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Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-554/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della DG TAXUD, comunicata alla ricorrente con lettera in data 26 settembre 2008, che respinge l'offerta della ricorrente presentata in risposta al bando di gara d'appalto pubblico TAXUD/2007/AO-005 (TiMea) per la "Prestazione di servizi per le applicazioni informatiche della Comunità nei settori doganale, delle accise e della fiscalità" (GU 2008/S 203-268728) e tutte le decisioni successive della Commissione ad essa connesse, ivi inclusa la decisione di aggiudicare l'appalto al contraente vincitore;

condannare la DG TAXUD al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in relazione alla gara d'appalto di cui trattasi, per un ammontare pari a 7.638.125 €;

condannare la DG TAXUD al pagamento delle spese legali della ricorrente nonché degli altri costi sopportati dalla ricorrente in relazione al presente ricorso, anche nel caso in cui tale ricorso sia respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione europea (DG TAXUD), comunicata alla ricorrente con lettera in data 26 settembre 2008, che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d'appalto pubblico TAXUD/2007/AO-005 (TiMea) per la "Prestazione di servizi per le applicazioni informatiche della Comunità nei settori doganale, delle accise e della fiscalità" (GU 2008/S 203-268728), nonché il risarcimento dei danni ex art. 253 CE.

La ricorrente sostiene che il Comitato di valutazione ha commesso diversi errori di valutazione manifesti riguardo alla valutazione dell'offerta. Secondo la ricorrente, il Comitato di valutazione si è discostato dalla abituale prassi della Commissione ed ha ignorato le indicazioni indicate nel capitolato d'appalto TiMea, che suggeriscono che l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe contattare l'offerente nell'ambito della fase selettiva del bando di gara d'appalto, chiedendo informazioni supplementari o chiarimenti. È ulteriormente contestata la violazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'art. 100 del Regolamento finanziario nonché dei principi di buona amministrazione e di legittimo affidamento. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'amministrazione aggiudicatrice ha fatto un uso errato dei suoi poteri ed ha violato i principi di trasparenza e di equo trattamento enunciati dall'art. 93, n. 1, del Regolamento finanziario.

La ricorrente sostiene che la convenuta non le ha fornito un'adeguata analisi dei risultati delle verifiche effettuate in seguito ai commenti della ricorrente sul rapporto di valutazione.

La ricorrente afferma che la convenuta ha utilizzato abusivamente i criteri selettivi al fine di scartare l'offerta della ricorrente. In tal modo, ha violato gli artt. 134, n. 2, e 148, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) della Commissione n. 2342/2002 1, nonché l'art. 32, n. 2, della direttiva 92/50 2.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)

2 - Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1)