Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 – Royalton Overseas/UAMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)
(Causa T-556/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KAISERHOFF – Marchio nazionale denominativo anteriore KAISERHOFF – Sospensione della procedura amministrativa – Regole 20 e 50 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: C. Năstase, avvocato)Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante
/95 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]Lingua processuale: l’inglesePartiRicor
rente: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: C. Năstase,
a decisio
ne della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Rom
arose Invest
Srl e la Royalton Overseas Ltd è annullata.L’UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.La S.C. Romarose Invest sop
porterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.
________________________1 GU C 63