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Ricorso proposto il 26 febbraio 2009 - United Phosphorus / Commissione

(Causa T-95/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Phosphorus (Warringthon, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese del procedimento;

adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con tale ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, conformemente all'art. 230 CE, della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (notificata con il numero C(2008) 6281)1. Le misure controverse entreranno in vigore il 7 maggio 2009.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue pretese.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione controversa contiene manifesti errori di valutazione. A suo parere, non sussistono giustificazioni scientifiche sufficienti per le conclusioni contenute nella decisione controversa, e la Commissione, in violazione dell'art. 5 della direttiva 91/4142 e dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1490/20023, non ha preso in considerazione tutte le prove scientifiche disponibili.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato forme sostanziali, ossia l'art. 11 del regolamento n. 1490/2002, in quanto il suo presunto comportamento contrastante e contraddittorio ha negato alla ricorrente il diritto di revocare il supporto di una sostanza in cambio di una proroga della fase di eliminazione graduale in attesa della ripresentazione di un fascicolo. Inoltre, la ricorrente rileva che la Commissione non ha adottato la decisione controversa entro i termini procedurali applicabili, violando, pertanto, l'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1490/2002.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato principi fondamentali del diritto comunitario, come il principio di legittimo affidamento, il principio dell'equo processo e il diritto della difesa della ricorrente, nonché il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 CE, in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe potuto prorogare i termini applicabili al fine di concedere più tempo all'EFSA per riesaminare le informazioni e i dati presentati dalla ricorrente. Essa osserva inoltre che la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente per giustificare il suo disaccordo sulla posizione della SMR e dell'EFSA, violando, pertanto, gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 253 CE.

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1 - GU 2008, L 326, pag. 35.

2 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU 2002, L 224, pag. 23).