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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad - Bulgaria) - Said Shalimovich Kadzoev (Huchbarov)

(Causa C-357/09 PPU) 1

(Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 15, nn. 4-6 - Periodo di trattenimento - Considerazione del periodo durante il quale l'esecuzione di una decisione di allontanamento è stata sospesa - Nozione di "prospettiva ragionevole di allontanamento")

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Said Shalimovich Kadzoev (Huchbarov)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Administrativen sad Sofia-grad - Interpretazione dell'art. 15, nn. 4, 5 e 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, p. 98) - Superamento della durata massima di trattenimento prevista dell'art. 15 di tale direttiva, per quanto riguarda un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare - Superamento di tale durata massima al momento dell'entrata in vigore della direttiva, ma prima del recepimento di quest'ultima nell'ordinamento interno, che non stabilisce limiti temporali del trattenimento - Applicazione delle disposizioni della direttiva dopo il loro recepimento nel diritto nazionale e assenza di retroattività per i casi pendenti - Mancata considerazione, nel calcolo della durata massima del trattenimento, del tempo trascorso in occasione dello svolgimento di un procedimenti di impugnazione della decisione di allontanamento adottata dalle autorità nazionali - Eventuale ammissibilità d'un superamento di tale durata, fondato sull'assenza di documenti d'identificazione e di mezzi di sussistenza e sul comportamento aggressivo della persona interessata - Nozione di "prospettiva ragionevole di allontanamento"

Dispositivo

L'art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev'essere interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento subìto nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile.

Il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dell'allontanamento ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2008/115.

L'art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che il periodo durante il quale l'esecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dall'interessato avverso tale decreto è preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell'allontanamento quando, durante tale procedimento, l'interessato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea.

L'art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che non si applica quando le possibilità di proroga dei periodi di trattenimento previsti dall'art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.

L'art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che quest'ultima non sussiste quando risulta poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.

L'art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che non consente, quando il periodo massimo di trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente l'interessato in quanto egli non è in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine.

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1 - GU C 267 del 7.11.2009.