Language of document : ECLI:EU:T:2018:450





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018 – Pirelli & C./Commissione

(causa T455/14)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Imputabilità dell’infrazione – Presunzione – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali – Proporzionalità – Parità di trattamento – Beneficio d’ordine o di escussione – Competenza estesa al merito»

1.      Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione dei motivi che hanno indotto la Commissione a considerare una società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alle sue controllate

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 39‑60)

2.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Violazione del principio della responsabilità personale – Insussistenza – Violazione della presunzione d’innocenza – Insussistenza

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48)

(v. punti 66‑75)

3.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Violazione del diritto di proprietà – Insussistenza

(Artt. 101 TFUE e 345 TFUE)

(v. punti 7885)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Dovere generale di prudenza che incombe a qualunque impresa – Obbligo di assicurare la buona conservazione delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 88‑92)

5.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Oneri probatori della società che intende rovesciare tale presunzione – Elementi insufficienti per rovesciare la presunzione

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 99‑101)

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 106‑111)

7.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo non suffragato da argomenti precisi – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)

(v. punti 141, 142)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Competenza a conoscere del merito limitata alle valutazioni che rientrano nel potere sanzionatorio della Commissione – Determinazione della quota dell’ammenda che deve essere sopportata dai debitori in solido – Competenza dei giudici nazionali

(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

(v. punto 148)

9.      Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Portata – Imputazione alla società madre del comportamento illecito della sua controllata – Conseguenze a carico della società madre in caso di annullamento o riforma della decisione della Commissione

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 150158)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo [SEE] (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pirelli & C. SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporterà le proprie spese.