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Ricorso presentato il 26 gennaio 2006 - Bundesverband deutscher Banken / Commissione

(Causa T-36/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband deutscher Banken e. V. (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer e K.-S. Scholz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della convenuta 6 settembre 2005, n. C(2005) 3232 def. (caso N 248/04 - Landesbank Hessen-Thüringen);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 6 settembre 2005, n. C(2005) 3232 def., con la quale la detta istituzione ha stabilito che l'annunciato conferimento del fondo speciale "Hessischer Investitionsfonds" quale conferimento tacito nella banca regionale Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) non costituisce un aiuto di Stato.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, esso sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la convenuta, riconoscendo l'adeguatezza del compenso concordato per il conferimento nella Helaba, ha violato il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e dunque ha violato l'art. 87, n. 1, CE.

Oltre a ciò, il ricorrente asserisce che la Commissione ingiustamente ha detratto i costi di rifinanziamento per mancanza di liquidità del conferimento nella Helaba. Per tale motivo sussisterebbe una violazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e dunque dell'art. 87, n. 1, CE.

Da ultimo il ricorrente deduce la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto la Commissione avrebbe omesso di avviare una formale procedura di esame ex art. 88, n. 2, CE, in combinato disposto con l'art. 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 1, relativamente al conferimento nella Helaba.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).