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Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 - LS Fashion / UAMI - Sucesores de Miguel Herreros (L'Wren Scott)

(Causa T-41/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: LS Fashion (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e S. Davies, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sucesores de Miguel Herreros, SA (La Orotava, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 novembre 2011, procedimento R 1584/2009-4;

annullare la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui ha accolto l'opposizione;

autorizzare la registrazione del marchio comunitario n. 5190368 nella sua interezza; e

condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI e al Tribunale nonché le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "L'Wren Scott", per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 - domanda di marchio comunitario n. 5190368

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 1164120 del marchio denominativo "LOREN SCOTT", per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati e autorizzazione della registrazione del marchio comunitario per i restanti prodotti non contestati oggetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso non ha adeguatamente valutato le prove presentate dall'opponente relative al suo uso effettivo del marchio anteriore alla luce dei requisiti stabiliti dalle disposizioni e dalla giurisprudenza pertinenti, fra i quali il requisito di considerare luogo, tempo, importanza e natura dell'uso di un marchio. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha adeguatamente valutato la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei rispettivi marchi e, in secondo luogo, non ha preso in sufficiente considerazione il giusto grado di somiglianza dei rispettivi marchi, omettendo altresì di esaminare correttamente il grado di carattere distintivo dei marchi nonché il rischio di confusione.

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