Language of document : ECLI:EU:T:2007:250

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

11 settembre 2007 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1854/2005 – Indicazione geografica protetta – “Miel de Provence” – Atto di portata generale – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nella causa T‑35/06,

Honig-Verband eV, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Hagenmeyer e T. Teufer,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Erlbacher e B. Doherty, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 novembre 2005, n. 1854, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» [Miel de Provence (IGP)] (GU L 297, pag. 3),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dai sigg. R. García‑Valdecasas e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Quadro normativo

1        L’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), stabilisce le regole relative alla protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche di cui possono beneficiare taluni prodotti agricoli e taluni prodotti alimentari.

2        L’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92 definisce l’indicazione geografica come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.

3        La registrazione come denominazione d’origine protetta (DOP) o come indicazione geografica protetta (IGP) della denominazione di un prodotto agricolo o alimentare deve, a tal fine, rispondere alle condizioni poste dal regolamento n. 2081/92 e, in particolare, essere conforme ad un disciplinare definito all’art. 4 del suddetto regolamento. La registrazione conferisce a tale denominazione la protezione così come definita agli artt. 13 e 14 del regolamento n. 2081/92.

4        Gli artt. 5‑7 del regolamento n. 2081/92 prevedono una procedura di registrazione che permette a qualsiasi associazione, definita come organizzazione di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare o, a determinate condizioni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, di presentare una domanda di registrazione di una DOP o di una IGP per i prodotti agricoli o alimentari che essa produce o ottiene, originari dell’area geografica delimitata, allo Stato membro sul cui territorio è situata tale area geografica. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione corredata del disciplinare di cui all’art. 4 (art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92).

5        Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2081/92, entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all’art. 4. Qualora la Commissione giunga alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee diverse informazioni relative al richiedente e al prodotto in questione (art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92). Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all’art. 7 del regolamento n. 2081/92, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato «Registro delle [DOP] e delle [IGP]» (art. 6, n. 3, del regolamento n. 2081/92). Le denominazioni iscritte nel registro sono quindi pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 6, n. 4, del regolamento n. 2081/92).

6        L’art. 7 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3), così dispone:

«1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all’articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L’autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti.

4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d’opposizione deve:

–        dimostrare l’inottemperanza alle condizioni di cui all’articolo 2,

–        oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l’esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista dall’articolo 6, paragrafo 2,

–        oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.

5. Se un’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi:

a)      se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l’accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell’opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell’articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all’articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all’articolo 7;

b)      qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all’articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all’articolo 6, paragrafo 4».

7        Il regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1996, n. 2400, relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle [DOP] e delle [IGP] di cui al regolamento n. 2081/92 (GU L 327, pag. 11, come modificato a più riprese), contiene in allegato le DOP e le IGP, ai sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento n. 2081/92.

8        Il regolamento della Commissione 14 novembre 2005, n. 1854, che completa l’allegato del regolamento n. 2400/96 (GU L 297, pag. 3; in prosieguo il «regolamento impugnato»), ha proceduto alla registrazione dell’IGP «miel de Provence».

 Fatti all’origine della controversia

9        La ricorrente è un’associazione i cui membri producono e commercializzano miele. Sotto la denominazione «Honig aus der Provence» (miele di Provenza), i membri della ricorrente commercializzano da decenni diverse miscele di miele.

10      In forza dell’art. 6, n. 2 del regolamento n. 2081/92, la Commissione ha pubblicato, il 30 ottobre 2003, la domanda da parte delle autorità francesi di registrare la denominazione «miel de Provence» (GU C 261, pag. 4). Tale domanda si fondava, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 2081/92, su un disciplinare che escludeva in particolare il girasole.

11      Con lettera del 29 marzo 2004 indirizzata alla Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione), autorità tedesca competente, la ricorrente si opponeva all’iscrizione della denominazione «miel de Provence».

12      Sulla base di tale lettera, la Repubblica federale di Germania, con lettera 22 aprile 2004 indirizzata alla Commissione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2081/92, si opponeva alla registrazione.

13      Con lettera 11 gennaio 2005, la Commissione informava le autorità tedesche che l’opposizione era ricevibile e le invitava a prendere contatto con le autorità francesi.

14      La competente autorità francese, il Ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione, della Pesca e della Ruralità, con lettera 16 marzo 2005, prendeva posizione sull’opposizione delle autorità tedesche, mantenendo la domanda di registrazione.

15      Con lettera 2 maggio 2005, la ricorrente trasmetteva al competente ministero tedesco osservazioni sulla citata lettera 16 marzo 2005. Il 24 maggio 2005 la lettera del 2 maggio 2005 veniva inoltrata dalle autorità tedesche alla Commissione, al fine di aiutare quest’ultima nella propria decisione.

16      Il 14 novembre 2005, la Commissione adottava il regolamento impugnato iscrivendo la denominazione «miel de Provence (IGP)» nell’allegato del regolamento n. 2400/96. Il regolamento impugnato veniva pubblicato il 15 novembre 2005 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      La ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2006.

18      Con atto separato registrato presso la Cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2006, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

19      In data 16 giugno 2006, la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni scritte in risposta a tale eccezione.

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere l’eccezione d’irricevibilità;

– annullare il regolamento impugnato;

– condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare il ricorso irricevibile;

– condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue in forma orale, salvo decisione contraria. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dall’esame degli atti di causa per poter decidere sulla domanda senza dover aprire la fase orale.

 Argomenti delle parti

23      La Commissione ritiene il ricorso irricevibile in quanto il regolamento impugnato è un atto di portata generale, la ricorrente, come associazione professionale, non si trova in situazione diversa rispetto a qualsiasi altra persona e la ricorrente non può far valere una carenza di tutela giurisdizionale effettiva.

24      Innanzi tutto la Commissione sottolinea che i regolamenti con i quali la Commissione protegge le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine, conformemente al regolamento base, nella fattispecie il regolamento n. 2081/92, sono atti di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, che si applicano a situazioni determinate oggettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (ordinanze del Tribunale 9 novembre 1999, causa T‑114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II‑3331; in prosieguo: l’«ordinanza CSR Pampryl», punti 42 e 43; 30 gennaio 2001, causa T‑215/00, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. II‑181, in prosieguo l’«ordinanza La Conqueste», punto 33, e 6 luglio 2004, causa T‑370/02, Alpenhain-Camembert-Werk e a./Commissione, Racc. pag. II 2097, punto 55).

25      La Commissione sostiene inoltre che un’associazione professionale costituita per tutelare e rappresentare gli interessi dei propri membri è legittimata a introdurre un ricorso di annullamento solo in tre circostanze. Di queste, la ricorrente ne farebbe valere solo due, ovvero quella in cui una disposizione legale riconosce espressamente una serie di capacità procedurali all’associazione e quella in cui l’associazione rappresenta gli interessi di imprese che sarebbero esse stesse legittimate ad agire.

26      In primo luogo, la Commissione sostiene che secondo consolidata giurisprudenza della Corte e del Tribunale, citata supra al punto 24, il regolamento n. 2081/92 non prevede alcuna garanzia procedurale in capo ai singoli e, pertanto, neanche alle associazioni professionali. L’art. 7 del regolamento n. 2081/92 prevedrebbe unicamente l’opposizione di uno Stato membro e le lettere della ricorrente non potrebbero costituire una tale opposizione, nonostante che l’autorità tedesca competente vi abbia fatto riferimento e la ricorrente le avesse indirizzate direttamente alla Commissione.

27      In secondo luogo, la Commissione ritiene che neppure i membri della ricorrente siano legittimati ad agire. La loro situazione non si distinguerebbe da quella di altri produttori o distributori di miele della Comunità e di paesi terzi che hanno commercializzato i loro prodotti sotto la denominazione in oggetto («miel de Provence») e che non sono più autorizzati ad utilizzare tale denominazione ormai protetta dalla registrazione.

28      Infine, la Commissione sostiene che l’irricevibilità del ricorso non è messa in discussione dall’argomento sollevato dalla ricorrente relativamente all’esigenza di una protezione giurisdizionale effettiva. Dalla sentenza 15 luglio 1963, causa C‑25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195), confermata dalla sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677), è giurisprudenza consolidata della Corte ritenere che una domanda di annullamento contro un regolamento sia ricevibile solo se è dimostrato l’interesse individuale del ricorrente.

29      La ricorrente si ritiene direttamente e individualmente interessata dal regolamento impugnato.

30      Rileva in primo luogo, come, in qualità di promotrice e negoziatrice nel quadro del procedimento di opposizione e di conciliazione, abbia preso attivamente parte agli adempimenti previsti per la registrazione della denominazione «miel de Provence» e che il fatto di aver così partecipato sotto l’aspetto procedurale all’adozione di tale atto comunitario sta a dimostrazione del suo interesse individuale.

31      A tale riguardo, la ricorrente spiega come, da un punto di vista procedurale, la sua stretta associazione al processo decisionale derivi, nella fattispecie, dal concreto svolgimento del procedimento di opposizione. Sottolinea il fatto che l’opposizione alla registrazione della denominazione «miel de Provence» non sia stata formulata dalla Repubblica federale tedesca, ma da lei stessa e che il ministero federale tedesco si sia limitato a trasmetterla formalmente alla Commissione. La procedura di conciliazione ha quindi avuto inizio unicamente in ragione della sua propria azione e la ricorrente ritiene che ciò sia sufficiente per riconoscerle la legittimazione ad agire (sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa C‑264/82, Timex/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 849, e 28 gennaio 1986, causa C‑169/84, Cofaz/Commissione, Racc. pag. 391). La ricorrente sostiene di essere il negoziatore esclusivo della proposta opposizione e a tale proposito deduce che il quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato afferma espressamente che la dichiarazione di opposizione è stata comunicata dalle autorità tedesche.

32      In secondo luogo, la ricorrente ritiene di essere individualmente interessata dal regolamento impugnato in ragione della violazione delle garanzie procedurali che le sono riconosciute dall’art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92. Fa innanzitutto presente come tale articolo le conferisca uno specifico diritto procedurale di opposizione indipendente dal diritto speciale di opposizione degli Stati membri e come abbia esercitato tale diritto. Secondo la ricorrente, le norme di procedura del regolamento n. 2081/92 prevedrebbero per questo specifico diritto di opposizione da parte di una persona fisica o giuridica solamente un sostegno organizzativo da parte delle autorità nazionali competenti. Rileva inoltre che tale specifico diritto di opposizione è stato precisato e sottolineato dalle modifiche introdotte dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), che ha sostituito il regolamento n. 2081/92.

33      La ricorrente aggiunge che la Commissione ha indicato all’ottavo ‘considerando’ del regolamento impugnato, di aver fondato la decisione di registrazione sul fatto che non era stato sufficientemente dimostrato che i produttori tedeschi avrebbero effettivamente subito un pregiudizio economico. Da ciò conseguirebbe che la ricorrente dispone di diritti procedurali che, nella fattispecie, non sarebbero stati rispettati.

34      Infine la ricorrente contesta l’interpretazione della giurisprudenza relativa all’art. 7 del regolamento n. 2081/92 data dalla Commissione. Tali decisioni giurisdizionali non sarebbero in contrasto con gli argomenti svolti dalla ricorrente, giacché la presente causa si distinguerebbe da quelle che hanno dato luogo alle citate ordinanze La Conqueste e Alpenhain-Camembert-Werk e a./Commissione, nonché all’ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2005, causa T‑381/02, Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort/Commissione (Racc. pag. II‑5337).

35      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che i propri membri, ch’essa rappresenta, sono individualmente interessati e da ciò deduce la propria legittimazione ad agire.

36      A tale proposito, la ricorrente afferma che la condizione dei propri membri è individualizzata dalle conseguenze della registrazione della denominazione «miel de Provence», che toccano direttamente la situazione economica dei propri aderenti. Questi si distinguerebbero quindi dall’insieme delle imprese potenzialmente interessate, poiché hanno commercializzato in Germania i loro prodotti da più di cinque anni sotto la denominazione «Honig aus der Provence» (miel de Provence).

37      In quarto luogo, la ricorrente ritiene che, per il suo contenuto, il regolamento impugnato equivalga ad una decisione adottata nei suoi confronti. Infatti, il regolamento impugnato costituirebbe anche una decisione che respinge la sua opposizione il che, pertanto, la individualizza.

38      In quinto luogo, la ricorrente fa valere di essere individualmente interessata riguardo al principio della protezione giurisdizionale effettiva. Essa sostiene di non avere la possibilità di ottenere una risposta pregiudiziale senza violare il regolamento impugnato. Inoltre, secondo la ricorrente, non esistono mezzi di ricorso nazionali efficaci.

 Giudizio del Tribunale

39      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, la ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che l’atto costituisca in realtà una decisione che riguardi il ricorrente direttamente e individualmente. Secondo consolidata giurisprudenza, il criterio di distinzione fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell’atto controverso (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I‑4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C‑87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I‑2003, punto 33). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T‑482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II‑609, punto 55).

40      Nella fattispecie, il regolamento impugnato assicura alla denominazione «miel de Provence» la protezione delle indicazioni geografiche prevista dal regolamento n. 2081/92, il quale all’art. 2, n. 2, lett. b), definisce l’indicazione geografica come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.

41      La protezione derivante dalla registrazione consiste nel fatto di riservare l’uso della denominazione «miel de Provence» ai fabbricanti di prodotti che rispettano le esigenze geografiche e qualitative imposte dal disciplinare alla fabbricazione del miele di Provenza. Come è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, il regolamento impugnato, lungi dal riferirsi ad operatori determinati qual è la ricorrente, riconosce a tutte le imprese, i cui prodotti soddisfino le esigenze geografiche e qualitative prescritte, il diritto di commercializzarli sotto la suddetta denominazione e nega tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non rispondano a tali condizioni, uguali per tutte le imprese. Il regolamento impugnato si applica sia a tutti i produttori di «miel de Provence» legalmente autorizzati ad utilizzare tale denominazione che a tutti quelli – presenti e futuri (eventualmente, allo spirare del periodo transitorio previsto all’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92) – non autorizzati ad utilizzare la suddetta denominazione. Il regolamento non si riferisce unicamente ai produttori degli Stati membri, ma spiega i propri effetti giuridici anche nei confronti degli innumerevoli fabbricanti di paesi terzi che desiderino esportare «miel de Provence» all’interno della Comunità, oggi o in futuro.

42      Il regolamento impugnato costituisce dunque una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (v. ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II‑3533, punto 51; 26 marzo 1999, causa T‑114/96, Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II‑913, punti 27‑29, e CSR Pampryl, cit., punti 42 e 43).

43      Ad ogni modo, non può escludersi che una disposizione che per sua natura e portata ha carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica. Ciò si verifica qualora l’atto di cui trattasi la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la identifichi alla stessa stregua dei destinatari di una decisione (sentenze della Corte Plaumann/Commissione, cit., pag. 220; 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punti 19 e 20; Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36, nonché Weber/Commissione, cit., punto 56).

44      Nella fattispecie, la ricorrente ha fatto valere cinque argomenti a sostegno della propria individualizzazione, che tuttavia non permettono di denotare una qualità ad essa peculiare, né circostanze particolari atte a caratterizzarla e quindi a distinguerla dagli altri operatori economici interessati.

45      Riguardo all’argomento sollevato dalla ricorrente e relativo ai diritti procedurali, occorre innanzi tutto ricordare che né il processo di elaborazione degli atti normativi né gli atti normativi stessi, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, in base ai principi generali del diritto comunitario, come il diritto al contraddittorio, la partecipazione delle persone interessate, in quanto si presume che i loro interessi siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l’adozione di tali atti (citate ordinanze Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, punto 60; CSR Pampryl, punto 50, e La Conqueste, punto 42). Di conseguenza, non sussistendo diritti procedurali espressamente garantiti, sarebbe incompatibile con il tenore e con lo spirito dell’art. 230 CE consentire a qualsiasi privato che abbia partecipato all’elaborazione di un atto di natura legislativa di proporre poi ricorso contro lo stesso atto (citate ordinanze Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, punto 68; CSR Pampryl, punto 50, e La Conqueste, punto 42).

46      La ricevibilità del presente ricorso deve dunque essere valutata con esclusivo riferimento alle garanzie procedurali specificatamente riconosciute in capo ai singoli dal regolamento n. 2081/92 (v., in tal senso, ordinanza CSR Pampryl, cit., punto 51).

47      Orbene, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, nel quadro della procedura di opposizione prevista da tale regolamento, le garanzie procedurali riconosciute ai singoli rientrano sotto la sola responsabilità degli Stati membri e non si esercitano nei confronti della Commissione.

48      L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2081/92 riconosce pertanto ai soli Stati membri il diritto di dichiararsi, dinanzi alla Commissione, contrari alla registrazione. Anche se, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può anch’essa opporsi alla registrazione prevista, essa è tenuta a farlo inviando una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. Questa disposizione non impone allo Stato membro interessato di trasmettere alla Commissione l’opposizione che gli è stata così dichiarata, ma solo di adottare i provvedimenti necessari per «prendere in considerazione» questa opposizione nei termini stabiliti. Inoltre, anche se, in base al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2081/92, «la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione», questa notifica avviene «tramite lo Stato membro». Nessuna disposizione dell’art. 7 del regolamento n. 2081/92 autorizza la Commissione a tener conto di un’opposizione ad essa notificata da una persona diversa da uno Stato membro. Infine, allorché una dichiarazione di opposizione è riconosciuta «ricevibile» ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 2081/92, il n. 5 di questo stesso articolo stabilisce che la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra di loro, senza affatto prevedere un intervento dei singoli (ordinanza La Conqueste, cit., punto 45).

49      La ricorrente non può quindi avvalersi dell’argomento secondo cui il quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato menziona espressamente che la dichiarazione d’opposizione è stata comunicata dalle autorità tedesche, e dimostrare che la Commissione avrebbe considerato la ricorrente negoziatrice esclusiva. Come sottolineato al punto precedente, la Commissione non è autorizzata a tenere conto di un’opposizione proveniente da un singolo. Soltanto le opposizioni degli Stati membri sono ricevibili. Il quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato si limita quindi a descrivere la procedura di opposizione stabilita dal regolamento n. 2081/92 e non consente, pertanto, alla ricorrente un diritto procedurale.

50      Con riferimento all’argomento della ricorrente secondo cui la giurisprudenza richiamata dalla Commissione individua una situazione diversa rispetto a quella della fattispecie, è giocoforza constatare che tale giurisprudenza interpreta l’art. 7 del regolamento n. 2081/92 su cui si basa la ricorrente, sicché tale argomento deve essere respinto.

51      Con riferimento all’argomento della ricorrente relativo al regolamento n. 510/2006, come modificato, occorre sottolineare che esso non è applicabile nella fattispecie e che, conseguentemente, non è possibile trarne conclusioni ai fini della soluzione della presente controversia. In ogni caso, il regolamento n. 510/2006 potrebbe anche essere interpretato nel senso che esclude l’esistenza di una tale garanzia nel regime istituito con il regolamento n. 2081/92.

52      Occorre aggiungere che le disposizioni dell’art. 7 del regolamento n. 2081/92 relative al diritto di opposizione dei singoli si distinguono fondamentalmente da quelle, molto specifiche, esistenti in materia di dumping e di sovvenzioni, che conferiscono a taluni operatori economici un ruolo particolare nel procedimento comunitario che porta all’istituzione di un dazio antidumping o antisovvenzioni (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 ottobre 1983, causa C‑191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913, punti 16 e 25). Ne consegue che il rinvio alla sentenza Timex, cit., che ha dichiarato ricevibile il ricorso introdotto da un denunziante in materia di antidumping in ragione, in particolare, dei diritti riconosciuti dal regolamento base ai denunzianti, del ruolo attivo rivestito da tale denunziante nel corso dell’inchiesta antidumping preparatoria e del fatto che l’istituzione del dazio antidumping era fondata sulla situazione particolare del suddetto denunziante, nonché il rinvio alla sentenza Cofaz, cit., relativa a garanzie procedurali che consentono a imprese denunzianti di chiedere alla Commissione di constatare un’infrazione delle norme comunitarie nel campo degli aiuti di Stato, sono ritenuti irrilevanti nella fattispecie.

53      Da quanto precede consegue che il regolamento n. 2081/92 non istituisce garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, a favore dei singoli (ordinanza CSR Pampryl, cit., punto 55) e che la ricorrente non può quindi avvalersi di tali garanzie procedurali.

54      La ricorrente non può nemmeno invocare fruttuosamente il fatto che il regolamento controverso avrebbe una grave incidenza economica sull’attività dei suoi membri. Infatti, la circostanza che un atto avente portata generale possa produrre effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarli in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 66, e ordinanza La Conqueste, cit., punto 37).

55      Le imprese membri della ricorrente sono anzi interessate dal regolamento impugnato solo in ragione della loro qualità di operatori economici che fabbricano o commercializzano miele e non presentano le condizioni per l’utilizzazione dell’IGP «miel de Provence». Esse sono dunque toccate analogamente a tutte le altre imprese i cui prodotti non sono conformi ai requisiti delle disposizioni comunitarie in materia, non solo della Germania, bensì di tutti gli altri Stati membri della Comunità e anche dei paesi terzi.

56      Il fatto che i membri della ricorrente commercializzino da tempo i loro prodotti sotto la denominazione «Honig aus der Provence» non attribuisce loro alcun diritto specifico che le individualizzi. La situazione della ricorrente non si distingue pertanto da quella di altri produttori che, allo stesso modo, hanno commercializzato i loro prodotti come «miel de Provence» e che non sono più autorizzati ad utilizzare tale denominazione ora protetta da registrazione come IGP (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale Alpenhain-Camembert-Werk e a./Commissione, cit., punto 66, e 13 dicembre 2005, causa T‑397/02, Arla Foods e a./Commissione, Racc. pag. II‑5365, punto 58).

57      La Corte ha espressamente confermato che il fatto che la ricorrente si sia trovata, al momento dell’adozione di un regolamento che prevede la registrazione di una denominazione d’origine, in una situazione tale da dover procedere ad adattamenti della sua struttura di produzione per soddisfare le suddette condizioni non è sufficiente affinché essa sia interessata individualmente alla stregua del destinatario di un atto (ordinanza della Corte 30 gennaio 2002, causa C‑151/01 P, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. I‑1179, punto 35).

58      Tale soluzione non può essere rimessa in discussione dall’argomento sollevato dalla ricorrente, secondo cui essa sarebbe stata individualmente interessata dal regolamento impugnato per il fatto che quest’ultimo, in realtà, sarebbe una decisione resa nei suoi confronti. Il regolamento, quale atto avente portata generale, non può, nella fattispecie, essere assimilato ad una decisione.

59      Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente che si fonda sull’esigenza di una protezione giurisdizionale effettiva, occorre, prima di tutto, rilevare che un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell’atto comunitario contestato (ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105, punto 58).

60      Inoltre, la Corte ha chiaramente stabilito, a proposito della condizione dell’interesse individuale richiesta dall’art. 230, quarto comma, CE, che, anche se quest’ultima, tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un ricorrente, dovesse essere interpretata alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, siffatta interpretazione non può spingersi fino a eludere la condizione di cui trattasi, la quale è espressamente prevista dal Trattato, senza eccedere le competenze che il Trattato stesso attribuisce ai giudici comunitari. Ne consegue quindi che, in difetto di tale requisito, nessuna persona fisica o giuridica è legittimata ad introdurre un ricorso d’annullamento contro un regolamento (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punti 37 e 44, e 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 36).

61      Dall’insieme delle considerazioni che precedono consegue che la ricorrente, in quanto associazione di produttori tedeschi di miele, non può essere considerata individualmente interessata dal regolamento impugnato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

62      Da quanto sopra risulta che, poiché il regolamento impugnato costituisce una misura di portata generale e poiché la ricorrente non è toccata in ragione di talune sue particolari circostanze ovvero di una situazione di fatto che la distingua in rapporto ad ogni altra persona e quindi la identifichi, il ricorso è irricevibile.

 Sulle spese

63      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente occorre, sulla base delle conclusioni della Commissione, condannarla a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 11 settembre 2007

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. D. Cooke


* Lingua processuale: il tedesco.