Language of document : ECLI:EU:T:2015:453

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

25 giugno 2015(*)

«Intervento – Riservatezza»

Nella causa T‑455/14,

Pirelli & C. SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari, C. Giolito, e P. Rossi, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione C (2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici),

IL PRESIDENTE DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Con la decisione C (2014) 2139 final, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha constatato che un certo numero di imprese tra cui, in particolare, la ricorrente, Pirelli & C. SpA, nonché la società Prysmian Cavi e Sistemi Srl (in prosieguo: la «Prysmian»), avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE partecipando a un’intesa nel settore dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta (altissima) tensione (articolo 1 della decisione impugnata).

2        In tale decisione la Commissione ha inoltre inflitto, a motivo di tale infrazione, diverse ammende alle imprese di cui all’articolo 1 della stessa decisione, tra cui, in solido, un’ammenda di EUR 67 310 000 alla ricorrente e alla Prysmian [articolo 2, lettera g), della decisione impugnata]. La Commissione ha, inoltre, ordinato alle imprese di cui all’articolo 1 della decisione impugnata, segnatamente alla ricorrente e alla Prysmian, di porre immediatamente fine all’infrazione, qualora non lo avessero già fatto, nonché di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto all’articolo 1, e da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile (articolo 3 della decisione impugnata). Destinatari di detta decisione erano in particolare la ricorrente e la Prysmian (articolo 4 della decisione impugnata).

3        Dalla motivazione della decisione impugnata risulta, infatti, che la Commissione ha constatato la partecipazione diretta della Prysmian all’intesa summenzionata tra il 18 febbraio 1999 e il 28 gennaio 2009 (punto 729 della decisione impugnata). Peraltro, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha ritenuto che essa dovesse essere considerata responsabile del comportamento anticoncorrenziale della Prysmian nel periodo tra il 18 febbraio 1999 e il 28 luglio 2005, con la motivazione, da un lato, che essa era stata la società controllante di tale impresa e, dall’altro, che essa era il successore legale della precedente controllante (punti da 735 a 738 della decisione impugnata).

 Procedimento

4        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, in via principale, all’annullamento della decisione impugnata nella parte che la concerne, in particolare dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), dell’articolo 2, lettera g), e dell’articolo 4 di tale decisione. In via subordinata, la ricorrente chiede al Tribunale la concessione di un beneficio d’ordine o di escussione a suo favore e, in caso di decisione favorevole alla Prysmian nel ricorso di annullamento da questa proposto avverso la decisione impugnata, l’annullamento della decisione impugnata o la riduzione dell’ammenda ad essa inflitta in solido con la Prysmian.

5        La Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

6        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2014, la Prysmian ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

7        Con lettera dell’8 ottobre 2014, l’istanza di intervento è stata notificata alle parti, conformemente all’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

8        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2014, la Commissione non ha sollevato obiezioni su tale istanza.

9        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2014, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere l’istanza di intervento della Prysmian.

10      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che taluni documenti e informazioni contenuti negli allegati al ricorso siano esclusi dal fascicolo trasmesso alla Prysmian, qualora il suo intervento sia ammesso. A tal fine, la ricorrente produce una versione non riservata dei documenti di cui trattasi.

 In diritto

 Argomenti delle parti

11      Al fine di dimostrare il proprio interesse alla soluzione della controversia, la Prysmian rileva innanzitutto, in sostanza, che, poiché essa era stata sottoposta al 100% al controllo della ricorrente durante tutta la durata della presunta infrazione, la Commissione ha presunto che la ricorrente avesse esercitato su di essa un’influenza determinante. In seguito, la Prysmian osserva che i primi quattro motivi della ricorrente a sostegno delle sue conclusioni volte all’annullamento, in particolare, dell’articolo 1, punto 5, lettera d), e dell’articolo 2, lettera g), della decisione impugnata nelle parti che la concernono, sono incentrati sulla presunta erronea o illegittima applicazione da parte della Commissione delle norme relative all’imputazione della responsabilità per il comportamento anticoncorrenziale delle società consociate. Alla luce di tali elementi, la Prysmian sostiene di avere un interesse diretto ed attuale ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, nella parte in cui esse tendono al rigetto dell’argomento della ricorrente relativo all’erronea attribuzione della responsabilità e che una decisione sulle richieste della ricorrente avrebbe un effetto diretto sulla sua posizione giuridica ed economica, nei limiti in cui essa potrebbe essere ritenuta l’unica responsabile per la presunta infrazione e, di conseguenza, per il pagamento della relativa ammenda. La Prysmian aggiunge che in caso di accoglimento della richiesta della ricorrente, presentata in via subordinata, diretta a che il Tribunale conceda un beneficio d’ordine o di escussione a suo favore, la sua posizione sarebbe ugualmente compromessa, poiché la Commissione sarebbe in tal caso obbligata a rivolgersi ad essa in via principale.

12      La ricorrente sostiene, per contro, che non si può ritenere che la Prysmian abbia un interesse diretto ed effettivo ad intervenire nella presente causa. Essa fa valere, in particolare, che la posizione della Prysmian non cambierebbe se il Tribunale dovesse respingere il ricorso della ricorrente nei limiti in cui la Commissione potrebbe in ogni caso rivolgersi unicamente alla Prysmian ai fini del pagamento dell’ammenda. Inoltre, la ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto fa valere la Prysmian, la possibilità per questa di esercitare un’azione di regresso nei suoi confronti non dipende in alcun modo dalla soluzione della presente causa. Infine, essa ritiene che l’istanza di intervento sia ultronea, in quanto la Prysmian ha parimenti proposto un ricorso di annullamento nei confronti della decisione impugnata (causa T‑475/14).

 Giudizio del Presidente

13      L’istanza di intervento è stata presentata conformemente all’articolo 115 del regolamento di procedura.

14      Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri, da una parte, e istituzioni delle Comunità, dall’altra, può intervenire. Le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti.

15      La nozione di interesse alla soluzione della controversia dev’essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse e non come un interesse relativo ai motivi dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza. Si deve, in particolare, verificare se l’interveniente sia direttamente interessato dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo (ordinanza del 25 febbraio 2003, BASF/Commissione, T‑15/02, Racc., EU:T:2003:38, punto 26).

16      Nella presente causa, dalla decisione impugnata risulta che la ricorrente è stata considerata dalla Commissione come responsabile dell’infrazione di cui al punto 1 di tale decisione a motivo dell’influenza determinante che avrebbe esercitato sulla Prysmian e si è vista, per questo motivo, infliggere, in solido con detta società, un’ammenda di EUR 67 310 000 [articolo 2, lettera g), della decisione impugnata]. Risulta anche che, nel suo ricorso, la ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata nella parte che la concerne.

17      Orbene, nell’ipotesi in cui il Tribunale accogliesse le conclusioni della ricorrente ai fini dell’annullamento della decisione impugnata nella parte che la concerne, la Prysmian potrebbe essere l’unica debitrice dell’ammenda di EUR 67 310 000 dovuta alla Commissione. In tali circostanze, tale impresa dimostra un interesse alla soluzione della controversia e può intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, poiché essa limita il suo intervento al rigetto delle summenzionate conclusioni della ricorrente, il cui accoglimento avrebbe come conseguenza di eliminare il contributo di quest’ultima al pagamento dell’ammenda succitata (v., in tal senso, ordinanza del 28 febbraio 2011, HIT Groep/Commissione, T‑436/10, EU:T:2011:62, punto 11).

18      Da quanto precede risulta che la Prysmian ha dimostrato il suo interesse alla soluzione della controversia e deve, di conseguenza, essere ammessa ad intervenire.

19      Poiché la comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di procedura è stata pubblicata l’11 agosto 2014, l’istanza di intervento è stata presentata entro il termine previsto all’articolo 115, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i diritti dell’interveniente saranno quelli previsti all’articolo 116, paragrafi da 2 a 4 di detto regolamento.

20      La ricorrente ha tuttavia chiesto che, conformemente all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura, taluni elementi riservati del ricorso e dei suoi allegati siano esclusi dalla comunicazione all’interveniente e ha prodotto, ai fini di tale comunicazione, una versione non riservata dei documenti di cui trattasi.

21      In questa fase, la comunicazione all’interveniente degli atti processuali notificati ed, eventualmente, da notificare alle parti deve quindi essere limitata a una versione non riservata. Se del caso, sarà successivamente assunta una decisione relativa alla fondatezza della richiesta di riservatezza, alla luce delle obiezioni o delle osservazioni eventualmente presentate in proposito.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La Prysmian Cavi e Sistemi Srl è ammessa ad intervenire nella causa T‑455/14 a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.

2)      Il cancelliere trasmetterà alla Prysmian Cavi e Sistemi Srl una versione non riservata di ogni atto processuale notificato alle parti.

3)      Verrà fissato un termine all’interveniente per presentare le proprie eventuali osservazioni sull’istanza di trattamento riservato. La decisione sulla fondatezza di tale istanza è riservata.

4)      Verrà fissato un termine all’interveniente per presentare una memoria d’intervento, fatta salva la possibilità di completarla, se del caso, tenuto conto della decisione da assumere sull’istanza di trattamento riservato.

5)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 25 giugno 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Lingua processuale: l’italiano.