Language of document : ECLI:EU:T:2013:524

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 ottobre 2013

Causa T‑167/12 P

Consiglio dell’Unione europea

contro

AY

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2010 – Scrutinio per merito comparativo – Perfezionamento professionale – Superamento delle prove del programma di formazione dei funzionari del gruppo di funzioni AST nell’ambito della procedura di certificazione per l’accesso al gruppo di funzioni AD – Snaturamento degli elementi di prova»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 febbraio 2012, AY/Consiglio (F‑23/11).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 febbraio 2012, AY/Consiglio (F‑23/11) è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del Consiglio dell’Unione europea recante diniego di promuovere AY nel grado AST 9 per l’esercizio di promozione 2010 e ha condannato il Consiglio alla totalità delle spese (punti 1 e 4 del dispositivo di tale sentenza). La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Elementi che possono essere presi in considerazione – Superamento delle prove di certificazione

(Statuto dei funzionari, artt. 24 bis, 43 e 45, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 25 e 28)

Riferimento:

Tribunale 8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T‑222/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti 60‑62, e la giurisprudenza citata

2. L’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’ articolo 45 dello Statuto, il quale è tuttavia limitato dalla necessità di procedere all’esame comparativo delle candidature con attenzione e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’autorità che ha il potere di nomina prenda in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel farlo, essa tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato.

Di conseguenza, l’autorità che ha il potere di nomina non può non tener conto, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, del fatto che un funzionario sia stato selezionato per partecipare ad un programma di formazione ai fini della sua certificazione e che abbia superato le prove attestanti che egli ha seguito tale programma con successo, anche se ciò non gli conferisce, di per sé, alcun diritto ad una promozione ad un grado superiore nel gruppo di funzioni AST, né addirittura alcuna priorità automatica.

In tale contesto, l’autorità che ha il potere di nomina deve tener conto, in applicazione dell’articolo 24 bis dello Statuto, del perfezionamento professionale compiuto dal funzionario per lo svolgimento della sua carriera come una delle componenti dei suoi meriti.

Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere all’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto secondo la procedura o il metodo che essa ritenga più appropriato.

A tal riguardo, l’obbligo di tener conto del perfezionamento professionale compiuto dal funzionario si traduce in particolare nel contenuto del rapporto informativo relativo alla competenza, al rendimento e alla condotta in servizio, il quale è redatto in applicazione dell’articolo 43 dello Statuto e costituisce uno dei tre elementi espressamente previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto che devono essere presi in considerazione nello scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione.

Ne consegue che l’amministrazione può altresì tenere conto della certificazione di un funzionario ai fini dello scrutinio per merito comparativo, nell’ambito della presa in considerazione del rapporto di cui ha formato oggetto, poiché il rapporto summenzionato rispecchia i meriti di tale funzionario.

(v. punti 33‑38)

Riferimento:

Tribunale: 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punti 52‑54; 27 settembre 2006, Lantzoni/Corte di giustizia, T‑156/05, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punto 88, e la giurisprudenza citata; 2 aprile 2009, Commissione/Berrisford, T‑473/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑17 e II‑B‑1‑85, punto 42; 30 novembre 2011, Commissione/Dittert, T‑51/08 P, punto 54