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Ricorso proposto il 25 settembre 2013 – Philip Morris Benelux / Commissione

(Causa T-520/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Benelux (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv. K. Nordlander e P. Harrison, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare la decisione adottata dal Segretario generale della Commissione europea, del 15 luglio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale la Commissione ha respinto la richiesta della ricorrente di accesso alle versioni preliminari della relazione riguardante la valutazione d’impatto allegata alla proposta della Commissione relativa alla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco; e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/20011 , nella parte in cui ha argomentato e ha concluso che sia il primo sia il secondo paragrafo dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento (che si escludono a vicenda) potevano essere applicati contemporaneamente alla stessa fattispecie all’esame.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nella parte in cui ha concluso che l’eccezione ristretta e limitata prevista in detto comma giustificava il suo diniego di concedere l’accesso ai documenti richiesti.

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché i documenti richiesti non costituiscono riflessioni e pertanto non rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di cui trattasi. Inoltre (i) la divulgazione dei documenti richiesti non pregiudicherebbe il processo decisionale della Commissione; e (ii) vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).