Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 13 novembre 2023 – AEON NEPREMIČNINE e a., STAN nepremičnine d.o.o. e Državni svet Republike Slovenije / Državni zbor Republike Slovenije
(Causa C-674/23, AEON NEPREMIČNINE e a.)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Parti istanti e parte richiedente: AEON NEPREMIČNINE, d.o.o. e a., STAN nepremičnine d.o.o. e Državni svet Republike Slovenije
Altra parte nel procedimento: Državni zbor Republike Slovenije
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 7, 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con l’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 1 , debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro dell’Unione europea, in virtù della quale il compenso massimo consentito per l’intermediazione immobiliare nell’ambito dell’acquisto o della vendita per un medesimo immobile non può ammontare a più del 4% del prezzo contrattuale, allorché si tratta di un’intermediazione nell’ambito dell’acquisto o della vendita di un edificio unifamiliare, di un appartamento o di un’unità abitativa con una persona fisica quale acquirente.
2) Se gli articoli 7, 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con l’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro dell’Unione europea, in virtù della quale il compenso massimo consentito per l’intermediazione nell’ambito di un contratto di locazione per un medesimo immobile non può ammontare a più del 4% dell’importo risultante dalla moltiplicazione dell’importo del canone di locazione mensile per il numero di mesi per i quali l’immobile viene messo a disposizione, e comunque non può eccedere una somma pari all’importo di un singolo canone di locazione mensile, allorché si tratta di un’intermediazione nell’ambito della locazione di un edificio unifamiliare, di un appartamento o di un’unità abitativa con una persona fisica quale locatario.
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1 GU 2006, L 376, pag. 36.