Language of document : ECLI:EU:T:2011:138

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

4 aprile 2011 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rifiuto di un’istituzione di aprire un’inchiesta – Procedimento precontenzioso – Ricorso per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑239/09 P,

avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 31 marzo 2009, causa F‑146/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. dal Ferro,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 31 marzo 2009, causa F‑146/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale detto giudice ha, in parte, dichiarato il ricorso in parola manifestamente irricevibile e, in parte, lo ha respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

 Fatti

2        I fatti dai quali è scaturita la controversia sono esposti, ai punti 2‑21 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«2      Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, veniva assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda, in Angola (in prosieguo: la “delegazione”), come funzionario in prova dal 16 giugno 2000, poi come funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.

3      Il 29 ottobre 2001, all’apertura della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica in provenienza dalla sede della Commissione a Bruxelles, il ricorrente veniva a contatto con una polvere bianca (in prosieguo: il “fatto del 29 ottobre 2001”). Egli ne informava immediatamente il capo delegazione.

4      Un campione della polvere di cui trattasi veniva analizzato dall’Instituto Nacional de Saude (Istituto nazionale della sanità) in Angola (in prosieguo: l’“Istituto nazionale della sanità”). Da tale esame risultava, con una probabilità del 90%, che la polvere di cui trattasi conteneva tracce significative del bacillo dell’antrace.

5      Il 30 ottobre 2001 il personale della delegazione veniva informato in merito al verificarsi del fatto del 29 ottobre 2001 e al tenore degli esiti delle analisi effettuate dall’Istituto nazionale della sanità. Il servizio medico della Commissione provvedeva a prescrivere un antibiotico al ricorrente nonché agli altri membri del personale della delegazione che lo desideravano.

6      Il 31 ottobre 2001 il ricorrente inviava una nota al capo delegazione (in prosieguo: la “nota del 31 ottobre 2001”), in cui descriveva il fatto del 29 ottobre 2001 e chiedeva che un campione della polvere controversa fosse esaminato all’estero, che fossero allertate le autorità giudiziarie, di polizia e sanitarie, e che fosse aperta un’indagine in Europa e in Angola i cui risultati avrebbero dovuto essere portati a sua conoscenza. Infine, nell’ipotesi in cui le analisi successive avessero confermato la diagnosi preliminare della presenza di antrace, egli chiedeva di essere allontanato dall’Angola e ricoverato in un centro sanitario specializzato a spese della Comunità europea.

7      Il 2 novembre 2001 veniva inviato un campione della polvere controversa all’ARC Onderstepoort Veterinary Institute (in prosieguo: l’“ARC‑OVI”) in Sudafrica, laboratorio riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità.

8      Il 6 novembre 2001 l’ARC‑OVI trasmetteva alla delegazione una relazione contenente i risultati delle analisi batteriologiche effettuate sul campione della polvere che gli era stato inviato. In detta relazione veniva precisato che le prime analisi, risalenti al 5 novembre 2001, avevano posto in evidenza la presenza, nel campione, di un “Bacillus sp e non di un B. anthracis”. Nello stesso documento si indicava inoltre che analisi complementari, effettuate il 6 novembre 2001, avevano consentito di identificare il bacillo isolato “come un Bacillus megaterium, secondo i criteri elencati nel manuale di Bergey”.

9      Lo stesso giorno si teneva una riunione presso la delegazione per informare il personale dei risultati ottenuti. 

10      Con nota trasmessa il 3 dicembre 2001 al suo capo delegazione, il ricorrente chiedeva copia di tutti i documenti, a prescindere dalla loro natura, in relazione al fatto del 29 ottobre 2001, segnatamente i risultati dei test effettuati sulla polvere controversa (in prosieguo: la “nota del 3 dicembre 2001”).

11      Con nota del 6 dicembre 2001 il capo dell’amministrazione presso la delegazione inviava all’attenzione del ricorrente i risultati delle analisi trasmesse dall’ARC‑OVI che escludevano la presenza di antrace nel campione esaminato.

12      A far data dal 4 gennaio 2002, il ricorrente è in congedo di malattia presso il suo domicilio in Tricase e non ha mai ripreso le sue funzioni.

13      Con decisione 11 gennaio 2002, successivamente annullata e sostituita, il 18 marzo 2002, da una decisione con effetto 1° aprile 2002, il ricorrente veniva riassegnato a Bruxelles nell’interesse del servizio (in prosieguo: la “decisione 18 marzo 2002”).

14      Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 è stato respinto con sentenza dal Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione 18 marzo 2002, ha annullato, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e ha rinviato la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

15      Con nota del 23 giugno 2002, pervenuta alla Commissione il 28 giugno successivo, il ricorrente ha proposto un “reclamo” avverso la decisione implicita mediante la quale la Commissione ha parzialmente respinto la sua domanda figurante nella nota del 3 dicembre 2001 (in prosieguo: il “reclamo del 23 giugno 2002”).

16      Con decisione 13 gennaio 2003 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) ha respinto il reclamo del 23 giugno 2002 (in prosieguo: la “decisione del 13 gennaio 2003”). L’APN ha dapprima rammentato al ricorrente che, soltanto alcuni giorni dopo la nota del 3 dicembre 2001, il capo dell’amministrazione presso la delegazione gli aveva trasmesso, con la nota del 6 dicembre 2001, una copia della relazione dell’ARC‑OVI contenente i risultati delle analisi batteriologiche effettuate sul campione della polvere di cui trattasi. Per quanto riguarda l’origine del fatto del 29 ottobre 2001, l’APN, dopo aver indicato che, tra la corrispondenza ricevuta e aperta dal ricorrente il 29 ottobre 2001 figurava una copia della rivista The Economist cui quest’ultimo era abbonato, ha segnalato che l’editore della rivista, con messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2001, aveva diffuso un avviso nel quale era indicato che nelle buste di plastica trasparente contenenti le copie del giornale destinate agli abbonati era stata inserita una polvere bianca non tossica onde impedire che la carta si incollasse alla plastica della busta. Quindi, il ricorrente, aprendo la busta della copia a lui destinata, avrebbe liberato la polvere bianca in essa contenuta.

17      Con nota del 10 ottobre 2006, pervenuta alla Commissione il 19 ottobre successivo (in prosieguo: la “nota del 10 ottobre 2006”), il ricorrente ha chiesto a quest’ultima di effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001, di comunicargliene i risultati e di rivelargli ogni informazione sulla sorte del campione della polvere analizzato dall’ARC‑OVI, sulle procedure di conservazione del medesimo e sull’accesso al medesimo (in prosieguo: la “domanda d’inchiesta e di informazioni”). Il ricorrente chiedeva altresì alla Commissione che questa gli versasse l’importo di EUR 2 400 000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’“aver posto in essere comportamenti, atti e fatti illeciti, illegittimi [e] ingiusti”, nonché la somma di EUR 800 000 “a titolo di risarcimento dei danni morali, esistenziali, biologici, psichici e materiali derivanti dall’impossibilità di ottenere una qualsivoglia informazione sulla natura e la tossicità della polvere”, e ciò in caso di perdita del campione della polvere o di sua conservazione in condizioni non conformi alle norme scientifiche internazionali (in prosieguo: la “domanda di risarcimento”).

18      La mancata risposta alle domande contenute nella nota del 10 ottobre 2006 ha dato origine, alla scadenza di un termine di quattro mesi successivo alla notifica di tali domande, vale a dire il 19 febbraio 2007, a due decisioni implicite recanti rigetto, la prima della domanda d’inchiesta e di informazioni, la seconda della domanda di risarcimento.

19      Con decisione del 23 febbraio 2007, che il ricorrente precisa di aver ricevuto il 19 marzo successivo, la Commissione ha esplicitamente respinto la domanda d’inchiesta e di informazioni nonché la domanda di risarcimento. La Commissione ha, infatti, spiegato in sostanza che era già stata condotta un’inchiesta in merito al fatto del 29 ottobre 2001 e che il ricorrente era già stato informato, in particolare mediante la decisione del 13 gennaio 2003, che la polvere bianca con cui era stato posto a contatto era innocua e proveniva dalla busta della rivista The Economist dallo stesso aperta. La Commissione ha aggiunto che i suoi servizi avevano operato in modo conforme ai loro obblighi e che la realtà dei pretesi danni non era corroborata da alcun elemento di prova (in prosieguo: la “decisione del 23 febbraio 2007”).

20      Con nota del 27 aprile 2007 il ricorrente ha proposto un reclamo, redatto in italiano, avverso la decisione del 23 febbraio 2007 (in prosieguo: il “reclamo del 27 aprile 2007”).

21      Con decisione datata 4 settembre 2007, che il ricorrente indica di aver ricevuto, nella sua versione in francese, l’11 ottobre 2007, e, nella sua versione in italiano, il 16 novembre 2007, l’APN ha respinto il reclamo del 27 aprile 2007 (in prosieguo: la “decisione del 4 settembre 2007”)».

 Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

3        Come risulta ai punti 22 e 23 dell’ordinanza impugnata, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 29 dicembre 2007 e iscritto a ruolo con il numero F‑146/07, il ricorrente ha concluso che il Tribunale in parola volesse:

«–      per quanto di ragione, [annullare] (...) la [decisione] 23 febbraio 2007 (...);

–        [annullare la] decisione (...), comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della [Commissione], [delle domande contenute nella nota] datata l0 ottobre 2006 (...);

–        [annullare], per quanto necessario, [la] decisione (...), comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 27 aprile 2007 (...);

–        [annullare], per quanto necessario, [la decisione] datata 4 settembre 2007 (...);

–        [accertare il] fatto (...) che la [Commissione] non effettuò ovvero concluse, ivi inclusi gli atti ad essa prodromici ed ovviamente conseguenti, alcuna congrua inchiesta (...) al fine di accertare ogni circostanza, sia essa a questo antecedente ovvero posteriore, in qualsivoglia modo connessa con il fatto (...) che (...) il ricorrente, in data 29 ottobre 2001, venne in contatto accidentalmente, nei locali (...) della Delegazione (...) ove prestava illo tempore la sua attività lavorativa in qualità di funzionario della [Commissione], ed in orario di lavoro, con una polvere biancastra di natura sconosciuta (...);

–        [accertare l]’illiceità dell’omessa effettuazione dell’inchiesta;

–        [dichiarare l’]illiceità dell’omessa effettuazione dell’inchiesta;

–        [condannare la Commissione]:

–        (A) ad effettuare ovvero concludere l’inchiesta, nonché tutti gli atti ad essa prodromici ovvero conseguenti, al fine di accertare tutte le circostanze relative alla natura e lesività della polvere, gli elementi identificativi di colui ovvero [di] coloro per effetto del cui operato [il ricorrente] venne a contatto con la polvere, ed ogni colpa in omittendo ovvero in vigilando ovvero in gerendo connessa con l’evento del 29 ottobre 2001;

–        (B) a comunicar[gli] senza indugio (...) le conclusioni dell’inchiesta (...);

–        (C) a fornir[gli] ogni informazione (…) in merito alla sorte del campione della polvere (...), con particolare riferimento al fatto se questo sia ancora o meno nelle disponibilità della [Commissione] ed ove si trovi nonché, nel caso in cui il campione della polvere sia nelle disponibilità della [Commissione], alle modalità con le quali il ricorrente in persona, ovvero i medici da [lui] medesimo designandi (...), possano conoscere delle procedure di conservazione del medesimo (...) ed avervi accesso, al fine di farlo sottoporre agli esami di laboratorio che riterranno a loro giudizio opportuni;

–        (D) a permetter[gli], ovvero ai medici [da quest’ultimo] designandi, l’accesso al campione della polvere;

–        (E) a garantir[gli], con le modalità anzidette, l’accesso (…) alle conclusioni [dell’inchiesta];

–        (F) se il campione della polvere si trova nella disponibilità della [Commissione], a garantir[gli] l’accesso (...), ovvero ai medici designandi, a questo (...);

–        [condannare la Commissione] ad elargir[gli], a titolo di risarcimento di quella parte del danno, già irreversibilmente prodottasi fino alla data odierna, derivante dall’omessa effettuazione dell’inchiesta (...), la somma di [EUR] 3 000 000,00= (diconsi euro tremilioni//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, i quali [EUR] 3 000 000,00= saranno da corrispondersi immediatamente dopo l’emananda [s]entenza nella causa de qua;

–        [condannare la Commissione] a versar[gli], a titolo di risarcimento di quella parte del danno ex omessa effettuazione dell’inchiesta che si produrrà da domani in poi, la somma di EUR 300,00= (diconsi euro trecento), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui (...), effettuata l’inchiesta nonché tutti gli atti ad essa prodromici ovvero conseguenti, [gli] saranno date comunicazione (…) nonché adeguata pubblicità, nei locali della delegazione ed altresì nelle sedi delle [DG “Sviluppo” e “Relazioni esterne”] della [Commissione], delle conclusioni con modalità idonee ed opportune, i quali [EUR] 300,00=/die saranno da corrispondersi il primo giorno di ogni mese successivo all’emananda [s]entenza nella causa de qua, in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

–        [accertare i] comportamenti (...), adottati dalla convenuta sia anteriormente che durante che posteriormente all’evento del 29 ottobre 2001 e comunque a questo connessi, eccezion fatta per l’omessa effettuazione dell’inchiesta;

–        [accertare l’]illiceità dei comportamenti de quibus;

–        [dichiarare l’illiceità] dei comportamenti de quibus;

–        [condannare la Commissione], a titolo di risarcimento (...) del danno derivante dai comportamenti de quibus (...), a versar[gli] (…) la somma di [EUR] 5 000 000,00= (diconsi euro cinquemilioni//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi immediatamente dopo l’emananda [s]entenza nella causa de qua;

–        [condannare la Commissione] [a rifondergli] (…) tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di perizia di parte (…) che sarà eventualmente effettuata al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la condanna della convenuta a versar[gli] (…) ognuna delle somme summenzionate nonché, più in generale, di qualsiasi fatto rilevante ai fini dell’emananda sentenza nella causa de qua».

4        Ai sensi del punto 24 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente, a titolo di misure istruttorie, ha chiesto, in primo grado, che fosse disposta «perizia di ufficio sul fatto del 29 ottobre 2001», che il Tribunale della funzione pubblica chiedesse «alla Commissione di esibire i documenti relativi a tale fatto che non le erano stati comunicati» e che procedesse «all’interrogatorio di testimoni».

5        La Commissione ha chiesto, in primo grado, che il Tribunale della funzione pubblica respingesse il ricorso come irricevibile o infondato e condannasse il ricorrente alle spese (punto 25 dell’ordinanza impugnata).

 Sull’ordinanza impugnata

6        Con l’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato manifestamente irricevibili le conclusioni del ricorrente dirette a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001 per i seguenti motivi (punto 30 dell’ordinanza impugnata):

«Occorre rilevare che le conclusioni sopra menzionate, che mirano in realtà a far sì che il Tribunale dichiari fondati alcuni dei motivi addotti a sostegno della domanda di annullamento e della domanda di risarcimento di cui al ricorso, devono essere dichiarate manifestamente irricevibili, dal momento che non compete al Tribunale fare dichiarazioni in diritto (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, punti 8 e 9)».

7        Il Tribunale della funzione pubblica ha poi dichiarato manifestamente irricevibili le conclusioni dirette a che lo stesso condannasse la Commissione a effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001, a fornire al ricorrente qualsiasi informazione relativa alla sorte che è stata riservata al campione di polvere analizzato da un laboratorio riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’Onderstepoort Veterinary Institute (in prosieguo: l’«ARC‑OVI»), e a consentire all’interessato o a medici da quest’ultimo designati di avere accesso a tale campione, per i seguenti motivi (punto 31 dell’ordinanza impugnata):

«Occorre ricordare che non compete al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nell’ambito del sindacato di legittimità basato sull’art. 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (sentenze del Tribunale di primo grado 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 33; 5 novembre 1996, cause riunite T‑21/95 e T‑186/95, Mazzocchi-Alemanni/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-501 e II‑1377, punto 44; 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-81 e II‑389, punto 16, e 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-43 e II‑167, punto 63). (…)».

8        Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato manifestamente irricevibili le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di inchiesta e di informazioni per i seguenti motivi:

«39      Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la facoltà di presentare una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto non consente al funzionario di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, con la relativa domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini (sentenza della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, punto 8).

40      È d’uopo pertanto verificare se la domanda d’inchiesta e di informazioni mirasse a mettere indirettamente in discussione una decisione che non era stata impugnata nei termini.

41      A tale riguardo è pacifico che, in data 31 ottobre 2001, il ricorrente ha inoltrato al capo delegazione una nota in cui chiedeva che fosse aperta un’inchiesta in merito al fatto del 29 ottobre 2001, che un campione della polvere con la quale era venuto a contatto fosse esaminato all’estero e che le autorità giudiziarie, di polizia e mediche venissero avvertite. Il 3 dicembre 2001 il ricorrente ha inviato una nuova nota al capo delegazione al fine di farsi trasmettere la copia di tutti i documenti connessi al fatto del 29 ottobre 2001 e, in particolare, la copia della relazione dell’ARC‑OVI contenente i risultati delle analisi batteriologiche effettuate sul campione della polvere.

42      In riscontro a quest’ultima domanda, il capo dell’amministrazione presso la delegazione, mediante una nota del 6 dicembre 2001, ha inviato al ricorrente la copia della relazione dell’ARC‑OVI.

43      Ritenendo tuttavia che l’insieme dei documenti connessi al fatto del 29 ottobre 2001 non gli fosse stato trasmesso e che, di conseguenza, la Commissione avesse parzialmente respinto, in modo implicito, la sua domanda contenuta nella nota del 3 dicembre 2001, il ricorrente ha presentato un reclamo, datato 23 giugno 2002, avverso la decisione implicita per cui è causa.

44      Con decisione del 13 gennaio 2003 l’APN ha respinto il reclamo del 23 giugno 2002 illustrando al ricorrente l’origine del fatto del 29 ottobre 2001. Dopo aver ricordato all’interessato che, tra la corrispondenza da quest’ultimo aperta il 29 ottobre 2001, figurava una copia della rivista The Economist alla quale era abbonato, l’APN ha osservato che l’editore della rivista, con messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2001, aveva diffuso un avviso nel quale era indicato che nelle buste di plastica trasparente contenenti le copie del giornale destinate agli abbonati era stata inserita una polvere bianca non tossica onde impedire che la carta si incollasse alla plastica della busta. Quindi, a giudizio dell’APN, il ricorrente, aprendo la busta della copia a lui destinata, avrebbe liberato la polvere bianca in essa contenuta.

45      Orbene, occorre rilevare che la decisione del 13 gennaio 2003, con la quale la Commissione ha definitivamente preso posizione sulle domande formulate dal ricorrente nelle sue note del 31 ottobre e 3 dicembre 2001, non è stata impugnata dinanzi ai giudici comunitari.

46      Ne consegue che la domanda d’inchiesta e di informazioni era diretta a mettere indirettamente in discussione una decisione che non era stata impugnata nei termini.

47      Indubbiamente, l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda intesa al riesame di una decisione anteriore divenuta definitiva (sentenza Becker/Commissione, cit., punto 8).

48      Tuttavia, il ricorrente non ha fatto valere, a sostegno della sua domanda d’inchiesta e di informazioni, alcun fatto nuovo e sostanziale tale da mettere in discussione l’esito delle analisi effettuate dall’ARC‑OVI nonché la versione data dalla Commissione per quanto riguarda l’origine della polvere bianca con cui lo stesso era venuto a contatto.

49      Ne consegue che le conclusioni summenzionate devono essere respinte perché manifestamente irricevibili.

50      In ogni caso, quand’anche il ricorrente non avesse mirato, introducendo la domanda d’inchiesta e di informazioni, a rimettere indirettamente in discussione precedenti decisioni che non sono state impugnate nei termini, le sue conclusioni dovrebbero essere respinte in quanto manifestamente infondate in diritto, dal momento che l’interessato non dimostra che le indagini e l’informazioni richieste sarebbero state di una qualche utilità. Infatti, come si è affermato, oltre al fatto che le analisi effettuate dall’ARC‑OVI hanno posto in evidenza la natura innocua della polvere bianca con la quale il ricorrente era venuto a contatto, il messaggio di posta elettronica della rivista The Economist, il cui contenuto è stato reso noto al ricorrente mediante la decisione del 13 gennaio 2003, ha consentito di far emergere l’origine di detta polvere bianca. In tal senso, l’interessato non può criticare la Commissione, che peraltro ha sufficientemente motivato la decisione esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni, per non aver accolto una siffatta domanda».

9        Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le domande di risarcimento per i seguenti motivi:

«51      Il ricorrente chiede in sostanza la condanna della Commissione a versargli, da un lato, la somma di EUR 3 000 000 a titolo di risarcimento del danno che avrebbe subito a seguito del diniego da parte dell’amministrazione di accogliere la sua domanda d’inchiesta e di informazioni (prima parte) e, dall’altro lato, l’importo di EUR 5 000 000 a ristoro dei danni risultanti dall’omessa adozione, da parte della Commissione, sia precedentemente sia successivamente al verificarsi del fatto del 29 ottobre 2001, delle decisioni che si imponevano al fine di tutelare la salute del suo personale (seconda parte).

52      Per quanto riguarda la prima parte della domanda di risarcimento, occorre osservare che essa presenta uno stretto nesso con la domanda diretta all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni. Orbene, quest’ultima è stata respinta in quanto manifestamente irricevibile. In tale contesto, la prima parte della domanda di risarcimento deve essere parimenti dichiarata manifestamente irricevibile.

53      Quanto alla seconda parte della domanda di risarcimento, è d’uopo sottolineare che la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (v., in particolare, sentenza della Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag I‑1981, punto 42; sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-161 e II‑497, punto 130).

54      Orbene, nella fattispecie in esame, dagli elementi del fascicolo emerge che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la delegazione, a seguito del fatto del 29 ottobre 2001, ha adottato le misure richieste dalla situazione.

55      Infatti, dal 30 ottobre 2001, il personale della delegazione è stato informato in merito al verificarsi del fatto del 29 ottobre 2001 e al contenuto dei risultati delle analisi effettuate dall’Istituto nazionale della sanità, al ricorrente nonché agli altri membri del personale della delegazione che lo desideravano è stato prescritto un antibiotico dal servizio medico della Commissione. Inoltre, il 2 novembre 2001, un campione della polvere in questione è stato inviato all’ARC‑OVI e, già il 6 novembre 2001, data in cui i risultati delle analisi batteriologiche sono stati comunicati alla delegazione, quest’ultima ha organizzato una riunione per informare il personale dei risultati ricavati. Infine, per quanto riguarda in particolare il ricorrente, dagli elementi del fascicolo emerge che il capo dell’amministrazione presso la delegazione ha trasmesso a quest’ultimo, con nota del 6 dicembre 2001, una copia della relazione della ARC‑OVI contenente i risultati delle analisi e che l’APN, mediante la decisione del 13 gennaio 2003, ha fornito all’interessato ogni utile precisazione relativamente all’origine della polvere bianca. Pertanto il ricorrente, che inoltre non dimostra l’effettività del danno lamentato, non è legittimato a addebitare alla Commissione un comportamento illegittimo. Ne discende che la seconda parte della domanda di risarcimento, ove fosse ammissibile, dovrebbe comunque essere dichiarata manifestamente infondata in diritto.

56      Da quanto sopra esposto risulta che il ricorso deve essere respinto in toto essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto».

 Sull’impugnazione

10      Il ricorrente ha presentato l’impugnazione in esame con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2009.

11      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare integralmente l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare ricevibile il ricorso proposto in primo grado;

–        in via principale, accogliere integralmente il petitum formulato in primo grado e condannare la Commissione alle spese sostenute in primo grado e nel contesto della presente impugnazione;

–        in via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

12      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        in via subordinata, dichiarare comunque irricevibile e/o infondato il ricorso in primo grado;

–        in ogni caso, porre a carico del ricorrente le spese sostenute in primo grado e nell’ambito della presente impugnazione.

13      A seguito del deposito della comparsa di risposta della Commissione il 26 agosto 2009, il ricorrente, con lettera del 19 settembre 2009, ha chiesto di presentare una replica, conformemente all’art. 143, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il presidente della Sezione delle impugnazioni del Tribunale ha autorizzato il deposito di una replica con decisione del 29 settembre 2009. A tale replica ha fatto seguito una controreplica della Commissione.

14      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2010, il ricorrente ha proposto una domanda ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

15      Dal momento che la composizione della Sezione delle impugnazioni è stata modificata, la presente causa è stata attribuita a un altro giudice relatore in data 23 settembre 2010.

 In diritto

16      In forza dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, e questo anche se una parte ha chiesto lo svolgimento di un’udienza (ordinanza del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 21). Nel presente caso, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato grazie ai documenti del fascicolo e, in applicazione di tale articolo, decide di pronunciarsi senza proseguire il procedimento.

17      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente solleva cinque motivi, relativi allo snaturamento dei fatti, a difetti di motivazione dell’ordinanza impugnata e ad altri errori di diritto. Risulta adeguato esaminare le censure presenti in tali motivi secondo un ordine che segue la struttura dell’ordinanza impugnata.

 Sui fatti constatati nell’ordinanza impugnata

 Argomenti delle parti

18      Il ricorrente rileva che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato i fatti nel considerare, al punto 5 dell’ordinanza impugnata, che il servizio medico della Commissione aveva provveduto a prescrivere un antibiotico al ricorrente nonché agli altri membri del personale della delegazione che lo desideravano. Secondo il ricorrente, un antibiotico gli era stato prescritto da un medico da lui consultato more privatorum.

19      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

20      A tale proposito si deve osservare che, anche supponendo che, contrariamente alla constatazione figurante al punto 5 dell’ordinanza impugnata, l’antibiotico non sia stato prescritto al ricorrente dal servizio medico della Commissione bensì da un medico da lui consultato more privatorum, una tale inesattezza materiale non sarebbe tale da inficiare l’ordinanza impugnata dal momento che nessuna parte del dispositivo dell’ordinanza in parola è fondata sul fatto che l’antibiotico di cui trattasi sia stato prescritto dal servizio medico della Commissione.

21      Di conseguenza, tale motivo non può essere accolto in quanto inconferente.

 Sulle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica riguardanti le conclusioni dirette a che quest’ultimo constatasse che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001

 Argomenti delle parti

22      Il ricorrente rileva che l’ordinanza impugnata è viziata da un difetto di motivazione e da un errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, al punto 30 dell’ordinanza in parola, che le conclusioni dirette a che quel medesimo Tribunale constatasse che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001 erano manifestamente irricevibili. Secondo il ricorrente, la domanda diretta alla constatazione di cui trattasi era necessaria, essendo strumentale e prodromica a una condanna a risarcire il danno subito in rapporto al detto accadimento.

23      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

24      Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa a un difetto di motivazione, occorre osservare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale della funzione pubblica deve essere ritenuto soddisfatto ove l’ordinanza impugnata faccia emergere il ragionamento da esso seguito affinché il Tribunale sia in grado di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc pag. I‑123, punto 372; 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punto 46, e 4 ottobre 2007, causa C‑311/05 P, Naipes Heraclio Fournier/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punti 51 e 52).

25      Orbene, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato chiaramente, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, il ragionamento che l’ha condotto a dichiarare manifestamente irricevibili le conclusioni dirette a che quel medesimo Tribunale constatasse che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’effettuare un’indagine sul fatto del 29 ottobre 2001. Infatti, il detto Tribunale dichiara, al punto di cui trattasi, invocando la sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione (Racc. pag. 2711, punti 8 e 9), che tali conclusioni sono irricevibili dal momento che non compete ad esso fare dichiarazioni in diritto e che le conclusioni di cui trattasi miravano in realtà a far sì che esso dichiarasse fondati alcuni dei motivi addotti a sostegno della domanda di annullamento e della domanda di risarcimento. Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 24, la censura del ricorrente relativa a un difetto di motivazione è manifestamente infondata.

26      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura relativa a un errore di diritto, si deve osservare che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente concluso che le conclusioni di cui trattasi erano irricevibili, dal momento che queste ultime devono essere considerate come volte a ottenere dal giudice dichiarazioni di diritto ai sensi della sentenza Jaenicke Cendoya/Commissione, punto 25 supra (punti 8 e 9). Pertanto, questa censura dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.

27      Ne consegue che le censure relative alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica formulate al punto 30 dell’ordinanza impugnata devono essere integralmente respinte in quanto manifestamente infondate.

 Sulle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica riguardanti le conclusioni dirette a che quest’ultimo condannasse la Commissione a effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001, a fornire al ricorrente qualsiasi informazione relativa alla sorte che è stata riservata al campione di polvere analizzato dall’ARC‑OVI e a consentire all’interessato o a medici da quest’ultimo designati di avere accesso a tale campione di polvere

 Argomenti delle parti

28      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel constatare, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nel contesto del controllo di legittimità fondato sull’art. 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

29      Nel caso di specie, l’incompetenza del giudice dell’Unione ad emanare ingiunzioni potrebbe essere dedotta solo ed esclusivamente qualora l’ingiunzione richiesta concerna un atto puramente materiale sprovvisto di contenuto decisionale. Gli atti per i quali è richiesta un’ingiunzione non sarebbero connessi all’esercizio dei poteri conferiti ex lege all’istituzione interessata. Inoltre, alla Commissione non verrebbe richiesto che di adottare misure di esecuzione in forza dell’art. 233 CE. Il ricorrente sostiene poi che il rapporto lavorativo tra lui e la Commissione non rileva ai fini della decisione sulle conclusioni in parola.

30      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

31      A tale proposito si deve constatare che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente considerato che non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nel contesto del controllo di legittimità fondato sull’art. 91 dello Statuto. Infatti, in caso di annullamento di un atto, l’istituzione interessata è tenuta, a norma dell’art. 233 CE, ad adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta (v. sentenza del Tribunale 19 novembre 2009, causa T‑49/08 P, Michail/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 73 e la giurisprudenza menzionata). Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, questi principi si applicano a prescindere dalla questione se l’atto per il quale è richiesta un’ingiunzione rivesta o meno carattere decisionale.

32      Inoltre, si deve ricordare che una controversia tra un dipendente e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio, e vertente sul risarcimento di un danno, qualora trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione, rientra nell’ ambito di applicazione dell’art. 179 del Trattato e degli art. 90 e 91 dello Statuto, esulando perciò da quello degli artt. 235 CE e 288 CE (sentenza della Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione, Racc. pag. 3911, punto 9).

33      Di conseguenza, la censura relativa alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica al punto 31 dell’ordinanza impugnata deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sulle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative alle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di inchiesta e di informazioni

 Argomenti delle parti

34      In primo luogo, il ricorrente rileva che l’ordinanza impugnata è viziata da un difetto di motivazione e da un errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, ai punti 39-49 dell’ordinanza in parola, che le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni erano manifestamente irricevibili.

35      Secondo il ricorrente, la domanda d’inchiesta e di informazioni non era diretta a porre in discussione la decisione del 13 gennaio 2003. In particolare, nessuna parte di tale decisione riguarderebbe due elementi contenuti nella sua domanda del 10 ottobre 2006, ossia la sua richiesta di conoscere la sorte del campione di polvere bianca nonché quella volta a consentire l’accesso del ricorrente, ovvero di medici da quest’ultimo all’uopo designati, al suddetto campione. Inoltre, prima della domanda del 10 ottobre 2006, il ricorrente non avrebbe mai sottoposto all’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») alcuna delle domande contenute in quest’ultima.

36      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata da snaturamenti dei fatti, da un difetto di motivazione e da un errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica, al punto 50 dell’ordinanza impugnata, ha considerato che le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di inchiesta e di informazioni erano prive di qualsiasi fondamento in diritto.

37      In primo luogo, il ricorrente osserva che, contrariamente alla considerazione esposta al punto 50 dell’ordinanza impugnata, dal rapporto dell’ARC‑OVI emerge che le analisi effettuate non hanno fatto emergere l’innocuità della polvere bianca. Queste analisi menzionerebbero l’inesistenza di spore di Bacillus anthracis e la presenza di spore di Bacillus megaterium soltanto con riferimento al campione di polvere bianca che tale istituzione ha esaminato. Inoltre, il ricorrente contesta i risultati di tali analisi e sottolinea la tossicità di tale polvere, che gli avrebbe causato una malattia, la quale avrebbe dato luogo all’apertura di un procedimento ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

38      In secondo luogo, contrariamente alla considerazione formulata al punto 50 dell’ordinanza impugnata, il messaggio di posta elettronica della rivista The Economist, di cui il ricorrente contesta altresì l’esistenza, non avrebbe consentito di chiarire l’origine della polvere bianca in parola.

39      In terzo luogo, contrariamente alla considerazione illustrata al punto 50 dell’ordinanza impugnata, l’inchiesta e le informazioni richieste sarebbero utili. Secondo il ricorrente, egli ha un interesse diretto ed attuale a conoscere la sorte del campione di polvere bianca onde esercitare il suo insindacabile diritto alla tutela della salute.

40      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

41      Per quanto riguarda, in primo luogo, il rigetto delle conclusioni di cui trattasi in quanto irricevibili e, come primo aspetto, l’asserito difetto di motivazione, occorre osservare che il Tribunale della funzione pubblica ha fatto risultare in modo chiaro il ragionamento da esso seguito, cosicché il Tribunale è in grado di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. la giurisprudenza menzionata supra al punto 24). Infatti, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha citato la giurisprudenza secondo la quale la facoltà di presentare una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto non consente al funzionario di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, con la relativa domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini (sentenza della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, punto 8). Ai punti 40-49 dell’ordinanza impugnata, esso ha inoltre verificato l’applicabilità di questa considerazione al caso di specie facendo riferimento ai vari elementi di fatto di quest’ultimo. La censura relativa a un difetto di motivazione è quindi manifestamente infondata.

42      Quanto, quale secondo aspetto, all’asserito errore di diritto relativo al rigetto delle conclusioni di cui trattasi in quanto irricevibili, il ricorrente non rimette in discussione la giurisprudenza enunciata dal Tribunale della funzione pubblica al punto 39 dell’ordinanza impugnata (v. punto 41 supra). Asserendo che la sua domanda d’inchiesta e di informazioni del 10 ottobre 2006 non mirava a porre in discussione la decisione del 13 gennaio 2003 in quanto la domanda in parola conterrebbe due elementi supplementari e che, prima di tale domanda, non avrebbe sottoposto all’APN alcuna delle domande contenute in quest’ultima, il ricorrente pone in discussione la qualificazione giuridica dei fatti con riferimento alla regola di diritto applicabile nel caso di specie, effettuata dal Tribunale della funzione pubblica.

43      In proposito si deve osservare che dai punti 17 e 41 dell’ordinanza impugnata emerge che la domanda d’inchiesta e di informazioni e le domande che hanno condotto alla decisione del 13 gennaio 2003 miravano a che la Commissione effettuasse un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001 e comunicasse tutti i risultati al ricorrente, in particolare gli esiti delle analisi batteriologiche effettuate sul campione di polvere. Ciò premesso, il Tribunale della funzione pubblica ha a buon diritto dichiarato che la domanda d’inchiesta e di informazioni mirava a porre indirettamente in discussione la decisione del 13 gennaio 2003.

44      Nei limiti in cui, nella domanda d’inchiesta e di informazioni, il ricorrente ha chiesto alla Commissione «di rivelargli ogni informazione sulla sorte del campione della polvere analizzato dall’ARC‑OVI, sulle procedure di conservazione del medesimo e sull’accesso al medesimo», queste nuove domande erano dirette a valutare le possibilità di effettuare un esame scientificamente probante sul campione della polvere con la quale il ricorrente era stato posto a contatto il 29 ottobre 2001. Orbene, dal punto 41 dell’ordinanza impugnata emerge che una delle domande che hanno condotto alla decisione del 13 gennaio 2003 mirava a far effettuare all’estero un esame del campione della polvere con cui che il ricorrente era stato posto a contatto. A tale riguardo risulta quindi altrettanto legittimo il rilievo del Tribunale della funzione pubblica secondo cui la domanda di inchiesta e di informazioni mirava a porre indirettamente in discussione la decisione del 13 gennaio 2003.

45      Di conseguenza, le censure relative a un errore di diritto devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.

46      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le censure relative alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica di cui al punto 50 dell’ordinanza impugnata, vale a dire snaturamenti dei fatti, un difetto di motivazione e un errore di diritto, si deve osservare che il detto Tribunale ha enunciato le considerazioni di cui trattasi ad abundantiam.

47      Tali motivi appaiono pertanto diretti contro elementi ultronei dell’ordinanza impugnata: pertanto, anche ritenendoli fondati, gli stessi non potrebbero comportare l’annullamento di tale ordinanza (ordinanza della Corte 9 dicembre 2009, causa C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51). Si devono pertanto respingere queste censure in quanto manifestamente inconferenti.

48      Di conseguenza, le censure relative alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica esposte ai punti 39-50 dell’ordinanza impugnata devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.

 Sulle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative alla domanda di risarcimento

 Argomenti delle parti

49      Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata da uno snaturamento dei fatti, da un difetto di motivazione e da un errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, ai punti 51-55 dell’ordinanza impugnata, che la domanda di risarcimento era in parte irricevibile e in parte priva di qualsiasi fondamento in diritto.

50      Quanto alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica riguardanti la domanda di condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 3 000 000 a ristoro del danno che avrebbe subìto a seguito del rifiuto dell’amministrazione di accogliere la sua domanda d’inchiesta e di informazioni (punto 52 dell’ordinanza impugnata), il ricorrente rileva che il rigetto di tale domanda in quanto irricevibile è privo di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto. A suo giudizio, la domanda di cui trattasi era ricevibile dal momento che le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni erano ricevibili.

51      Per quanto riguarda le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative alla domanda di condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 5 000 000 a risarcimento dei danni derivanti dal fatto che la Commissione non avrebbe adottato, sia precedentemente sia successivamente al verificarsi del fatto del 29 ottobre 2001, decisioni che si imponevano al fine di tutelare la salute del suo personale (punti 53-55 dell’ordinanza impugnata), il ricorrente solleva censure riguardanti le considerazioni relative, da una parte, al comportamento della Commissione e, dall’altra parte, all’effettività del danno addotto.

52      Per quanto riguarda, in primo luogo, le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative al comportamento della Commissione, egli rileva che, contrariamente alla considerazione contenuta al punto 55 dell’ordinanza impugnata, l’APN, con la decisione del 13 gennaio 2003, non gli ha fornito ogni utile precisazione relativamente all’origine della polvere bianca, e la stessa APN avrebbe semplicemente formulato illazioni sull’origine della polvere di cui trattasi. Secondo il ricorrente, tale decisione non era definitiva, quantomeno con riferimento alla parte riguardante la pretesa ricostruzione dei fatti, dal momento che potrebbero essere oggetto di impugnazione solo le decisioni e non gli accertamenti fattuali. Questi ultimi non potrebbero essere oggetto di una decisione.

53      Il ricorrente fa riferimento agli argomenti esposti nel corso del procedimento di primo grado a tale proposito.

54      Inoltre, egli sostiene che, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 55 dell’ordinanza impugnata, l’illegittimità del comportamento della Commissione non può essere valutata soltanto in funzione dei fatti verificatisi dopo l’accadimento del 29 ottobre 2001. Lo stesso ritiene che la Commissione avrebbe dovuto adottare misure di prevenzione in forza della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/54/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262, pag. 21). Il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe formulato, anche in un periodo di massima allerta a livello internazionale riguardo ad attentati terroristici, nessuna considerazione relativa al comportamento della Commissione prima del fatto del 29 ottobre 2001.

55      In secondo luogo, quanto alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative all’effettività del danno addotto, il ricorrente fa riferimento ai suoi argomenti presentati nel corso del giudizio di primo grado. A questo riguardo egli sostiene che, in un periodo di massima allerta a livello internazionale riguardo a possibili attentati terroristici, una persona che, all’interno di una sede diplomatica, sia venuta a contatto con una polvere, ritenuta contenere spore del Bacillus anthracis quantomeno per un certo periodo, e che, in relazione a tale fatto, abbia dovuto assumere farmaci ha effettivamente subìto un danno da questa situazione.

56      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

57      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserito difetto di motivazione della valutazione del Tribunale della funzione pubblica relativa alla domanda di risarcimento del ricorrente, si deve osservare che lo stesso Tribunale ha esposto con chiarezza, ai punti 51-55 dell’ordinanza impugnata, il suo ragionamento che lo ha condotto a dichiarare, rispettivamente, come manifestamente irricevibile e manifestamente priva di fondamento in diritto le parti della domanda di risarcimento del ricorrente.

58      Infatti, per quanto concerne, in prima analisi, la domanda di risarcimento a motivo dell’asserito rifiuto da parte della Commissione di accogliere la sua domanda d’inchiesta e di informazioni, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato, al punto 52 dell’ordinanza impugnata, che quest’ultima doveva essere respinta in quanto presentava uno stretto nesso con le conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto di detta domanda, che erano state respinte in quanto manifestamente irricevibili. Per quanto riguarda, in seconda analisi, la domanda di risarcimento a motivo dell’asserita mancata adozione di misure per tutelare la salute del personale, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto chiaramente emergere, ai punti 53-55 dell’ordinanza impugnata, che esso aveva respinto la domanda in parola a motivo dell’assenza di illegittimità del comportamento della Commissione e della mancanza di effettività del danno addotto.

59      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserito errore di diritto relativo alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative alla domanda di risarcimento a motivo dell’asserito rifiuto della Commissione di accogliere la sua domanda di inchiesta e di informazioni, il Tribunale in parola ha giustamente constatato che le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di inchiesta e di informazioni erano manifestamente irricevibili (v. punti 34-48 supra). Poiché la domanda di risarcimento di cui trattasi presenta uno stretto collegamento con tali conclusioni, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare che la presente domanda di risarcimento era manifestamente irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 40 e la giurisprudenza citata).

60      Con riferimento, in terzo luogo, all’asserito snaturamento dei fatti nonché al preteso errore di diritto relativi alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica in merito alla domanda di risarcimento a motivo dell’asserita mancata adozione di misure per tutelare la salute del personale, il suddetto Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che la responsabilità della Commissione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, all’effettività del danno lamentato e all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito. Le tre citate condizioni per il sorgere della responsabilità della Commissione sono cumulative, il che implica che, ove una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità della Commissione non può sorgere (v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2004, causa T‑256/02, I/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑289 e II‑1307, punto 50 e la giurisprudenza citata). Non sussistendo quanto meno una delle condizioni, il Tribunale della funzione pubblica poteva pertanto correttamente considerare che la domanda risarcitoria di cui trattasi era priva di qualsiasi fondamento in diritto.

61      Nella fattispecie, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che non sussistevano due elementi, vale a dire l’illegittimità del comportamento e l’effettività del danno addotto.

62      Quanto alle censure invocate dal ricorrente e riguardanti le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative all’effettività del danno addotto, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dall’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Secondo una giurisprudenza parimenti costante, non risponde a tale requisito un ricorso d’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale (v., per analogia, ordinanza della Corte 19 marzo 2004, causa C‑196/03 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑2683, punti 40 e 41 nonché la giurisprudenza citata).

63      Si deve rilevare al riguardo che l’argomentazione formulata dal ricorrente a sostegno delle censure in parola non indica gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata. Infatti, tali censure non includono alcuna argomentazione giuridica volta a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore nel valutare l’effettività del danno addotto ma mirano, per contro, a ottenere un mero riesame del ricorso presentato in primo grado. Ne consegue che le censure aventi ad oggetto le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative all’effettività del danno addotto sono manifestamente irricevibili.

64      Dal momento che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente rilevato che non sussisteva l’effettività del danno adotto, le censure riguardanti le considerazioni del suddetto Tribunale relative all’illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione, anche volendole considerate fondate, non sono tali da comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Tali addebiti vanno quindi dichiarati irricevibili (v. la giurisprudenza citata supra al punto 47).

65      Di conseguenza, gli addebiti riguardanti le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relativi alla domanda di risarcimento devono essere respinti in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati, al pari dell’impugnazione complessivamente considerata.

 Sulle spese

66      In conformità all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

67      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

68      Atteso che il ricorrente è risultato soccombente e che la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, egli sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 4 aprile 2011

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.