Language of document : ECLI:EU:T:2016:493

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

15 settembre 2016 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 28 novembre 2016]

«Retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli agenti dell’Unione – Adeguamento annuale – Regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 – Irregolarità nel corso del procedimento di adozione degli atti – Omessa consultazione delle organizzazioni sindacali»

Nella causa T‑456/14,

Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI), con sede in Bruxelles (Belgio),

Syndicat des fonctionnaires internationaux e européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), con sede in Bruxelles,

rappresentati da M. Casado García-Hirschfeld e J. Vanden Eynde, avvocati,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da A. Troupiotis e E. Taneva, in qualità di agenti,

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e E. Rebasti, in qualità di agenti,

convenuti

sostenuti da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e G. Gattinara, successivamente da Gattinara e F. Simonetti, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento dei regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adeguano, con effetto rispettivamente dal 1° luglio 2011 e dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, rispettivamente pag. 5 e pag. 12),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva (relatore) e C. Wetter, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), allegato al regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1385), modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU 2010, L 311, pag. 1), nella sua versione risultante da una rettifica pubblicata il 5 giugno 2012 (GU 2012, L 144, pag. 48), dispone quanto segue al suo articolo 64:

«Alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

Detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5 [TUE]».

2        L’articolo 65 dello Statuto così recita:

«1.      Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese dell’Unione, di un indice comune calcolato dall’Istituto statistico dell’Unione europea d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.

Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.

2.      In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.

3.      Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5 [TUE]».

3        Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, dello Statuto, quando il Consiglio, in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto, decide un adeguamento delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.

4        Ai sensi dell’articolo 65 bis dello Statuto, le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 di quest’ultimo sono definite nell’allegato XI di detto Statuto.

5        Tale allegato XI, intitolato «Modalità d’applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto», comprende vari capitoli, tra i quali il capitolo 1, costituito dagli articoli da 1 a 3, intitolato «Esame annuale del livello delle retribuzioni (articolo 65, paragrafo 1, dello statuto)», e il capitolo 4, intitolato «Istituzione e soppressione di coefficienti correttori (articolo 64 dello statuto)».

6        L’articolo 1 dell’allegato XI dello Statuto, che fa parte della sezione 1 del capitolo 1 di tale allegato, prevede che, ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, Eurostat, compili ogni anno prima della fine di ottobre una relazione sull’evoluzione del costo della vita a Bruxelles (Belgio) (indice internazionale di Bruxelles), sull’evoluzione del costo della vita fuori da Bruxelles (parità economiche e indici impliciti), nonché sull’evoluzione del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali di otto Stati membri (indicatori specifici). Detto articolo 1 contiene altresì talune precisazioni sulla procedura da seguire da parte di Eurostat, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di calcolare tali evoluzioni.

7        Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, che compone la sezione 2 del capitolo 1 di tale allegato, intitolata «Modalità dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni»:

«1.      In conformità all’articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1° luglio.

2.      Il valore dell’adeguamento è pari al prodotto dell’indicatore specifico e dell’indice internazionale di Bruxelles. L’adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti.

3.      Il valore dell’adeguamento così fissato è incorporato, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nella tabella degli stipendi base figurante all’articolo 66 dello statuto (...)

(…)

5.      Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili:

a)      alle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell’Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio,

b)      (...) alle pensioni dell’Unione corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004,

sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all’articolo 1 del presente allegato ed i tassi di cambio previsti all’articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.

Sono applicabili le modalità previste all’articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

(...)».

8        L’articolo 8 dell’allegato XI dello Statuto fissa le date di efficacia degli adeguamenti annuali e intermedi del coefficiente correttore per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita.

9        Il capitolo 5 dell’allegato XI dello Statuto è intitolato «Clausola di eccezione». Esso è composto dal solo articolo 10, che recita:

«Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, quest’ultima presenta adeguate proposte al Parlamento europeo e al Consiglio che deliberano secondo la procedura prevista all’articolo 336 [TFUE]».

10      A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’allegato XI dello Statuto, le sue disposizioni sono applicabili per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2012.

11      Nel dicembre 2010, il Consiglio dell’Unione europea ha dichiarato che «la recente crisi economica e finanziaria verificatasi nell’[Unione], che ha comportato necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, nonché una maggiore incertezza in materia di occupazione in vari Stati membri, ha dato luogo a un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione». Esso ha chiesto alla Commissione europea di presentare, sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, nonché alla luce dei dati obiettivi forniti al riguardo dalla Commissione, adeguate proposte in tempo debito perché potessero essere esaminate e adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro la fine del 2011 (sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑63/12, EU:C:2013:752, punto 12).

12      Il 13 luglio 2011, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sulla clausola di eccezione (articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto) [COM(2011) 440 definitivo]. Secondo tale relazione, gli indicatori mostravano che nell’Unione europea la ripresa economica continuava a progredire. Tale relazione concludeva che non vi era un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione nel periodo di riferimento tra il 1° luglio 2010, data di effetto dell’ultimo adeguamento annuale delle retribuzioni, e la metà di maggio 2011, momento in cui erano stati resi disponibili i dati più aggiornati, e che non occorreva presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto. L’esame della relazione del 13 luglio 2011 ha dato luogo a successive discussioni all’interno del Consiglio, che hanno condotto ad una nuova richiesta da parte di quest’ultimo nei confronti della Commissione affinché fosse applicato il suddetto articolo e fosse presentata una proposta appropriata di adeguamento delle retribuzioni in tempo utile per consentire al Parlamento e al Consiglio di esaminarla e di adottarla entro la fine del 2011 (sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑63/12, EU:C:2013:752, punti da 13 a 15).

13      In risposta a tale richiesta, la Commissione ha presentato la comunicazione COM(2011) 829 definitivo, del 24 novembre 2011, che fornisce informazioni supplementari in merito alla relazione del 13 luglio 2011, fondata segnatamente sulle previsioni economiche europee comunicate dalla sua Direzione generale «Affari economici e finanziari» il 10 novembre 2011. In tali informazioni supplementari essa ha osservato che tali previsioni «evidenzia[va]no un peggioramento per il 2011 rispetto alle previsioni pubblicate in primavera, sia per quanto riguarda gli indicatori economici e sociali sia per le turbolenze che sta[va]no interessando l’economia europea». Tuttavia, essa ha rilevato che, considerati diversi elementi, l’Unione non si trovava in una situazione straordinaria ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto che giustificasse l’adozione di misure tali da superare la perdita del potere di acquisto derivante dal metodo «normale» previsto all’articolo 3 di tale allegato. Essa ha affermato che, di conseguenza, essa non era in grado di attivare la clausola di eccezione senza violare l’articolo 10 di detto allegato. Lo stesso giorno, essa ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni [COM(2011) 820 definitivo], accompagnata da una relazione (in prosieguo: la «proposta di adeguamento delle retribuzioni del novembre 2011»). L’adeguamento delle retribuzioni proposto sul fondamento del metodo «normale» previsto all’articolo 3 dell’allegato in questione era dell’1,7% (sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑63/12, EU:C:2013:752, punti 16 e 17).

14      Inoltre, il 13 dicembre 2011, la Commissione ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio di modifica dello Statuto (in prosieguo: la «proposta di modifica dello Statuto del dicembre 2011»).

15      Con la decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2011, L 341, pag. 54), il Consiglio ha deciso di non adottare la proposta di adeguamento delle retribuzioni del novembre 2011.

16      Il 3 febbraio 2012, la Commissione ha presentato un ricorso di annullamento nei confronti della decisione 2011/866 (causa C‑63/12). Essa ha inoltre notificato alla presidenza del Consiglio una lettera datata 25 gennaio 2012, registrata presso il segretariato del Consiglio il 20 febbraio 2012, che invitava quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, a adottare la proposta di adeguamento delle retribuzioni del novembre 2011 entro due mesi a partire dalla ricezione di tale lettera. Il Consiglio ha «preso nota» di suddetta lettera.

17      Il 26 aprile 2012, la Commissione ha proposto un ricorso sul fondamento dell’articolo 265 TFUE, con il quale essa chiedeva alla Corte di dichiarare che, non adottando la proposta di adeguamento delle retribuzioni del novembre 2011, il Consiglio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dello Statuto (causa C‑196/12).

18      Il 9 febbraio 2013, il Consiglio ha introdotto, da parte sua, un ricorso avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della comunicazione della Commissione del 24 novembre 2011, nella misura in cui la Commissione si rifiutava ivi definitivamente di presentare proposte adeguate al Parlamento e al Consiglio sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, nonché della proposta di adeguamento delle retribuzioni del novembre 2011 e, in subordine, la constatazione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, di una violazione dei Trattati, per il fatto che la Commissione si è astenuta dal presentare proposte adeguate al Parlamento e al Consiglio sul fondamento di detto articolo (causa C‑66/12).

19      Le 23 ottobre 2013, il Parlamento e il Consiglio, al termine di un negoziato in sede di trilogo, hanno adottato la proposta di modifica dello Statuto del dicembre 2011, sotto forma del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15). Detto regolamento ha segnatamente introdotto, all’allegato XI dello Statuto, un nuovo metodo relativo all’adeguamento annuale delle retribuzioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto.

20      Tuttavia, l’articolo 19 dell’allegato XIII dello Statuto, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, prevedeva che gli articoli da 63 a 65, 82 e 83 bis dello Statuto, gli allegati XI e XII dello stesso e l’articolo 20, paragrafo 1, nonché gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti in vigore prima del 1° novembre 2013, vale a dire le disposizioni relative all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, restassero in vigore unicamente ai fini di un eventuale adeguamento richiesto per ottemperare a una sentenza della Corte a norma dell’articolo 266 TFUE, concernente l’applicazione di detti articoli.

21      Il 19 novembre 2013, la Corte ha respinto i ricorsi proposti dalla Commissione nelle cause C‑63/12 e C‑196/12, e ha pertanto pronunciato un non luogo a statuire sul ricorso proposto dal Consiglio nella causa C‑66/12 (sentenze del 19 novembre 2013, Consiglio/Commissione, C‑66/12, EU:C:2013:751; del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑63/12, EU:C:2013:752, e del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑196/12, EU:C:2013:753).

22      Il 29 novembre 2013, la Commissione ha informato le organizzazioni sindacali o professionali (in prosieguo: le «OSP») rappresentative che il 2 dicembre 2013 si sarebbe tenuta una riunione di dialogo sociale sulle sentenze del 19 novembre 2013, Consiglio/Commissione (C‑66/12, EU:C:2013:751), del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑63/12, EU:C:2013:752), e del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑196/12, EU:C:2013:753).

23      Il 9 dicembre 2013, il vicepresidente della Commissione, incaricato dell’amministrazione, ha informato i rappresentanti del personale che egli, con il consenso del presidente, avrebbe proposto al collegio un adeguamento retributivo dello 0,9% per il 2011, con effetto a partire dal 1° luglio 2011, e dello 0,9% per il 2012, con effetto a partire dal 1° luglio 2012.

24      Il 10 dicembre 2013, la Commissione ha informato i rappresentanti del personale che essa aveva comunicato in pari data al Parlamento e al Consiglio, sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, talune proposte di regolamenti di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione dello 0,9%, per il 2011, con effetto a partire dal 1° luglio 2011, e dello 0,9% per il 2012, con effetto a partire dal 1° luglio 2012.

25      Il 17 dicembre 2013, al termine di una riunione informativa organizzata dal vicepresidente della Commissione, il comitato centrale del personale ha indicato, tramite una dichiarazione indirizzata al collegio dei commissari, di non essere d’accordo con le proposte di regolamenti di cui al punto 24 supra, ritenendo che le cifre ivi riprese fossero totalmente arbitrarie, che non fossero fondate su alcuna statistica precisa o qualsivoglia elemento oggettivo, e che non poggiassero su alcuna base tecnica.

26      Con lettere del 18 dicembre 2013 e del 26 febbraio 2014, i ricorrenti, l’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) e il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), hanno informato il presidente del Parlamento del loro disaccordo quanto alla nuova proposta della Commissione, in quanto essa non poggiava su alcun metodo di calcolo verificabile ed era basata su considerazioni di opportunità.

27      Con una e-mail interna del 19 dicembre 2013, la direttrice generale delle risorse umane della Commissione, la sig.ra Irene Souka, ha informato il personale della Commissione, in particolare, che la Commissione era obbligata per legge a sottoporre al Parlamento e al Consiglio nuove proposte per gli adeguamenti delle retribuzioni per gli anni 2011 e 2012, e che tali proposte prevedevano un adeguamento dello 0,9% per il 2011, con effetto a partire dal 1° luglio 2011, e dello 0,9% per il 2012, con effetto a partire dal 1° luglio 2012. In tale e-mail veniva altresì precisato che la commissione degli affari giuridici del Parlamento aveva apportato il suo sostegno a tali proposte il 16 dicembre 2013, e che esse dovevano essere adesso trasmesse al Consiglio all’inizio del 2014.

28      Con una lettera del 22 gennaio 2014, la sig.ra Souka ha risposto ad una lettera aperta datata 25 novembre 2013 e ad una e-mail del 13 gennaio 2014, indirizzate al sig. Šefčovič, vicepresidente della Commissione, da un’OSP. In tale lettera ella ricordava, segnatamente, che erano state organizzate due riunioni di dialogo sociale prima che la proposta della Commissione concernente l’adeguamento delle retribuzioni venisse sottoposta al Parlamento e al Consiglio, ossia uno scambio di opinioni con tutte le OSP, il 2 dicembre 2013, relativo alle diverse alternative di cui disponeva la Commissione alla luce della sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑63/12, EU:C:2013:752), e una presentazione a tutte le OSP da parte del sig. Šefčovič, il 9 dicembre 2013, dell’approccio che la Commissione aveva l’intenzione di adottare al riguardo.

29      Il 4 marzo 2014, ha avuto luogo un negoziato in sede di trilogo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in relazione a tale proposta. Tale negoziato è sfociato in un accordo sull’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’UE per il 2011 e il 2012.

30      Con una e-mail del 7 marzo 2014, la Commissione ha informato i ricorrenti che, in conformità all’accordo raggiunto al termine del negoziato in sede di trilogo del 4 marzo 2014, gli adeguamenti annuali sarebbero stati dello 0% per il 2011, con effetto a partire dal 1° luglio 2011, e dello 0,8% per il 2012, con effetto a partire dal 1° luglio 2012. Essa ha precisato che tale accordo era il risultato di intensi negoziati con il Parlamento e il Consiglio a seguito della sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑63/12, EU:C:2013:752), e corrispondeva, inoltre, alla sua volontà di pervenire ad un accordo rapido e ragionevole su tutte le questioni relative all’adeguamento annuale delle retribuzioni. La Commissione ha poi indicato che, anche se la sua proposta iniziale era un adeguamento dello 0,9% per il 2011 e dello 0,9% per il 2012, essa aveva dovuto tenere conto del mandato del Consiglio, consistente in un adeguamento dello 0% per il 2011 e dello 0% per il 2012, nonché del margine discrezionale riconosciuto al Parlamento e al Consiglio dalla sentenza della Corte.

31      L’11 marzo 2014, il Parlamento ha adottato in sessione plenaria un testo di compromesso risultante dal trilogo del 4 marzo 2014, secondo il quale sarebbero stati applicati un tasso di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dello 0% per il 2011 e dello 0,8% per il 2012 e un congelamento delle retribuzioni e delle pensioni per il 2013 e il 2014. Il 16 aprile 2014, il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento e, in conformità all’articolo 294, paragrafo 4, TFUE, sono stati adottati i regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che adeguano, con effetto rispettivamente dal 1° luglio 2011 e dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, rispettivamente pag. 5 e pag. 12; in prosieguo: i «regolamenti impugnati»).

32      I considerando del regolamento n. 422/2014 così recitano:

«(1)      Nella sentenza relativa alla causa C‑63/12, Commissione c. Consiglio, la [Corte] ha precisato che le istituzioni [erano] obbligate a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all’adeguamento “matematico” secondo il metodo previsto all’articolo 3, sia evitando tale calcolo “matematico” in applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto.

(2)      Lo scopo dell’articolo 19 dell’allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento [n. 1023/2013], è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull’adeguamento delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012 in conformità di una sentenza della [Corte], tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che le istituzioni hanno l’obbligo di decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni e pensioni.

(3)      Per conformarsi alla sentenza della [Corte] nella causa C‑63/12, qualora il Consiglio stabilisca che si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, la Commissione deve presentare una proposta, a norma della procedura di cui all’[articolo 336 TFUE], al fine di associare il [Parlamento] al processo legislativo. Il 4 novembre 2011 il Consiglio ha affermato che la crisi economica e finanziaria in corso all’interno dell’Unione e che [aveva] reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali nella maggior parte degli Stati membri, ha costituito un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. Il Consiglio pertanto, in conformità dell’articolo 241 TFUE, ha chiesto alla Commissione di attuare l’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto e di presentare una opportuna proposta di adeguamento delle retribuzioni.

(4)      La [Corte] ha confermato che, in forza della causa di eccezione, il [Parlamento] e il Consiglio hanno un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l’adeguamento delle remunerazioni e pensioni. I dati economici e sociali per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011, come la crisi economica e finanziaria che ha colpito una serie di Stati membri nell’autunno 2011, che ha causato un deterioramento immediato della situazione economica e sociale nell’Unione e ha reso necessari adeguamenti macroeconomici sostanziali, l’elevato livello di disoccupazione e l’alto livello del debito e del deficit pubblico nell’Unione, rendono opportuno fissare l’adeguamento delle remunerazioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo a 0% per il 2011. Tale adeguamento è parte di un orientamento globale per dirimere le controversie riguardanti gli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e 2012, che comporta altresì un adeguamento dello 0,8% per il 2012.

(5)      Di conseguenza, per un periodo di cinque anni (2010-2014) l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’[Unione] è come segue: nel 2010 l’applicazione del metodo fissato all’articolo 3 dell’allegato XI dello statuto ha comportato un adeguamento dello 0,1%. Per il 2011 e il 2012 il risultato dell’approccio generale per la risoluzione delle controversie con riguardo agli adeguamenti per il 2011 e il 2012 delle remunerazioni e delle pensioni porta, rispettivamente, a un adeguamento dello 0% e dello 0,8%. Inoltre, quale parte del compromesso politico sulla riforma dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, è stato deciso di congelare le retribuzioni e le pensioni per gli anni 2013 e 2014».

33      I considerando del regolamento n. 423/2014 così recitano:

«(1)      Nella sentenza relativa alla causa C‑63/12, Commissione c. Consiglio, la [Corte] ha precisato che le istituzioni [erano] obbligate a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all’adeguamento “matematico” secondo il metodo previsto all’articolo 3, sia evitando tale calcolo “matematico” in applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto.

(2)      Lo scopo dell’articolo 19 dell’allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento [n. 1023/2013], è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull’adeguamento delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012 in conformità di una sentenza della [Corte], tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che le istituzioni hanno l’obbligo di decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni e pensioni.

(3)      Per conformarsi alla sentenza della [Corte] nella causa C‑63/12, qualora il Consiglio stabilisca che si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, la Commissione deve presentare una proposta, a norma della procedura di cui all’[articolo 336 TFUE], al fine di associare il [Parlamento] al processo legislativo. Il 25 ottobre 2012 il Consiglio ha affermato che la valutazione della Commissione presentata nella sua relazione sulla clausola di eccezione non rifletteva il deterioramento grave ed improvviso della situazione economica e sociale nell’Unione nel 2012, come [emergeva] da dati economici oggettivi pubblicamente disponibili. Il Consiglio pertanto, in conformità dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto, ha chiesto alla Commissione di presentare una opportuna proposta per l’adeguamento degli stipendi del 2012.

(4)      La [Corte] ha confermato che, in forza della causa di eccezione, il [Parlamento] e il Consiglio hanno un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l’adeguamento delle remunerazioni e pensioni. I dati economici e sociali per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012, come le conseguenze della crisi economica nell’autunno 2011, risultanti in una recessione economica nell’Unione e in un deterioramento della situazione sociale nonché i persistenti elevati livelli della disoccupazione e del debito e del deficit pubblico nell’Unione, rendono opportuno fissare l’adeguamento delle remunerazioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo allo 0,8% per il 2012. Tale adeguamento è parte di un orientamento globale per dirimere le controversie riguardanti gli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e 2012, che comporta altresì un adeguamento dello 0% per il 2011.

(5)      Di conseguenza, per un periodo di cinque anni (2010-2014) l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’[Unione] è come segue: nel 2010 l’applicazione del metodo fissato all’articolo 3 dell’allegato XI dello statuto ha comportato un adeguamento dello 0,1%. Per il 2011 e il 2012 il risultato dell’approccio generale per la risoluzione delle controversie con riguardo agli adeguamenti per il 2011 e il 2012 delle remunerazioni e delle pensioni porta rispettivamente a un adeguamento dello 0% e dello 0,8%. Inoltre, quale parte del compromesso politico sulla riforma dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, è stato deciso di congelare le retribuzioni e le pensioni per gli anni 2013 e 2014».

 Procedimento e conclusioni delle parti

34      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2014, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

35      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2014, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio.

36      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2014, il Parlamento e il Consiglio hanno sollevato ciascuno un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

37      Il 31 ottobre 2014, i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e dal Consiglio.

38      Con ordinanza del 25 febbraio 2015, il Tribunale ha deciso di riunire le eccezioni di irricevibilità al merito.

39      Il Parlamento e il Consiglio hanno depositato i loro controricorsi il 14 aprile 2015.

40      Con ordinanza del 15 aprile 2015, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha consentito l’intervento della Commissione.

41      La Commissione ha depositato la sua memoria di intervento il 29 maggio 2015.

42      Il 20 luglio 2015, i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulla memoria di intervento presentata dalla Commissione.

43      Il 22 gennaio 2016, il Tribunale ha posto vari quesiti alle parti nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento di procedura. Le parti hanno ottemperato a tale misura di organizzazione del procedimento l’8 febbraio 2016.

44      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare i regolamenti impugnati;

–        condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

45      Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

46      A sostegno del ricorso, i ricorrenti sollevano un motivo unico, relativo ad una violazione delle forme sostanziali dei regolamenti impugnati, a causa dell’inosservanza, da parte del Parlamento e del Consiglio, dei loro diritti procedurali previsti dalle disposizioni della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29), dall’articolo 9, paragrafo 3, dagli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 e dall’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, nonché dall’accordo quadro del 12 luglio 1990 e dall’accordo quadro del 18 dicembre 2008 conclusi, rispettivamente, dal Parlamento e dalla Commissione con diverse OSP, i quali garantivano l’esercizio dei diritti all’informazione e alla consultazione di queste ultime, sanciti dagli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 154 TFUE.

 Sulla ricevibilità

47      Il Parlamento e il Consiglio eccepiscono, ciascuno, l’irricevibilità del ricorso di annullamento, adducendo, da un lato, che, poiché i regolamenti impugnati sono stati adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, essi rientrano nella categoria degli atti di portata generale, di natura legislativa, in riferimento ai quali l’articolo 263, quarto comma, TFUE subordina la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche al rispetto dei requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale, i quali non sono soddisfatti nella specie, e, dall’altro, che i ricorrenti non soddisfano neanche i requisiti fissati dalla giurisprudenza quanto alla ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un’associazione.

48      La Commissione condivide l’argomentazione del Parlamento e del Consiglio.

49      I ricorrenti sostengono di soddisfare i requisiti dell’incidenza diretta e individuale enunciati dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. I regolamenti impugnati li riguarderebbero direttamente nella misura in cui essi avrebbero come effetto immediato di privarli del loro diritto alla consultazione e del loro diritto di negoziazione, sanciti dagli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali, che essi possono far valere in quanto OSP riconosciute, sulla base delle disposizioni della direttiva 2002/14, dell’articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 e dell’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, e delle disposizioni dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, concluso fra le OSP e il Parlamento, nonché dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, concluso fra le OSP e la Commissione. Inoltre, i regolamenti impugnati li riguarderebbero individualmente a causa della loro qualità di rappresentanti del personale dell’Unione, che li contraddistinguerebbe rispetto a qualsiasi altra persona. Essi sarebbero parimenti identificati a causa del riconoscimento della loro qualità di interlocutori ufficiali nell’accordo quadro del 12 luglio 1990 e nell’accordo quadro del 18 dicembre 2008.

50      I ricorrenti sostengono di essere inoltre legittimati ad agire sulla base della giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da associazioni. Essi precisano infatti che, in conformità a tale giurisprudenza, la loro qualità di negoziatori riconosciuti è pregiudicata direttamente e individualmente dai regolamenti impugnati, nella misura in cui questi ultimi producono effetti giuridici idonei a modificare in maniera significativa la loro posizione giuridica di parte sociale.

51      Inoltre, i ricorrenti contestano l’argomento della Commissione secondo il quale essi non possono ricavare diritti dall’accordo quadro del 18 dicembre 2008, in quanto non rispondono ai criteri di rappresentatività previsti da quest’ultimo. In primo luogo, essi sottolineano che, contrariamente al SFIE-PE, il SFIE-section Commission non è parte del presente ricorso, cosicché gli argomenti della Commissione relativi al difetto di rappresentatività di quest’ultimo sono irrilevanti. In secondo luogo, essi fanno valere che la TAO-AFI non ha ricevuto alcuna notifica dalla Commissione in merito ad un’eventuale sospensione dei diritti che essa trae da detto accordo quadro, come previsto dall’articolo 11 dello stesso, e che, in ogni caso, essa è membro della confederazione PLUS, la quale è essa stessa un raggruppamento sindacale rappresentativo.

52      A tal riguardo, occorre ricordare che, come fatto correttamente valere dal Parlamento e dal Consiglio, i regolamenti impugnati sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 336 TFUE, in conformità alla procedura legislativa ordinaria.

53      Di conseguenza, i regolamenti impugnati rientrano nella categoria degli atti di portata generale, di natura legislativa, in riferimento ai quali l’articolo 263, quarto comma, TFUE subordina la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche al soddisfacimento dei requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti da 56 a 60).

54      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti al punto 10 del ricorso, la circostanza, ammesso che sia dimostrata, che essi avrebbero beneficiato di un diritto all’informazione e alla consultazione concernente la proposta di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sottoposta dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio, la quale è sfociata nell’adozione dei regolamenti impugnati, non è idonea a dimostrare che essi sono direttamente pregiudicati da detti regolamenti.

55      Tuttavia, occorre ricordare che, in conformità ad una giurisprudenza costante, la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da associazioni, siano esse OSP o raggruppamenti di OSP, può essere ammessa in tre fattispecie tipiche. In primo luogo, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale; in secondo luogo, quando l’associazione rappresenti gli interessi dei suoi membri che, a loro volta, siano legittimati ad agire e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento (v., in tal senso, ordinanze dell’8 settembre 2005, Lorte e a./Consiglio, T‑287/04, EU:T:2005:304, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata, e del 3 aprile 2014, CFE‑CGC France Télécom‑Orange/Commissione, T‑2/13, non pubblicata, EU:T:2014:226, punti da 27 a 31).

56      Nella specie, i ricorrenti non sostengono di rappresentare gli interessi dei loro membri, funzionari e agenti dell’Unione, i quali sarebbero essi stessi legittimati ad agire, ma sostengono di disporre della legittimazione ad agire nella misura in cui, da un lato, i regolamenti impugnati hanno pregiudicato i propri interessi e, dall’altro, essi contestano la violazione dei loro diritti procedurali da parte del Consiglio e del Parlamento.

 Sull’incidenza sugli interessi propri dei ricorrenti

57      Occorre ricordare che, in conformità alla giurisprudenza, un’organizzazione costituitasi per la difesa degli interessi collettivi di una determinata categoria di amministrati non può essere direttamente e individualmente lesa da un atto riguardante gli interessi generali di tale categoria (sentenza del 18 marzo 1975, Union syndicale-Service public européen e a./Consiglio, 72/74, EU:C:1975:43, punto 17).

58      Occorre parimenti rammentare che la sola circostanza che organizzazioni rappresentative del personale abbiano partecipato alle trattative che hanno preceduto l’adozione dei regolamenti impugnati non sarebbe sufficiente a modificare la natura del diritto d’azione ad esse eventualmente spettante, nei confronti di tali disposizioni, in forza dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 1975, Union syndicale-Service public européen e a./Consiglio, 72/74, EU:C:1975:43, punto 19).

59      Di conseguenza, spetta ai ricorrenti dimostrare che essi sono identificati in relazione ai regolamenti impugnati a causa di un pregiudizio riguardante i propri interessi quali OSP.

60      Nella specie, i ricorrenti si limitano ad affermare che i regolamenti impugnati hanno leso la posizione di negoziatori che sarebbe stata loro riconosciuta, in qualità di rappresentanti del personale, dall’accordo quadro del 12 luglio 1990 e dall’accordo quadro del 18 dicembre 2008, nella misura in cui tali regolamenti producono effetti giuridici obbligatori.

61      Di conseguenza, è giocoforza constatare che i ricorrenti non hanno dimostrato che i regolamenti impugnati pregiudicano i propri interessi ai sensi della giurisprudenza citata al punto 55 supra.

 Sull’esistenza di una disposizione di natura normativa che riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale

62      I ricorrenti fanno valere nel loro motivo unico, in sostanza, che le garanzie procedurali previste dalle disposizioni della direttiva 2002/14, dall’articolo 9, paragrafo 3, dagli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter e 55 e dall’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, dall’accordo quadro del 18 dicembre 2008 e dall’accordo quadro del 12 luglio 1990, le quali mirano a consentire l’esercizio dei diritti all’informazione e alla consultazione delle OSP, sanciti dagli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 154 TFUE, non sono state rispettate nell’ambito dell’adozione dei regolamenti impugnati; ciò costituirebbe una violazione delle forme sostanziali di questi ultimi.

63      Il Parlamento e il Consiglio sostengono che i ricorrenti non beneficiano di alcuna garanzia procedurale nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni sfociato nell’adozione dei regolamenti impugnati. Pertanto, secondo il Parlamento, i ricorrenti non possono far discendere diritti procedurali direttamente dall’articolo 336 TFUE, né dagli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali. I ricorrenti non potrebbero neanche trarre diritti procedurali dalle disposizioni dello Statuto da essi invocate. In tal senso, l’articolo 9, paragrafo 3, dello Statuto non conterrebbe alcun riferimento alle OSP, ma riguarderebbe unicamente le competenze del comitato del personale.

64      Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 10 dello Statuto, il quale prevede la consultazione del comitato dello Statuto su qualunque proposta di revisione dello Statuto, esso non sarebbe applicabile nella specie, nella misura in cui i regolamenti impugnati costituiscono, secondo il Parlamento e il Consiglio, una semplice modifica dello Statuto e non una «revisione» del medesimo. Ciò si evincerebbe, in particolare, dall’impiego dell’espressione «esame annuale del livello delle retribuzioni» agli articoli 64 e 65 dello Statuto, nonché all’allegato XI dello Statuto, il quale disciplina le modalità di applicazione di tali disposizioni. In tal senso, secondo il Parlamento e il Consiglio, pur se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di assoggettare alla procedura di cui all’articolo 10 dello Statuto le proposte di modifica delle norme di base del medesimo, ciò non avrebbe interessato le modifiche dello Statuto connesse all’adeguamento delle retribuzioni. Ciò varrebbe anche per l’articolo 10 bis e per l’articolo 10 ter dello Statuto, i quali riguardano parimenti le proposte di revisione dello Statuto di cui all’articolo 10 dello stesso.

65      Inoltre, anche nel caso in cui l’articolo 10 dello Statuto fosse applicabile, esso non prevedrebbe alcun diritto procedurale a vantaggio delle OSP, in quanto i diritti in questione sono riservati al comitato dello Statuto. Neanche gli articoli 10 ter e 10 quater dello Statuto conterrebbero siffatti diritti. In tal senso, il Parlamento e il Consiglio sottolineano che, nell’ambito delle consultazioni di cui possono essere oggetto le proposte di revisione dello Statuto in forza dell’articolo 10 ter, le OSP agiscono fatte salve le competenze statutarie dei comitati del personale. Analogamente, essi fanno valere che gli accordi che possono essere conclusi da un’istituzione con le OSP, di cui all’articolo 10 quater, «non possono comportare la modifica dello Statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell’istituzione». A loro avviso, se così non fosse, solo i funzionari impiegati dalle istituzioni che hanno concluso accordi del genere e che rivestono un ruolo nell’adozione dei regolamenti impugnati potrebbero far valere siffatti diritti procedurali; ciò creerebbe una discriminazione nei confronti dei funzionari dell’Unione impiegati da altre istituzioni.

66      Secondo il Parlamento e il Consiglio, l’ambito di applicazione della direttiva 2002/14, parimenti invocata dai ricorrenti, è privo di legami con il procedimento di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari dell’Unione.

67      Inoltre, la Commissione sostiene che i ricorrenti non possono ricavare alcuna garanzia procedurale dall’accordo quadro del 18 dicembre 2008, dal momento che essi non sono OSP rappresentative nel senso del medesimo.

68      A tal riguardo, occorre rilevare anzitutto che i commi dal secondo al quarto dell’articolo 154 TFUE, invocati dai ricorrenti, si limitano a prevedere le condizioni alle quali la Commissione esercita il suo potere di iniziativa nell’ambito dell’attuazione, da parte dell’Unione, della sua competenza nel settore della politica sociale, quale definita dall’articolo 153 TFUE. L’articolo 154 TFUE prevede in tal senso che la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, è tenuta a consultare le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione dell’Unione e poi, se ritiene opportuna un’azione, a consultare le parti sociali sul contenuto della proposta prevista; tale consultazione può costituire l’occasione, se del caso, per dette parti, di segnalare alla Commissione la loro volontà di concludere fra loro un accordo al livello dell’Unione, secondo il processo previsto all’articolo 155 TFUE. È dunque giocoforza constatare che l’articolo 154 TFUE non sancisce un diritto generale all’informazione e alla consultazione delle OSP.

69      Inoltre, occorre rammentare che, in conformità alla giurisprudenza, il fatto che un soggetto intervenga, in un modo o in un altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione è idoneo a identificare tale soggetto in rapporto all’atto in questione solo qualora la normativa dell’Unione applicabile gli riconosca talune garanzie procedurali. Orbene, salvo disposizione espressa contraria, né l’iter di elaborazione degli atti di portata generale né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, come il diritto di essere consultati e informati, la partecipazione dei soggetti che subiscono pregiudizio, dovendosi presumere che gli interessi di costoro siano rappresentati dalle istanze politiche chiamate ad adottare tali atti (sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 119).

70      Orbene, gli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali, parimenti invocati dai ricorrenti, sanciscono, rispettivamente, il diritto alla consultazione e all’informazione dei lavoratori nell’impresa e il diritto di negoziazione e di azione collettiva. Occorre in tal senso rilevare che, in conformità alla giurisprudenza, tali disposizioni sono idonee ad essere applicate nei rapporti fra le istituzioni dell’Unione e il loro personale, come risulta dalla sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570). Cionondimeno, stando ai termini stessi di tali disposizioni, l’esercizio dei diritti da esse sanciti è limitato ai casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione.

71      Occorre dunque verificare se le disposizioni del diritto dell’Unione invocate dai ricorrenti, diverse dagli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali, prevedano diritti procedurali che essi potevano far valere alla data di adozione dei regolamenti impugnati.

72      Anzitutto, i ricorrenti invocano, a sostegno della loro linea argomentativa, la direttiva 2002/14. Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, poiché le direttive sono indirizzate agli Stati membri e non alle istituzioni o agli organi dell’Unione, le disposizioni di detta direttiva non possono quindi essere considerate nel senso che esse impongono in quanto tali obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il personale (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, punto 24, e del 21 maggio 2008, Belfass/Consiglio, T‑495/04, EU:T:2008:160, punto 43).

73      Tuttavia, come è già stato statuito, la circostanza che una direttiva non vincoli, in quanto tale, le istituzioni, non può escludere che le disposizioni o i principi sanciti in tale direttiva possano essere invocati nei confronti delle istituzioni qualora essi stessi costituiscano soltanto l’espressione specifica di norme fondamentali del Trattato e di principi generali che si impongono direttamente a dette istituzioni (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, punti da 25 a 28; del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 56, e del 30 aprile 2009, Aayhan e a./Parlamento, F‑65/07, EU:F:2009:43, punto 113).

74      Analogamente, una direttiva potrebbe vincolare un’istituzione quando quest’ultima, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un’obbligazione particolare enunciata da una direttiva, o, ancora, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure adottate dal legislatore dell’Unione in applicazione dei Trattati. Infine, le istituzioni, in conformità al dovere di lealtà cui sono tenute, devono tenere conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate a livello dell’Unione (sentenza del 30 aprile 2009, Aayhan e a./Parlamento, F‑65/07, EU:F:2009:43, punti da 116 a 119).

75      Nella specie, nulla indica che il Parlamento e il Consiglio, adottando i regolamenti impugnati, abbiano inteso dare esecuzione ad un obbligazione particolare enunciata dalla direttiva 2002/14 oppure che un atto di portata generale interno a tali istituzioni rinvii espressamente alle disposizioni di tale direttiva.

76      Ciò non toglie che l’istituzione, da parte della direttiva 2002/14, di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, costituisce l’espressione di principi generali del diritto dell’Unione enunciati dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali che si impongono al Parlamento e al Consiglio.

77      In conformità all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/14, quest’ultima «si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità».

78      Ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2002/14, si deve intendere, con il termine «informazione», «la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla» e, con il termine «consultazione», «lo scambio di opinioni e l’instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro». L’espressione «rappresentanti dei lavoratori» rimanda, in conformità all’articolo 2, lettera e), di questa stessa direttiva, ai «rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali».

79      L’articolo 4 della direttiva 2002/14, precisa le modalità dell’informazione e della consultazione nei seguenti termini:

«(…)

2.      L’informazione e la consultazione riguardano:

a)      l’informazione sull’evoluzione recente e quella probabile delle attività dell’impresa o dello stabilimento e della situazione economica;

b)      l’informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l’occupazione;

c)      l’informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie citate all’articolo 9, paragrafo 1.

3.      L’informazione avviene ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione.

4.      La consultazione avviene:

a)      assicurando che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati;

b)      al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato;

c)      sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro, in conformità dell’articolo 2, lettera f), e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;

d)      in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere;

e)      al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro di cui al paragrafo 2, lettera c)».

80      Discende dall’articolo 1, paragrafo 1, dall’articolo 2, lettere f) e g), e dall’articolo 4 della direttiva 2002/14 che, da un lato, tali disposizioni fissano prescrizioni minime quanto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, fatte salve le disposizioni più favorevoli ai lavoratori, e che, dall’altro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori sono organizzate tramite i rappresentanti del personale previsti dalle leggi o prassi nazionali.

81      Orbene, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello Statuto, è il comitato del personale che «rappresenta gli interessi del personale presso l’istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest’ultima e il personale». Esso «[c]oopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni».

82      All’articolo 10 ter dello Statuto viene peraltro precisato che, anche se «[l]e [OSP] agiscono nell’interesse generale del personale», ciò avviene «senza pregiudizio dei poteri statutari dei comitati del personale».

83      Ne consegue che l’obbligo, per il Parlamento e per il Consiglio, di rispettare le prescrizioni minime relative all’informazione e alla consultazione dei lavoratori previste dalla direttiva 2002/14 riguarda i comitati del personale e non le OSP.

84      Pertanto, anche tenendo conto del dovere di lealtà che grava sul Consiglio e sul Parlamento quando agiscono come datori di lavoro, i ricorrenti non possono far valere nei loro confronti il rispetto di garanzie procedurali tratte dalla direttiva 2002/14.

85      I ricorrenti invocano poi diverse disposizioni dello Statuto dalle quali, a loro avviso, possono essere tratte garanzie procedurali.

86      Per quanto attiene all’articolo 10 dello Statuto, occorre rammentare che, alla data di adozione dei regolamenti impugnati, tale disposizione prevedeva la consultazione dei funzionari su qualunque proposta di revisione dello Statuto da parte della Commissione attraverso un organo paritario, il comitato dello Statuto, composto, in numero uguale, di rappresentanti delle istituzioni dell’Unione e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale.

87      Orbene, occorre rilevare che, nella specie, nei «visto» dei regolamenti impugnati figurano, oltre al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, lo Statuto e, segnatamente, l’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto.

88      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 65 bis dello Statuto, l’allegato XI del medesimo mira a disciplinare le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto. Tali modalità si applicano parimenti, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, dello Statuto, alle pensioni.

89      L’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, il quale è l’unico articolo della sezione 5, intitolata «Clausola di eccezione», consente di derogare, a talune condizioni specificate al punto 9 supra, al metodo normale di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, il cui contenuto è stato illustrato al punto 7 supra.

90      Anche se l’applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto esige il ricorso alla procedura prevista all’articolo 336 TFUE, al pari di una revisione dello Statuto, ciò non toglie che, a differenza di quest’ultima, essa costituisce unicamente, in forza dell’articolo 65 bis dello Statuto, una modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto.

91      Ciò è peraltro confermato dal capitolo 7 dell’allegato XI dello Statuto, intitolato «Disposizione finale e clausola di revisione», il quale prevede, da parte sua, una vera e propria revisione delle modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2010, Commissione/Consiglio, C‑40/10, EU:C:2010:713, punto 74).

92      Infatti, ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato XI dello Statuto, come modificato da ultimo dal regolamento n. 1080/2010, «[l]e disposizioni [di detto allegato] [era]no applicabili per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2012».

93      Secondo l’articolo 15 dell’allegato XI dello Statuto, «[a]lla fine del quarto anno [doveva avere] luogo una valutazione, che [teneva] conto in particolare delle implicazioni di bilancio [di tali] disposizioni», e, «[a] tal fine, la Commissione [doveva] present[are] una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata se del caso da una proposta di modifica del[l’allegato XI dello Statuto] ai sensi dell’[articolo 336 TFUE]».

94      Ciò è inoltre confermato dalla circostanza che i regolamenti impugnati si prefiggevano unicamente di adeguare le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, nonché i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, per il 2011, nel caso del regolamento n. 422/2014, e per il 2012, nel caso del regolamento n. 423/2014, il che si evince peraltro in maniera estremamente chiara dai loro rispettivi titoli e considerando, il cui contenuto è stato richiamato ai punti 32 e 33 supra.

95      Ne consegue che l’articolo 10 dello Statuto non era applicabile nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione dei regolamenti impugnati. Pertanto, i ricorrenti non possono invocare diritti procedurali che essi derivano da tale disposizione per dimostrare la loro legittimazione ad agire nella specie.

96      Inoltre, occorre rilevare che le altre disposizioni dello Statuto invocate dai ricorrenti non contengono alcun riferimento a garanzie procedurali che essi avrebbero potuto far valere nell’ambito dell’adozione dei regolamenti impugnati.

97      Ciò vale anche per l’articolo 10 bis dello Statuto, relativo ai termini entro i quali il comitato del personale, la commissione paritetica o il comitato dello Statuto devono formulare i pareri richiesti; per l’articolo 9, paragrafo 3, dello Statuto, relativo alle competenze del comitato del personale, e per l’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, che prevede le condizioni di elezione al comitato del personale. Tale constatazione si estende all’articolo 24 ter dello Statuto, relativo al diritto dei funzionari di far parte di un sindacato, nonché all’articolo 55 dello Statuto, relativo alla durata di lavoro dei funzionari, entrambi parimenti invocati dai ricorrenti.

98      Occorre tuttavia sottolineare che la circostanza che le OSP non possano derivare diritti procedurali dall’articolo 9, paragrafo 3, dagli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 e dall’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, non esclude che esse possano beneficiare di siffatti diritti sul fondamento di altre disposizioni del diritto dell’Unione, incluso lo Statuto.

99      In tal senso, occorre rilevare che gli articoli 10 ter e 10 quater dello Statuto offrono rispettivamente la possibilità alla Commissione di consultare le OSP rappresentative sulle proposte di revisione dello Statuto e la facoltà a ciascuna istituzione di concludere con le OSP rappresentative al suo interno accordi concernenti il suo personale.

100    Orbene, è sul fondamento, segnatamente, degli articoli 10 ter e 10 quater dello Statuto, nonché degli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali, che l’accordo quadro del 12 luglio 1990 e l’accordo quadro del 18 dicembre 2008 sono stati conclusi con diverse OSP, rispettivamente, dal Parlamento e dal Consiglio.

101    A tal riguardo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento e dal Consiglio, la circostanza che siffatti accordi «non possono comportare la modifica dello statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell’istituzione», e che le OSP firmatarie devono agire «presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale» non osta, di per sé, a che tali accordi siano intesi a conferire garanzie procedurali a dette OSP.

–       Sull’accordo quadro del 18 dicembre 2008

102    Per quanto attiene all’accordo quadro del 18 dicembre 2008, concluso fra la Commissione e diverse OSP, fra cui la TAO-AFI (Alliance) e il SFIE Bruxelles (Alliance), occorre rilevare che, in forza dell’articolo 1 di detto accordo quadro, esso «si prefigge di disciplinare i rapporti fra la [Commissione] e le [OSP]». All’articolo 3 di tale accordo quadro viene precisato che «[l]a [Commissione] tiene a sottolineare il suo attaccamento all’importanza del ruolo e alla responsabilità delle OSP associandole, nel modo più trasparente ed efficace possibile, alla vita delle istituzioni e degli organismi dell’Unione». In conformità a quest’ultima disposizione, le OSP agiscono nell’interesse generale del personale, senza pregiudizio dei poteri statutari dei comitati del personale.

103    Il titolo 3 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008 instaura una procedura di concertazione. In conformità all’articolo 14, paragrafo 2, di detto accordo quadro, la concertazione può riguardare «le modifiche dello Statuto dei funzionari, dei suoi allegati, del regime applicabile agli altri agenti», nonché «le nuove norme e decisioni o le modifiche delle norme e decisioni esistenti relative all’applicazione dello Statuto o del RAA».

104    In conformità all’articolo 16 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, la concertazione può avere luogo ai livelli amministrativo, tecnico o politico e, «a ciascun livello di concertazione, le parti firmatarie si attivano per cercare un accordo».

105    Gli articoli 17 e 18 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008 prevedono le modalità della concertazione ai diversi livelli.

106    L’articolo 17 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008 prevede quanto segue:

«Una concertazione ammnistrativa o tecnica viene organizzata su domanda dell’Amministrazione o di un’organizzazione rappresentativa firmataria.

Nel caso di una concertazione tecnica, essa può essere organizzata sia direttamente sia, in caso di disaccordo, al termine di una concertazione a livello amministrativo.

Le domande proposte dalle organizzazioni rappresentative firmatarie devono essere formulate e giustificate nel modo più preciso possibile, tramite un documento scritto.

L’amministrazione ha un termine di dieci giorni lavorativi per dare una risposta favorevole.

Ogni diniego di concertazione deve essere motivato per iscritto.

Il calendario della preparazione e delle riunioni della concertazione deve essere comunicato nei dieci giorni lavorativi successivi all’accoglimento della domanda e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative firmatarie.

La concertazione ha luogo dopo la trasmissione dei documenti rilevanti entro le sei settimane successive alla risposta dell’Amministrazione alla domanda di concertazione.

In caso di diniego di concertazione, avrà luogo una riunione di dialogo sociale a livello amministrativo su domanda di un’organizzazione rappresentativa firmataria».

107    L’articolo 18 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, prevede quanto segue:

«La concertazione a livello politico ha luogo con il Commissario incaricato del Personale e dell’Amministrazione.

Al termine di una concertazione tecnica, può essere avviata una concertazione politica dopo l’espressione di un disaccordo dei membri dell’istanza di concertazione che rappresentino la maggioranza delle organizzazioni rappresentative firmatarie.

Nel caso di un accordo a maggioranza a livello tecnico, una o più organizzazioni rappresentative firmatarie che rappresentino almeno il 20% di rappresentatività a livello centrale possono chiedere una concertazione politica.

Inoltre, in caso di accordo unanime al termine di una concertazione tecnica dei membri dell’istanza di concertazione delle organizzazioni rappresentative firmatarie, il processo di concertazione cessa».

108    In conformità all’articolo 19 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, «[l]a concertazione a qualsiasi livello sfocia in una constatazione scritta di accordo o di disaccordo concernente il contenuto».

109    Ai sensi dell’articolo 20 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, «[i]n caso di persistente disaccordo a livello politico, viene avviata una procedura di conciliazione su iniziativa del Commissario o delle organizzazioni rappresentative firmatarie».

110    La procedura di conciliazione prevista dall’articolo 20 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008 implica, in primo luogo, la trasmissione al commissario di una domanda di apertura di una procedura di conciliazione che riprenda l’elenco dei punti sottoposti alla concertazione per le conciliazioni su iniziativa delle OSP; in secondo luogo, l’avvio di un periodo di riflessione durante il quale il commissario farà un rapporto al collegio che riprenda le posizioni di tutte le parti, periodo che di regola non deve superare i dieci giorni lavorativi, e, in terzo luogo, la convocazione di una riunione di conciliazione sotto forma di istanza di concertazione a composizione ristretta.

111    Inoltre, in conformità all’articolo 21 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, le OSP firmatarie partecipano alle concertazioni interistituzionali alle quali la Commissione prende parte, sulla base delle norme in vigore all’interno di quest’ultima. In tal senso, una riunione preparatoria fra l’amministrazione e le OSP rappresentative firmatarie può essere organizzata prima di ogni partecipazione della Commissione ad una concertazione interistituzionale. Inoltre, i risultati dei negoziati ottenuti in occasione di concertazioni interistituzionali possono essere sottoposti a convalida all’interno della Commissione nelle istanze di concertazione previste da detto accordo quadro, a meno che la Commissione e una maggioranza delle organizzazioni rappresentative firmatarie ritengano che tale convalida non sia necessaria.

112    Leggendo le disposizioni dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008 esposte ai punti da 102 a 111 supra, risulta pacifico che l’ambito di applicazione della procedura di concertazione da esso prevista si estendeva all’adozione dei regolamenti impugnati, a prescindere dalla sua qualificazione come «modifica dello Statuto» o come «nuove norme e decisioni o (…) modifiche delle norme e delle decisioni esistenti relative all’applicazione dello Statuto o del RAA».

113    Tuttavia, la Commissione sostiene che i ricorrenti non possono far valere le garanzie procedurali previste dall’accordo quadro del 18 dicembre 2008, in quanto essi non sarebbero stati OSP firmatarie rappresentative ai sensi di detto accordo quadro allorché la Commissione ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio la proposta di regolamenti di cui al punto 24 supra.

114    Le ricorrenti osservano, da un lato, che il presente ricorso non è stato introdotto dall’OSP SFIE-section Commission, bensì dall’OSP SFIE‑PE, cosicché gli argomenti della Commissione relativi al difetto di rappresentatività di quest’ultima sono irrilevanti nella specie. Dall’altro, essi fanno valere che la TAO-AFI è stata cofirmataria dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008 e che non ha ricevuto una notifica con cui l’amministrazione le comunicava la sospensione dai suoi diritti risultanti da detto accordo quadro, come previsto dall’articolo 11 del medesimo. Inoltre, la TAO-AFI continuerebbe ad essere destinataria delle note trasmesse alle organizzazioni rappresentative quale copresidente della confederazione PLUS, essa stessa riconosciuta rappresentativa. I ricorrenti aggiungono che, poiché PLUS è una confederazione, essa non potrebbe fare alcun passo senza il consenso della TAO-AFI, e viceversa. La TAO‑AFI parteciperebbe in posizione di parità con la confederazione PLUS ogniqualvolta venga convocata una riunione di dialogo sociale. Inoltre, la confederazione PLUS sarebbe copresieduta su base paritaria, in quanto uno dei copresidenti viene proposto dalla TAO-AFI. Orbene, i copresidenti della confederazione PLUS verrebbero invitati d’ufficio a ciascuna riunione di dialogo sociale organizzata dalla Commissione, e segnatamente a riunioni periodiche con il vicepresidente della Commissione.

115    A tal riguardo, occorre rilevare che il titolo 2 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, relativo al riconoscimento delle [OSP], prevede quanto segue:

«Articolo 6: riconoscimento

Le parti concordano sul principio di un riconoscimento ufficiale delle OSP del personale della [Commissione].

Tale riconoscimento comporta l’accettazione di ciascuna delle parti quali partecipanti al dialogo sociale.

Articolo 7: criteri di riconoscimento delle OSP

Sono riconosciute le OSP

–        che dichiarano di avere come obiettivo statutario la difesa degli interessi di tutti i membri del personale senza distinzioni di qualsivoglia natura (segnatamente di gruppo di funzioni, di nazionalità, di natura del vincolo con l’istituzione, di sesso, di razza, di colore, di origine etnica o sociale, di caratteristiche genetiche, di lingua, di religione o convinzione, di opinione politica o di qualsiasi altra opinione, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di patrimonio, di nascita, di handicap, di età o di orientamento sessuale);

–        che confermano di essere regolarmente costituite.

Articolo 8: raggruppamenti di OSP riconosciute

Le OSP riconosciute possono agire da sole oppure formare raggruppamenti di OSP riconosciute.

Per raggruppamento si intende una struttura organizzativa di tipo federale, confederale o altro, disciplinata da un accordo formalizzato e notificato alla [Commissione] a tal fine, il quale raggruppi due o più OSP riconosciute su una o più sedi di servizio.

Il termine “organizzazione” verrà utilizzato nel presente accordo per designare indifferentemente una OSP o un raggruppamento.

Le organizzazioni possono essere associate ad organizzazioni sindacali internazionali e/o nazionali.

Articolo 9: rappresentatività delle organizzazioni

La [Commissione] riconosce come rappresentative, al suo interno, le organizzazioni riconosciute che soddisfano le due condizioni seguenti:

–        rappresentare almeno il 6% a livello centrale e il 5% a livello locale (su una sede) del personale della [Commissione], e

–        disporre di un numero di aderenti pari almeno a 400 membri in regola con i contributi aventi la qualità di funzionari, di altri agenti o di pensionati della [Commissione].

Le organizzazioni che soddisfano i criteri di rappresentatività elencati supra, vengono ammesse alla firma del presente accordo quadro quali organizzazioni rappresentative firmatarie.

La loro firma può essere accompagnata dalla firma dei componenti dei raggruppamenti rappresentativi firmatari.

Articolo 10: criteri di rappresentatività delle organizzazioni

a)      I risultati delle elezioni statutarie delle sezioni locali del comitato del personale della Commissione vengono calcolati come segue:

Il calcolo viene effettuato sulla base dei voti espressi e ponderati, secondo il metodo precisato all’allegato 2. La modifica della rappresentatività, quale prevista nell’allegato 2, viene effettuata al termine di un ciclo completo di elezioni nelle sezioni locali del comitato del personale.

Tuttavia, su domanda scritta di un’organizzazione rappresentativa, l’adeguamento può essere effettuato in occasione di ciascuna elezione di sezioni locali del comitato del personale.

b)      Il numero di aderenti delle organizzazioni è comunicato sotto forma di una dichiarazione giurata da parte del presidente dell’organizzazione ad un organismo indipendente scelto secondo le norme in materia di concertazione.

Effettuata la verifica, tale organismo notifica all’amministrazione il superamento o meno della soglia da parte delle organizzazioni. Le operazioni di verifica devono comprendere i seguenti elementi: deposito di una copia dello statuto dell’organizzazione, deposito delle prove che indicano che i membri sono in regola con i contributi e presentazione di una documentazione sulla tenuta di riunioni periodiche dell’organizzazione con i suoi membri. La dichiarazione giurata e la verifica della soglia delle organizzazioni rappresentative vengono effettuate ogni tre anni.

L’organismo indipendente non può, in nessuna circostanza, comunicare all’amministrazione o a qualsiasi altro organismo il numero esatto di aderenti ad un’organizzazione.

Articolo 11: perdita e ristabilimento della rappresentatività

Ogni organizzazione rappresentativa firmataria che non soddisfi più uno di tali criteri riceverà una notifica dall’amministrazione e, dopo il decorso di un termine di tre mesi, verrà sospesa dai propri diritti risultanti dal presente accordo quadro concernente i diritti delle organizzazioni rappresentative.

Ogni organizzazione rappresentativa firmataria otterrà un ristabilimento immediato dei propri diritti se, successivamente a verifica, le soglie di cui trattasi vengono nuovamente raggiunte.

L’amministrazione ne informa le altre organizzazioni rappresentative firmatarie».

116    Inoltre, occorre rilevare che, in occasione della conclusione dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, l’Alliance confédérale des syndicats libres è stata ammessa alla firma di detto accordo quadro, quale raggruppamento di OSP riconosciute rappresentativo, e che la sua firma è stata accompagnata dalla firma delle OSP che la compongono, fra cui la TAO-AFI.

117    Occorre parimenti osservare che la TAO-AFI e un’altra OSP hanno formato, nel 2004, un raggruppamento di OSP riconosciute, ossia la confederazione PLUS. Come si evince dal fascicolo, il 17 settembre 2012, la TAO-AFI, questa altra OSP e un altro raggruppamento di OSP riconosciute hanno informato la sig.ra Souka, direttrice generale delle risorse umane della Commissione, che, da un lato, questo altro raggruppamento di OSP riconosciute faceva ormai parte della confederazione PLUS e, dall’altro, quest’ultima lasciava l’Alliance confédérale des syndicats libres e chiedeva di divenire un intermediario diretto quale organizzazione rappresentativa nell’ambito del dialogo sociale.

118    Inoltre, in una nota del 17 aprile 2013 indirizzata alle OSP rappresentative, la sig.ra Souka ha indicato che, in applicazione dell’articolo 10 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, un ufficiale giudiziario aveva proceduto, il 13 e il 20 marzo 2013, alla valutazione del criterio di rappresentatività fondato sul numero di aderenti e che, a seguito della comunicazione del verbale di constatazione trasmesso alla Commissione l’8 aprile 2013, erano considerate rappresentative ai sensi di detto accordo quadro le seguenti OSP: l’Alliance confédérale des syndicats libres, l’Union syndicale fédérale, la Confédération PLUS, Génération 2004, la Fédération de la fonction publique européenne e l’USFIU-U4U. In tale nota veniva altresì precisato che le organizzazioni rappresentative beneficiavano di tutte le disposizioni previste da tale accordo quadro.

119    Ne consegue che, nel procedimento sfociato nell’adozione dei regolamenti impugnati, la TAO-AFI non operava da sola nell’ambito del dialogo sociale, ma era membro di un raggruppamento di OSP riconosciute, ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, il quale soddisfaceva le condizioni di rappresentatività previste dall’articolo 9 di questo stesso accordo quadro.

120    Orbene, da un lato, il presente ricorso è stato introdotto dal SFIE-PE, che, come osservato dai ricorrenti stessi, non era firmatario dell’accordo del 18 dicembre 2008, nonché dalla TAO-AFI e non dal raggruppamento sindacale al quale appartiene quest’ultima. Dall’altro, non si evince dal fascicolo che la TAO-AFI abbia soddisfatto essa stessa le condizioni di rappresentatività previste dall’articolo 9 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008 prima, dopo o anche in seguito.

121    Di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la TAO‑AFI non ha ricevuto la notifica della perdita di rappresentatività prevista dall’articolo 11 dell’accordo quadro del 18 dicembre 2008, la quale precede la sospensione dai diritti derivanti dall’accordo, è irrilevante nella specie. La circostanza, fatta valere dai ricorrenti, secondo la quale la TAO-AFI continua ad essere destinataria delle note indirizzate dalla Commissione alle organizzazioni rappresentative nella sua qualità di copresidente della confederazione PLUS è parimenti irrilevante, in quanto, come è stato precisato al punto 120 supra, il ricorso non è stato introdotto dalla confederazione PLUS, bensì appunto dalla TAO-AFI. Per la stessa ragione deve inoltre essere respinto l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la TAO‑AFI non potrebbe agire senza l’autorizzazione della confederazione PLUS.

122    Alla luce delle considerazioni che precedono, è giocoforza constatare che la legittimazione ad agire dei ricorrenti non può essere ammessa nella specie a titolo della tutela delle garanzie procedurali previste dall’accordo quadro del 18 dicembre 2008.

–       Sull’accordo quadro del 12 luglio 1990

123    Per quanto riguarda l’accordo quadro del 12 luglio 1990, concluso fra il Parlamento e diverse OSP, fra cui il SFIE-PE, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo, «il Parlamento esprime, con la sottoscrizione di tale accordo, il principio del riconoscimento ufficiale delle [OSP] firmatarie di tale accordo, nonché di quelle che vi aderiranno in futuro».

124    All’articolo 2 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990 è precisato quanto segue:

«Le [OSP] firmatarie, in prosieguo designate “le organizzazioni”, dichiarano:

a)      di avere come obiettivo statutario la difesa degli interessi e dei diritti di tutti i membri del personale dell’istituzione;

b)      di essere organizzazioni legalmente costituite, sotto forma di persona giuridica, che esercitano la loro attività sulla base dello Statuto, sono caratterizzate da un funzionamento democratico, e i cui orientamenti sono fissati e i cui organi esecutivi sono eletti dall’insieme dei loro membri;

c)      di esercitare la loro attività in piena autonomia».

125    Secondo l’articolo 3 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, «le organizzazioni possono essere raggruppate in federazioni ed essere affiliate direttamente o indirettamente ad organizzazioni sindacali internazionali».

126    Il titolo II dell’accordo quadro del 12 luglio 1990 instaura la seguente procedura di concertazione e di conciliazione:

«Articolo 4

La concertazione fra le parti verte su:

a)      [l]e proposte di modifica dello Statuto e del regolamento applicabile agli altri agenti;

b)      [o]gni modifica sostanziale delle condizioni generali di impiego o di lavoro dei funzionari o degli altri agenti; le organizzazioni e il comitato del personale devono fissare, di comune accordo, i casi inclusi in tale paragrafo;

c)      [l]e questioni di interesse generale, nei limiti fissati all’articolo 7.

Articolo 5

La procedura di concertazione si applica nel rispetto dei compiti e delle competenze conferite dallo Statuto al comitato del personale. Essa promuove la qualità e l’efficacia dei rapporti sociali.

Articolo 6

1.      La procedura di concertazione consente alle parti di esporre reciprocamente le proprie posizioni e mira a pervenire a posizioni comuni.

Le organizzazioni sono rappresentate alla concertazione da un comitato intersindacale la cui composizione e il cui funzionamento verranno fissati dalle organizzazioni stesse. Il comitato del personale sarà associato a tale concertazione. Le organizzazioni e il comitato del personale si impegnano ad assicurare in tutti i casi una sola delegazione rappresentativa del personale.

Nei casi previsti ai p[unti] a) e b) dell’articolo 4, i rappresentanti delle autorità del Parlamento saranno designati dal Segretario generale.

2.      La concertazione relativa alla modifica dello Statuto ha luogo in occasione della preparazione delle riunioni del comitato dello Statuto e di quelle del collegio dei capi dell’amministrazione.

3.      La procedura di concertazione viene avviata fra le parti su domanda di una di esse; a seguito di una domanda formale, le riunioni dovranno essere avviate entro un termine minimo di due settimane.

Articolo 7

1.      All’inizio di ciascun periodo parlamentare annuale (settembre) avrà luogo una riunione di concertazione di portata generale che verrà convocata dal Presidente del Parlamento.

2.      Accanto al Presidente del Parlamento, tale concertazione riunirà tutte le organizzazioni firmatarie di tale accordo, il Segretario generale, nonché ogni altra persona designata dal Presidente. A tale incontro saranno inoltre presenti tre rappresentanti del comitato del personale.

Articolo 8

Le parti si impegnano a definire, in un protocollo da allegare al presente accordo, una procedura di conciliazione da attuare nel caso di una cessazione del lavoro».

127    A tal riguardo, occorre rilevare che, come si evince dall’articolo 4 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, l’ambito di applicazione della procedura di concertazione prevista da tale accordo quadro si estende alle «proposte di modifica dello Statuto», a «[o]gni modifica sostanziale delle condizioni generali di impiego o di lavoro dei funzionari o degli altri agenti» nonché alle «questioni di interesse generale».

128    In primo luogo, per quanto attiene alle «proposte di modifica dello Statuto», occorre rilevare che si evince dall’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, che la concertazione relativa alla modifica dello Statuto ha luogo in occasione della preparazione delle riunioni del comitato dello Statuto e di quelle del collegio dei capi dell’amministrazione. Orbene, si deve ricordare che, in conformità all’articolo 10 dello Statuto, il comitato dello Statuto è consultato su qualunque proposta di revisione dello Statuto. Ne consegue che le «proposte di modifica dello Statuto» alle quali si riferisce l’articolo 4, lettera a), di detto accordo quadro corrispondono alle proposte di revisione dello Statuto di cui all’articolo 10 dello Statuto. Tuttavia, come è stato constatato al punto 95 supra, l’articolo 10 dello Statuto non era applicabile nell’ambito della procedura sfociata nell’adozione dei regolamenti impugnati. Ne consegue che l’articolo 4, lettera a), di tale accordo quadro, poiché si riferisce al caso di una revisione dello Statuto ai sensi dell’articolo 10 del medesimo, non può costituire la base giuridica dell’applicazione della procedura di concertazione prevista dallo stesso accordo quadro nella specie.

129    In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 4, lettera c), dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, occorre rilevare che esso ha ad oggetto «le questioni di interesse generale, nei limiti fissati all’articolo 7». In conformità a quest’ultimo articolo, il presidente del Parlamento è tenuto a convocare una riunione di concertazione di portata generale all’inizio di ciascun periodo parlamentare annuale, ossia nel mese di settembre. Da ciò può pertanto dedursi che è nell’ambito di tale riunione di concertazione annuale che vengono determinate le questioni di interesse generale sottoposte alla concertazione.

130    Orbene, nella specie, i ricorrenti sostengono, nell’ambito del loro motivo unico di merito, che la riunione di concertazione annuale di cui all’articolo 7 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990 non è stata organizzata, cosicché l’adozione dei regolamenti impugnati non ha potuto, per ipotesi, essere definita una questione di interesse generale in occasione di detta riunione.

131    A tal riguardo, occorre rilevare che il Parlamento non può far valere una siffatta circostanza, ammesso che sia accertata, per giustificare l’omessa applicazione della procedura di concertazione, dal momento che, in conformità all’articolo 7 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, è proprio al Parlamento che spettava convocare la riunione annuale di concertazione. Tuttavia, occorre rilevare che la circostanza che la riunione di concertazione annuale non sarebbe stata organizzata nel settembre 2013 è priva di conseguenze nella specie. Infatti, tenuto conto del fatto che la decisione della Corte nelle cause C‑63/14, C‑66/12 e C‑196/12 è intervenuta solo il 19 novembre 2013, e che la Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua proposta di adeguamento delle retribuzioni solo il 10 dicembre 2013, l’adozione dei regolamenti impugnati non avrebbe potuto, in ogni caso, essere oggetto di discussioni in occasione della riunione di concertazione annuale che doveva tenersi nel settembre del 2013. Di conseguenza, l’articolo 4, lettera c), di detto accordo quadro, non poteva giustificare l’applicazione della procedura di concertazione prevista da tale accordo quadro al momento dell’adozione dei regolamenti impugnati.

132    In terzo luogo, per quanto attiene alle «modific[he] sostanzial[i] delle condizioni generali di impiego o di lavoro dei funzionari o degli altri agenti», occorre rilevare che l’articolo 4, lettera b), dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, precisa che «le [OSP] e il comitato del personale devono fissare, di comune accordo, i casi inclusi in tale paragrafo».

133    In risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale sulla base dell’articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento di procedura, i ricorrenti, nonché il Parlamento hanno prodotto un testo intitolato: «Il [c]omitato del personale del [Parlamento] e le organizzazioni firmatarie dell’accordo quadro [del 12 luglio 1990] fissano, di comune accordo, in conformità al[l’articolo 4, lettera b), di detto accordo quadro], la seguente ripartizione: Ripartizione delle competenze fra il [c]omitato del personale e le [OSP] riunite all’interno del [c]omitato intersindacale» (in prosieguo: l’«accordo sulla ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP»).

134    Nella lettera di accompagnamento dell’accordo di ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP indirizzata al presidente del Parlamento dal comitato intersindacale viene precisato che il testo di tale accordo è stato approvato dal comitato intersindacale in occasione della sua riunione del 17 settembre 1996, deliberando all’unanimità delle OSP aderenti all’accordo quadro del 12 luglio 1990, e che è stato approvato dal comitato del personale in occasione della sua riunione del 30 settembre 1996 con sedici voti a favore, un voto contrario e quattro astensioni.

135    Il punto III dell’accordo di ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP prevede quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni e le procedure statutarie, l’azione delle [OSP] riunite all’interno del [c]omitato intersindacale viene esercitata nell’ambito della definizione, della modifica e della valutazione della politica del personale, nonché in tutti i settori che interessano le condizioni generali di impiego del personale. Essa riguarda, in particolare, i seguenti casi:

–        la modifica delle condizioni generali di impiego in tutti i casi in cui esiste una decisione del Consiglio su proposta della Commissione e concernente il personale di tutte le istituzioni (Statuto, RAA, retribuzioni), nonché la sua attuazione;

–        la modifica sostanziale delle condizioni di impiego o di lavoro, nonché le [d]isposizioni generali di esecuzione e le normative adottate all’interno dell’istituzione o dal [c]ollegio dei capi dell’amministrazione;

–        la ricerca di soluzioni in caso di carenza degli organismi consultivi o di partecipazione alla gestione, oppure in caso di seri disaccordi al loro interno;

–        la modifica delle condizioni di funzionamento degli organismi consultivi o di partecipazione alla gestione (creazione, mutamento delle competenze, modifica della composizione);

–        le questioni di interesse generale e le rivendicazioni concernenti i settori non coperti dagli organismi consultivi o di partecipazione alla gestione».

136    In conformità al punto IV dell’accordo di ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP, una sua revisione può essere avviata su domanda di una delle parti.

137    Il Parlamento osserva che l’accordo sulla ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP non può vincolarlo, nella misura in cui esso procederebbe ad una ripartizione delle competenze che eccede quelle di cui all’articolo 4, lettera b), dell’accordo quadro del 12 luglio 1990. A titolo di esempio, il Parlamento rileva che il caso della «modifica delle condizioni generali di impiego in tutti i casi in cui esiste una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, e concernente il personale di tutte le istituzioni (Statuto, RAA, retribuzioni), nonché la sua attuazione» rientra normalmente nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, lettera a), di detto accordo quadro.

138    Secondo il Parlamento, discende dall’accordo di ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP che queste ultime possono rivestire un ruolo in una consultazione relativa alla questione delle retribuzioni solo se, da un lato, il punto che riguarda le retribuzioni costituisce effettivamente un mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro e se, dall’altro, esso costituisce effettivamente l’oggetto di una consultazione organizzata secondo le norme dell’accordo quadro del 12 luglio 1990.

139    Il Parlamento osserva, inoltre, che in questi ultimi anni sono state formulate numerose critiche in relazione all’accordo quadro del 12 luglio 1990, nonché in relazione all’accordo di ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP, sia da parte delle OSP sia da parte del comitato del personale. In tal senso, talune OSP avrebbero ritenuto che detto accordo quadro dovesse essere modificato, ma la clausola di unanimità avrebbe fino ad oggi ostacolato una siffatta modifica. Analogamente, il Parlamento produce la decisione adottata dal comitato del personale in occasione della sua riunione del 30 marzo e del 1° aprile 2014, con la quale esso ha chiesto una revisione di tale accordo quadro, dopo un esame della sua compatibilità con lo Statuto, nonché dell’accordo di ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP, in modo che esso riflettesse la ripartizione delle competenze ormai fissata dall’articolo 9, paragrafo 3, e dagli articoli da 10 a 10 quater dello Statuto, e ha incaricato il suo presidente di investire le autorità competenti del Parlamento di tale questione.

140    A tal riguardo, occorre rilevare, al pari del Parlamento, che l’accordo sulla ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP deve essere interpretato alla luce dell’articolo 4, lettera b), dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, nel senso che esso non può consentire di attribuire al comitato del personale oppure alle OSP competenze che vanno al di là dell’oggetto stesso di tale disposizione, concernente le «modific[he] sostanzial[i] delle condizioni generali di impiego o di lavoro dei funzionari o degli altri agenti». Ne consegue che tale accordo di ripartizione delle competenze non può estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 4, lettera b), di detto accordo quadro ai casi che rientrano nell’ambito dell’articolo 4, lettere a) e b), di tale ultimo accordo.

141    È alla luce di tale considerazione che si deve interpretare il punto III, primo trattino, dell’accordo di ripartizione delle competenze fra il comitato del personale e le OSP nel senso che esso riguarda i casi in cui una modifica sostanziale delle condizioni generali di impiego può discendere da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione concernente le retribuzioni.

142    Orbene, avuto riguardo sia all’obiettivo dei regolamenti impugnati, intesi ad adeguare le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, nonché i coefficienti correttori applicati a tali retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012, sia all’utilizzazione della clausola di eccezione prevista dall’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, che consente di disapplicare il metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni previsto dall’articolo 3 del medesimo allegato e attribuisce alla Commissione la competenza a presentare tutte le «misure adeguate», si deve ritenere che essi fossero idonei a comportare una modifica sostanziale delle condizioni generali di impiego ai sensi dell’articolo 4, lettera b), dell’accordo quadro del 12 luglio 1990 e, pertanto, ad essere sottoposti alla procedura di concertazione prevista da quest’ultimo.

143    Contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, la questione se i regolamenti impugnati abbiano, in fine, apportato modifiche sostanziali alle condizioni generali di impiego e di lavoro dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, è irrilevante ai fini della determinazione dell’applicabilità di disposizioni procedurali che, per natura, precedono l’adozione di detti regolamenti.

144    Ne consegue che il SFIE-PE, nell’ambito della procedura sfociata nell’adozione dei regolamenti impugnati, era legittimato ad invocare il beneficio delle garanzie procedurali previste dall’accordo quadro del 12 luglio 1990.

145    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, in conformità alla giurisprudenza richiamata al punto 55 supra, il SFIE-PE è legittimato ad agire sulla base dell’articolo 263 TFUE, al fine di ottenere l’annullamento dei regolamenti impugnati. Per contro, il ricorso è irricevibile nella parte in cui è stato introdotto dalla TAO-AFI, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato la legittimazione ad agire di quest’ultima nella specie.

 Nel merito

146    A sostegno del motivo unico, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, di non essere stati consultati in occasione della procedura sfociata nell’adozione dei regolamenti impugnati. Essi sostengono, in particolare, di non essere stati consultati dalla Commissione sulla proposta di modifica dello Statuto prima che essa venisse sottoposta al Parlamento e al Consiglio, e di non essere neanche stati consultati su detta proposta da parte del Parlamento in occasione del negoziato in sede di trilogo. Nella replica, i ricorrenti fanno parimenti valere che i regolamenti impugnati sono stati adottati in violazione della procedura di concertazione tripartita in materia di rapporti con il personale prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981. Essi addebitano in particolare al Parlamento di essersi rifiutato di partecipare a tale procedura di concertazione nell’ambito dell’adozione dei regolamenti impugnati.

147    Tale mancanza di consultazione costituirebbe una violazione dei loro diritti all’informazione e alla consultazione sanciti dagli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 154 TFUE, come garantiti dalle disposizioni della direttiva 2002/14, dall’articolo 9, paragrafo 3, dagli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 e dall’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, nonché dagli accordi quadro del 12 luglio 1990 e del 18 dicembre 2008 conclusi, rispettivamente, dal Parlamento e dalla Commissione con diverse OSP, e dalla decisione del Consiglio che instaura una procedura di concertazione tripartita del 23 giugno 1981.

148    A tal riguardo, occorre rilevare anzitutto che, in conformità alla giurisprudenza, poiché il SFIE-PE non ha fatto valere nessun elemento di diritto o di fatto nuovo per giustificare la sua tardività, la parte del motivo unico relativa alla violazione della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, sollevata per la prima volta nella replica, deve essere respinta in quanto irricevibile (sentenza dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/04, EU:T:2007:81, punto 164).

149    Per quanto attiene all’affermazione dei ricorrenti secondo la quale l’articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10 bis, 24 ter e 55 dello Statuto, nonché l’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, sono stati violati in occasione della procedura sfociata nell’adozione dei regolamenti impugnati, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in conformità all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, applicabile al momento del deposito dell’atto introduttivo del ricorso, quest’ultimo deve contenere, segnatamente, un’esposizione sommaria dei motivi invocati. Ciò significa che in esso si deve chiarire in cosa consistono i motivi di ricorso, con la conseguenza che la sola enunciazione astratta degli stessi non rispetta i requisiti posti dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura. Inoltre, tale esposizione, anche se sommaria, dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia esigono, affinché un ricorso o, più specificamente, un motivo di ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui esso si basa risultino in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso. Dal momento che i ricorrenti non hanno affatto precisato la loro censura relativa alla violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 10 bis, 24 ter e 55 dello Statuto, nonché dell’articolo 1 dell’allegato II di detto Statuto, tale censura deve essere dichiarata irricevibile.

150    Per quanto attiene all’asserita violazione delle disposizioni di cui all’articolo 154 TFUE, della direttiva 2002/14, nonché dell’articolo 10 dello Statuto, occorre rilevare che essi non erano applicabili nell’ambito della procedura sfociata nell’adozione dei regolamenti impugnati, cosicché tale censura deve essere respinta in quanto infondata.

151    Per quanto attiene all’asserita violazione delle garanzie procedurali previste dall’accordo del 18 dicembre 2008, occorre rammentare che, benché il SFIE-PE non sia in grado di derivare diritti procedurali da tale accordo, del quale non è firmatario, l’inosservanza delle norme di procedura relative all’adozione di un atto dell’Unione, fissate dalle istituzioni competenti stesse, come quelle risultanti da detto accordo, costituisce una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, che può essere esaminata dal giudice dell’Unione anche d’ufficio (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2007, Angelidis/Parlamento, T‑113/05, EU:T:2007:386, punto 62; del 2 ottobre 2009, Cipro/Commissione, T‑300/05 e T‑316/05, non pubblicata, EU:T:2009:380, punti 205 e 206, e dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, punto 63).

152    Tuttavia, nella specie, è giocoforza constatare che non si evince dal fascicolo che le facoltà processuali di una OSP rappresentativa firmataria ai sensi dell’articolo 8 di tale accordo siano state pregiudicate.

153    Occorre pertanto valutare la fondatezza della parte del motivo unico relativa alla violazione dell’accordo quadro del 12 luglio 1990.

154    I ricorrenti fanno valere, sostanzialmente, che il Parlamento ha omesso di organizzare la riunione annuale di concertazione prevista dall’articolo 7 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, nonostante le lettere inviate in tal senso al presidente del Parlamento. Essi precisano che detto accordo quadro non prevede alcuna formalità particolare concernente la domanda di concertazione, ma che prevede effettivamente, per contro, una procedura formale di concertazione al suo articolo 7.

155    Orbene, occorre anzitutto rilevare che i ricorrenti sembrano confondere la riunione di concertazione annuale che, in conformità all’articolo 7 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, deve essere organizzata su iniziativa del presidente del Parlamento all’inizio di ciascun periodo parlamentare, con la procedura di concertazione vera e propria, la quale è avviata fra le parti, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, di detto accordo quadro, su domanda di una di esse.

156    Nella misura in cui l’argomento dei ricorrenti ha ad oggetto l’asserita mancata organizzazione della riunione di concertazione annuale, occorre ricordare che, come è stato illustrato al punto 131 supra, tale circostanza, ammesso che sia accertata, non può avere conseguenze sul procedimento di adozione dei regolamenti impugnati, in quanto tale riunione avrebbe in ogni caso dovuto essere organizzata in un periodo in cui la Commissione non aveva ancora sottoposto al Parlamento la proposta di adeguamento delle retribuzioni.

157    Nel caso in cui l’argomento dei ricorrenti abbia ad oggetto il rifiuto del Parlamento di avviare la procedura di concertazione, occorre ricordare che, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo quadro del 12 luglio 1990, le riunioni di concertazione vengono avviate entro un termine di due settimane dopo la presentazione di una domanda formale. È vero che, come fanno valere i ricorrenti, detto accordo quadro non precisa cosa costituisca una domanda formale di avvio della procedura di concertazione.

158    Tuttavia, occorre considerare che una siffatta domanda deve, quantomeno, fare espressamente riferimento alla procedura di concertazione prevista dall’accordo quadro del 12 luglio 1990 ed essere indirizzata all’istituzione interessata.

159    Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che i documenti a cui si riferiscono i ricorrenti non costituiscono domande formali di avvio della procedura di concertazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo quadro del 12 luglio 1990.

160    Anzitutto, per quanto attiene alle lettere del comitato centrale del personale, datate 17 dicembre 2013 e 4 marzo 2014, nelle quali esso denuncia, segnatamente, l’assenza di concertazione preliminare in relazione alla proposta di adeguamento delle retribuzioni sottoposta dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio, nonché il fondamento meramente politico delle cifre proposte, le quali non poggiano su alcun dato statistico oggettivo e non riflettono il margine di manovra di cui beneficiava la Commissione, è giocoforza constatare, da un lato, che esse non sono indirizzate al Parlamento, bensì alla Commissione e, dall’altro, che esse sono intese a chiedere a quest’ultima di difendere gli interessi del suo personale e di ritirare la sua proposta di adeguamento delle retribuzioni.

161    Per quanto attiene, poi, alla lettera aperta datata 18 dicembre 2013, indirizzata dai ricorrenti al presidente del Parlamento, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello della lettera indirizzata alla Commissione dal comitato centrale del personale il 17 dicembre 2013, è giocoforza constatare che essa non contiene alcuna domanda concernente l’organizzazione di una riunione di concertazione, bensì è intesa a chiedere al presidente del Parlamento di affermare che la proposta iniziale di adeguamento delle retribuzioni della Commissione, ossia l’1,7% per il 2011 e il 2012, non è negoziabile.

162    Infine, per quanto attiene alla lettera aperta indirizzata al presidente del Parlamento il 26 febbraio 2014, è giocoforza constatare che, da un lato, né il SFIE-PE né il raggruppamento sindacale del quale il SFIE-PE faceva parte all’epoca, ne sono firmatari, e che, dall’altro, essa invita il Parlamento, quale colegislatore, a rivedere la proposta di adeguamento delle retribuzioni della Commissione alla luce dei «dati oggettivi esistenti» e a tenere conto della «situazione economica e sociale data nonché, eventualmente, di altri fattori da prendere in considerazione, come quelli che attengono alla gestione delle risorse umane e, in particolare, delle necessità di assunzione», come la Corte aveva invitato la Commissione a fare nelle sentenze del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑63/12, EU:C:2013:752), e del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑196/12, EU:C:2013:753).

163    Ne consegue che i ricorrenti non hanno dimostrato che le disposizioni dell’accordo quadro del 12 luglio 1990 sono state violate in occasione dell’adozione dei regolamenti impugnati.

164    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo unico del presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

165    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento e il Consiglio ne hanno fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

166    La Commissione sopporterà le proprie spese, in conformità dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) e il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) sono condannati alle spese.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Sull’incidenza sugli interessi propri dei ricorrenti

Sull’esistenza di una disposizione di natura normativa che riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale

– Sull’accordo quadro del 18 dicembre 2008

– Sull’accordo quadro del 12 luglio 1990

Nel merito

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.