Language of document : ECLI:EU:T:2010:61

Causa T‑36/06

Bundesverband deutscher Banken eV

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Trasferimento di fondi pubblici alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Decisione che dichiara che la misura notificata non costituisce un aiuto — Criterio dell’investitore privato — Obbligo di motivazione — Gravi difficoltà»

Massime della sentenza

Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune

(Artt. 87, n. 1, CE e 88, nn. 2 e 3, CE)

Il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, che dà agli Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di potersi far sentire e che consente alla Commissione di essere completamente illuminata sul complesso dei dati del problema prima di adottare la propria decisione, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se la misura statale sia compatibile con il mercato comune. Conseguentemente, la Commissione può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per adottare una decisione favorevole ad una misura statale solo se essa è in grado di acquisire, al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ovvero che essa, ove sia qualificata come aiuto, è compatibile con il mercato comune.

Se è pur vero che il potere della Commissione quanto alla decisione di avvio di tale procedimento è vincolato, essa può, conformemente allo scopo di cui all’art. 88, n. 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, avviare un dialogo con lo Stato membro notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, le difficoltà eventualmente incontrate. Tuttavia, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune. Grava sul ricorrente l’onere della prova dell’esistenza di difficoltà gravi, prova che questi può fornire sulla base di un complesso di elementi concordanti, attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata del procedimento di esame preliminare e, dall’altro, al contenuto della decisione impugnata.

La questione se la Commissione abbia applicato erroneamente il criterio dell’investitore privato non si confonde con quella dell’esistenza di gravi difficoltà che esige l’avvio del procedimento d’indagine formale. Infatti, l’esame dell’esistenza di gravi difficoltà non è volto ad accertare se la Commissione abbia correttamente applicato l’art. 87 CE, bensì ad acclarare se essa disponeva, nel giorno in cui ha adottato la decisione impugnata, di informazioni sufficientemente complete per valutare la compatibilità della misura controversa con il mercato comune.

Peraltro, il fatto che la Commissione non abbia replicato a talune censure sollevate dal ricorrente nell’ambito di una causa parallela non implica che essa non potesse pronunciarsi sulla misura in esame alla luce delle informazioni di cui disponeva e che dovesse, quindi, avviare il procedimento d’indagine formale al fine di completare la propria indagine. Infatti, qualsivoglia argomento dedotto da una parte interessata nell’ambito di un procedimento distinto vertente su circostanze analoghe non è necessariamente tale da dar luogo a gravi difficoltà che esigono l’avvio del procedimento formale. Qualora, come nel caso di specie, la Commissione abbia avviato il procedimento d’indagine formale con riguardo ad operazioni simili e, in tale occasione, si sia discusso dell’importanza di talune caratteristiche comuni a tutte le operazioni, si può ritenere che non solo la Commissione disponesse, al giorno dell’adozione della decisione impugnata, di informazioni che le consentivano di valutare la pertinenza di dette caratteristiche, ma anche che qualsiasi altra persona interessata abbia avuto la possibilità di fornire alla Commissione tutte le informazioni che abbia ritenuto necessarie in merito.

(v. punti 125-127, 129-131)