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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 22 aprile 2022 – CH / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-279/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: CH

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2 della direttiva 2013/34/UE 1 debba essere interpretato nel senso che non si applica ai contribuenti che siano persone fisiche, ma riguarda soltanto le società e le altre imprese elencate negli allegati I e II di tale direttiva.

In caso di risposta affermativa, se ciò significhi che le disposizioni della direttiva 2013/34/UE che impongono obblighi non sono applicabili ai privati, cosicché gli obblighi aventi come destinatari le imprese rientranti nel suo ambito di applicazione non possono essere imposti ai contribuenti che siano persone fisiche né essere presi in considerazione nel contesto dell’esame degli obblighi fiscali gravanti sui medesimi.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia conforme ai principi dell’obbligo contabile, alla finalità e alla funzione dell’obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 4, 30 e 33 della direttiva 2013/34, nonché al diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione] e ai principi generali di certezza del diritto e di proporzionalità, che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro avvii un procedimento consistente nel constatare l’esistenza di un differenziale impositivo a carico di un contribuente privato fondandosi sulle disposizioni della legge contabile, e ciò per il solo motivo che il contribuente non è in grado di porre a disposizione dell’amministrazione fiscale l’integralità dei documenti contabili di una società indipendente dal medesimo, per giustificare che lo stesso ha utilizzato, nell’interesse della società, quale datore di lavoro, le liquidità gestite nel contesto della sua attività lavorativa, in osservanza di istruzioni o in forza di mandati, e che, di conseguenza, l’autorità fiscale tiene conto, a sfavore del contribuente, della mancanza di documenti di cui lo stesso non può disporre a motivo di ostacoli fiscali oggettivi, dato che i bilanci d’esercizio sono accessibili al pubblico a motivo dell’obbligo di pubblicazione incombente alle imprese.

Se le disposizioni della direttiva 2013/34, in particolare il suo preambolo e gli articoli 4, 6, 30 e 33, possano essere interpretati nel senso che l’esecuzione degli obblighi previsti da tali articoli crea una presunzione legale di conformità dei bilanci d’esercizio ai principi contabili, in particolare ai principi del quadro fedele e di conservazione di prove documentali.

Se sia conforme agli articoli 4, 6, 30 e 33 della direttiva 2013/34, nonché al diritto a un equo processo, riconosciuto dall’articolo 47 della Carta, e al principio generale di certezza del diritto il procedimento in cui l’amministrazione fiscale non accetta come prova i bilanci d’esercizio pubblicati dalla società, senza confutare la presunzione legale relativa al rispetto delle disposizioni della direttiva 2013/34 e senza esaminare il contenuto della dichiarazione, in quanto non sono sufficienti, di per sé, a provare in modo credibile tale contenuto - in particolare che gli importi ritirati sono stati rimborsati dal contribuente alla società - ma è necessaria a tal fine la totalità dei documenti contabili della società.

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1 Direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19).