Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 – Pirelli & C. / Commissione
(Causa T-455/14)1
(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Imputabilità dell’infrazione – Presunzione – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali – Proporzionalità – Parità di trattamento – Beneficio d’ordine o di escussione – Competenza estesa al merito»)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Pirelli & C. SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, successivamente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e A. Bardanzellu, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, L. Malferrari e P. Rossi, successivamente H. van Vliet, L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da P. Manzini, avocat)
Interveniente a sostegno della convenuta: Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avocats)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo [SEE] (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Pirelli & C. SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) La Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporterà le proprie spese.
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1 GU C 261 dell’11.8.2014.