Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 – DD / FRA
(cause riunite F-106/13 e F-25/14) 1
[Funzione pubblica – Personale della FRA – Agente temporaneo – Rapporto di evoluzione della carriera – Appello interno – Accuse di discriminazione – Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 – Indagine amministrativa – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto – Risoluzione del contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Diritto al contraddittorio – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. Kjaerum, agente, e P. Jenkinson, avvocato)
Oggetto
Causa F-106/13: domanda di annullamento della decisione del direttore della FRA che ha inflitto al ricorrente una sanzione disciplinare sotto forma di nota di biasimo.
Causa F-25/14: domanda di annullamento della decisione con cui si è posto termine al contratto del ricorrente nonché della decisione di rigetto del suo reclamo e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Dispositivo
La decisione del 20 febbraio 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha inflitto una nota di biasimo a DD è annullata.
La decisione del 13 giugno 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha risolto il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di DD è annullata.
I ricorsi nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14 sono respinti quanto al resto.
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico delle spese sostenute da DD.
____________1 GU C 45 del 15.2.2014, pag. 46 e GU C 184 del 16.6.2014, pag. 43.