Language of document : ECLI:EU:F:2013:154

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

23 ottobre 2013

Causa F‑148/12

Ulrik Solberg

contro

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

«Funzione pubblica – Ex agente temporaneo – Rapporto informativo – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Portata del potere discrezionale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Solberg chiede l’annullamento della decisione del 5 marzo 2012 dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: 1’«AACC») dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT o, in prosieguo, l’«Osservatorio») relativa alla redazione del suo rapporto informativo per l’anno 2011.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Solberg sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo proposto da un agente temporaneo dopo la sua cessazione dalle funzioni – Conservazione dell’interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Necessaria coerenza tra commenti descrittivi e valutazione numerica – Annullamento unicamente in caso di incoerenza manifesta

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Ogni parte ricorrente, per poter validamente proporre un ricorso ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, deve comprovare un interesse personale, concreto ed attuale, all’annullamento dell’atto impugnato, interesse che si valuta al momento della proposizione del ricorso e che deve perdurare sino alla pronuncia della decisone giurisdizionale, a pena di un non luogo a provvedere.

Orbene, il rapporto informativo è un documento fondamentale nella valutazione del personale impiegato dalle istituzioni, poiché esso permette di redigere una valutazione della competenza, del rendimento e del comportamento di un funzionario o di un agente e costituisce un giudizio di valore espresso dai suoi superiori gerarchici sulla maniera in cui il funzionario o l’agente valutato ha assolto i compiti assegnatigli e sul suo comportamento nel servizio durante il periodo interessato. Di conseguenza, ciascun funzionario ha diritto a che il proprio lavoro sia sancito da una valutazione redatta in maniera giusta ed equa e, conformemente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, gli deve essere riconosciuto il diritto di contestare un rapporto informativo che lo riguardi in ragione del suo contenuto o perché non sia stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto. Lo stesso deve valere per l’agente soggetto al Regime applicabile agli altri agenti che sia stato sottoposto ad una valutazione.

Al fine di valutare l’interesse personale ed attuale di un ex agente temporaneo ad agire per l’annullamento del suo rapporto informativo, si deve tener conto della sua volontà, alla luce della sua esperienza acquisita, in seno alla sua agenzia, di tornare in futuro a far parte del personale dell’Unione, e dell’interesse che egli potrebbe avere a far valere, a tal fine, un rapporto informativo riguardante il suo ultimo anno di attività, in qualità di agente temporaneo, e che non sia viziato da irregolarità. Per di più, il fatto che, in caso di ritorno a far parte del personale dell’Unione, la carriera della detta persona riprenderebbe il suo corso è anch’esso tale da dimostrare che egli comprova di avere un interesse ad agire contro il rapporto informativo controverso.

(v. punti 16, 17 e 21)

Riferimento:

Corte: 29 ottobre 1975, Marenco e a./Commissione, da 81/74 a 88/74 (punto 6); 22 dicembre 2008, Gordon/Commissione, C‑198/07 P (punti 42, 43 e 45)

Tribunale di primo grado: 18 giugno 1992, Turner/Commissione, T‑49/91 (punto 24); 28 giugno 2005, Ross/Commissione, T‑147/04 (punti 24 e 25, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale dell’Unione europea: 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P (punto 162); 4 giugno 2012, Attey e a./Consiglio, T‑118/11, T‑123/11 e T‑124/11 (punto 28)

2.      Fra le garanzie conferite dal diritto dell’Unione nei procedimenti amministrativi figura il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed in particolare una delle sue espressioni, enunciata dal paragrafo 2, lettera c), dello stesso articolo, e cioè «l’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni».

L’obbligo di motivazione delle decisioni che arrecano pregiudizio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, al quale si può derogare solo in base a ragioni imperative.

Per valutare se un rapporto informativo sia sufficientemente motivato si deve tener conto di tutte le informazioni portate a conoscenza del funzionario o dell’agente interessato e non soltanto delle informazioni contenute nel detto rapporto.

(v. punti 28‑31)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02 (punto 57, e giurisprudenza ivi citata); 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P (punto 148, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale dell’Unione europea: 27 settembre 2012, Applied Microengineering/Commissione, T‑387/09 (punto 76)

Tribunale della funzione pubblica: 13 settembre 2011, Nastvogel/Consiglio, F‑4/10 (punto 61); 11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11 (punto 136)

3.      Un ampio potere discrezionale è riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare. Pertanto, il sindacato esercitato dal giudice dell’Unione sul contenuto dei rapporti informativi è limitato al controllo della regolarità procedurale, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché della mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Non spetta al Tribunale della funzione pubblica controllare la fondatezza della valutazione operata dal valutatore sulle capacità professionali di un funzionario o di un agente ove essa comporti giudizi complessi di valore che, per la loro stessa natura, non sono soggetti ad una verifica obiettiva.

Per giunta, relativamente al sindacato del giudice dell’Unione vertente sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione dei funzionari, esso deve limitarsi alla questione di stabilire se, alla luce dei modi e dei mezzi che hanno potuto condurla alla sua valutazione, l’amministrazione si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea.

Gli elementi di prova che spetta alla parte ricorrente fornire, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti che sia tale da giustificare l’annullamento di un rapporto informativo, devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida.

(v. punti 39 e 40)

Riferimento:

Corte 3 dicembre 1981, Bakke-d’Aloya/Consiglio, 280/80 (punto 10); 3 aprile 2003, Parlamento/Samper, C‑277/01 P (punto 35)

Tribunale di primo grado: 29 febbraio 1996, Lopes/Corte di giustizia, T‑547/93 (punto 133); 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94 (punto 59); 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03 (punto 221)

Tribunale dell’Unione europea: 16 dicembre 2010, Consiglio/Stols, T‑175/09 P (punto 23, e giurisprudenza ivi citata); 16 maggio 2013, Canga Fano/Consiglio, T‑281/11 P (punto 41)

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07 (punto 111); 23 febbraio 2010, Faria/UAMI, F‑7/09 (punto 44); 15 febbraio 2012, AT/EACEA, F‑113/10 (punto 74); 12 dicembre 2012, Lebedef/Commissione, F‑109/11 (punto 61, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑117/13 P)

4.      I commenti descrittivi contenuti nel rapporto informativo hanno lo scopo di giustificare i giudizi analitici espressi nel rapporto e servono di base alla redazione della valutazione, consentendo al funzionario o all’agente interessato di comprendere i punteggi ottenuti. Di conseguenza, alla luce del loro ruolo predominante nella redazione del rapporto informativo, i commenti devono essere coerenti con i punteggi assegnati, dato che il punteggio dev’essere considerato come una trascrizione numerica o analitica dei commenti. Tuttavia, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto ai valutatori, un’eventuale incoerenza in seno al rapporto informativo può giustificare l’annullamento di quest’ultimo soltanto ove essa sia manifesta.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commissione, F‑28/06 (punti 109 e 110); 13 settembre 2011, Behnke/Commissione, F‑68/10 (punto 78)