Language of document : ECLI:EU:T:2009:242

Causa T‑414/07

Européenne de traitement de l’information (Euro-Information)

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario raffigurante una mano che tiene una carta con tre triangoli — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

1.      È privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il segno figurativo riproducente una mano che tiene una figura rettangolare avente l’apparenza di una carta, accompagnata da tre triangoli orientati nella stessa direzione, la cui registrazione viene richiesta per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, in quanto il segno sarà percepito dal pubblico pertinente come un’indicazione utilitaria, intesa ad indicare la procedura da seguire per utilizzare una carta al fine di procedere ad una transazione, e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi in oggetto. Infatti, il consumatore medio si trova quotidianamente di fronte a questo tipo d’indicazione utilitaria in vari luoghi, quali le banche, i supermercati, le stazioni, gli aeroporti, i parcheggi e le cabine telefoniche.

Il contesto in cui si inserisce la figura rettangolare di colore chiaro, vale a dire la mano stilizzata che la tiene e i tre triangoli orientati, nonché i prodotti e i servizi in oggetto, non lascia spazio ad alcuna incertezza riguardo alla percezione di tale segno da parte del pubblico pertinente. Parimenti, l’insieme composto dai tre triangoli di colore nero, per la sua integrazione nel segno in oggetto, non possiede carattere distintivo, in quanto esso viene percepito dal pubblico pertinente come consistente in frecce direzionali aventi una funzione utilitaria, ossia quella di indicare il punto in cui la carta magnetica deve essere inserita nel distributore. Di conseguenza, detti triangoli non sono distintivi in relazione ad alcuna delle classi dei prodotti e dei servizi in oggetto.

La conclusione relativa all’assenza di carattere distintivo si applica a tutti i prodotti e servizi in oggetto, i quali sono connessi all’utilizzo delle carte di pagamento elettronico e alla realizzazione di transazioni che comportano l’utilizzo di tali carte, come i pagamenti elettronici tramite una carta magnetica (classe 9), alla gestione amministrativa dei distributori automatici (classe 35), ai sistemi di pagamento elettronico sulle reti informatiche (classe 42), alla commercializzazione di carte magnetiche di pagamento e alle transazioni grazie all’utilizzo di dette carte (classe 36) o, ancora, ai procedimenti di telecomunicazioni e di trasmissione d’informazioni elettroniche che operano come una sorta di messaggi in base ai quali tali servizi possono essere ottenuti utilizzando una carta magnetica (classe 38).

A tale riguardo, non è stato dimostrato che sia un errore ritenere che, tenuto conto dei prodotti e dei servizi in oggetto, il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico pertinente come direttamente e necessariamente connesso alla realizzazione di transazioni di pagamento elettronico tramite una carta magnetica.

(v. punti 37-41)

2.      L’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, richiede che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio, i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata.

Per valutare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio, possono essere prese in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, si possa ritenere che gli ambienti interessati o quantomeno una parte significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, si deve concluderne che la condizione imposta dall’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 è soddisfatta.

(v. punti 46-47)