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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Limburg (Paesi Bassi) il 13 novembre 2023 – C / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-669/23, Zhang) 1

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Limburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: C

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 3, 5, 6, 8 e 9, della direttiva rimpatrio 1 debbano essere interpretati nel senso che soltanto qualora gli interessi e i principi menzionati all’articolo 5 della direttiva rimpatrio, che ostano all’allontanamento verso il paese di destinazione ad opera dello Stato membro, ostino parimenti a che il cittadino del paese terzo non possa soddisfare volontariamente o autonomamente l’obbligo di rimpatrio partendo volontariamente per un altro paese terzo, non si può adottare una decisione di rimpatrio oppure una decisione di rimpatrio già adottata deve essere revocata o sospesa.

2)    Se una normativa nazionale ai sensi della quale la possibilità di rivendicare il diritto a servizi basilari è collegata al soggiorno regolare, sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con i punti 12 e 24 della direttiva rimpatrio e con l’articolo 1 e l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e, in caso affermativo, se l’esistenza di siffatta normativa debba essere presa in considerazione ai fini della questione se una decisione di rimpatrio possa essere adottata e/o mantenuta qualora il cittadino del paese terzo non possa essere allontanato.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).