Language of document : ECLI:EU:T:2016:493

Causa T‑456/14

Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI)
e

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE)

contro

Parlamento europeo
e
Consiglio dell’Unione europea

«Retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli agenti dell’Unione – Adeguamento annuale – Regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 – Irregolarità nel corso del procedimento di adozione degli atti – Omessa consultazione delle organizzazioni sindacali»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione – Ricorso presentato da organizzazioni sindacali o professionali che godono di diritti procedurali nell’ambito della procedura di adozione del regolamento – Ricevibilità

(Artt. 263, comma 4, TFUE e 336 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 9, § 3, 10 ter, 10 quater, 24 ter e 55, e allegati II, art. 1, e XI, artt. 3 e 10; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 422/2014 e n. 423/2014)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione professionale per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 2002/14 che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il proprio personale – Esclusione – Invocabilità – Portata

(Art. 288 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/14)

4.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

5.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

6.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

1.      Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, adottato sulla base dell’articolo 336 TFUE secondo la procedura legislativa ordinaria, rientra nella categoria degli atti di portata generale, di natura legislativa, in riferimento ai quali l’articolo 263, quarto comma, TFUE subordina la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche al soddisfacimento dei requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale.

Relativamente ad un ricorso proposto da organizzazioni sindacali o professionali, la circostanza che esse avrebbero beneficiato di un diritto all’informazione e alla consultazione concernente la proposta di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sottoposta dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio, la quale è sfociata nell’adozione del citato regolamento, non è idonea a dimostrare che esse sono direttamente pregiudicate da tale regolamento. Il fatto che un soggetto intervenga, in un modo o in un altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione è, infatti, idoneo a individualizzare tale soggetto in rapporto all’atto in questione solo qualora la normativa dell’Unione applicabile gli riconosca talune garanzie procedurali. Orbene, salvo disposizione espressa contraria, né l’iter di elaborazione degli atti di portata generale né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, come il diritto di essere consultati e informati, la partecipazione dei soggetti che subiscono pregiudizio, dovendosi presumere che gli interessi di costoro siano rappresentati dalle istanze politiche chiamate ad adottare tali atti.

A tale proposito, l’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, il quale consente di derogare, a talune condizioni, al metodo normale di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3 di tale allegato, non è applicabile nell’ambito della procedura sfociata nell’adozione del regolamento di cui trattasi. Pertanto, i ricorrenti non possono invocare diritti procedurali che essi derivano da tale disposizione per dimostrare la loro legittimazione ad agire. Ciò vale anche per l’articolo 10 bis dello Statuto, per l’articolo 9, paragrafo 3, dello Statuto, per l’articolo 1 dell’allegato II dello Statuto, per l’articolo 24 ter dello Statuto e per l’articolo 55 dello stesso. Tuttavia, la circostanza che le organizzazioni sindacali o professionali non possano derivare diritti procedurali dalle citate disposizioni non esclude che esse possano beneficiare di siffatti diritti sul fondamento di altre disposizioni del diritto dell’Unione, incluso lo Statuto. In tal senso, gli articoli 10 ter e 10 quater dello Statuto offrono rispettivamente la possibilità alla Commissione di consultare le citate organizzazioni rappresentative sulle proposte di revisione dello Statuto e la facoltà a ciascuna istituzione di concludere con tali organizzazioni al suo interno accordi concernenti il suo personale. La circostanza che siffatti accordi non possono comportare la modifica dello Statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell’istituzione, e che le organizzazioni sindacali o professionali firmatarie devono agire presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale non osta, di per sé, a che tali accordi siano intesi a conferire garanzie procedurali a dette organizzazioni.

(v. punti 52‑54, 69, 89, 95, 97‑99, 101)

2.      La ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da associazioni, siano esse organizzazioni sindacali o professionali o raggruppamenti di tali organizzazioni, può essere ammessa in tre fattispecie tipiche. In primo luogo, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale; in secondo luogo, quando l’associazione rappresenti gli interessi dei suoi membri che, a loro volta, siano legittimati ad agire e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento.

Per quanto riguarda l’incidenza sugli interessi propri di una siffatta associazione, un’organizzazione costituitasi per la difesa degli interessi collettivi di una determinata categoria di amministrati non può essere direttamente e individualmente lesa da un atto riguardante gli interessi generali di tale categoria. A tale proposito, la sola circostanza che organizzazioni rappresentative del personale abbiano partecipato alle trattative che hanno preceduto l’adozione dell’atto impugnato non sarebbe sufficiente a modificare la natura del diritto d’azione ad esse eventualmente spettante, nei confronti di tali disposizioni, in forza dell’articolo 263 TFUE.

(v. punti 55, 57, 58)

3.      Poiché le direttive sono indirizzate agli Stati membri e non alle istituzioni o agli organi dell’Unione, le disposizioni della direttiva 2002/14, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, non possono quindi essere considerate nel senso che esse impongono in quanto tali obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il proprio personale.

Tuttavia, la circostanza che una direttiva non vincoli, in quanto tale, le istituzioni, non può escludere che le disposizioni o i principi sanciti in tale direttiva possano essere invocati nei confronti delle istituzioni qualora essi stessi costituiscano soltanto l’espressione specifica di norme fondamentali del Trattato e di principi generali che si impongono direttamente a dette istituzioni. Analogamente, una direttiva potrebbe vincolare un’istituzione quando quest’ultima, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un’obbligazione particolare enunciata da una direttiva, o, ancora, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure adottate dal legislatore dell’Unione in applicazione dei Trattati. Infine, le istituzioni, in conformità al dovere di lealtà cui sono tenute, devono tenere conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate a livello dell’Unione.

(v. punti 72‑74)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 148)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 149)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 151)