal fascicolo emerge che il ricorrente non accompagna le proprie allegazioni ad alcun altro elemento, cosicché egli non ha fornito un principio di prova dei fatti da lui denunciati per quanto riguarda il primo periodo.

–       Sulla seconda parte del primo motivo, relativa al secondo periodo

72      Il ricorrente mette in risalto diversi episodi al fine di dimostrare il manifesto errore di valutazione che l’APN avrebbe commesso concludendo per l’assenza di molestie psicologiche.

73      A tal riguardo, per le stesse motivazioni di cui al precedente punto 70, occorre respingere la seconda parte del primo motivo in quanto infondata, poiché correttamente, nella decisione impugnata, l’APN ha respinto perché tardiva la richiesta di assistenza nella parte in cui riguardava fatti anteriori all’agosto 2012.

74      Tuttavia, dal momento che l’APN, nelle decisioni controverse, e la Commissione, nell’ambito del presente ricorso, hanno comunque esaminato, a fini di completezza – ancorché, parzialmente, a titolo sovrabbondante –, i fatti rientranti nel secondo periodo nel suo insieme, occorre esaminare tale periodo nella sua interezza, ivi compresi, ad abundantiam, i fatti dedotti anteriori all’agosto 2012.

75      A tal riguardo, in primo luogo, il ricorrente fa valere che, per quanto riguarda le difficoltà connesse alla necessità di ottenere un visto in occasione del suo trasferimento alla delegazione dell’Unione [riservato], erroneamente l’APN ha considerato che tali difficoltà riflettessero un problema più generale che interessava altri dipendenti dell’istituzione. Infatti, da un lato, il ricorrente, fondandosi sul punto 89 della sentenza dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione (F‑46/11, EU:F:2013:115), ritiene che la generalizzazione delle molestie psicologiche non consenta di legittimarle. Dall’altro, il tono e il contenuto di taluni messaggi di posta elettronica inviati da K, capo della cancelleria della delegazione dell’Unione [riservato], sarebbero stati manifestamente intesi a denigrare il ricorrente, tanto più che K aveva messo in copia di tale corrispondenza diversi suoi colleghi. In particolare, il contrasto fra il tono impiegato nell’ambito di tali scambi dal K e quello, cortese, utilizzato dal ricorrente e dagli altri colleghi sarebbe rivelatore dell’esistenza di molestie psicologiche.

76      In proposito, occorre rilevare, come fatto della Commissione, che il punto 89 della sentenza dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione (F‑46/11, EU:F:2013:115), richiamato dal ricorrente, è privo di pertinenza. Infatti, in detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che un comportamento censurabile riguardasse non una, bensì più persone, non poteva giustificare l’esclusione del carattere di molestie psicologiche di tale comportamento e, al contrario, aggravava la violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto. Orbene, nel caso di specie, l’APN non ha rilevato né che il comportamento in questione fosse censurabile, né che tale comportamento riguardasse più persone. In realtà, l’APN ha indicato che la necessità di ottenere un visto, anziché un semplice lasciapassare come specificato in una nota ufficiale, si spiegava con i problemi dell’epoca nelle relazioni diplomatiche tra l’Unione e [riservato], e non con il rapporto eventualmente conflittuale tra il ricorrente e taluni suoi colleghi della delegazione dell’Unione [riservato]. Ciò è quanto emerge anche dallo scambio di messaggi di posta elettronica prodotto dal ricorrente e da una delle testimonianze citate nella decisione impugnata, in cui il testimone interessato precisa che, per quanto riguarda le domande di visto, egli «pens[ava] che i ritardi derivassero soprattutto dal sistema stabilito dal paese[; n]oi tutti abbiamo subìto questo genere di frustrazioni».

77      Per quanto riguarda, più specificamente, i messaggi di posta elettronica inviati da K, il tono impiegato è certamente diretto, o addirittura aspro. Tuttavia, dal fascicolo emerge che quest’ultimo cercava soprattutto di informare il ricorrente del rischio oggettivo di non essere ammessi sul territorio [riservato] presentando alle autorità [riservato] un semplice lasciapassare piuttosto che un visto. L’impazienza di K, quale traspare dal tono da lui utilizzato, può peraltro spiegarsi con il fatto che il ricorrente ha inizialmente messo in discussione la necessità di un visto, dopo essere stato informato del fatto che, malgrado l’esistenza di una nota ufficiale che indicava l’uso di un lasciapassare, tale indicazione non corrispondeva alle realtà pratiche del terreno. Infine, anche tenendo conto del contributo di K alla lettera di L, menzionata al punto 165 infra, il ricorrente non menziona alcun episodio riguardante K che dimostri il carattere durevole del comportamento asseritamente abusivo di quest’ultimo nei suoi confronti.

78      Orbene, a tale riguardo, occorre ricordare che il fatto che un funzionario abbia rapporti difficili, o addirittura conflittuali, con i suoi colleghi o i suoi superiori gerarchici non costituisce da solo la prova di molestie psicologiche (sentenze del 16 aprile 2008, Michail/Commissione, T‑486/04, EU:T:2008:111, punto 61; del 9 marzo 2010, N/Parlamento, F‑26/09, EU:F:2010:17, punto 77, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 87). Peraltro, osservazioni negative rivolte a un agente non arrecano necessariamente pregiudizio alla sua personalità, alla sua dignità o alla sua integrità, qualora esse siano formulate in termini misurati e non si basino su accuse ingiustificate e prive di ogni rapporto con fatti oggettivi (sentenze del 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, punto 110, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 87).

79      In secondo luogo, per quanto attiene all’episodio, occorso nel [riservato], relativo alla gestione del visto per la visita di un funzionario, il ricorrente ritiene che lo scambio di messaggi di posta elettronica a tale riguardo costituisca una manifestazione di molestie psicologiche nei suoi confronti, considerato che tale scambio riguardava ancora una volta la questione dei visti e che L aveva adottato un tono severo in uno dei messaggi di posta elettronica, anche se le critiche espresse da quest’ultimo avrebbero contraddetto istruzioni preesistenti. In tal senso, L aveva segnatamente pregato il ricorrente di «lasciare che se ne occupassero i professionisti» e, in tal modo, avrebbe lasciato intendere ai colleghi in copia del messaggio di posta elettronica che fosse consentito comportarsi in modo irrispettoso con il ricorrente.

80      A tale riguardo, dal fascicolo emerge che, tra il ricorrente e L, sussisteva una divergenza di vedute in merito ai procedimenti amministrativi da seguire per ottenere visti per visitatori. Il tono adottato da L nella sua e-mail è quindi certamente severo, ma non è sufficiente a dimostrare un comportamento configurabile come molestie psicologiche. Peraltro, il fatto che tale episodio riguardi nuovamente la questione dei visti non dimostra l’esistenza di un accanimento nei confronti del ricorrente, ma indica piuttosto che l’ottenimento dei visti era un problema ricorrente all’interno della delegazione.

81      In terzo luogo, per quanto riguarda le direttive che sarebbero state impartite, nel 2010, dalla direzione al personale della delegazione dell’Unione [riservato], di non assistere il ricorrente nel suo lavoro, quest’ultimo sottolinea che, nonostante l’esistenza di un potere discrezionale di cui godrebbe un capo delegazione, tale potere non può comportare che un funzionario di grado elevato, come il ricorrente, sia privato di ogni supporto amministrativo. Inoltre, secondo il ricorrente, anche ammesso che vi siano state divergenze fra talune delle direzioni generali della Commissione quanto alla ripartizione degli oneri di bilancio connessi al supporto amministrativo necessario all’esercizio effettivo delle sue funzioni, tali divergenze non avrebbero potuto giustificare il perdurare dell’assenza di qualsivoglia supporto fino alla loro risoluzione, potenzialmente lontana.

82      A tal riguardo, occorre rilevare che il ricorrente si limita a criticare le istruzioni dirette a privarlo di supporto amministrativo e ad affermare che tali istruzioni non potrebbero essere giustificate dall’esistenza di divergenze relative alla ripartizione degli oneri di bilancio. Tuttavia, il ricorrente non adduce alcun elemento idoneo a smentire la descrizione differenziata delle circostanze pertinenti fatta dall’APN nella decisione impugnata, in particolare di quelle relative, in primo luogo, alle limitate risorse di detta delegazione, in secondo luogo, al fatto che taluni colleghi hanno cercato di trovare una soluzione e, in terzo luogo, al fatto che la reazione del ricorrente era stata sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti, tenuto conto, in particolare, dei metodi di lavoro abituali della delegazione. Detta decisione constata inoltre che il testimone che, secondo le indicazioni del ricorrente, era in grado di confermare la sua «esclusione» era in servizio a Bruxelles al momento dei fatti rilevanti, di modo che la sua testimonianza era necessariamente indiretta e aveva valore probatorio limitato.

83      In ogni caso, occorre ricordare che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi, né decisioni amministrative su questioni rientranti nell’organizzazione dei servizi, anche se difficili da accettare, né disaccordi con l’amministrazione su queste stesse questioni, possono da soli provare l’esistenza di molestie psicologiche (sentenza del 13 luglio 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, punto 108; v. altresì sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 98 e giurisprudenza ivi citata). Tali considerazioni valgono anche nell’ambito dell’esame dell’esistenza di un principio di prova di molestie psicologiche. Orbene, le circostanze addotte dal ricorrente per dimostrare un’asserita mancanza di supporto amministrativo nei suoi confronti rivelano piuttosto le sue difficoltà ad accettare le decisioni della gerarchia, senza costituire in quanto tali un principio di prova di molestie psicologiche.

84      In quarto luogo, il ricorrente contesta l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale l’episodio relativo al presunto «ingresso aggressivo» di B nell’ufficio del ricorrente, nel [riservato], sarebbe un evento isolato, che non giustificherebbe un ulteriore approfondimento. In tal senso, una simile affermazione sarebbe manifestamente errata, poiché l’APN farebbe riferimento, nella stessa decisione, ad altri tre episodi. Inoltre, il ricorrente rammenta che la richiesta di assistenza menzionava anche altri episodi e specificava che il comportamento abusivo di tale collega avrebbe interessato anche un’altra collega, M.

85      A tale proposito, anzitutto, è sufficiente constatare che la decisione impugnata non contiene osservazioni relative ai tre episodi richiamati dal ricorrente, ma riporta le affermazioni di quest’ultimo a loro riguardo. Inoltre, l’APN non ha qualificato come evento isolato l’«ingresso aggressivo» di B nell’ufficio del ricorrente, ma ha, più in generale, rilevato che quest’ultimo non aveva fornito un principio di prova della rispondenza a realtà delle sue allegazioni. Infatti, l’APN ha considerato, correttamente, che non fossero sufficienti come elementi di prova, da un lato, messaggi di posta elettronica contemporanei ai fatti, redatti dallo stesso ricorrente, nonché, dall’altro, la testimonianza di un collega che non lavorava in seno alla delegazione dell’Unione a [riservato] e ripeteva informazioni apprese dal ricorrente stesso.

86      In quinto luogo, per quanto riguarda il problema del suo cambiamento di ufficio nel [riservato] all’interno della delegazione dell’Unione a [riservato], il ricorrente, pur riconoscendo che anche un numero significativo di suoi colleghi era stato costretto a cambiare ufficio, afferma che l’APN non aveva tenuto conto della circostanza specifica che egli era stato trasferito in un ufficio oggettivamente inadeguato alle sue funzioni e al suo grado e, per giunta, situato vicino a quello di B, uno dei suoi presunti molestatori.

87      A tale riguardo, occorre rilevare che il ricorrente ha inizialmente indicato, nella richiesta di assistenza, di essere stato costretto a traslocare in un ufficio inadeguato «mentre non [ve ne] era assolutamente necessità». Orbene, l’APN ha rilevato che, in realtà, tale trasloco si era reso necessario in quanto la metà del personale della delegazione, compreso il personale direttivo, aveva dovuto traslocare [riservato]. In mancanza di elementi di prova aggiuntivi, il fatto che il ricorrente abbia potuto trovarsi in un ufficio meno adatto alle sue funzioni e al suo grado e situato accanto a quello di un collega che avrebbe asseritamente tenuto un comportamento inappropriato nei suoi confronti non appare essere la manifestazione di una condotta abusiva volontaria, anziché accidentale, da parte di membri dell’amministrazione.

88      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’APN ha potuto legittimanente ritrenere che il ricorrente non avesse fornito un principio di prova di molestie psicologiche nei suoi confronti per quanto riguarda il secondo periodo, ragion per cui la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

–       Sulla terza parte del primo motivo, relativa al terzo periodo

89      Il ricorrente fa valere che l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che egli non aveva fornito un principio di prova delle molestie psicologiche poste in essere nei suoi confronti da C e D. Tale errore risulterebbe dal fatto che l’APN avrebbe ignorato diversi episodi e, di conseguenza, non avrebbe tenuto conto del contesto nel quale le molestie psicologiche si inserivano.

90      In tal senso, il ricorrente addebita all’APN di non avere tenuto conto del comportamento asseritamente problematico di C, segnalato nella richiesta di assistenza e in merito al quale il ricorrente aveva allertato sia l’autore stesso dei fatti sia la sua gerarchia. Quanto a detto comportamento problematico, C, in primo luogo, avrebbe adottato un atteggiamento inadeguato nell’ambito dei rapporti fra la Commissione e le autorità degli Stati membri relativi alla gestione degli [riservato]; in secondo luogo, avrebbe favorito la conclusione di contratti «di dubbia legalità», alla luce di un conflitto di interessi risultante dai suoi legami familiari con il funzionario incaricato di tali contratti; in terzo luogo, avrebbe denigrato il ricorrente in occasione di riunioni alle quali partecipavano rappresentanti degli Stati membri; in quarto luogo, avrebbe, in maniera abusiva, tentato di ostacolare il corretto esercizio delle funzioni del ricorrente e tentato di sottrargli dei compiti; in quinto luogo, avrebbe illegalmente cercato di ottenere informazioni sullo stato di salute del ricorrente e, in sesto luogo, si sarebbe parimenti reso colpevole di fatti costitutivi di molestie psicologiche nei confronti di altri due funzionari.

91      Inoltre, secondo il ricorrente, l’APN ha indebitamente proceduto a una lettura letterale del messaggio di posta elettronica inviato il [riservato] da D, [riservato] della DG [riservato], al ricorrente al fine di discutere di inadempienze contestate a quest’ultimo. Orbene, sarebbe necessario leggere tale messaggio di posta elettronica alla luce del fatto che esso costituiva una reazione coordinata a seguito della denuncia, da parte del ricorrente, del comportamento di C alcune settimane prima, alla quale la gerarchia non aveva dato il minimo seguito. Tale reazione sarebbe parimenti testimoniata dal rifiuto di C di accordare al ricorrente un giorno di ferie il [riservato], e ciò al fine di costringerlo a partecipare a una riunione con D prevista per tale data.

92      A tal riguardo, anzitutto, occorre constatare, per quanto riguarda il contesto evocato, che il ricorrente si limita a ribadire allegazioni inizialmente dedotte nella richiesta di assistenza, senza elementi di prova a sostegno.

93      Inoltre, per quanto riguarda più specificamente i rapporti tra, da un lato, C e D e, dall’altro, il ricorrente, gli elementi prodotti da quest’ultimo non dimostrano l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti. Infatti, da un lato, come giustamente rilevato dalla Commissione, i messaggi di posta elettronica scambiati tra il ricorrente e C rivelano certamente che tali due colleghi potevano avere differenze di vedute, ma il tono e il contenuto dei messaggi di posta elettronica di quest’ultimo sono rimasti professionali.

94      D’altro lato, per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica inviatogli da D l’[riservato], il ricorrente non produce alcun elemento idoneo a dimostrare che detto messaggio di posta elettronica costituisse una rappresaglia a seguito della denuncia, da parte dello stesso, dei comportamenti che egli imputava a C. Peraltro, dalla lettura di detto messaggio risulta che D, in termini professionali, invitava il ricorrente [riservato] al fine di spiegarsi sulle inadempienze che gli erano contestate, in particolare quelle relative alla sua mancata cooperazione con alcuni dei suoi colleghi e alle sue frequenti assenze, anche in occasione della riunione prevista il [riservato] durante il soggiorno [riservato] di D. In tali circostanze, correttamente l’APN ha affermato che detta lettera costituiva un’iniziativa legittima da parte di un superiore gerarchico, piuttosto che la manifestazione di molestie psicologiche.

95      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’APN ha potuto ritenere che il ricorrente non avesse fornito un principio di prova di molestie psicologiche nei suoi confronti per quanto riguarda il terzo periodo. Pertanto, occorre respingere la terza parte del primo motivo.

–       Sulla quarta parte del primo motivo, relativa al quarto periodo

96      Il ricorrente sottolinea in particolare due episodi al fine di dimostrare il manifesto errore di valutazione che l’APN avrebbe commesso nel ravvisare l’assenza di molestie psicologiche da parte del capo della delegazione dell’Unione ad [riservato], E, e, parimenti, di alcuni suoi colleghi che si trovavano sul posto.

97      In primo luogo, il ricorrente fa valere che erroneamente l’APN non ha riconosciuto il carattere manifestamente inadeguato del diniego di E di approvare le missioni richieste dal ricorrente al fine di consentirgli di assistere a due conferenze. Infatti, secondo il ricorrente, contrariamente ai motivi illustrati da E nel suo messaggio di posta elettronica al ricorrente del 12 ottobre 2016, le due missioni rientravano chiaramente nell’ambito delle sue funzioni, dal momento che queste ultime implicavano, secondo la descrizione del suo posto, due o più missioni al mese, e che le conferenze in questione coprivano temi relativi alla [riservato]. Inoltre, il ricorrente sottolinea che egli era il consigliere della delegazione in materia di [riservato], cosicché, a suo avviso, non spettava a E stabilire le priorità delle sue missioni. In realtà, secondo il ricorrente, i motivi di diniego addotti da E traducevano le sue convinzioni personali, segnatamente in ordine ai diritti [riservato].

98      A tale riguardo, occorre ricordare che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi, né decisioni amministrative su questioni rientranti nell’organizzazione dei servizi, anche se difficili da accettare, né disaccordi con l’amministrazione su queste stesse questioni, possono da soli provare l’esistenza di molestie psicologiche (sentenza del 13 luglio 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, punto 108; v. altresì sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 98 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, una decisione di approvare o di rifiutare una missione rientra sicuramente nell’organizzazione dei servizi.

99      Peraltro, come osservato dall’APN nella decisione impugnata, E aveva esposto le ragioni per le quali riteneva inopportune le due missioni richieste dal ricorrente. Tali motivazioni attenevano, in sostanza, al fatto che quest’ultimo, recentemente giunto alla delegazione, doveva prendere conoscenza dei dossier e stabilire contatti con il personale di riferimento dei ministeri [riservato], nonché con i rappresentanti locali degli Stati membri. Orbene, le due missioni richieste si svolgevano in Europa e le loro tematiche non riguardavano particolarmente questi due Stati terzi. Inoltre, una delle missioni comportava l’assenza del ricorrente a una riunione utile nell’ambito dei suoi compiti in seno alla delegazione. Alla luce di tali motivazioni circostanziate, la decisione di diniego non era inappropriata.

100    In ogni caso, il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni secondo cui, da un lato, il rifiuto di E era in realtà motivato dalle sue convinzioni personali e, dall’altro, quest’ultimo non era competente ad adottare tale decisione.

101    In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l’APN abbia erroneamente considerato appropriata la decisione della delegazione dell’Unione di liberare la sua stanza d’albergo ad [riservato]. Infatti, malgrado il fatto che egli si trovasse nel suo Stato membro d’origine e l’eventuale rischio che una parte dei costi di occupazione della stanza gli fossero fatturati, nessun interesse pubblico avrebbe giustificato l’intrusione nella sua vita privata e l’apprensione dei suoi effetti personali, tra i quali talune comunicazioni relative al suo stato di salute.

102    A tal riguardo, si deve constatare, alla lettura dei documenti prodotti dal ricorrente, che la delegazione ha proceduto in modo ragionevole. Infatti, come rilevato nella decisione impugnata, la decisione di liberare la stanza d’albergo del ricorrente e di recuperare, in sua assenza, i suoi effetti personali è stata presa dopo diversi tentativi infruttuosi di ottenere la sua autorizzazione, mentre egli era partito nel suo Stato membro di origine per ricevere cure mediche senza informarne la delegazione. Peraltro, tale decisione di liberare la stanza era giustificata dall’intenzione di evitare costi inutili, in particolare tenuto conto del fatto che il prezzo di tale stanza superava il massimale fissato per i membri del personale della delegazione.

103    Infine, per quanto riguarda la censura del ricorrente secondo cui la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto le sue altre allegazioni relative al quarto periodo non sono state prese in considerazione, essa sarà esaminata nell’ambito del terzo motivo. Tuttavia, occorre fin d’ora rilevare che, per quanto riguarda le allegazioni «plausibili» di fatti costitutivi di molestie psicologiche commessi da due colleghi della delegazione, F e G, il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova a sostegno di tali allegazioni.

104    Alla luce di quanto precede, anche la quarta parte del primo motivo deve essere respinta.

–       Sull’esame complessivo degli episodi addotti dal ricorrente

105    Nella sua richiesta di assistenza, il ricorrente formula numerose allegazioni di comportamenti costitutivi di molestie psicologiche, all’origine dei quali vi sarebbero una ventina di presunti molestatori dal [riservato]. Il ricorrente prospetta inoltre comportamenti illeciti e abusi su larga scala che sarebbero stati commessi da funzionari e agenti dell’Unione.

106    Tuttavia, occorre constatare che, nonostante le 144 pagine di allegati della richiesta di assistenza e le testimonianze raccolte dall’APN, gli elementi versati dal ricorrente al fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale non consentono di comprovare sufficientemente le sue allegazioni. Infatti, gli episodi descritti dal ricorrente e suffragati da documenti, che sono appena stati esaminati isolatamente, per periodo di riferimento, rivelano certamente comportamenti talora maldestri da parte di alcuni suoi colleghi o superiori gerarchici nei suoi confronti, ma questi pochi episodi, che sono ripartiti su vari anni e coinvolgono individui diversi, non testimoniano comportamenti inappropriati, tenuto conto di un contesto amministrativo talvolta difficile e del comportamento del ricorrente stesso.

107    Per quanto riguarda i testimoni che il ricorrente aveva individuato, i quali includevano altre presunte vittime delle asserite molestie psicologiche, l’APN li ha contattati tutti, salvo quelli che non avevano lavorato direttamente con lui. Solo un testimone non ha voluto contribuire all’analisi effettuata dall’APN. Orbene, dalle decisioni controverse risulta che le testimonianze raccolte non consentono di corroborare le allegazioni del ricorrente, segnatamente in quanto i testimoni in questione non lavoravano nel luogo della sede di servizio del ricorrente all’epoca dei fatti specifici addotti, di modo che le loro testimonianze erano indirette e avevano valore probatorio limitato. Inoltre, diverse testimonianze confermano che le difficoltà riscontrate dal ricorrente si spiegavano piuttosto con un contesto amministrativo difficile. Orbene, il ricorrente non contesta né le conclusioni dell’APN relative all’assenza delle persone interessate all’epoca dei fatti allegati, né il contenuto delle testimonianze ottenute.

108    Da quanto precede consegue che la maggior parte dei fatti addotti non è suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, per quanto riguarda i fatti denunciati per i quali l’APN disponeva di elementi di prova, questi ultimi non danno testimonianza di azioni che presentino carattere oggettivamente abusivo, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l’atto controverso eccessivo e censurabile (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 78, e dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione, F‑95/09, EU:F:2011:9, punto 78).

109    Per quanto più specificamente riguarda gli asseriti comportamenti denigratori nei confronti del ricorrente, che trarrebbero origine dall’intenzione di taluni funzionari o agenti di nuocere a quest’ultimo a causa del suo [riservato] o delle sue attività di difesa dei diritti [riservato] e che avrebbero effettivamente la capacità oggettiva di ledere la sua personalità, la sua dignità o la sua integrità fisica o psichica, il ricorrente omette di fornire un principio di prova di tali allegazioni. Analogamente, il ricorrente non fornisce alcun principio di prova delle presunte irregolarità commesse da funzionari o da agenti delle istituzioni, in particolare da C.

110    Infine, per quanto riguarda la circostanza, sottolineata dal ricorrente in udienza, che, sebbene egli abbia subìto gli asseriti comportamenti da parte di colleghi differenti e in periodi distinti, tali comportamenti dovrebbero essere considerati un unico insieme, è necessario osservare come tale circostanza si fondi sulle sole allegazioni generiche del ricorrente, le quali si basano, in larga misura, sull’esistenza di legami professionali, familiari o sociali tra alcuni presunti molestatori. Orbene, un contesto del genere, in assenza di qualsiasi elemento di prova, non può essere sufficiente a far sorgere seri dubbi quanto al fatto che gli asseriti molestatori avrebbero agito nell’ambito di un unico e medesimo comportamento di molestie collettivo.

111    Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, gli elementi portati a conoscenza dell’APN non erano idonei a far sorgere seri dubbi quanto alla sussistenza delle condizioni poste dall’articolo 12 bis dello Statuto, ragion per cui l’APN ha correttamente ritenuto, nelle decisioni controverse, che il ricorrente non avesse fornito un principio di prova dell’esistenza delle molestie psicologiche di cui afferma di essere stato vittima.

112    Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul sesto motivo, vertente su errori di diritto relativi all’assenza o all’insufficienza della motivazione

113    Nell’ambito del sesto motivo, il ricorrente fa valere che, anche a voler tener conto dei motivi contenuti nella decisione di rigetto del reclamo, la motivazione delle decisioni controverse sarebbe in larga misura insufficiente.

114    Infatti, numerosi fatti addotti nella richiesta di assistenza non sarebbero stati presi in considerazione nella decisione impugnata. Orbene, in assenza di un esame delle allegazioni nel loro insieme, l’APN non avrebbe valutato in maniera adeguata né il contesto nel quale tali episodi si inserivano, né la loro dimensione durevole, ripetitiva o sistematica né la loro capacità oggettiva di ledere la personalità, la dignità o l’integrità psichica del ricorrente.

115    A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce diverse allegazioni relative ai periodi dal primo al quinto che devono ritenersi costitutive di cinque parti di tale motivo.

116    La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato.

117    In via preliminare, si deve rammentare che l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, che si limita a riprodurre l’obbligo generale enunciato all’articolo 296 TFUE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto (sentenze del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punto 50, e del 14 dicembre 2018, FZ e a./Commissione, T‑526/16, EU:T:2018:963, punto 114).

118    Inoltre, se è vero che la motivazione deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione, essa dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone, che tale atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. Inoltre, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto sia sufficiente dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza dell’11 luglio 2007, Sison/Consiglio, T‑47/03, non pubblicata, EU:T:2007:207, punto 188 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC, T‑692/16, non pubblicata, EU:T:2017:894, punto 115).

119    Ne consegue che una motivazione non deve essere esaustiva, ma, al contrario, deve essere considerata sufficiente qualora essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC, T‑692/16, non pubblicata, EU:T:2017:894, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).

120    L’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legalità sostanziale dell’atto controverso. Le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto sono, quindi, non pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Bouillez/Consiglio, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

–       Sulla prima parte del sesto motivo, relativa al primo periodo

121    Da un lato, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata non menziona le sue allegazioni relative alle molestie psicologiche esercitate dal suo superiore gerarchico dell’epoca, A. Dall’altro, egli rileva che la decisione impugnata non menziona gli episodi costitutivi di molestie psicologiche di cui è stato vittima, a partire dal [riservato], in occasione del suo distacco temporaneo presso la DG [riservato].

122    A tal riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che la richiesta di assistenza era tardiva e, pertanto, irricevibile per quanto riguarda le allegazioni relative al primo periodo. Orbene, nelle decisioni controverse, l’APN ha illustrato in modo giuridicamente adeguato le ragioni per le quali riteneva che gli elementi relativi a detto periodo fossero troppo risalenti, di modo che occorre respingere la prima parte del sesto motivo in quanto infondata.

123    Ad abundantiam, occorre ancora osservare che, come indicato al precedente punto 22, l’APN si è pronunciata sulla fondatezza dell’intera domanda e ha quindi esaminato tutti i fatti addotti e gli elementi forniti dal ricorrente a sostegno della sua richiesta di assistenza, ivi comprese, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le allegazioni relative a A e al distacco del ricorrente presso la DG [riservato], le quali riguardano il primo periodo. Infatti, come rileva giustamente la Commissione, tali allegazioni figurano nella sintesi delle allegazioni contenute nella decisione impugnata.

124    È pur vero che la decisione impugnata non contiene alcun riferimento espresso a tali allegazioni nella parte, distinta, contenente la valutazione giuridica dell’APN. Tuttavia, dalla lettura della valutazione giuridica relativa al primo periodo emerge che, a seguito del suo esame delle allegazioni, l’APN ha concluso che «nessuno degli elementi forniti [rivelava] l’esistenza delle affermazioni [e] nessuno dei testimoni contattati [aveva] potuto suffragare [dette] allegazioni».

125    Pertanto, l’APN ha motivato la sua decisione in modo giuridicamente adeguato, spiegando che il ricorrente non aveva fornito un principio di prova dei fatti addotti per quanto riguarda il primo periodo, ragion per cui la prima parte del sesto motivo deve essere respinta.

–       Sulla seconda parte del sesto motivo, relativa al secondo periodo

126    Il ricorrente ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente, nonché contraddittoria, nella parte in cui l’APN rigetta le sue allegazioni concernenti i fatti costitutivi di molestie psicologiche commessi da B e le difficoltà connesse al suo cambiamento di ufficio nei locali della delegazione dell’Unione a [riservato]. In tal senso, considerando che l’episodio che coinvolgeva B fosse isolato, l’APN non avrebbe tenuto conto né di tre episodi simili, seppure menzionati in detta decisione, né del fatto che una collega della delegazione era a sua volta stata vittima di tale presunto molestatore, né ancora del fatto che i cambiamenti di ufficio avevano come conseguenza che il ricorrente si trovasse vicino al medesimo.

127    A questo riguardo, da un lato, è sufficiente rilevare che il ricorrente, con tale censura, contesta in realtà la valutazione effettuata dall’APN, di modo che tale censura non è pertinente nell’ambito dell’esame del presente motivo, tanto più che le censure del ricorrente relative alla conclusione dell’APN quanto alla mancanza di un principio di prova sono state esaminate e respinte nell’ambito del primo motivo. Dall’altro, l’APN, nella decisione impugnata, ha risposto alle allegazioni relative al secondo periodo con quasi cinque pagine, le quali contengono un’analisi dettagliata delle allegazioni, dei documenti presentati dal ricorrente e delle testimonianze raccolte, prima di riscontrare la mancanza di un principio di prova. Alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 117 a 120, l’APN non era tenuta ad includere un’analisi di ciascuna delle numerose allegazioni esposte nella richiesta di assistenza.

128    Pertanto, l’APN ha motivato le decisioni controverse in modo giuridicamente adeguato, spiegando al ricorrente, per quanto riguarda il secondo periodo, che egli non aveva fornito un principio di prova dei fatti addotti. Pertanto, la seconda parte del sesto motivo dev’essere respinta.

–       Sulla terza parte del sesto motivo, relativa al terzo periodo

129    Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata, in parte, da un’insufficienza di motivazione e, in parte, da una carenza totale di motivazione. Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda le sue allegazioni relative a C, il ricorrente sottolinea che l’APN si è limitata a una lettura superficiale di alcuni messaggi di posta elettronica e si è rifiutata di tenere conto del contesto nel quale essi si inserivano. A tale titolo, l’APN non avrebbe «verificato» una serie di sue allegazioni, seppur circostanziate, e non avrebbe raccolto la testimonianza di N.

130    In secondo luogo, il ricorrente sottolinea che la decisione impugnata non prende in considerazione alcuna delle sue allegazioni concernenti le molestie psicologiche poste in essere da vari colleghi diversi da C nello stesso periodo.

131    In terzo luogo, il ricorrente rileva che la decisione impugnata tace in merito alle allegazioni relative ai comportamenti irrispettosi o alla mancanza di sostegno da parte dei superiori gerarchici ai quali egli ha segnalato gli episodi di molestie psicologiche di cui era vittima, ossia [riservato] della DG [riservato], il [riservato] dell’ufficio di rappresentanza della Commissione [riservato], nonché la persona incaricata delle questioni [riservato].

132    A tale proposito, per quanto riguarda, da un lato, le allegazioni relative a C, esposte al punto 129 supra, occorre constatare che il ricorrente contesta in realtà la valutazione effettuata dall’APN. Orbene, le censure del ricorrente relative alla conclusione dell’APN circa l’assenza di un principio di prova, anche per quanto riguarda la valutazione del contesto in cui si inserivano i messaggi di posta elettronica pertinenti, sono state esaminate e respinte nell’ambito del primo motivo. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’APN ha raccolto la testimonianza di N nell’ambito dell’esame della richiesta di assistenza e, di nuovo, a seguito del reclamo. Infine, alla luce delle considerazioni esposte al precedente punto 56, in assenza di un principio di prova, l’APN non era tenuta a «verificare» le allegazioni, sia pure circostanziate, riguardanti C.

133    Per quanto riguarda, d’altro lato, le allegazioni relative agli altri colleghi e superiori gerarchici del ricorrente, dalle decisioni controverse risulta che l’APN ha effettuato un esame minuzioso dei fatti dedotti dal ricorrente, in particolare ottenendo la testimonianza di alcuni dei suoi colleghi. L’APN ha ritenuto, alla luce dei documenti allegati alla richiesta di assistenza e alle testimonianze raccolte, che il ricorrente non avesse fornito un principio di prova delle sue allegazioni. Tenuto conto del fatto che, per numerose allegazioni, il ricorrente non ha fornito alcun elemento per comprovare quanto sosteneva, la motivazione contenuta nella decisione si sofferma principalmente sulle allegazioni per le quali l’APN disponeva di alcuni elementi. Per il resto, l’APN non era tenuta a includere un’analisi di ciascuna delle numerose allegazioni presentate nella richiesta di assistenza.

134    Pertanto, l’APN ha motivato le decisioni controverse in modo giuridicamente adeguato, spiegando al ricorrente che egli non aveva fornito un principio di prova dei fatti dedotti per quanto riguarda il terzo periodo, ragion per cui la terza parte del sesto motivo deve essere respinta.

–       Sulla quarta parte del sesto motivo, relativa al quarto periodo

135    Il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è ampiamente insufficiente per quanto riguarda le allegazioni relative al quarto periodo. In primo luogo, con riferimento alle allegazioni relative a E, l’analisi dell’APN si limita, secondo il ricorrente, a una lettura superficiale di un unico messaggio di posta elettronica inviato da quest’ultimo e a una valutazione manifestamente errata dell’episodio legato alla liberazione della sua stanza d’albergo ad [riservato], senza fare la minima menzione delle altre allegazioni circostanziate che lo riguardavano.

136    In secondo luogo, per quanto concerne le allegazioni relative alle aggressioni verbali da parte di due colleghi della delegazione dell’Unione [riservato], ossia F e G, il ricorrente ritiene che l’APN si limiti, erroneamente, a constatare una mancanza di prova.

137    In terzo luogo, il ricorrente deduce che l’APN ha sostanzialmente ignorato le sue allegazioni concernenti il comportamento offensivo di O nell’ambito di scambi relativi al ritorno del ricorrente alla delegazione dell’Unione ad [riservato] dopo il suo congedo per malattia. Infatti, l’APN si sarebbe limitata a rimarcare la mancanza di prova, senza che la decisione impugnata faccia il minimo riferimento alle allegazioni circostanziate esposte nella richiesta di assistenza.

138    A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, con tale censura, il ricorrente contesta in realtà la valutazione effettuata dall’APN, piuttosto che un difetto di motivazione. Infatti, per quanto riguarda E, la decisione impugnata contiene un’analisi dettagliata delle allegazioni nei suoi confronti, che era sufficiente per consentire al ricorrente di contestare la valutazione dell’APN nell’ambito del primo motivo.

139    Per quanto riguarda F, G e O, l’APN rileva, nella decisione impugnata, l’assenza totale di elementi che consentano di corroborare le allegazioni del ricorrente. Pur contestando tale rilievo, il ricorrente non rinvia ad alcun elemento di prova, diverso dalle sue stesse affermazioni, di cui l’APN non avrebbe tenuto conto. Ad ogni modo, quest’ultima non era tenuta a includere, nella decisione impugnata, un’analisi di ciascuna delle numerose allegazioni contenute nella richiesta di assistenza.

140    Pertanto, l’APN ha motivato le decisioni controverse in modo giuridicamente adeguato, spiegando al ricorrente che egli non aveva fornito un principio di prova dei fatti dedotti per quanto riguarda il quarto periodo, ragion per cui la quarta parte del sesto motivo deve essere respinta.

–       Sulla quinta parte del sesto motivo, relativa al quinto periodo

141    Il ricorrente ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia carente o insufficiente per quanto riguarda le allegazioni relative al servizio medico della Commissione, al [riservato], all’[riservato], nonché al suo trasferimento improvviso.

142    In primo luogo, per quanto riguarda il servizio medico della Commissione, il ricorrente sottolinea che la decisione impugnata non menziona affatto gli ostacoli dilatori e vessatori connessi al trattamento dei suoi certificati medici. Tale difetto di motivazione sarebbe sorprendente, alla luce del fatto che, in un’altra decisione dello stesso giorno, la Commissione avrebbe riconosciuto il trattamento irregolare di detti certificati. Inoltre, la decisione impugnata tacerebbe sulle allegazioni relative al comportamento offensivo del dottor H.

143    In secondo luogo, per quanto riguarda il comportamento del [riservato], J, il ricorrente critica la semplice constatazione, nella decisione impugnata, dell’assenza di prove documentali della loro conversazione telefonica controversa, dal momento che egli non sarebbe mai stato in grado, per definizione, di fornire la prova di siffatti scambi verbali. Inoltre, la decisione impugnata non farebbe alcuna menzione delle allegazioni circostanziate sulle parole offensive del [riservato], il cui ruolo consisterebbe, eppure, nell’assistere le vittime.

144    In terzo luogo, la decisione impugnata non menzionerebbe il comportamento irrispettoso dell’[riservato], I.

145    In quarto luogo, il ricorrente sottolinea che l’APN non prende affatto posizione, nella decisione impugnata, sulle allegazioni relative al suo trasferimento verso [riservato] della DG [riservato] a Bruxelles.

146    A tale proposito, per quanto riguarda le allegazioni relative al servizio medico della Commissione, da un lato, si deve osservare che erroneamente il ricorrente fa valere un difetto di motivazione, dato che la decisione impugnata precisa espressamente che la questione dei certificati medici è stata oggetto di un trattamento distinto, sfociato in una decisione separata della Commissione, alla quale il ricorrente peraltro esplicitamente rinvia. Dall’altro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la decisione impugnata contiene un’analisi delle allegazioni relative al comportamento del dottor H, e vi è precisato, in particolare, che tali allegazioni non sono suffragate da alcun elemento di prova.

147    Per quanto riguarda le allegazioni riguardanti J e I, il ricorrente censura la mancata analisi delle sue allegazioni circostanziate. Orbene, è sufficiente rilevare che la richiesta di assistenza fa riferimento a un solo episodio tra il ricorrente e ciascuno di questi due membri del personale della Commissione, e che il ricorrente non fornisce alcun altro elemento di prova. A tale titolo, non si può contestare all’APN di non aver incluso un’analisi dettagliata di tali allegazioni, poiché non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.

148    Infine, per quanto riguarda le allegazioni del ricorrente relative al suo trasferimento al [riservato], è sufficiente constatare che, nella richiesta di assistenza, le sue allegazioni si limitano ad alcune succinte affermazioni, con le quali egli critica le condizioni di tale trasferimento e lo qualifica come illegale. Nel reclamo, il ricorrente menziona unicamente «diversi trasferimenti professionali punitivi». In ogni caso, la decisione di rigetto del reclamo è motivata su questo punto, poiché precisa espressamente che l’affermazione del ricorrente a tale riguardo, non facendo riferimento a elementi precisi, non soddisfaceva i requisiti relativi alla presentazione di un reclamo e doveva, di conseguenza, essere respinta.

149    Pertanto, l’APN ha motivato le decisioni controverse in modo giuridicamente adeguato, spiegando al ricorrente che egli non aveva fornito un principio di prova dei fatti addotti per quanto riguarda il quinto periodo, ragion per cui la quinta parte del sesto motivo deve essere respinta.

–       Sull’esame complessivo del difetto o dell’insufficienza della motivazione

150    Il ricorrente ritiene che l’APN, in maniera globale, non abbia tenuto conto di numerosi episodi dedotti nella richiesta di assistenza. Orbene, secondo il ricorrente, gli episodi ignorati dall’APN, alcuni dei quali particolarmente seri, giustificavano l’accoglimento della sua richiesta di assistenza o, quantomeno, una diversa valutazione delle allegazioni prese in considerazione nelle decisioni controverse, senza essere qualificate come molestie psicologiche.

151    A tal riguardo, è sufficiente osservare che, dal momento che prende in considerazione gli elementi esaminati in precedenza per ciascun periodo, la motivazione delle decisioni controverse è sufficiente. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, alla luce della richiesta di assistenza complessivamente considerata, numerose allegazioni non sarebbero state esaminate dall’APN, o lo sarebbero state in modo insufficiente.

152    Dalle decisioni controverse emerge infatti in modo manifesto che l’APN ha effettuato un esame rigoroso della richiesta di assistenza e del reclamo del ricorrente. In tal senso, l’APN, nella decisione impugnata, composta da quasi 23 pagine, presenta la parte essenziale delle numerose allegazioni esposte nella richiesta di assistenza e, nella parte di detta decisione contenente la sua valutazione giuridica delle allegazioni, rinvia ai principali elementi di prova, sia pure limitati, offerti dal ricorrente. A tal riguardo, occorre notare che il ricorrente non rinvia a documenti o testimonianze di cui l’APN non avrebbe tenuto conto nella motivazione della decisione impugnata.

153    Infine, dall’atto introduttivo del giudizio emerge che la motivazione delle decisioni controverse era sufficiente per consentire al ricorrente di contestare la loro legittimità e di preparare utilmente il suo ricorso. In particolare, la motivazione era sufficiente per consentirgli di comprendere le affermazioni dell’APN relative alla mancanza di un principio di prova.

154    Alla luce di tutte considerazioni che precedono, occorre respingere il sesto motivo.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione avrebbe applicato la vecchia definizione giurisprudenziale della nozione di molestie psicologiche e non quella ormai formalmente prevista nello Statuto e in vigore dal 1° maggio 2004

155    Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che l’APN ha commesso un errore di diritto applicando una definizione erronea di molestie psicologiche che implica un requisito connesso all’intento di nuocere, cosicché egli avrebbe dovuto dimostrare che i comportamenti in questione miravano obiettivamente a screditarlo o a peggiorare le sue condizioni di lavoro. Orbene, una siffatta definizione di molestie psicologiche, applicabile prima della riforma del 2004, sarebbe contraria all’articolo 12 bis dello Statuto e alla giurisprudenza ad esso relativa, la quale è posteriore al 1° maggio 2004.

156    Secondo il ricorrente, da un lato, il testo della decisione di rigetto del reclamo conferma il ricorso ad una definizione erronea di molestie psicologiche. Infatti, tale decisione farebbe espresso riferimento alla giurisprudenza, ormai superata, risultante dalla sentenza del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione (T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 83), secondo la quale la parte ricorrente deve presentare un insieme di elementi che consentano di stabilire che ella ha subìto un comportamento obiettivamente mirante a screditarla o a peggiorare intenzionalmente le sue condizioni di lavoro.

157    Dall’altro, il ricorso a una definizione erronea di molestie psicologiche emergerebbe parimenti dalla valutazione effettuata dall’APN delle allegazioni nella richiesta di assistenza. Infatti, è solo applicando una definizione erronea, implicante l’obbligo di provare un intento di nuocere, che sarebbe stato possibile per l’APN ritenere che il ricorrente non avesse fornito il minimo principio di prova delle asserite molestie psicologiche, in particolare per quanto riguarda il secondo e il quarto periodo.

158    Infatti, per quanto concerne il secondo periodo, il ricorrente ritiene che, anche ammesso che siano esistite divergenze di vedute sulla ripartizione degli oneri di bilancio connessi al supporto amministrativo necessario all’esercizio effettivo delle sue funzioni, tali divergenze non giustificassero un «boicottaggio» del suo lavoro sotto forma di istruzioni al personale della delegazione dell’Unione a [riservato] di non fornirgli alcuna assistenza. Secondo il ricorrente, il rifiuto di riconoscere l’esistenza di un principio di prova, alla luce dell’evidente natura arbitraria di siffatte istruzioni, riflette il fatto che l’APN abbia in realtà preteso che egli dimostrasse un’intenzione di nuocere da parte dei suoi presunti molestatori. Tale conclusione si imporrebbe a maggior ragione alla luce del contesto descritto nella richiesta di assistenza, illustrato segnatamente da un messaggio di posta elettronica offensivo di L ai superiori del ricorrente per chiedere l’interruzione del suo distacco. Inoltre, il ricorrente addebita all’APN di aver contribuito alla sua denigrazione qualificando come «esagerata» la sua versione di taluni episodi segnalati nella richiesta di assistenza.

159    Per quanto riguarda il quarto periodo, il ricorrente fa valere che il comportamento di E, in particolare il suo rifiuto di approvare le missioni richieste e la sua decisione di liberare la stanza d’albergo del ricorrente, dimostrerebbe un esercizio ingiustificato, da parte del medesimo, del suo potere discrezionale. Orbene, ritenendo che tali episodi rientrassero nell’esercizio legittimo dell’ampia discrezionalità connessa all’organizzazione dei servizi, l’APN avrebbe essenzialmente preteso dal ricorrente che quest’ultimo dimostrasse l’intenzione di nuocere di E.

160    La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato.

161    A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il testo della decisione di rigetto del reclamo non conferma il ricorso a una definizione errata delle molestie psicologiche. Infatti, in tale decisione, sotto il titolo «Osservazioni preliminari», l’APN ha espressamente precisato che non era necessario che il presunto molestatore «[avesse] voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o peggiorare intenzionalmente le sue condizioni di lavoro[; era] sufficiente che tale comportamento, in quanto volontario, abbia comportato oggettivamente siffatte conseguenze», richiamando al contempo la giurisprudenza pertinente successiva all’entrata in vigore dell’articolo 12 bis dello Statuto. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, in un altro passaggio di tale decisione, dedicata all’onere della prova, l’APN ha fatto riferimento alla sentenza del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione (T‑154/05, EU:T:2007:322), citata dal ricorrente, nella quale era stata applicata la precedente definizione giurisprudenziale della nozione di molestie psicologiche, che richiedeva la prova di un comportamento volto a screditare o danneggiare intenzionalmente le condizioni di lavoro di una presunta vittima.

162    Inoltre, occorre notare che, nella decisione impugnata, la quale ha preceduto la decisione di rigetto del reclamo, l’APN non lascia sorgere alcun dubbio circa la definizione di molestie psicologiche che intendeva applicare, vale a dire quella ripresa sotto il titolo «Diritto applicabile e principi generali di interpretazione», conforme all’articolo 12 bis dello Statuto e alla giurisprudenza ad essa relativa. Inoltre, dalle decisioni controverse risulta che l’APN ha inteso applicare la definizione statutaria di molestie psicologiche in vigore dal 1° maggio 2004 a tutti i fatti addotti nella richiesta di assistenza, ivi compresi quelli anteriori a tale data. Pertanto, il ricorrente non può sostenere che l’APN ha preteso che egli provasse l’intenzione di nuocere da parte delle persone da lui chiamate in causa nella richiesta di assistenza.

163    In secondo luogo, gli esempi addotti dal ricorrente non dimostrano che l’APN si sia attesa che egli provasse, de facto, l’intenzione di nuocere dei presunti molestatori.

164    A tale riguardo, occorre ricordare che, sebbene il richiedente assistenza non sia tenuto a dimostrare l’intenzione di nuocere dell’autore dei comportamenti che egli considera costitutivi di molestie psicologiche, l’APN deve comunque verificare, per poterli qualificare come molestie psicologiche, che i fatti dedotti presentassero una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, li considererebbe eccessivi e censurabili (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 78 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione, F‑95/09, EU:F:2011:9, punto 65).

165    Orbene, per quanto riguarda il secondo periodo e, più precisamente, la lettera di L, in collaborazione segnatamente con K, in cui egli chiede l’interruzione del distacco del ricorrente presso la delegazione dell’Unione a [riservato], anzitutto, occorre rilevare che tale documento costituisce manifestamente una bozza, e non la versione finale eventualmente inviata. Inoltre, tale lettera enuncia esplicitamente diverse inadempienze contestate al ricorrente e che giustificavano la fine del suo distacco. Orbene, il ricorrente non si pronuncia minimamente in merito a tali inadempienze. Peraltro, detta lettera precisa anche che la delegazione accetterà un nuovo distacco in futuro solo a condizione che un simile distacco sia accompagnato da un finanziamento che consenta di coprire il supporto amministrativo eventualmente necessario. Tale circostanza tende a confermare la posizione dell’APN secondo cui la mancanza di supporto amministrativo si spiegava con le risorse limitate della delegazione.

166    Per quanto riguarda il quarto periodo e, più specificamente, gli episodi connessi al rifiuto di E di approvare le missioni richieste dal ricorrente e alla sua decisione di liberare la stanza di albergo del ricorrente, è sufficiente ricordare che, come risulta dall’esame del primo motivo, correttamente l’APN ha ritenuto, in considerazione del contesto e dei documenti prodotti dal ricorrente, che il comportamento di E non fosse stato inappropriato e che, in mancanza di altri elementi di prova, il ricorrente non avesse fornito un principio di prova delle asserite molestie psicologiche.

167    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto dovuto al fatto che la Commissione avrebbe applicato uno standard probatorio eccedente il mero principio di prova richiesto dalla giurisprudenza

168    Nell’ambito del suo terzo motivo, il ricorrente considera che, nonostante il richiamo, nelle decisioni controverse, della giurisprudenza rilevante relativa al requisito di un principio di prova, l’APN ha in realtà applicato uno standard probatorio eccedente tale requisito. Infatti, l’APN avrebbe preteso che egli dimostrasse le sue allegazioni al di là di ogni ragionevole dubbio, fornendo «una prova piena», come si evincerebbe dalla valutazione effettuata dall’APN delle allegazioni relative al secondo, al terzo e al quarto periodo. Un siffatto standard probatorio sarebbe impossibile da soddisfare per il ricorrente, mentre le sue allegazioni sarebbero agevolmente verificabili per l’APN.

169    In particolare, per quanto riguarda il secondo periodo, diversi elementi mostrano, secondo il ricorrente, che l’APN si aspettava che egli fornisse indizi eccedenti un principio di prova. Infatti, un simile rilievo emergerebbe dal fatto che l’APN, in primo luogo, non avrebbe tenuto conto della natura arbitraria delle istruzioni impartite al personale della delegazione dell’Unione a [riservato] di non assistere più il ricorrente; in secondo luogo, non avrebbe reputato utile acquisire testimonianze di persone direttamente coinvolte, in particolare dei membri della segreteria che erano destinatari di dette istruzioni; in terzo luogo, avrebbe ritenuto che la testimonianza di uno dei colleghi del ricorrente fosse irrilevante, asserendo che tale testimonianza sarebbe stata indiretta e non avrebbe che riportato le affermazioni del ricorrente; in quarto luogo, non avrebbe contattato altri testimoni indiretti degli episodi individuati dal ricorrente e, in quinto luogo, avrebbe, più in generale, ritenuto che le allegazioni non fossero credibili, considerata la risalenza dei fatti segnalati. Inoltre, l’insieme di tali elementi confermerebbe la parzialità del funzionario che ha esaminato la richiesta di assistenza.

170    Per quanto riguarda il terzo periodo, in primo luogo, l’APN avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse provato la sua allegazione secondo la quale C avrebbe tentato illegalmente di ottenere informazioni sul suo stato di salute. Orbene, il ricorrente rammenta che la richiesta di assistenza specificava il nome della collega che C avrebbe contattato, N della DG [riservato], e che l’APN non avrebbe tentato di raccogliere la sua testimonianza. In secondo luogo, l’APN avrebbe ritenuto che il ricorrente non avesse apportato alcuna prova del fatto che le asserite molestie psicologiche fossero connesse ai presunti illeciti commessi all’interno della DG [riservato], sebbene le precisazioni da lui fornite fossero sufficientemente circostanziate per giustificare una verifica, in particolare alla luce dell’obbligo della Commissione di proteggere i whistleblower (segnalatori di illeciti) e le vittime di molestie psicologiche. In terzo luogo, nonostante le allegazioni circostanziate concernenti le dichiarazioni diffamanti formulate da suoi colleghi, fra cui C, in occasione di una riunione con le autorità [riservato], l’APN non avrebbe sentito alcuna delle persone presenti a tale riunione.

171    Per quanto riguarda il quarto periodo, il ricorrente ritiene che l’applicazione di uno standard probatorio restrittivo si evincesse dal fatto che l’APN non avrebbe sostanzialmente tenuto conto delle allegazioni nella richiesta di assistenza, seppur circostanziate, concernenti in particolare la scelta dell’albergo che doveva servirgli da alloggio temporaneo. Orbene, secondo il ricorrente, le precisazioni fornite erano sufficienti per consentire all’APN di confermare perlomeno talune allegazioni, poiché diversi dati erano agevolmente verificabili, in particolare l’inadeguatezza dell’albergo proposto al ricorrente, quando invece ai funzionari di pari livello veniva di norma offerto un albergo di categoria superiore.

172    La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato.

173    A tal riguardo, anzitutto, occorre constatare che, in mancanza di un principio di prova, l’APN non era tenuta né a procedere alle verifiche asseritamente «agevoli», né a raccogliere le testimonianze aggiuntive evocate dal ricorrente. In ogni caso, come risulta dall’esame del primo e del secondo motivo, l’APN ha proceduto a verifiche, poiché ha effettuato un esame rigoroso delle allegazioni contenute nella richiesta di assistenza, in particolare alla luce dei documenti presentati dal ricorrente e delle testimonianze che essa aveva raccolto.

174    Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal fascicolo non risulta che l’APN abbia applicato uno standard probatorio maggiore rispetto all’esigenza di un principio di prova delle allegazioni di molestie psicologiche.

175    Infatti, per quanto riguarda il secondo periodo, in primo luogo, occorre considerare che il ricorrente si limita a sottolineare ancora una volta la natura arbitraria delle istruzioni controverse, senza tuttavia fornire elementi che consentano di rimettere in discussione le valutazioni effettuate dall’APN ed esaminate nell’ambito del primo motivo. In secondo luogo, è a ragione che l’APN ha ritenuto che una testimonianza indiretta, il cui valore probatorio è molto limitato in mancanza di elementi che la corroborino, non poteva costituire un principio di prova. In terzo luogo, l’APN non può essere censurata per aver raccolto le testimonianze di membri del personale che non hanno lavorato direttamente con il ricorrente. In quarto luogo, l’APN non si è basata sulla risalenza di determinati fatti per minimizzare il valore probatorio di talune allegazioni presentate dal ricorrente. Per contro, dalla decisione impugnata risulta che l’APN ha tenuto conto di tale risalenza per rilevare che la richiesta di assistenza era tardiva e, pertanto, inammissibile per quanto riguardava tali allegazioni.

176    Per quanto riguarda il terzo periodo, in primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’APN ha effettivamente ricevuto la testimonianza di N, anzitutto nell’ambito dell’esame della richiesta di assistenza e poi, di nuovo, a seguito del reclamo. In ogni caso, in mancanza di prova della sua allegazione secondo cui C avrebbe «illegalmente» cercato di ottenere informazioni sul suo stato di salute nel [riservato], si deve ritenere che un’iniziativa del genere da parte di un superiore gerarchico potesse essere legittima, tenuto conto delle ripetute assenze del ricorrente durante tale periodo. In secondo luogo, è corretta la considerazione dell’APN secondo cui le sole allegazioni del ricorrente, anche supponendo che fossero circostanziate, non costituivano un principio di prova dei presunti illeciti e degli altri comportamenti inappropriati commessi all’interno della DG [riservato]. Pertanto, l’APN non era tenuta a procedere a «verifiche» o a sentire testimoni aggiuntivi.

177    Per quanto riguarda il quarto periodo, è sufficiente constatare che il ricorrente si basa unicamente sul fatto che le sue affermazioni erano circostanziate per concludere che egli aveva fornito un principio di prova degli asseriti fatti costitutivi di molestie psicologiche. Orbene, correttamente l’APN ha dichiarato che simili affermazioni, relative alla scelta dell’albergo che doveva servirgli da alloggio temporaneo ad [riservato], non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un principio di prova delle asserite molestie psicologiche.

178    Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto poiché la Commissione avrebbe applicato uno standard probatorio manifestamente errato in quanto fondato sulla valutazione della credibilità di allegazioni in funzione del tempo trascorso

179    Nell’ambito del suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto laddove l’APN ha considerato che le allegazioni che denunciavano fatti risalenti a numerosi anni prima non erano credibili. Procedendo in tal modo, l’APN avrebbe adottato uno standard probatorio più restrittivo per fatti risalenti.

180    Orbene, secondo il ricorrente, né il dettato dell’articolo 12 bis dello Statuto né la giurisprudenza in materia prevedono l’applicazione di uno standard probatorio più restrittivo per la valutazione della credibilità di fatti risalenti. In particolare, un siffatto standard non risulterebbe dalla giurisprudenza relativa al termine ragionevole per depositare una domanda amministrativa o un ricorso giurisdizionale. Infatti, secondo tale giurisprudenza, l’osservanza di un termine ragionevole condizionerebbe effettivamente la ricevibilità della domanda amministrativa o del ricorso giurisdizionale, ma non avrebbe alcun riflesso sullo standard probatorio.

181    Inoltre, il ricorrente rileva che un approccio siffatto in materia di standard probatorio ignora gli insegnamenti risultanti dalle ricerche nelle scienze psicologiche e sociali, peraltro riconosciuti dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione. In tal senso, da siffatte ricerche emergerebbe che un lavoratore vittima di molestie psicologiche può sottovalutare o negare una situazione di molestie psicologiche per lungo tempo, in particolare qualora una tale vittima appartenga a un «segmento sociale forte». Tali rischi verrebbero potenzialmente amplificati nel contesto del «quadro organizzativo complesso» tipico di una delegazione dell’Unione, all’interno della quale operano lavoratori provenienti da diverse direzioni generali unificati in una gerarchia talvolta ambigua.

182    La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato.

183    A tal riguardo, in primo luogo, occorre notare che il ricorrente non fornisce alcun elemento e, in particolare, non menziona alcun punto pertinente delle decisioni controverse che consenta di suffragare la sua censura secondo cui l’APN avrebbe fatto dipendere lo standard probatorio dalla risalenza dei fatti allegati.

184    In secondo luogo, come giustamente rilevato dalla Commissione, se non è escluso che trascorra un certo lasso di tempo prima che una presunta vittima di molestie psicologiche riconosca la realtà della sua situazione, ciò non toglie che, come esposto ai punti da 39 a 49 supra, una richiesta di assistenza deve essere presentata entro un termine ragionevole rispetto al periodo durante il quale si sono svolti i fatti dedotti, termine che, in linea di principio, non può superare cinque anni. Infatti, questa durata permette segnatamente di tener conto delle specificità associate alla nozione di molestie psicologiche, vale a dire il fatto che, da un lato, i sintomi possono comparire solo dopo un certo lasso di tempo dai primi atti costitutivi di molestie psicologiche e, dall’altro, la vittima ha spesso bisogno di tempo per realizzare cosa le stia accadendo e per potersi sottrarre all’influenza del molestatore (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione, F‑95/09, EU:F:2011:9, punti da 52 a 54).

185    Infine, come già esposto al precedente punto 40, l’APN ha giustamente considerato, nelle decisioni controverse, che la richiesta di assistenza era inammissibile con riferimenti ai fatti dedotti anteriori all’agosto 2012.

186    Alla luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di svolgere un’indagine d’ufficio in presenza di allegazioni credibili

187    Nell’ambito del suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che l’APN, nella decisione impugnata, non rispetta il preteso principio giurisprudenziale secondo il quale, in presenza di «allegazioni non manifestamente inverosimili», essa ha il dovere di far svolgere un’indagine indipendente d’ufficio al fine di verificare la fondatezza delle allegazioni di molestie psicologiche. Infatti, secondo il ricorrente, l’APN è incorsa in un manifesto errore di valutazione nel ritenere che egli non avesse fornito un principio di prova dei fatti addotti, cosicché essa avrebbe dovuto far svolgere un’indagine siffatta.

188    In particolare, il ricorrente confronta l’approccio seguito nella presente causa con quello utilizzato nel procedimento amministrativo relativo alla causa sfociata nella sentenza del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione (224/87, EU:C:1989:38, punto 17). Nell’ambito di detto procedimento, la Commissione aveva concluso nel senso dell’assenza di un principio di prova poiché le allegazioni della vittima erano contraddette da spiegazioni plausibili fornite dal presunto autore delle molestie psicologiche e la vittima si era rifiutata di comunicare i nomi di potenziali testimoni. Pertanto, secondo il ricorrente, la Commissione aveva compiuto una «primitiva indagine» intesa a mettere a confronto le versioni dei fatti riportate dalla vittima e dall’autore presunti delle molestie psicologiche.

189    La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato.

190    A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, sebbene la Commissione abbia effettivamente un obbligo di assistenza, essa è tuttavia tenuta ad adottare misure appropriate ai sensi di tale obbligo solo in presenza di un principio di prova dei fatti allegati, come è stato esposto al punto 57 supra. Orbene, allegazioni che, secondo i termini del ricorrente, sono «non manifestamente inverosimili» non costituiscono un principio di prova.

191    In secondo luogo, con la sua censura, il ricorrente cerca di contestare la valutazione della Commissione relativa alla mancanza di un principio di prova. A tale titolo, il confronto effettuato dal ricorrente con le circostanze del procedimento amministrativo relativo alla causa sfociata nella sentenza del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione (224/87, EU:C:1989:38), è privo di pertinenza. Infatti, la dimostrazione di un principio di prova deve essere valutata in concreto secondo le peculiarità di ciascun caso di specie. In ogni caso, in detta sentenza, la Corte ha dichiarato, indipendentemente dalle divergenze tra le descrizioni dei fatti presentate dalla vittima e dall’autore presunti delle molestie psicologiche, che il ricorrente aveva manifestamente mancato di fornire la benché minima prova delle sue affermazioni (sentenza del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punto 21).

192    Nella fattispecie, emerge dal fascicolo che l’APN ha effettuato un esame rigoroso della richiesta di assistenza e del reclamo del ricorrente. Le censure dedotte dal ricorrente nell’ambito del presente ricorso non consentono di rimettere in discussione il rilievo dell’APN secondo cui, in sostanza, le numerose allegazioni contenute nella richiesta di assistenza non sono corroborate né dai documenti allegati a tale domanda, né dalle testimonianze raccolte dall’APN.

193    Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere il quinto motivo e, di conseguenza, respingere in quanto infondata nella sua interezza la domanda di annullamento delle decisioni controverse.

 Sulla domanda di risarcimento del danno

194    A sostegno della sua domanda di risarcimento del danno, il ricorrente fa valere che la Commissione sarebbe incorsa in diversi illeciti, i quali gli avrebbero arrecato vari danni morali e materiali.

195    In tal senso, secondo il ricorrente, cinque categorie di illeciti emergono dagli elementi presentati a sostegno della domanda di annullamento. In tal senso, si tratterebbe, in primo luogo, di violazioni commesse dagli autori delle molestie psicologiche nei suoi confronti; in secondo luogo, di una violazione, da parte della Commissione, del dovere di proteggere i funzionari e gli agenti vittime di molestie psicologiche; in terzo luogo, di una violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di proteggere i whistleblower; in quarto luogo, di una violazione, da parte della Commissione, del dovere di proteggere la salute dei funzionari e degli agenti e, in quinto luogo, di una violazione del dovere di sollecitudine in quanto la Commissione avrebbe abusivamente avviato una procedura di invalidità nei suoi confronti.

196    Per quanto riguarda i danni subìti, in primo luogo, il ricorrente spiega di soffrire di una sindrome da stress post traumatico causata dalle molestie psicologiche nei suoi confronti. Per questo motivo, egli era stato in congedo per malattia in maniera intermittente dal [riservato].

197    In secondo luogo, il ricorrente sottolinea il peggioramento delle sue prospettive professionali risultante dalle molestie psicologiche ma anche dalla gestione della sua carriera da parte della sua gerarchia, la quale sembra voler indurlo alle dimissioni. Infatti, anzitutto, detto peggioramento sarebbe evidente alla luce del suo trasferimento, senza che egli sia stato consultato, ad un posto con compiti poco definiti all’interno [riservato] della DG [riservato], da cui conseguirebbero una perdita economica del 70% rispetto alla sua situazione finanziaria precedente e il fatto di ritrovarsi sotto il controllo gerarchico di alcuni dei suoi presunti molestatori, tra cui D. Inoltre, tale trasferimento sarebbe avvenuto in spregio delle sue iniziative per riavere il suo posto all’interno della delegazione dell’Unione ad [riservato], da cui sarebbe stato illegalmente rimosso. Infine, il ricorrente critica le condizioni del suo ritorno al lavoro nel [riservato], in particolare il fatto che egli non si sia visto assegnare né un badge di accesso all’edificio né una postazione di lavoro funzionante, nonché il fatto che egli venga adesso sottoposto alla supervisione di un collega più giovane di lui.

198    In terzo luogo, il ricorrente richiama il danno subìto a causa della procedura di invalidità avviata abusivamente nei suoi confronti, della quale egli avrebbe appreso l’esistenza attraverso una comunicazione automatica senza comunicazione ufficiale anteriore. La Commissione avrebbe successivamente mantenuto tale procedura nonostante il miglioramento, quantomeno parziale, del suo stato di salute.

199    Pertanto, l’incertezza derivante da tale procedura e quella caratterizzante la nuova situazione lavorativa del ricorrente avrebbero causato un nuovo peggioramento del suo stato di salute e un nuovo congedo per malattia a partire dal [riservato].

200    Ai fini del risarcimento della totalità delle sue sofferenze psichiche e delle sue diminuite prospettive di carriera, il ricorrente chiede un importo di EUR 1 000 000 ex aequo et bono, il quale sarebbe a maggior ragione giustificato alla luce della gravità dei fatti, della persistenza degli episodi denunciati e della connivenza delle strutture di assistenza alle vittime della Commissione.

201    La Commissione chiede il rigetto della domanda di risarcimento del danno in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

202    A tale riguardo, occorre ricordare che la domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale dev’essere respinta quando presenti uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata, a sua volta, respinta in quanto irricevibile o infondata (sentenza del 17 maggio 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non pubblicata, EU:T:2017:344, punto 94; v. altresì, in tal senso, sentenze del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 129, e del 14 settembre 2006, Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, punto 51).

203    Nel caso di specie, il ricorrente ritiene che le cinque categorie di illeciti da lui prospettati, descritte al precedente punto 195, siano dimostrate dagli elementi dedotti a sostegno della domanda di annullamento, precedentemente esposti nella richiesta di assistenza e nel reclamo. Pertanto, poiché, secondo il ricorrente stesso, la domanda di risarcimento è strettamente connessa alla domanda di annullamento, essa deve essere respinta in quanto infondata.

204    Ciò premesso, è necessario constatare che gli illeciti individuati dal ricorrente non coincidono completamente con le censure sollevate nell’ambito della domanda di annullamento, cosicché occorre, per alcuni di essi, esaminarli come illeciti scindibili da quelli che vizierebbero le decisioni controverse. In ogni caso, questa ipotesi non riguarda le prime due categorie di illeciti, di cui al precedente punto 195, vale a dire le violazioni legate agli asseriti fatti costitutivi di molestie psicologiche e al dovere di tutela, da parte della Commissione, dei funzionari e degli agenti vittime di molestie psicologiche. Infatti, queste due categorie di illeciti sono intrinsecamente connesse all’esame della domanda di annullamento e devono essere respinte.

205    Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di protezione dei whistleblower, occorre constatare, come osserva giustamente la Commissione, che, nella richiesta di assistenza, il ricorrente non ha chiesto di beneficiare di tale status ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto. Infatti, benché il ricorrente abbia prospettato, nella sua richiesta di assistenza e nel suo reclamo, irregolarità commesse da taluni funzionari, le sue accuse erano accessorie rispetto alle accuse di molestie psicologiche.

206    Dato che il risarcimento del danno lamentato dal ricorrente con riferimento alla protezione dei whistleblower era dunque estraneo al procedimento precontenzioso di cui al caso di specie, occorre ricordare che, nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce un rimedio giuridico autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commissione, 9/75, EU:C:1975:131, punti 10 e 11; ordinanze del 24 marzo 1998, Meyer e a./Corte di giustizia, T‑181/97, EU:T:1998:64, punto 21, e del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 42).

207    A tale riguardo, il procedimento precontenzioso in materia di ricorso per risarcimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato cagionato da un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre, entro il termine prescritto, un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento, e proseguire, se del caso, con un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda (ordinanze del 25 febbraio 1992, Marcato/Commissione, T‑64/91, EU:T:1992:22, punti 32 e 33, e del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 43).

208    Di conseguenza, non avendo il ricorrente presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda diretta a ottenere un risarcimento del suo danno legato al fatto che l’APN non gli avrebbe garantito una protezione adeguata in quanto whistleblower, le conclusioni relative al risarcimento di tale danno devono essere respinte in quanto irricevibili.

209    In ogni caso, da un lato, l’APN ha concluso per la mancanza di un principio di prova dei fatti costitutivi di molestie psicologiche denunciati e ha inoltre considerato, nella decisione di rigetto del reclamo, che il ricorrente non avesse dimostrato né l’esistenza delle irregolarità prospettate né il loro eventuale collegamento con le molestie psicologiche da lui asseritamente subìte. Dall’altro lato, il ricorrente non spiega in alcun modo sotto quale profilo la Commissione avrebbe violato l’obbligo di protezione previsto dall’articolo 22 bis dello Statuto e, d’altronde, non ne ha fatto menzione nel reclamo. Pertanto, le conclusioni risarcitorie relative alla violazione da parte dell’APN dell’obbligo di protezione previsto all’articolo 22 bis dello Statuto devono, in ogni caso, essere respinte in quanto infondate.

210    Per quanto riguarda la violazione, da parte della Commissione, del suo dovere di tutela della salute dei funzionari e degli agenti, nel ricorso il ricorrente non ha esposto né il fondamento di tale dovere né in cosa la presente censura si distinguerebbe dalla violazione dell’obbligo di assistenza alle vittime di molestie psicologiche. Interrogato al riguardo in udienza, il ricorrente ha spiegato che egli si riferiva, con tale censura, da un lato, al comportamento inappropriato adottato dal servizio medico della Commissione, ivi compreso il rifiuto di tale servizio di accettare i suoi certificati medici, e, dall’altro, all’apertura, a suo avviso abusiva, della procedura di invalidità nei suoi confronti.

211    A tal riguardo, nella parte in cui tale censura è connessa al comportamento del servizio medico in maniera generale, essa riguarda i fatti configuranti molestie psicologiche dedotti ed è stata quindi esaminata al precedente punto 204, nel quale le prime due categorie di illeciti denunciati sono state respinte, in quanto intrinsecamente connesse all’esame della domanda di annullamento. Peraltro, nella parte in cui tale censura è connessa ai certificati medici del ricorrente, da un lato, questi ultimi sono stati trattati separatamente dalla Commissione, la quale ha adottato una decisione distinta il 15 dicembre 2017, di modo che tale questione, non menzionata nel reclamo, era estranea al procedimento precontenzioso che ha preceduto la proposizione del presente ricorso. Dall’altro lato, il ricorrente non ha presentato una domanda di risarcimento preliminarmente alla proposizione del presente ricorso. Infine, nei limiti in cui la censura è legata all’avvio del procedimento di invalidità, essa è oggetto della distinta domanda di risarcimento fondata sulla violazione del dovere di sollecitudine della Commissione, esaminata al successivo punto 213.

212    Pertanto, e data l’assenza di fondamento dell’asserito dovere di protezione della salute dei funzionari e degli agenti, tale domanda di risarcimento è in parte infondata e in parte irricevibile.

213    Infine, per quanto riguarda la violazione del dovere di sollecitudine della Commissione a causa della sua abusiva gestione della procedura di invalidità avviata nei confronti del ricorrente, detta violazione è, ancora una volta, estranea al procedimento precontenzioso che ha preceduto la proposizione del presente ricorso, poiché, nella sua richiesta di assistenza e nel suo reclamo, il ricorrente non ha sollevato censure in proposito. Pertanto, le sue pretese risarcitorie a tale riguardo devono essere respinte in quanto irricevibili.

214    In ogni caso, il ricorrente afferma di aver presentato un reclamo separato riguardante la procedura di invalidità avviata nei suoi confronti, di modo che egli potrà, se del caso, presentare un ricorso, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, avverso la decisione relativa a tale reclamo e rivendicare, in tale ambito, il risarcimento del danno da lui asseritamente subìto a causa della gestione di tale procedura di invalidità. Interrogato al riguardo in udienza, il ricorrente ha dichiarato che tale procedura di invalidità è stata nel frattempo chiusa senza dichiarazione d’invalidità, con la motivazione che egli non aveva prestato la propria collaborazione.

215    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la domanda di risarcimento del danno in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

216    Poiché la domanda di annullamento e quella di risarcimento del danno sono state respinte, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

217    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      ZQ si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Valančius

Svenningsen

Nihoul

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 dicembre 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Lingua processuale: l’italiano.


1 Dati riservati omessi.