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Ricorso proposto l’8 febbraio 2022 – Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-85/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Gr. Koleva, C. Hermes)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)    Accertare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «Habitat»)1 , in quanto:

non ha designato il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni come zona speciale di conservazione («ZSC») 194 dei complessivi 229 siti riconosciuti quali siti di importanza comunitaria («SIC») con le decisioni 2009/93/CE, 2009/91/CE e 2009/92/CE del 12 dicembre 2008 e con la decisione 2013/23/CE del 16 novembre 2012;

ha violato in modo sistematico e continuato il suo obbligo di definire obiettivi dettagliati di conservazione specifici a livello di sito;

ha violato in modo sistematico e continuato il suo obbligo di definire le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, e

non ha correttamente recepito nel diritto nazionale l’articolo 6, paragrafo 1.

2)    Condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente causa riguarda il non corretto recepimento dell’articolo 6, paragrafo 1, e la non corretta applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «Habitat» da parte della Repubblica di Bulgaria.

L’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce in particolare che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione («ZSC») il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni. La Corte di giustizia, nella sentenza pronunciata nella causa C-849/19, Commissione/Grecia (EU:C:2020:1047), ha dichiarato che gli Stati membri sono anch’essi tenuti a definire obiettivi dettagliati di conservazione per ciascun sito di importanza comunitaria («SIC»). Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «Habitat», per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

Secondo la Commissione, ha Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto ai seguenti obblighi ad essa incombenti in forza delle summenzionate disposizioni: la tempestiva designazione di «ZSC», la definizione di obiettivi dettagliati di conservazione specifici a livello di sito, la definizione delle misure di conservazione necessarie e il corretto recepimento dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «Habitat» nel diritto nazionale.

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1 GU 1992, L 206, pag. 7.