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Ricorso proposto il 2 settembre 2011 - Telekomunikacja Polska / Commissione

(Causa T-486/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Telekomunikacja Polska SA (Varsavia, Repubblica di Polonia) (rappresentanti: M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, avvocati, C. Vajda, QC, e A. Howard, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare nella sua interezza la decisione della Commissione 22 giugno 2011, C (2011) 4378 def.; in subordine:

annullare nella sua interezza l'art. 2 della decisione impugnata; ovvero, in subordine:

ridurre l'ammenda che figura in tale decisione, in maniera adeguata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e di ragionamento, in quanto la Commissione non ha dimostrato nessun interesse legittimo nel procedere all'indagine e nell'adottare una decisione accertante una violazione in relazione a una condotta passata.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l'art. 2 della decisione impugnata viola l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani ("CEDU") e/o l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in quanto consente a un organo amministrativo, nella fattispecie la Commissione, di decidere in merito ad un'accusa penale, decisione che andrebbe invece lasciata a un organo giurisdizionale indipendente, nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 6.

Terzo motivo, vertente sulla nullità dell'art. 2, in quanto la Commissione non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente durante il procedimento amministrativo, omettendo di prendere posizione sulle circostanze aggravanti e attenuanti ai fini del calcolo dell'ammenda.

Quarto motivo, con cui si chiede la riduzione dell'importo dell'ammenda, poiché la Commissione ha commesso un errore nel valutare la gravità della violazione e non ha rispettato il principio di proporzionalità nel determinare l'importo base dell'ammenda:

a) la Commissione non ha considerato il fatto che la violazione riguardava svariate pratiche di durata e intensità diverse;

b) la Commissione ha commesso errori di valutazione nel concludere che la violazione aveva un impatto negativo reale sulla concorrenza e sui consumatori nel mercato pertinente.

Quinto motivo, con cui si chiede la riduzione dell'importo dell'ammenda, per il fatto che la Commissione non ha adeguatamente e correttamente preso in considerazione le circostanze attenuanti:

a) la Commissione non ha riconosciuto le misure compensative adottate dalla ricorrente nella forma di investimenti sostanziali per migliorare l'infrastruttura di banda larga in Polonia a vantaggio di concorrenti e consumatori;

b) la Commissione non ha riconosciuto il fatto che la ricorrente ha volontariamente posto fine alla violazione;

c) la Commissione non ha dato credito all'offerta di impegni proposta dalla ricorrente.

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