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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni – Trasporti – Trasporti su strada – Direttiva 2014/31/UE – Ambito di applicazione – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai fini della determinazione della massa degli autoveicoli – Utilizzo degli strumenti per pesare ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale a carattere penale»

Nella causa C‑283/23 [Marhon] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 26 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2023, nel procedimento penale a carico di

FB,

JL Sàrl

con l’intervento di:

Procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Eupen,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e I. Ziemele, giudice,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, T. Suchá e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Flett e G. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 2, punto 3, e dell’articolo 3 della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU 2014, L 96, pag. 107, e rettifica in GU 2016, L 13, pag. 58).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di FB e della JL Sàrl, riguardante due reati che FB avrebbe commesso per aver guidato un veicolo da trasporto, appartenente alla JL, superiore alla massa massima autorizzata.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 4, 5 e 47 della direttiva 2014/31 enunciano quanto segue:

«(4)      La presente direttiva disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono nuovi sul mercato dell’Unione [europea] al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

(5)      È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a tutelare il pubblico contro la possibilità di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati in talune categorie di applicazioni.

(...)

(47)      Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione degli interessi pubblici disciplinati dalla presente direttiva, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

2.      Ai fini della presente direttiva si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:

(...)

b)      la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un’ammenda, di una remunerazione, di un’indennità o di un canone di tipo analogo;

c)      la determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;

(...)

g)      tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f)».

5        L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “strumento per pesare”: uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare può inoltre servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;

2)      “strumento per pesare a funzionamento non automatico” o “strumento”: uno strumento per pesare che necessita l’intervento di un operatore durante la pesatura;

3)      “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di uno strumento per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

4)      “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di uno strumento sul mercato dell’Unione;

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio»:

«1.      Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti applicabili della presente direttiva.

2.      Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché possano essere messi in servizio, per gli impieghi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), solo gli strumenti che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3.      Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli strumenti messi in servizio per gli impieghi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), continuino a soddisfare i requisiti applicabili della presente direttiva».

7        L’articolo 4 della direttiva 2014/31, intitolato «Requisiti essenziali», al suo primo comma dispone quanto segue:

«Gli strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), soddisfano i requisiti essenziali definiti nell’allegato I».

 Diritto belga

8        L’articolo 1 del regio decreto del 12 ottobre 2010 che disciplina l’approvazione, la verifica e l’installazione degli strumenti di misura utilizzati per verificare l’applicazione della legge relativa alla polizia stradale e dei decreti adottati in esecuzione di quest’ultimo (Moniteur belge del 25 ottobre 2010, pag. 63130; in prosieguo: il «regio decreto del 2010»), prevede quanto segue:

«Salvo applicazione di altre normative concernenti strumenti specifici, il presente decreto si applica agli strumenti utilizzati per verificare l’applicazione della legge relativa alla polizia stradale, coordinata il 16 marzo 1968 e dei decreti adottati in esecuzione di quest’ultima, che costituiscono misure, direttamente o indirettamente, denominate nel presente decreto “strumenti”».

9        L’articolo 1 del regio decreto del 12 aprile 2016, in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Moniteur belge del 19 aprile 2016, pag. 26487), intitolato «Oggetto», così dispone:

«Il presente decreto recepisce la [direttiva 2014/31]».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Il 28 febbraio 2019, a Saint-Vith (Belgio), la polizia belga ha proceduto al controllo di un autoveicolo adibito al trasporto di legname, appartenente alla JL.

11      L’operazione di pesatura effettuata dalla polizia in occasione di tale controllo (in prosieguo: l’«operazione di pesatura») ha rivelato che la massa di tale veicolo superava ampiamente la massa massima autorizzata di 20 856 chilogrammi.

12      Di conseguenza, FB, conducente del veicolo, è stato sottoposto a procedimento dinanzi al tribunal de police d’Eupen, section de Saint-Vith (Tribunale in materia di contravvenzioni di Eupen, sezione di Saint-Vith, Belgio), da un lato, per il trasporto di beni su strada mediante un autoveicolo la cui massa totale superava quella autorizzata e, dall’altro, in qualità di caricatore di un trasporto di merci, per aver impartito istruzioni o compiuto atti che hanno comportato il superamento delle masse e delle dimensioni massime autorizzate. La JL, datore di lavoro di FB, è stata chiamata in causa in qualità di responsabile civile.

13      Con sentenza del 2 febbraio 2021, tale giudice ha assolto FB, con la motivazione che le bolle di pesatura relative all’operazione di pesatura non contenevano l’indicazione della persona che ha proceduto alla pesatura né l’indicazione del marchio e del numero di serie dello strumento per pesare utilizzato, cosicché non era possibile accertare se le bolle si riferivano effettivamente a tale strumento.

14      Investito di un appello proposto dal procureur du Roi (Belgique), (procuratore della Corona, Belgio) avverso tale sentenza, il tribunal de première instance d’Eupen, chambre correctionnelle (Tribunale di primo grado di Eupen, sezione penale, Belgio), da un lato, ha respinto l’argomento di FB e della JL secondo cui l’operazione di pesatura era stata effettuata in violazione del regio decreto del 2010.

15      Dall’altro lato, tale giudice ha ritenuto che detta operazione fosse disciplinata non dal regio decreto del 2010, bensì dalla norma che recepisce nel diritto belga la direttiva 2014/31, vale a dire il regio decreto del 12 aprile 2016 in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

16      In tali circostanze, con sentenza del 23 marzo 2022, detto giudice ha, in particolare, condannato FB a un’ammenda e alla sospensione della patente di guida di un qualsiasi veicolo a motore per un periodo di tre mesi.

17      Investita dell’impugnazione proposta da FB e dalla JL avverso tale sentenza, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), giudice del rinvio, rileva che, al fine di stabilire le condizioni alle quali l’operazione di pesatura avrebbe dovuto essere realizzata, occorre precisare la portata dell’ambito di applicazione della direttiva 2014/31 e, in particolare, stabilire se, come sostenuto da FB e dalla JL dinanzi al giudice d’appello, tale direttiva si applichi solo alle operazioni di pesatura effettuate nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale dell’utilizzatore dello strumento per pesare a funzionamento non automatico di cui si tratta.

18      Il giudice del rinvio osserva, da un lato, che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/31 prevede, alla lettera c), che tale direttiva è applicabile, in particolare, alla «determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari» e, alla lettera g), per «tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f)». Pertanto, dal momento che l’utilizzazione dello strumento per pesare a funzionamento non automatico in questione sembra rientrare in una di tali categorie, tale disposizione sembrerebbe indicare che l’operazione di pesatura rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

19      Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, quando si riferisce alla messa in servizio di tali strumenti per pesare e ai requisiti che essi devono continuare a rispettare dopo tale momento, non prevede che essi debbano essere necessariamente utilizzati nell’ambito di un’attività commerciale del loro utilizzatore.

20      Dall’altro lato, il titolo della direttiva 2014/31 suggerirebbe un’interpretazione più restrittiva del suo ambito di applicazione, in quanto si riferisce all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla «messa a disposizione sul mercato» di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Tale riferimento sembrerebbe indicare che tale direttiva si applica unicamente nell’ambito di un’attività commerciale dell’utilizzatore di tali strumenti.

21      Parimenti, secondo il giudice del rinvio, il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, relativo agli obblighi degli Stati membri in occasione della messa a disposizione sul mercato di tali strumenti, depone prima facie a favore di una tale interpretazione della direttiva 2014/31. Infatti, la definizione di «messa a disposizione sul mercato», di cui all’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, indicherebbe che essa deve essere realizzata nell’ambito dell’attività commerciale dell’utilizzatore di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico.

22      Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[Se gli articoli 1, 2 punto 3, e 3 della direttiva 2014/31] siano applicabili all’utilizzo, da parte delle autorità giudiziarie o di polizia, di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai fini della determinazione della massa degli autoveicoli per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, sanzionata penalmente, e che, come gli articoli 41, paragrafo 3, punto 1°, e 43, paragrafo 3, punto 1º, della legge del 15 luglio 2013, che disciplina il trasporto di merci su strada e che attua il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e che attua il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada [(Moniteur belge del 18 febbraio 2014, pag. 13108)] e 21, [comma] 1, punto 5º, e 35, punto 4º, del regio decreto 22 maggio 2014, che disciplina il trasporto di merci su strada [(Moniteur belge del 15 luglio 2014, pag. 53667)], vietino la messa in circolazione di veicoli la cui massa misurata superi la massa massima autorizzata».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la sua questione il giudice del rinvio intende ottenere dalla Corte, in sostanza, chiarimenti riguardanti la delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva 2014/31. Detto giudice si interroga, in particolare, sulla questione se tale direttiva sia applicabile quando strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono utilizzati non da un operatore economico nell’ambito di un’attività commerciale, bensì da autorità giudiziarie o di polizia per la determinazione della massa di un veicolo, ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale rientrante nel settore penale.

24      Sebbene detto giudice si riferisca, con la questione, di cui si tratta all’interpretazione di diverse disposizioni di tale direttiva, la definizione del suo ambito di applicazione figura all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima.

25      Di conseguenza, occorre riformulare la questione pregiudiziale come diretta a stabilire se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico quando tali strumenti sono utilizzati, dalle autorità giudiziarie o di polizia, per la determinazione della massa di un veicolo, ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale rientrante nel settore penale.

26      Per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23, EU:C:2024:327, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

27      Occorre rilevare, in primo luogo, che il testo dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31 ne definisce il campo di applicazione in modo molto ampio. Infatti, secondo tale disposizione, tale direttiva si applica «agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico».

28      Pertanto, né l’utilizzo cui è destinato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico né la circostanza che il suo utilizzatore sia un’autorità giudiziaria o di polizia appaiono, alla luce del tenore letterale della disposizione di cui trattasi, elementi pertinenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31, per determinare se lo strumento in questione rientri nell’ambito di applicazione della medesima direttiva.

29      Una tale constatazione è, in secondo luogo, confermata dall’esame del contesto in cui si inserisce l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31 e dell’obiettivo di quest’ultima.

30      A tale proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva definisce la nozione di «strumento per pesare a funzionamento non automatico» facendo riferimento, in particolare, alla funzione svolta da tali strumenti, senza prendere in considerazione le modalità o le categorie di utilizzazione degli stessi.

31      In secondo luogo, occorre ricordare che la direttiva 2014/31 elenca, al suo articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), diverse categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

32      Tra le categorie di cui a tale articolo 1, paragrafo 2, figura, alla lettera b), la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un’ammenda, di una remunerazione, di un’indennità o di un onere di tipo analogo, nonché, alla lettera c), la determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari.

33      Orbene, l’utilizzazione di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico come quella di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare in una di queste due categorie di utilizzazione espressamente previste dalla direttiva 2014/31.

34      Peraltro, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g) di tale direttiva, istituisce una categoria di utilizzazione residua di un tale strumento, che si riferisce a «tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f)» di tale articolo 1, paragrafo 2. Ne consegue che, quando uno strumento per pesare a funzionamento non automatico è destinato ad essere utilizzato per fini diversi da quelli menzionati in detto articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), tale strumento rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

35      In terzo luogo, per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti messi in servizio per gli impieghi elencati all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2014/31, occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva esige che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni appropriate per assicurare che tali strumenti continuino a soddisfare i requisiti applicabili di tale direttiva.

36      Orbene, dall’analisi della direttiva 2014/31 risulta che quest’ultima non impone che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico siano utilizzati, dopo la loro messa in servizio, a fini commerciali.

37      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo della direttiva 2014/31, dal suo considerando 47 risulta che esso consiste nel garantire che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sul mercato soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di protezione degli interessi pubblici garantiti da tale direttiva.

38      Orbene, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, un’utilizzazione di tali strumenti come quella di cui si tratta nel procedimento principale può rientrare, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, tra le categorie di utilizzazione espressamente prese in considerazione all’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), di detta direttiva. Pertanto, un’eventuale esclusione di tali strumenti dall’ambito di applicazione della medesima direttiva per il solo motivo che essi sono utilizzati da autorità giudiziarie o di polizia, ai fini dell’applicazione di una disposizione di natura penale, implicherebbe che tali strumenti, in una di tali categorie di utilizzazione, potrebbero essere immessi sul mercato senza essere conformi ai requisiti destinati a garantire la salvaguardia degli interessi pubblici cui mira la direttiva 2014/31 e, in tal modo, ledere detti interessi.

39      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico quando detti strumenti sono utilizzati, dalle autorità giudiziarie o di polizia, per la determinazione della massa di un veicolo, ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale rientrante nel settore penale.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico,

deve essere interpretato nel senso che:

tale direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico quando detti strumenti sono utilizzati, dalle autorità giudiziarie o di polizia, per la determinazione della massa di un veicolo, ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale rientrante nel settore penale.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.