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Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 – TestBioTech / Commissione

(Causa T-33/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister, R. Stein, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione del 16 novembre 2015, che ha respinto la richiesta della ricorrente di un riesame interno delle decisioni di esecuzione della Commissione (EU) 2015/6861 , (EU) 2015/6962 e (EU) 2015/6983 , del 24 aprile 2015, che concedono alla Monsanto e alla Pioneer tre autorizzazioni all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/20034 (il «regolamento sugli OGM») per la loro soia geneticamente modificata, MON 87769, MON 87705 e/o 305423;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente; e

adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la conclusione della Commissione secondo la quale la richiesta di riesame interno riguarda per la maggior parte questioni che esulano dall’ambito di applicazione del c.d. «regolamento Aarhus»5 viola l’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 2, lettere f) e g) ed i considerando 11 e da 18 a 21 di tale regolamento.

Un’organizzazione non governativa che presenti i requisiti necessari può richiedere il riesame interno di un atto amministrativo adottato ai sensi di una normativa in materia di ambiente. Il regolamento sugli OGM costituisce una siffatta normativa. Di conseguenza, l’organizzazione può richiedere la revisione di qualsiasi atto amministrativo adottato ai sensi di tale normativa, compresa l’autorizzazione all’immissione in commercio.

Tenuto conto dei termini, dell’oggetto e della finalità della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998 (la «convenzione di Aarhus»), del regolamento Aarhus, nonché della guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, sono prive di fondamento le conclusioni della Commissione secondo le quali essa può dividere le decisioni adottate ai sensi del regolamento sugli OGM come rientranti e come non rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Aarhus.

Gli organismi geneticamente modificati sono elementi dell’ambiente. È sostanzialmente errato l’argomento della Commissione secondo il quale l’impatto di tali organismi sulla salute umana non costituisce materia ambientale e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Aarhus.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la mancata risposta, da parte della Commissione, alla richiesta di revisione interna, presentata il 29 maggio 2015, prima del 16 novembre 2015, è contraria all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Aarhus.

La Commissione ha adottato la decisione impugnata il 16 novembre 2015, circa 24 settimane dopo la presentazione della richiesta di revisione interna. La Commissione non ha fornito un’adeguata motivazione del mancato rispetto della normale condizione secondo la quale una risposta deve essere fornita entro 12 settimane e, in ogni caso, non ha rispettato il termine imperativo di risposta entro 18 settimane.

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1 Decisione di esecuzione (UE) 2015/686 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 (MON-87769-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 16).

2 Decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87705 (MON-877Ø5-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 60).

3 Decisione di esecuzione (UE) 2015/698 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 (DP-3Ø5423-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 71).

4 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).

5 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag.13).