Language of document : ECLI:EU:T:2011:509

Causa T‑343/10

Etimine SA e AB Etiproducts Oy

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«Ricorso di annullamento — REACH — Identificazione dell’acido borico e del tetraborato di disodio anidro come sostanze ad altissimo rischio — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica i borati come sostanze ad altissimo rischio

[Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 7, nn. 2 e 3, 31, n. 9, lett. a), 33, 34, lett. a), 59 e allegato XIV]

L’incidenza diretta nei confronti del ricorrente, quale requisito di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione non indirizzata a quest’ultima, richiede che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, la quale abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

Al riguardo occorre considerare che la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica i borati come sostanze ad altissimo rischio, per la loro eventuale inclusione nell’elenco dell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come modificato, non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di un ricorrente, importatore di borati, rispetto agli obblighi previsti da detto regolamento, dal momento che è stabilito, da un lato, che l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, non costituisce una nuova informazione che possa incidere sulle misure di gestione dei rischi né una nuova informazione sui pericoli ai sensi dell’art. 31, n. 9, lett. a), di detto regolamento, cosicché il ricorrente non è tenuto ad aggiornare la scheda dei dati di sicurezza e, dall’altro, che il ricorrente non è interessato dagli obblighi d’informazione risultanti dagli artt. 7, n. 2, 33 e 34, lett. a), dello stesso regolamento.

Inoltre, il solo fatto che un atto possa influire sulla situazione materiale di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere che lo riguardi direttamente. Solo l’esistenza di circostanze specifiche può legittimare ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, chi pretende che l’atto si ripercuota sulla sua posizione nel mercato. Non dimostra l’esistenza di siffatte circostanze specifiche il ricorrente che si limiti a rilevare la riluttanza dei suoi clienti nel continuare ad acquistare prodotti figuranti nell’elenco delle sostanze candidate.

(v. punti 22, 24, 37, 39-41)