Language of document :

Ricorso proposto il 13 ottobre 2016 – Espírito Santo Financial Group / BCE

(Causa T-730/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Espírito Santo Financial Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Oliveira e S. Estima Martins, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 31 agosto 2016 della Banca centrale europea (BCE) adottata ai sensi della decisione BCE/2004/3 di non concedere l’accesso integrale alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 che ha sospeso in capo al Banco Espírito Santo S.A. lo status di controparte nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e l’ha obbligato a rimborsare in toto il suo debito all’Eurosistema e che nega l’accesso integrale ai documenti correlati o alle decisioni degli organi della BCE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, che nega l’accesso alle informazioni richieste contenute in talune decisioni del consiglio direttivo, dovrebbe essere annullata per violazione dell’obbligo di motivazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni richieste contenute in talune decisioni del consiglio direttivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato il primo, il secondo e il settimo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata per violazione dell’obbligo di motivazione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato il secondo e il settimo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/3.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato il primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/3.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3.

____________