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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

13 marzo 2024(*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-1051/23,

Pomilio Blumm Srl, con sede in Pescara (Italia), rappresentata da A. Clarizia, P. Ziotti e P. Nocito, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da N. Bambara e R. Modesto Damião, in qualità di agenti,

convenuto,


 

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Pomilio Blumm Srl, chiede, da un lato, l’annullamento delle decisioni adottate dall’EUIPO in favore della società Figame.Com Travel Organisation Ltd nell’ambito del bando di gara n. AO/003/23 per la conclusione di un accordo quadro ai fini dell’affidamento di «servizi di agenzia di viaggi nel settore dei viaggi ufficiali per conto dell’Ufficio e per la partecipazione ad eventi, nonché per altre persone che viaggiano a nome dell’Ufficio o su sua richiesta», e, dall’altro, l’annullamento delle decisioni adottate dall’EUIPO che negano l’accesso a documenti ricevuti e preparati da quest’ultimo nell’ambito del suddetto procedimento di gara.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 22 gennaio 2024, la ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti e che la questione sulle spese aveva formato oggetto di un accordo intervenuto tra le parti, ai termini del quale ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 26 gennaio 2024, l’EUIPO ha comunicato di non avere osservazioni sulla rinuncia agli atti.

4        Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti e qualora vi sia accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

5        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e provvedere alle spese secondo l’accordo tra le parti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-1051/23 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 marzo 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

 A. Kornezov


* Lingua processuale: l’italiano.