Language of document : ECLI:EU:F:2015:164

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015

Causa F‑104/13

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Procedimento d’inchiesta – Relazione del comitato d’inchiesta – Definizione errata delle molestie psicologiche – Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiede, in sostanza, da un lato, di annullare la decisione del 29 aprile 2013 con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI o, in prosieguo: la «Banca») ha respinto la sua denuncia di molestie psicologiche e, d’altro lato, la condanna della BEI al risarcimento dei danni che egli ritiene di aver subìto a causa di tali molestie.

Decisione:      La decisione del 29 aprile 2013, con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti ha respinto la denuncia per molestie psicologiche del sig. De Nicola, è annullata. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Sommario

1.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Parere del comitato di inchiesta in materia di molestie

(Codice di condotta della Banca europea per gli investimenti, art. 3.6; Politica in materia di rispetto della dignità sul posto di lavoro della Banca europea per gli investimenti, punti 5.5)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Inchiesta interna relativa ad asserite molestie psicologiche – Parere del comitato d’inchiesta viziato da irregolarità – Mancato rispetto della definizione di molestie stabilita dalle disposizioni interne della Banca – Requisito dell’intento del molestatore di nuocere – Inammissibilità

(Codice di condotta della Banca europea per gli investimenti, art. 3.6; Politica in materia di rispetto della dignità sul posto di lavoro della Banca europea per gli investimenti, punto 2.1)

1.      Arrecano pregiudizio solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in modo rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, segnatamente in esito ad un procedimento interno, sono impugnabili, in linea di principio, solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell’amministrazione al termine di detto procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi aventi lo scopo di preparare la decisione finale. Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e solo in occasione di un ricorso contro la decisione adottata al termine del procedimento il ricorrente può far valere l’irregolarità degli atti anteriori che sono ad essa strettamente connessi.

Giacché, di conseguenza, la relazione del comitato di inchiesta della Banca europea per gli investimenti non costituisce un atto impugnabile in quanto tale, le conclusioni dirette al suo annullamento devono essere respinte perché irricevibili.

Per contro, l’illegittimità del parere di detto comitato d’inchiesta può essere dedotta a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione finale adottata dal presidente della Banca europea per gli investimenti. Dalla regolamentazione interna dal titolo «Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro», adottata dalla Banca europea per gli investimenti e menzionata all’articolo 3.6 del codice di condotta del personale della Banca, risulta infatti che il parere del comitato d’inchiesta costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza, per irregolarità di ordine materiale o procedurale, rappresenta, di conseguenza, un vizio che inficia la legittimità della decisione del presidente della Banca adottata da quest’ultimo appunto sulla base di tale parere.

(v. punti 44-46)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243, punti 144 e 145

2.      Ai sensi dell’articolo 3.6.1 del codice di condotta della Banca europea per gli investimenti, le molestie psicologiche sono definite come la ripetizione, nel corso di un periodo abbastanza lungo, di commenti, atteggiamenti o comportamenti ostili o inappropriati, espressi o manifestati da uno o più membri del personale nei confronti di un altro membro del personale. La Politica in materia di dignità sul posto di lavoro della Banca precisa che non ha rilevanza il fatto che il comportamento di cui trattasi sia intenzionale o meno. Il principio determinante è che le molestie e le intimidazioni sono comportamenti indesiderabili e inaccettabili che minano l’autostima e la fiducia in se stessi di coloro che ne sono vittime.

Ne consegue che, con riferimento alla normativa interna della Banca, sussistono molestie psicologiche, che fanno sorgere un obbligo di assistenza in capo alla Banca, allorché i commenti, gli atteggiamenti o i comportamenti del molestatore abbiano provocato oggettivamente, e dunque per il loro contenuto, una lesione dell’autostima e della fiducia in se stessa della persona che ne è stata oggetto all’interno della Banca, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza dell’intenzionalità del molestatore.

Non è conforme a tale regolamentazione interna vincolante il parere del comitato d’inchiesta in materia di molestie psicologiche che esiga, perché siano configurabili delle molestie psicologiche, che una condotta sia intenzionale.

(v. punti 50, 51 e 53)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243, punto 154