Language of document : ECLI:EU:C:2018:717

Causa C594/16

Enzo Buccioni

contro

Banca d’Italia

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2013/36/UE – Articolo 53, paragrafo 1 – Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta – Divulgazione di informazioni riservate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018

1.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Scambio di informazioni tra autorità competenti – Obbligo di rispetto del segreto professionale – Oggetto

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 53, § 1)

2.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Scambio di informazioni tra autorità competenti – Obbligo di rispetto del segreto professionale – Portata – Divulgazione di informazioni a un terzo che intende avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali lesi a seguito della messa in liquidazione coatta di un ente creditizio – Insussistenza della violazione – Presupposti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 53, § 1)

1.      L’attuazione efficace del regime di vigilanza prudenziale degli enti creditizi che il legislatore dell’Unione ha istituito adottando la direttiva 2013/36, fondato sulla sorveglianza esercitata nell’ambito di uno Stato membro e sullo scambio di informazioni tra le competenti autorità di diversi Stati membri, come descritto in breve ai punti precedenti, richiede che sia gli enti creditizi sorvegliati sia le autorità competenti possano avere la certezza che le informazioni riservate fornite conservino in linea di principio il loro carattere riservato (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 31). Infatti, l’assenza di una siffatta fiducia potrebbe compromettere la trasmissione agevole delle informazioni riservate necessarie per l’attività di vigilanza prudenziale (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 32). È dunque al fine di tutelare non solo gli specifici interessi degli enti creditizi direttamente coinvolti, ma anche l’interesse generale collegato, in particolare, alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione, che l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 impone, come regola generale, l’obbligo del segreto professionale (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 33). Infine, i casi specifici in cui il principio generale di divieto di divulgazione delle informazioni riservate detenute dalle autorità competenti, posto dall’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, non ostacola, in via eccezionale, la loro trasmissione o utilizzo sono indicati in modo tassativo in tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 38).

(v. punti 27-30)

2.      L’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev’essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.

(v. punto 40 e dispositivo)