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Ricorso proposto il 17 giugno 2014 – Pirelli & C./Commissione

(Causa T-455/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pirelli & C. SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale

–     annullare la Decisione nella parte concernente la Ricorrente, e precisamente: il suo art. 1, n. 5, lett. (d); il suo art. 2, lett. (g); e il suo art. 4, limitatamente all’inclusione della Ricorrente nella lista dei destinatari del provvedimento;

in via subordinata

– disporre un beneficio d’ordine o d’escussione a favore della Ricorrente;

in caso di eventuale pronuncia favorevole a Prysmian nel separato giudizio in ipotesi promosso dalla detta società con ricorso per annullamento della Decisione

annullare la Decisione o modificare il suo art. 2, lett. (g), riducendo l’ammenda inflitta in solido a Prysmian e alla Ricorrente;

in ogni caso

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione europea 2 aprile 2014, C(2014) 2139 final, relativa a un procedimento a norma dell’art. 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici).

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca i seguenti 6 motivi.

1. Primo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

Con il Primo Motivo, Pirelli deduce che, nella Decisione, le dettagliate argomentazioni relative all’inapplicabilità della Parental Liability Presumption (“PLP”) alla relazione Pirelli-Prysmian non sono state discusse, e neanche richiamate. La Decisione sarebbe dunque viziata da difetto assoluto di motivazione e verrebbe annullata.

2. Secondo motivo relativo alla violazione dei principi generali e dei diritti fondamentali mediante l’applicazione della presunzione d’influenza determinante

Con il Secondo Motivo, la Ricorrente contesta che la Decisione abbia violato i diritti fondamentali della Ricorrente tutelati dagli artt. 48 e 49 Carta di Nizza e 6(2) e 7(1) Convenzione. Inoltre, l’imputazione di responsabilità a Pirelli configura una violazione del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione e art. 14 Convenzione, nonché artt. 17 e 21 Carta di Nizza) e risulta in contrasto con il principio di neutralità di cui all’art. 345 TFUE. Infine, la Commissione avrebbe commesso una chiara violazione del diritto di difesa di Pirelli, sancito dall’art. 6 Convenzione e dall’art. 48(2) Carta di Nizza, poiché la Ricorrente non ha potuto difendersi in merito all’infrazione contestata, non disponendo di alcun elemento utile al fine di confutare gli addebiti mossi a Prysmian.

3. Terzo motivo relativo all’inapplicabilità della parental liability presumption in assenza dei presupposti che la giustificano e violazione dell’articolo 101 TFUE

Con il Terzo Motivo, la Ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente applicato la PLP nel caso di specie, in violazione dell’art. 101 TFUE, non tenendo nella dovuta considerazione le peculiari caratteristiche della relazione di controllo Pirelli-Prysmian.

4. Quarto motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

Con il Quarto Motivo, la Ricorrente deduce che l’applicazione della PLP nel caso di specie viola il principio di proporzionalità, come sancito dall’art. 5(4) TUE, poiché non è volta ad attuare nessuna delle finalità cui la Commissione tende mediante il suo utilizzo. Non vi era dunque nessun motivo di estendere la responsabilità di Prysmian anche a Pirelli.

5. Quinto motivo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento per erronea applicazione del principio di solidarietà in capo a Pirelli e Prysmian in relazione all’obbligo di pagamento dell’ammenda nei confronti della Commissione e, in subordine, per la mancata previsione di un idoneo correttivo a tale principio

Con il Quinto Motivo, la Ricorrente deduce che l’imposizione a Pirelli di una responsabilità in solido con Prysmian non solo non realizzi, ma addirittura contrasti con, gli obiettivi che la Commissione mira a perseguire in materia di sanzioni. In subordine, per tenere conto della distinta responsabilità riconosciuta in capo a Prysmian e Pirelli, la Commissione avrebbe dovuto perlomeno prevedere un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli. Infine, omettendo di riflettere in maniera adeguata la diversa posizione della Ricorrente rispetto a quella di Prysmian, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e quello di parità di trattamento. La Decisione deve quindi essere annullata nella parte concernente l’ammenda o, in via subordinata, riformata dal Giudice adito, nell’esercizio della sua giurisdizione estesa al merito, con la previsione di un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli.

6. Sesto motivo relativo all’illegittimità della Decisione per violazione dell’art. 101 TFUE e degli artt. 2 e 23 del reg. (CE) n. 1/2003, nella parte concernente Prysmian

Con il Sesto Motivo, la Ricorrente argomenta a favore del proprio diritto a beneficiare di un eventuale annullamento (parziale o totale) della Decisione o comunque riduzione di ammenda ottenuti da Prysmian in sede d’impugnazione avverso la Decisione, i cui argomenti, con esclusione di quelli sfavorevoli alla Ricorrente, sono richiamati dal presente ricorso.