Language of document : ECLI:EU:T:2023:675

Causa T688/21

BNP Paribas Public Sector SA

contro

Comitato di risoluzione unico

 Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2023

«Clausola compromissoria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Contratti riguardanti l’impegno di pagamento irrevocabile e il meccanismo di garanzia – Rigetto della domanda di restituzione delle garanzie relative ai contributi ex ante forniti sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili – Ente cui è stata revocata l’autorizzazione – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Responsabilità extracontrattuale – Arricchimento senza causa»

1.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Carattere annuale e non rimborsabile

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, §§ 1 e 4)

(v. punti 28‑30)

2.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento per la risoluzione – Enti neoinseriti nella vigilanza o cambiamento di status – Nozione di cambiamento di status di un ente – Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Inclusione – Non incidenza sull’obbligo di contribuzione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, art. 12, § 2)

(v. punto 31)

3.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Pagamento di tali contributi sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili coperti da garanzie – Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Uscita di tale ente dall’ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione unico – Restituzione delle garanzie collegate a detti contributi – Presupposto – Restituzione delle garanzie in contanti a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili solo dopo il versamento dell’importo del contributo collegato a tali garanzie

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 3; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 7)

(v. punti 32‑51)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio del divieto di arricchimento senza causa dell’Unione – Mezzo di ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Presupposto – Ricorso per risarcimento danni basato su un arricchimento senza causa giustificato da obblighi contrattuali – Inammissibilità

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 72‑77)

Sintesi

La società BNP Paribas Public Sector SA, ricorrente, era un ente creditizio francese autorizzato fino al 24 marzo 2021, data in cui ha ottenuto dalla Banca centrale europea (BCE) la revoca della sua autorizzazione. Per i periodi di contribuzione compresi tra il 2016 e il 2021, essa ha contribuito al Fondo di risoluzione unico (SRF), per almeno una parte dei suoi contributi ex ante, mediante un impegno di pagamento irrevocabile. A tal fine, essa ha sottoscritto con il Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), per ciascun periodo, impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: gli «IPI 2016‑2021»). Il 1º aprile 2021 la ricorrente ha informato il SRB che la BCE le aveva revocato l’autorizzazione su sua richiesta e gli ha chiesto informazioni ai fini dell’ottenimento del rimborso delle garanzie connesse agli impegni di pagamento irrevocabili che aveva assunto.

Il 29 luglio 2021 la ricorrente ha notificato al SRB la risoluzione degli IPI 2016‑2021. Con lettera del 13 agosto 2021, quest’ultimo ha comunicato alla ricorrente che le avrebbe restituito le garanzie connesse agli IPI 2016‑2021 dopo il ricevimento dei contanti corrispondenti all’importo impegnato nell’ambito di tali impegni. Esso ha, in particolare, affermato che, alla luce dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 (1), secondo cui i contributi debitamente percepiti non erano rimborsati alle entità, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 (2), secondo cui il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili non pregiudicava in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del SRF, la cancellazione degli IPI 2016‑2021 e la conseguente restituzione delle garanzie a copertura di tali impegni potevano aver luogo solo dopo il versamento in contanti di una somma di importo pari all’importo dell’impegno di pagamento irrevocabile di cui trattasi. Il SRB ha quindi invitato la ricorrente a trasferirgli una somma di un determinato importo. Il 25 ottobre 2021 la ricorrente ha informato il SRB che, poiché, in base alla sua interpretazione del quadro normativo applicabile, per ottenere la restituzione delle garanzie, non era tenuta a trasferirgli i contanti corrispondenti agli importi impegnati nell’ambito degli IPI 2016‑2021, essa non avrebbe proceduto a detto trasferimento.

Con il suo ricorso, proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE (3) e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, la ricorrente chiede, in particolare, al Tribunale di constatare che la posizione espressa dal SRB nella sua lettera del 13 agosto 2021 è contraria alle clausole degli IPI 2016‑2021 e di ordinare al SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti connesse a tali impegni che esso ha trattenuto in violazione dei suoi obblighi contrattuali.

Con la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso della ricorrente. Da un lato, esso conferma che la circostanza che un’entità cessi di esercitare le proprie attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione a seguito della revoca della sua autorizzazione non incide sul suo obbligo di versare l’integralità del contributo ex ante dovuto per detto periodo di contribuzione e, dall’altro, precisa che l’obbligo di versare l’integralità di tale contributo non si limita alla sola parte del versamento immediatamente effettuato, ma include anche la parte fornita mediante un impegno di pagamento irrevocabile.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale sottolinea che dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 risulta che, per ogni anno di contribuzione, gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante sono tenuti a versare il contributo ordinario al SRF. Tale riscossione annuale dei contributi ex ante degli enti creditizi è stata istituita per garantire che, al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano il livello-obiettivo (4). Tenuto conto di tale obiettivo, il legislatore dell’Unione ha precisato, all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, che i contributi ex ante «debitamente percepiti» non erano rimborsati. Con questa formulazione, esso ha enunciato una regola priva di eccezioni. È per tale motivo che non vi si fa alcuna menzione della possibilità di adeguare a posteriori i contributi ex ante (5). Ne consegue che il cambiamento di status di un ente nel corso del periodo di contribuzione non incide sull’importo del contributo dovuto per l’anno in questione. Al riguardo, il giudice dell’Unione ha già dichiarato che la circostanza che un’entità cessi di esercitare le proprie attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione a seguito della revoca della sua autorizzazione non incide sul suo obbligo di versare l’integralità del contributo ex ante dovuto per detto periodo di contribuzione (6).

In secondo luogo, il Tribunale afferma che, per adempiere il loro obbligo di contribuzione al SRF, gli enti creditizi hanno la possibilità, conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, di versare immediatamente il loro contributo o di sottoscrivere un impegno di pagamento irrevocabile.

In terzo e ultimo luogo, esso ricorda che l’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81 stabilisce alcune norme applicabili agli impegni di pagamento irrevocabili, che hanno la particolarità di essere contratti conclusi a tempo indeterminato che consentono agli enti di differire il pagamento del loro contributo.

In tale contesto, il Tribunale rileva, tenuto conto del comune intendimento della parola «irrevocabile», che un impegno di pagamento irrevocabile implica un obbligo, che non può più essere messo in discussione, di pagare la somma per la quale tale impegno è stato assunto. Esso afferma inoltre che, sebbene l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non precisi espressamente che gli enti debbano prima versare il proprio contributo affinché la garanzia venga loro successivamente restituita, il regolamento n. 806/2014 richiede a tali enti di versare, nel periodo iniziale, un contributo annuale al SRF affinché quest’ultimo raggiunga il livello-obiettivo alla fine di detto periodo. Ne consegue che, se la garanzia a copertura di un impegno di pagamento irrevocabile fosse restituita senza previo ricevimento del contributo per il quale tale impegno è stato assunto, non solo l’ente interessato non soddisferebbe il suo obbligo di versare l’intero contributo dovuto per il periodo in cui esso rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, ma il contributo ex ante sotto forma di un impegno di pagamento irrevocabile non raggiungerebbe l’obiettivo di dotare il SRF di mezzi finanziari corrispondenti al livello previsto dal legislatore dell’Unione.

Come precisato dal giudice dell’Unione (7), la circostanza che un’entità cessi di esercitare le sue attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione a seguito della revoca della sua autorizzazione non incide sul suo obbligo di versare l’integralità del contributo ex ante dovuto per detto periodo di contribuzione. Il Tribunale considera che, per valutare la portata dell’obbligo di versare l’integralità di tale contributo, non ci si deve limitare alla sola parte del versamento immediatamente effettuato, senza tener conto dell’altra parte fornita mediante un impegno di pagamento irrevocabile. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 dispone espressamente che il ricorso ad impegni di pagamento irrevocabili non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. La cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile, causata dall’uscita dell’ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, e la restituzione della garanzia corrispondente, previste all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, non possono quindi avvenire a detrimento del SRF. Se così non fosse, quest’ultima disposizione sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla riscossione annuale dei contributi ex ante (8). Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 si applica al trattamento degli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 e, di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 deve essere interpretato alla luce di tale disposizione. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile prevista da quest’ultima disposizione abbia lo scopo di porre fine a tale impegno, in modo che esso non rimanga in vigore dopo l’uscita dell’ente contribuente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. Tale disposizione non ha quindi lo scopo di consentire agli enti che escono dall’ambito di applicazione di tale regolamento di sottrarsi al loro obbligo di pagare l’intero contributo dovuto, bensì mira ad assicurarsi che i mezzi finanziari del SRF siano il più rapidamente possibile a disposizione del SRB in caso di risoluzione, vale a dire mira a salvaguardare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF.

Peraltro, nemmeno la circostanza secondo cui l’uscita di un ente diminuirebbe l’importo totale dei depositi protetti, e quindi il livello-obiettivo, quand’anche accertata, esonera detto ente dal pagamento dell’intero contributo ex ante dovuto per il periodo di contribuzione. Il Tribunale rileva, in proposito, che, per il periodo compreso tra il 2016 e il 2021, la ricorrente rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 ed era quindi debitrice del contributo al SRF e che, per ciascuno di tali anni, il SRB ha calcolato il singolo contributo della ricorrente in funzione, in particolare, della proiezione da esso effettuata, nell’anno in questione, del livello-obiettivo da raggiungere alla fine del periodo iniziale. Pertanto, il fatto che il livello-obiettivo possa evolvere dopo l’uscita della ricorrente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non può avere alcun effetto sul calcolo, e quindi sull’importo, dei contributi dovuti per il periodo precedente alla sua uscita dal sistema. Di conseguenza, il fatto che l’uscita della ricorrente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 possa influenzare il livello-obiettivo, qualora fosse accertato, non potrebbe giustificare una modifica dell’importo dei contributi da essa dovuti per gli anni dal 2016 al 2021. Ciò non può giustificare nemmeno la restituzione delle garanzie a copertura degli IPI 2016‑2021 senza il previo versamento dei contributi per i quali tali impegni sono stati assunti.

Inoltre, il Tribunale ricorda che è già stato dichiarato che l’uscita di un ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non gli conferiva il diritto a un ricalcolo del contributo ex ante, in quanto, se il SRB dovesse tener conto dell’evoluzione della situazione giuridica e finanziaria degli enti creditizi nel corso del periodo di contribuzione di cui trattasi, difficilmente potrebbe calcolare in modo affidabile e stabile i contributi dovuti da ciascuno di essi e conseguire l’obiettivo di raggiungere, alla fine del periodo iniziale, almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di uno Stato membro (9). Ne consegue che la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile e la restituzione della garanzia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non possono comportare che la quota del contributo ex ante per la quale è stato assunto un impegno di pagamento irrevocabile non debba essere versata qualora l’ente contribuente esca dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. Tale ente rimane tenuto a pagare l’intero singolo contributo regolarmente calcolato dal SRB per il periodo in questione e non è autorizzato a pagarne solo una frazione.

Di conseguenza, il Tribunale rileva che la posizione espressa dal SRB, nella lettera del 13 agosto 2021, secondo cui esso può restituire le garanzie in contanti a copertura degli IPI 2016‑2021 solo dopo il versamento dell’importo del contributo per il quale tali strumenti sono stati utilizzati, non è contraria all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 né alla clausola 12.5 degli IPI 2016‑2021, che rinvia a tale disposizione.


1      Regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


2      Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).


3      Il Tribunale è competente a conoscere della domanda della ricorrente presentata sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, in forza delle clausole compromissorie contenute nella clausola 13.2 di ciascuno degli IPI 2016‑2021, le quali attribuiscono al Tribunale la competenza a statuire su qualsiasi controversia relativa alla legittimità, alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione di tali accordi.


4      Conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.


5      Sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU (C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 56).


6      Sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 85).


7      Sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 85).


8      Quale risulta dagli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014.


9      Sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18, EU:T:2021:28, punti 75 e 76).