Language of document : ECLI:EU:T:1998:96

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 maggio 1998 (1)

«Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammenda — Motivazione — Circostanze attenuanti»

Nella causa T-327/94,

SCA Holding Ltd, società di diritto inglese e del Galles, con sede in Aylesford (Regno Unito), con gli avv.ti Giuseppe Scasselati-Sforzolini, del foro di Bologna, e Laurent Garzaniti, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss & Preussen, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
     La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2.
    Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».

3.
    Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata) utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.

4.
     Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.

5.
     La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.

6.
     Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.

7.
     Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.

8.
     Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

9.
     In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.

10.
     Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

11.
     Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.

12.
     Al termine di tale procedimento, la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard — the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

—    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

—    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

—    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

—    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

—    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

—    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

—    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

—    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

—    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

—    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xvi) SCA Holding Limited, un'ammenda di 2 200 000 di ECU;

(...)»

13.
     Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

14.
     Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15.
     Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16.
     Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17.
     Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18.
     Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori

commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19.
     Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20.
    La società Reed Paper & Board Ltd (in prosieguo: la «Reed P & B») era proprietaria, per la durata complessiva dell'infrazione, della cartiera Colthrop Mill (in prosieguo: la «Colthrop»).

21.
    Fino al mese di luglio 1988 la Reed P & B era controllata dalla Reed International plc. Nel luglio 1988, in seguito ad un'operazione di rilevamento da parte dei dirigenti di numerose società del gruppo Reed International, veniva costituita la società Reedpack Ltd (in prosieguo: la «Reedpack») che acquisiva a sua volta la Reed P & B.

22.
    Nel luglio 1990 il gruppo svedese Svenska Cellulosa Aktiebolag (in prosieguo la «SCA») acquisiva la Reedpack e, con essa, la Reed P & B e numerosi stabilimenti, tra cui la Colthrop. La Reed P & B cambiava la propria denominazione, una prima volta, il 1° febbraio 1991, divenendo la SCA Aylesford Ltd (in prosieguo: la «SCA Aylesford»), e, una seconda volta, il 4 febbraio 1992, divenendo la SCA Holding Ltd (in prosieguo: la «SCA Holding»).

23.
    Nel mese di maggio 1991 la Colthrop veniva ceduta alla società Field Group Ltd che la rivendeva a sua volta, nell'ottobre 1991, alla Mayr-Melnhof AG. All'epoca di quest'ultima operazione, la Colthrop si era già trasformata in società con la denominazione Colthrop Board Mill Ltd.

24.
    Ai termini della decisione, la Reed P & B ha preso parte all'infrazione di cui trattasi, partecipando in particolare a determinate riunioni del JMC e della PC. Inoltre, poiché la denominazione SCA Holding era soltanto una diversa identificazione assunta dalla SCA Aylesford e dalla Reed P & B e trattandosi pertanto di un'unica e medesima entità, la Commissione ha ritenuto che essa fosse la destinataria appropriata della decisione (punti 155 e seguenti del preambolo della decisione).

Procedimento

25.
     Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

26.
     Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).

27.
     La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

28.
     Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).

29.
     Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

30.
     Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.

31.
     Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.

32.
     Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

33.
     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.

34.
     Le parti nelle cause menzionate al punto 30 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti

35.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare l'art. 1 e/o l'art. 3 della decisione nei limiti in cui riguardano la ricorrente;

—    in subordine, ridurre sensibilmente l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3;

—    condannare la Commissione alle spese.

36.
     La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità di taluni motivi

37.
    Durante un incontro informale svoltosi il 29 aprile 1997 le imprese che avevano impugnato la decisione sono state invitate, nell'eventualità di una riunione delle cause ai fini della trattazione orale, a considerare la possibilità di presentare difese comuni che associassero numerose di esse. E' stato sottolineato che tali difese comuni sarebbero state ammesse soltanto per le ricorrenti che avessero effettivamente dedotto, nell'atto introduttivo del loro ricorso, motivi corrispondenti agli argomenti da trattare in comune.

38.
    Con telecopia 14 maggio 1997, depositata per conto del complesso delle imprese di cui trattasi, è stata comunicata la decisione di queste ultime di trattare sei questioni mediante difese comuni, riguardanti in particolare i punti seguenti:

a)    la descrizione del mercato e l'assenza di effetti dell'intesa;

b)    la nozione di «infrazione unica» ed il livello di prove richiesto,

c)    l'addebito relativo ad una concertazione sul controllo delle quantità.

39.
    La ricorrente rendeva noto, mediante telecopia depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 giugno 1997, che intendeva partecipare al complesso delle difese comuni. In quell'occasione, essa riconosceva di non aver dedotto motivi riguardanti i tre punti sopra menzionati, sostenendo però che questa circostanza non doveva

impedirle di associarsi a tali difese comuni. Essa affermava, ribadendo poi la stessa tesi in udienza, che non aveva avuto modo di contestare nel suo ricorso, né l'esistenza stessa dei diversi aspetti dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, né il giudizio espresso dalla Commissione sugli effetti di tale infrazione, in quanto le persone che si riteneva l'avessero rappresentata nell'intesa non erano più alle sue dipendenze. Di conseguenza, essa avrebbe preso conoscenza degli elementi di fatto che le avrebbero consentito di far valere i motivi in questione soltanto dopo aver appreso il contenuto delle difese comuni.

40.
    Questa tesi non può essere accolta.

41.
    Infatti, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ora, nel caso di specie, è giocoforza constatare che nulla impediva alla ricorrente di contestare, nel suo ricorso, le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione e che essa non si è richiamata ad alcun elemento specifico di fatto o di diritto, emerso durante il procedimento, atto a giustificare la produzione di motivi nuovi.

42.
    Di conseguenza, i motivi dedotti dalla ricorrente per la prima volta nella telecopia 23 giugno 1997 devono essere dichiarati irricevibili.

Nel merito

Sulla domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione

A - Sul motivo secondo cui la SCA Holding non sarebbe la destinataria appropriata della decisione

Argomenti delle parti

43.
    La ricorrente fa valere che non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del comportamento della Colthrop e di non essere quindi la destinataria appropriata della decisione.

44.
    In primo luogo, essa sottolinea che, dopo la cessione della Colthrop nel maggio 1991 e il cambio di denominazione sociale della Reed P & B, divenuta prima SCA Aylesford e poi SCA Holding, sono state effettuate ristrutturazioni delle attività del gruppo SCA nel Regno Unito, in seguito alle quali la SCA Holding, società ricorrente, è divenuta una holding.

45.
    In secondo luogo, la Colthrop dovrebbe essere considerata come «l'impresa interessata» dal procedimento. Infatti, essa sarebbe sempre stata e sarebbe tuttora «un'entità economica distinta», che costituisce un «centro distinto di profitto» a cui dev'essere imputata l'infrazione [v. punti 97-102 del preambolo della decisione

della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1), in prosieguo: la «decisione Polipropilene»], oppure un «insieme organizzato di risorse umane e materiali volto a perseguire su base stabile uno scopo economico definito» [comunicazione della Commissione 90/C 203/06 concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, C 203, pag. 10)].

46.
    Per dimostrare che la Colthrop occupava una posizione autonoma che le consentiva di violare il diritto della concorrenza, la ricorrente presenta un'argomentazione dettagliata, esponendo in sostanza quanto segue: a) la Colthrop è stata l'unica entità attiva nel settore del cartoncino nell'ambito dei gruppi ai quali essa ha successivamente fatto capo nel periodo di cui trattasi; b) la struttura organizzativa della Colthrop contribuiva a renderla autonoma; c) la Colthrop agiva come un'entità distinta nei confronti dei terzi. La ricorrente afferma inoltre che la Colthrop si è poi trasformata in società, la Colthrop Board Mill Ltd, con lo stesso patrimonio, lo stesso personale e lo stesso responsabile (il signor Dalgleish). Essa spiega infine che i legami operativi che univano la Colthrop e la Reed P & B non sono mai stati tanto stretti quanto ha sostenuto la Commissione.

47.
    L'acquisizione della Reedpack da parte del gruppo SCA non avrebbe inciso in alcun modo sull'autonomia della Colthrop. Infatti, taluni attivi della Reedpack, tra cui la Colthrop, non avrebbero rivestito alcun interesse per la SCA, il che spiegherebbe la scelta di rivenderla già nel maggio 1991. Nel periodo in cui la Colthrop è stata detenuta dalla SCA, quest'ultima non avrebbe neppure partecipato alla sua gestione.

48.
    In terzo luogo, poiché la Colthrop va considerata come l'impresa interessata, destinataria della decisione doveva essere la Colthrop Board Mill Ltd, in quanto successore della detta impresa. La ricorrente ricorda che, conformemente ai principi di base del diritto comunitario della concorrenza, la nozione d'«impresa» è determinante e la configurazione giuridica riveste importanza soltanto nei limiti in cui, per ragioni pratiche volte ad agevolarne l'esecuzione, la comunicazione degli addebiti e la decisione vengono trasmesse e l'ammenda inflitta ad un'entità dotata di personalità giuridica. Benché la ricorrente riconosca che, non avendo la Colthrop la forma di una società all'epoca dei fatti, la Commissione aveva la facoltà di individuare l'entità giuridica che poteva considerarsi responsabile dell'infrazione ai fini dell'esecuzione della decisione, essa rileva tuttavia che la presente controversia pone un problema di successione in quanto l'impresa interessata, la Colthrop, è divenuta una società dotata di personalità giuridica autonoma dopo l'infrazione, ma prima dell'invio della comunicazione degli addebiti e succede quindi a sé stessa dal punto di vista economico e funzionale.

49.
    Ciò premesso, la questione della successione andrebbe risolta seguendo l'impresa interessata attraverso i vari trasferimenti e ristrutturazioni da essa subiti, a meno

che non venga dimostrato che il precedente proprietario ha partecipato direttamente all'infrazione. Questa conclusione risulterebbe implicitamente dalla sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione (Racc. pag. II-1623, punto 55) e dalla decisione Polipropilene (in relazione all'irrogazione di un'ammenda alla Statoil), nel senso che l'impresa che ha effettivamente preso parte all'intesa non deve poter sfuggire alle ammende.

50.
    In quarto luogo, anche se la Colthrop non fosse l'impresa interessata dall'infrazione, la decisione non avrebbe dovuto essere inviata alla ricorrente. Nella decisione della Commissione 23 luglio 1984, 84/388/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.988 - Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux, GU L 212, pag. 13), sarebbe stata espressa la valutazione secondo cui una società capogruppo che aveva acquisito due imprese non poteva aver avuto il tempo di assumerne pienamente il controllo nel periodo intercorso tra la data dell'acquisizione e la cessazione dell'infrazione (cinque mesi). Per le stesse ragioni, la Commissione non avrebbe dovuto far figurare la ricorrente tra i destinatari della decisione.

51.
    In subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore ritenendo che l'impresa fosse la Reed P & B, in quanto quest'ultima sarebbe stata riorganizzata dopo la sua acquisizione da parte della SCA, divenendo una mera intermediaria, priva di autonomia per quanto riguarda la strategia commerciale e di ogni controllo sull'attivo. La Commissione avrebbe dovuto quindi accertare se la responsabilità delle attività della Colthrop ricadesse sulla società al vertice del gruppo, più volte cambiata. La ricorrente ne conclude che la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, suddividere la responsabilità tra la Reed International plc, la Reedpack e la SCA, ma, per quanto riguarda quest'ultima, soltanto per il periodo da luglio a novembre 1990.

52.
    Infine, la Commissione avrebbe erroneamente considerato la Reed P & B e la SCA Holding come la stessa impresa, in quanto, dal momento che la SCA Holding esercita soltanto un controllo indiretto (mediante una società controllata) su unadelle sei cartiere originariamente detenute dalla Reed P & B, essa non può essere considerata come se si trattasse della stessa impresa. I soli elementi sui quali la Commissione avrebbe fondato la considerazione che la Reed P & B e la SCA Holding costituiscono una medesima impresa sarebbero l'indirizzo e il numero di registro. Ora, l'individuazione di un'impresa non potrebbe basarsi su elementi del genere, di natura esclusivamente formale.

53.
    La Commissione ritiene che l'argomentazione della ricorrente sia del tutto priva di fondamento, in quanto la decisione è stata adottata nei confronti dell'impresa e della società che avevano commesso l'infrazione. Quando viene accertata una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, si dovrebbe individuare la persona giuridica che deve risponderne poiché soltanto essa può essere la destinataria di una decisione che infligge un'ammenda. Nel caso di specie, la Reed

P & B sarebbe la persona giuridica responsabile dell'infrazione e dovrebbe pertanto risponderne.

54.
    La Reed P & B, in quanto impresa interessata, avrebbe prodotto cartoncino nel suo stabilimento di Colthrop che, per l'intera durata dell'infrazione, anche successivamente all'acquisizione della Reed P & B da parte del gruppo SCA, rappresentava soltanto un attivo nel patrimonio prima della Reed P & B, poi della SCA Aylesford e infine della SCA Holding.

55.
    La Commissione sottolinea al riguardo che due delle persone che avevano assistito alle discussioni nella PC e nel JMC erano presenti nella veste di rappresentanti non già della Colthrop, ma della Reed P & B.

56.
    Inoltre, dopo l'acquisizione effettuata dal gruppo SCA di una parte del gruppo Reedpack, tra cui la Reed P & B, quest'ultima impresa avrebbe continuato a fabbricare il medesimo prodotto, nello stesso luogo e avvalendosi dello stesso personale, con l'aggiunta di alcuni esponenti della SCA al livello di direzione generale e di consiglio di amministrazione. Successivamente, la Reed P & B avrebbe semplicemente cambiato la propria denominazione sociale, divenendo, nel febbraio 1991, la SCA Aylesford Ltd e poi, il 4 febbraio 1992, la SCA Holding, ma la società sarebbe rimasta pur sempre la stessa, dal momento che la SCA Holding aveva lo stesso indirizzo e numero di registro della Reed P & B e della SCA Aylesford.

57.
    La Commissione rileva che la cessione dell'attivo rappresentato dallo stabilimento Colthrop e la successiva costituzione in società di quest'ultimo non incide in alcun modo sul fatto che la Reed P & B vada considerata come l'impresa e la società responsabili dell'infrazione. Com'è stato precisato al punto 156 del preambolo della decisione, andrebbe fatta una distinzione tra le persone giuridiche e le semplici attività, distinzione questa confermata dal Tribunale nella citata sentenza Enichem Anic/Commissione (punti 236-240).

58.
    La Commissione conclude pertanto che, contrariamente a quanto afferma la SCA Holding, il caso di specie non pone alcuna questione di successione.

59.
    Inoltre, anche se la Commissione avesse potuto rivolgersi al nuovo proprietario della cartiera, ciò non implicherebbe in alcun modo che essa non poteva scegliere di rivolgersi alla Reed P & B, ora SCA Holding. Infatti, qualora la Colthrop potesse essere considerata come l'impresa interessata, ne conseguirebbe soltanto che la Commissione disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione (v. sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, confermata con sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/95 P, Racc. pag. I-865).

60.
    Infine, le affermazioni della SCA Holding sull'autonomia della Colthrop sarebbero prive di pertinenza oltre che di riscontri fattuali.

Giudizio del Tribunale

61.
    E' pacifico che la Colthrop era uno stabilimento di produzione di cartoncino, di proprietà prima della Reed P & B, poi della SCA Aylesford Ltd e, infine, della SCA Holding per l'intero periodo dell'infrazione.

62.
    Va poi constatato che le denominazioni Reed P & B, SCA Aylesford Ltd e SCA Holding (la ricorrente) sono le denominazioni sociali successivamente assunte da un'unica e medesima persona giuridica.

63.
    Le circostanze del caso di specie non pongono quindi alcuna questione di successione. Infatti, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza Enichem Anic/Commissione, citata, punti 236 - 238), che è alla persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione che va imputato il comportamento illecito di quest'ultima. Fintanto che tale persone giuridica continua ad esistere, la responsabilità del comportamento illecito deve accompagnarla, anche se gli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla commissione dell'infrazione sono stati ceduti a terzi dopo il periodo dell'infrazione stessa.

64.
    Ciò posto, la Commissione ha legittimamente adottato la decisione nei confronti della persona giuridica che era responsabile delle attività anticoncorrenziali accertate nel periodo dell'infrazione e che ha seguitato ad esistere fino all'adozione della decisione.

65.
    Di conseguenza, anche qualora la Colthrop potesse essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato e tale impresa sia stata detenuta, alla data di adozione della decisione, dalla persona giuridica Colthrop Board Mill Ltd, le conclusioni della ricorrente possono tendere, tutt'al più, a dimostrare che la Commissione disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione. La scelta operata dalla Commissione non può quindi, in circostanze del genere, essere validamente contestata.

66.
    Per di più, la Reed P & B figurava nell'elenco dei membri del PG Paperboard.

67.
     Ora, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la Commissione ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo:

«1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure

2) quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)».

68.
    Poiché la Commissione ha ritenuto che non ricorresse una delle due condizioni di deroga al principio enunciato al punto 143, essa ha correttamente deciso di non rivolgere la decisione alle capogruppo successive della società Reed P & B/SCA Aylesford/SCA Holding.

69.
    Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.

B - Sul motivo riguardante un'insufficienza o un errore della motivazione, in relazione alla designazione della Reed P & B come impresa interessata e della SCA Holding come destinataria della decisione

Argomenti delle parti

70.
    La ricorrente ricorda che, nella sentenza 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione (Racc. pag. II-211, punto 26), il Tribunale ha stabilito che una decisione adottata a norma degli artt. 85 o 86 del Trattato, riguardante più destinatari e che pone un problema d'imputabilità, dev'essere chiaramente motivata nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che dovranno sopportare l'onere delle ammende.

71.
    Il caso di specie presenterebbe alcune analogie con la controversia che ha dato origine a quella sentenza, in quanto la ricorrente avrebbe risolutamente contestato, nel procedimento dinanzi alla Commissione, di essere la destinataria appropriata della decisione. Ora, nel caso di specie la Commissione avrebbe deciso di non seguire gli attivi all'origine dell'infrazione e di imputare invece la responsabilità alla persona giuridica che li aveva direttamente detenuti in uno specifico momento. In tal modo la scelta del destinatario sarebbe improntata a mere ragioni di opportunità.

72.
    Inoltre, per motivare la sua constatazione secondo cui la Reed P & B era l'impresa interessata, la Commissione avrebbe addotto soltanto che essa figurava sull'elenco dei membri del PG Paperboard. Una motivazione del genere non sarebbe tuttavia conforme all'esigenza di fornire una motivazione adeguata.

73.
    Per quanto riguarda l'analogia rilevata dalla Commissione, al punto 155 del preambolo della decisione, con la situazione della MoDo/Iggesund, la ricorrente sottolinea che la Colthrop non appartiene più al gruppo SCA, del quale ha fatto parte soltanto per pochi mesi, mentre la Iggesund appartiene tutt'ora e sin dal 1989 al gruppo MoDo. Queste due situazioni non sarebbero in alcun modo paragonabili, diversamente da quanto suggerirebbe la decisione.

74.
    La decisione sarebbe insufficientemente motivata anche in relazione all'affermazione secondo cui la SCA Holding sarebbe il successore economico della

Reed P & B. A tale riguardo, la Commissione si baserebbe esclusivamente sul fatto che la SCA Holding detiene attualmente il pacchetto azionario di due società, alle quali è stata trasferita una parte degli attivi della Reed P & B. Inoltre, conformemente alla sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663), la continuità che va presa in considerazione è quella esistente tra l'impresa interessata ed il suo successore, vale a dire, nel caso di specie, la Colthrop Board Mill Ltd.

75.
    La ricorrente rileva che, ai termini del punto 145 del preambolo della decisione, la società capogruppo o il gruppo, la cui partecipazione all'infrazione sia stata accertata e che trasferisce una controllata ad un'altra impresa, si assume la responsabilità di tale controllata per il periodo precedente la data della cessione. Tuttavia, la decisione non spiegherebbe in alcun modo perché essa non sia stata adottata, conformemente a questo ragionamento, nei confronti della Reed International, proprietaria ultima della Colthrop fino a luglio del 1988.

76.
    La ricorrente osserva infine che, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la Commissione ha deciso di adottare la decisione stessa nei confronti dell'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo: «quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata», considerando, in tal caso, destinatario della decisione la società capogruppo. Ora, pur non avendo avviato alcun procedimento nei confronti della SCA, la Commissione seguiterebbe a sostenere, senza prove specifiche, che la SCA era coinvolta nella gestione della Colthrop. Secondo la ricorrente, la Commissione, se riteneva che la SCA avesse partecipato alla gestione della Colthrop, avrebbe dovuto analizzare quest'aspetto più dettagliatamente nella decisione, per individuare con precisione l'impresa interessata.

77.
    La Commissione ritiene di aver ampiamente spiegato, ai punti 155-157 del preambolo della decisione, le ragioni per le quali la SCA era la destinataria appropriata della decisione. Essa sottolinea che l'elemento essenziale della motivazione contenuta nella decisione è che la denominazione SCA Holding non è altro se non la nuova denominazione della Reed P & B.

Giudizio del Tribunale

78.
     Per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità

comunitaria che ha emanato l'atto contestato. Allorché, come nella fattispecie, (v., in particolare, sentenza AWS Benelux/Commissione, citata, punto 26).

79.
    Nel caso di specie, è pacifico che, nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, la ricorrente ha fatto valere diversi motivi che l'avevano indotta a ritenere che l'infrazione contestata non potesse esserle imputata.

80.
    Ne consegue che, per essere sufficientemente motivata nei confronti della ricorrente, la decisione impugnata doveva contenere un'esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l'imputabilità dell'infrazione alla ricorrente.

81.
    Le censure formulate dalla ricorrente riguardano in particolar modo i punti 155-157 del preambolo della decisione ed occorre pertanto appurare se tali punti contengano una motivazione sufficiente.

82.
    Ai termini del punto 155, primo comma, «l'acquisizione da parte del gruppo svedese operante nel settore del legno SCA di Reedpack plc, azienda cui fa capo Colthrop Board Mill, non presenta particolari problemi per quanto concerne l'impostazione di cui al considerando 143» (v. supra, punto 67).

83.
    Al punto 155, secondo comma, la Commissione rileva che la Reed P & B figurava nell'elenco dei membri del PG Paperboard.

84.
    Essa spiega poi, al punto 156, primo comma, quanto segue:

«(...) Esiste un manifesta continuità tra Reed Paper & Board (UK) Ltd, SCA Aylesford Ltd e SCA Holding Ltd: si tratta infatti della medesima entità societaria nota sotto denominazioni diverse. Dopo la vendita dello stabilimento di Colthrop nel maggio 1991 SCA Holding Ltd ha continuato ad esistere. La responsabilità per la sua partecipazione non viene meno con la cessione di Colthrop, che era soltanto una delle sue attività».

85.
    A sostegno della sua affermazione, essa si richiama (medesimo punto del preambolo) alla sentenza Enichem Anic/Commissione (punti 236-240), richiamo questo che priva di ogni possibile ambiguità l'approccio seguito.

86.
    Alla luce delle indicazioni contenute nella decisione, il Tribunale ritiene che la Commissione ha illustrato sufficientemente i motivi che l'avevano indotta ad adottare la decisione nei confronti della ricorrente.

87.
    I punti 155-157 del preambolo della decisione presentano altresì, accanto alla sintesi delle principali contestazioni della ricorrente circa l'identità dell'impresa sulla quale deve gravare l'onere dell'infrazione, le risposte della Commissione a tali contestazioni.

88.
    I detti punti fanno chiaramente apparire che la Commissione ha esaminato e valutato gli argomenti addotti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo.

89.
    L'esistenza di una motivazione sufficiente non può quindi essere contestata in relazione a tali argomenti.

90.
    Infine, poiché gli argomenti della ricorrente, richiamati precedentemente ai punti 73-76, tendono esclusivamente a contestare la fondatezza dei motivi che hanno indotto la Commissione a rivolgerle la decisione, il loro esame supererebbe i limiti del sindacato che dev'essere esercitato nell'ambito del presente motivo. Ne consegue che tali argomenti sono privi di pertinenza.

91.
    Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.

C - Sul motivo riguardante l'esistenza di un errore per quanto riguarda la durata dell'infrazione

Argomenti delle parti

92.
    La ricorrente sostiene che la partecipazione della Colthrop alle riunioni dei diversi organismi del PG Paperboard e alle sue varie attività è venuta meno alla fine di novembre 1990, quando la SCA ha ravvisato la possibilità che venisse violato il diritto comunitario all'interno di quell'organismo (v., altresì, punto 157, ultima frase, del preambolo della decisione). Spetterebbe quindi alla Commissione dimostrare la sua affermazione secondo cui l'infrazione ha seguitato ad aver effetti dopo tale data (sentenza Enichem Anic/Commissione, citata, punti 90-100). Ora, l'istituzione non avrebbe fornito alcuna prova di quest'affermazione, limitandosi a esporre speculazioni prive di riscontri.

93.
    La ricorrente contesta in particolar modo l'affermazione della Commissione secondo cui la Colthrop avrebbe applicato un aumento dei prezzi deciso nel mese di ottobre 1990 e destinato ad entrare in vigore tra gennaio ed aprile del 1991. Essa sostiene che i prezzi reali della Colthrop all'inizio del 1991 non erano in linea né con l'entità né con il calendario di tale aumento. Alla fine del mese di ottobre 1990, la Colthrop avrebbe annunciato un aumento di 40 UKL la tonnellata, che doveva essere applicato a fine gennaio 1991. In effetti, tale aumento sarebbe stato rinviato, per i maggiori clienti, al 1° marzo o al 1° aprile 1991. La Colthrop avrebbe quindi modificato, in modo unilaterale e autonomo, la data di entrata in vigore dell'aumento di prezzi. Per di più, tale aumento sarebbe stato giustificato da un incremento dei costi e da un miglioramento del prodotto.

94.
    La Commissione ritiene di aver correttamente accertato, per determinare la durata dell'infrazione commessa, che quest'ultima ha continuato a produrre effetti fino alla cessazione dell'intesa nel suo complesso.

Giudizio del Tribunale

95.
    Il regime di concorrenza istituito dagli artt. 85 e seguenti del trattato attribuisce importanza alle conseguenze economiche degli accordi o di qualsiasi forma analoga di concertazione o di coordinamento, anziché alla loro forma giuridica. Di conseguenza, nel caso di intese che non sono più in vigore è sufficiente, per poter applicare l'art. 85, che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di cessazione (v., ad esempio, sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon, Racc. pag. 2015, punto 17).

96.
    Nel caso di specie, la ricorrente non contesta di aver preso parte all'intesa nel corso del mese di ottobre 1990, data alla quale l'ultimo aumento dei prezzi concordato è stato annunciato, anche dalla ricorrente (v. tabella 4, allegata alla decisione).

97.
    Per quanto riguarda l'effettiva applicazione di quest'aumento, che doveva entrare in vigore dal mese di gennaio 1991, la ricorrente ha trasmesso, con lettera 23 gennaio 1991, le seguenti informazioni all'ufficio legale della società capogruppo del gruppo SCA:

«Abbiamo annunciato un aumento dei prezzi di 40 UKL la tonnellata dalla fine di gennaio 1991. Questo aumento ha incontrato una forte resistenza e abbiamo avuto il timore che venisse rinviato o ridotto di molto. Sappiamo ora che la maggior parte dei nostri clienti si conformerà al nuovo prezzo a decorrere dalla data prevista, con un rinvio fino al 1° marzo o al 1° aprile per qualche grosso cliente. Tuttavia la situazione attuale è migliore rispetto alle nostre recenti previsioni».

98.
    Emerge quindi chiaramente che essa ha cercato di garantire l'attuazione effettiva, sin dalla data stabilita, dell'aumento dei prezzi concordato, annunciato nel mese di ottobre 1990. Poiché la ricorrente ha operato sul mercato conformandosi al comportamento convenuto, l'intesa ha pertanto seguitato a produrre i suoi effetti, per quanto riguarda la ricorrente stessa, successivamente al mese di novembre 1990, data alla quale essa ha smesso di assistere alle riunioni degli organismi del PG Paperboard.

99.
    Dal momento che il livello dei prezzi di catalogo concordato tra le imprese era ancora in vigore nell'aprile del 1991, mese in cui gli agenti della Commissione hanno effettuato accertamenti presso numerose imprese, in conformità dell'art. 14 del regolamento n. 17, la data alla quale ha avuto fine l'infrazione commessa dalla ricorrente è stata correttamente fissata al mese di aprile 1991.

100.
    Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto.

Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda

A - Sul motivo secondo cui la Commissione avrebbe omesso erroneamente di prendere in considerazione varie circostanze specifiche

101.
    La ricorrente fa valere una serie di circostanze che avrebbero dovuto, a suo parere, essere prese in considerazione come attenuanti in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta. Nel caso di specie, occorre esaminare ciascuna di queste circostanze separatamente.

Sulla censura riguardante il fatto che la Colthrop rappresentava soltanto una minima parte delle attività della Reedpack acquisite dal gruppo SCA nonché l'assenza di una sua effettiva integrazione nel gruppo SCA

102.
    La ricorrente fa valere che la Colthrop rappresentava soltanto una minima parte delle attività della Reedpack acquisite dal gruppo SCA, in quanto le sue vendite corrispondevano solo al 2,3% del fatturato della Reedpack. Inoltre, il gruppo SCA avrebbe avuto l'intenzione di rivendere la Colthrop, come ha effettivamente fatto nel 1991. Nessun rappresentante del gruppo avrebbe anche solo visitato tale impresa prima dell'acquisizione della Reedpack. Infine, gli scarsi risultati della Colthrop avrebbero reso difficile la sua vendita ad un prezzo ragionevole.

103.
    Questi elementi sarebbero pertinenti per illustrare due criteri che la Commissione sostiene, al punto 169 del preambolo della decisione, di aver preso in considerazione, vale a dire l'importanza dell'impresa interessata e il ruolo svolto da ciascuna delle impresa. Essi testimonierebbero delle dimensioni ridotte della Colthrop, dell'assenza di interesse da parte della SCA e della ricorrente per le attività connesse al cartoncino e della mancata partecipazione a tali attività.

104.
    Il Tribunale rileva tuttavia che il comportamento illecito accertato è stato giustamente imputato alla ricorrente.

105.
    Per quanto riguarda le dimensioni ridotte della Colthrop, si deve ricordare che l'ammenda inflitta è stata calcolata in base al fatturato realizzato dalla ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 mediante lo stabilimento della Colthrop. Ne consegue che, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto della potenza economica della ricorrente sul mercato di cui trattasi.

106.
    Quanto all'argomento secondo cui il settore del cartoncino e, in particolare, lo stabilimento della Colthrop non avrebbero presentato alcun interesse per il gruppo SCA, è sufficiente constatare che la Commissione ha effettivamente dimostrato l'esistenza di una violazione, commessa intenzionalmente dalla ricorrente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, poiché il gruppo SCA non era tra i destinatari della decisione e non essendogli stato contestato nella decisione stessa alcun coinvolgimento, in quanto società capogruppo della ricorrente, nell'infrazione

accertata, la questione se il settore del cartoncino rivestisse o meno un interesse per il gruppo SCA è priva di pertinenza.

107.
    La censura formulata dalla ricorrente non può pertanto essere accolta.

Sulla censura riguardante il mancato coinvolgimento del gruppo SCA nella gestione della Colthrop e nelle infrazioni contestate

108.
    La ricorrente ribadisce gli argomenti dedotti nell'ambito del primo motivo per dimostrare che la SCA non era in alcun modo coinvolta nella gestione della Colthrop. Tale assenza di coinvolgimento da parte della società controllante avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal momento che l'onere dell'ammenda graverebbe su di essa in quanto la ricorrente è una semplice holding.

109.
    Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il comportamento illecito è stato correttamente imputato alla ricorrente, la questione se il gruppo SCA fosse coinvolto nella gestione della Colthrop e se l'ultima società controllante del gruppo fosse a conoscenza del comportamento illecito è ininfluente ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.

110.
    Ne consegue che la presente censura dev'essere respinta.

Sulla censura secondo cui l'infrazione commessa dalla Colthrop avrebbe avuto fine nel novembre 1990

111.
    La ricorrente ribadisce che la partecipazione della Colthrop alle riunioni dei diversi organismi del PG Paperboard è venuta meno alla fine di novembre 1990 (v. supra, punti 92 e seguenti). Di conseguenza, la Colthrop non avrebbe avuto la necessità di «dissociarsi» dall'aumento dei prezzi dell'inizio del 1991, annunciato nell'ambito dell'intesa, poiché, a quell'epoca, essa non vi era associata.

112.
    A tale riguardo, è sufficiente ricordare come sia stato correttamente stabilito che la ricorrente ha partecipato all'infrazione accertata fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti).

113.
    La presente censura dev'essere pertanto respinta.

Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che il gruppo SCA applica una rigorosa politica di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza

114.
    La ricorrente rileva che la SCA ha intrapreso, sin dal 1988, una politica rigorosa di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza, organizzando numerose riunioni informative presso le principali sedi del gruppo in Europa per illustrare tale politica al personale. Di conseguenza, la ricorrente non può essere ritenuta responsabile del comportamento contestato ad un'altra impresa che appare

nettamente in contrasto con l'impegno mostrato dalla SCA per conformarsi alle regole comunitarie di concorrenza.

115.
    La Commissione sottolinea, in particolare, che il programma di allineamento di cui trattasi si è rivelato inefficace, poiché nulla è stato fatto per prevenire il protrarsi dell'infrazione.

116.
    Va ricordato che, per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente dicriteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54). Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione come circostanze attenuanti figura, in particolare, l'attuazione di un programma di allineamento (v., al riguardo, sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 93).

117.
    Nel caso di specie, benché la ricorrente affermi di aver smesso di partecipare alle riunioni del PG Paperboard non appena si era resa conto, in seguito alla denuncia presentata dalla BPIF, della possibilità di una violazione delle regole comunitarie di concorrenza (v. punto 163, secondo comma, del preambolo della decisione), la Commissione ha tuttavia correttamente stabilito che l'infrazione era stata posta in essere fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti).

118.
    E' pertanto giocoforza constatare che il programma di allineamento richiamato si è rivelato inefficace e che, conseguentemente, la Commissione non doveva tenerne conto come una circostanza attenuante.

119.
    La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta.

Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che la Colthrop era soltanto un membro marginale del PG Paperboard

- Argomenti delle parti

120.
    La ricorrente fa valere i seguenti elementi:

—    la Colthrop non era una delle imprese «capofila» e le sue dimensioni erano troppo ridotte perché potessero attribuirle importanza;

—    la Colthrop era un piccolo produttore, impegnato esclusivamente nella fabbricazione di cartoncino GD e la Commissione riconosce che la collusione aveva avuto un esito meno favorevole per tale qualità di cartoncino;

—    la Colthrop non ha mai partecipato alle riunioni del PWG;

—    la Colthrop viene menzionata in pochissime occasioni nei documenti citati dalla Commissione;

—    la Colthrop non aveva aderito alla Paper Agents Association, che avrebbe messo in atto le infrazioni a livello nazionale (punti 94-99 del preambolo della decisione);

—    diversamente dagli altri produttori, la Colthrop non ha assistito ad alcuna riunione del PG Paperboard dopo che la denuncia presentata è stata resa pubblica, a fine novembre 1990;

—    la Colthrop non figura tra le imprese accusate di aver preso parte al sistema di controllo delle quantità.

121.
    La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha deciso di non rivolgere la decisione a talune imprese più importanti della Colthrop (in termini di vendite di cartoncino nella Comunità) e forse non meno importanti della Colthrop nell'ambito dell'intesa. Di conseguenza, non si potrebbe escludere che la Commissione sia stata influenzata dal fatto che, al momento in cui è stata scoperta l'infrazione, la Colthrop apparteneva al gruppo SCA.

122.
    Infine, la ricorrente sottolinea di non aver mai contestato la partecipazione della Colthrop a un piano industriale comune vietato dall'art. 85 del Trattato. Essa si limita a chiedere che la Commissione applichi i criteri di determinazione dell'importo dell'ammenda che essa stessa ha enunciato.

123.
    La Commissione ricorda di aver accertato che tutti i destinatari della decisione hanno partecipato ad un'infrazione unica, consistente in un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza, che comportava aumenti concordati dei prezzi, un accordo per la ripartizione dei mercati, l'adozione di misure concordate per il controllo dell'offerta del prodotto e lo scambio di informazioni commerciali a sostegno di queste strategie (v. punti 116 e seguenti del preambolo della decisione). Tutti i destinatari della decisione avrebbero commesso tale infrazione integralmente, il che giustificherebbe le ammende inflitte. La ricorrente non potrebbe chiedere la riduzione dell'ammenda che le è stata inflitta adducendo il fatto di non aver adottato misure volte a limitare la propria produzione. Indubbiamente, soltanto i grandi produttori che assistevano alle riunioni del PWG avrebbero messo in atto tale limitazione. Tuttavia, essi l'avrebbero fatto a vantaggio di tutte le imprese partecipanti all'infrazione. La ricorrente non potrebbe quindi chiedere una riduzione dell'ammenda sostenendo di essere un «partecipante marginale» dell'intesa.

124.
    Inoltre, la Reed P & B avrebbe assistito frequentemente alle riunioni dell'intesa. Non sarebbe mai stato affermato, tuttavia, che essa aveva preso parte alle riunioni

del PWG. Dal momento che essa assisteva, in particolare, alle riunioni del JMC e applicava i prezzi concordati, non potrebbe essere considerata alla stregua di un partecipante marginale, beneficiando così di una riduzione dell'ammenda. Non vi sarebbero stati partecipanti marginali ma soltanto membri ordinari e imprese «capofila».

- Giudizio del Tribunale

125.
    Per determinare l'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della decisione, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da ciascuno di essi negli accordi collusivi (punto 169, primo comma, primo trattino, del preambolo della decisione). Essa spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. La Commissione ha precisato, nelle sue memorie presentate al Tribunale, nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990 e che aliquote base, pari al 9 e al 7,5% di tale fatturato sono state poi applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» dell'intesa e a quelle considerate come «membri ordinari» della stessa.

126.
    Tali indicazioni sono state confermate da una tabella relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, fornita dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale.

127.
    La ricorrente dichiara di non contestare la partecipazione della Colthrop al piano comune volto a limitare la concorrenza, descritto nell'art. 1 della decisione. Del pari, essa non contesta la descrizione, contenuta nella decisione, del ruolo di ciascuno degli organismi del PG Paperboard.

128.
    A tale riguardo, risulta dalla decisione che il PWG è stato l'organismo all'interno del quale sono state adottate le principali decisioni aventi un oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, benché la Commissione abbia accertato che tutte le imprese menzionate all'art. 1 della decisione hanno partecipato al complesso degli elementi costitutivi dell'infrazione descritti nella detta disposizione, risulta dalla decisione stessa che la collusione diretta a mantenere a livelli costanti le quote di mercato dei principali produttori, con alcune modifiche occasionali, ha inciso esclusivamente sulle quote di mercato delle imprese aderenti al PWG (punti 51-60 del preambolo della decisione). Infine, la Commissione ammette che, per quanto riguarda la collusione sugli arresti degli impianti, «anche in questo caso, a quanto pare, erano i produttori principali ad assumersi l'onere di ridurre la produzione in modo da mantenere costante il livello dei prezzi» (punto 71, secondo comma, del preambolo della decisione).

129.
    Alla luce di questi elementi, la censura della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe correttamente valutato il suo ruolo nell'intesa non può essere accolta.

130.
    In primo luogo, la ricorrente non è stata considerata come una delle «capofila» dell'intesa. La Commissione ha quindi tenuto conto della mancata partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG. Essa ha, peraltro, correttamente valutato la gravità dell'infrazione rispettivamente commessa dalle imprese «capofila» dell'intesa e dai «membri ordinari» della stessa, applicando, per il calcolo delle ammende inflitte a queste due categorie di imprese, aliquote base pari al 9 e al 7,5% del fatturato pertinente.

131.
    In secondo luogo, viene precisato nella decisione che le imprese che non hanno preso parte alle riunioni del PWG sono state informate delle decisioni adottate da quest'ultimo durante le riunioni del JMC e che questo organismo costituiva l'ambito principale in cui sono state preparate le decisioni adottate dal PWG e si sono svolte discussioni dettagliate sull'attuazione delle dette decisioni (v., in particolare, punti 44-48 del preambolo della decisione). Di conseguenza, poiché la ricorrente non contesta né la descrizione delle funzioni del JMC contenuta nella decisione, né la partecipazione della Colthrop ai vari elementi costitutivi dell'infrazione e neppure il fatto che era tra i partecipanti più assidui alle riunioni del JMC (v. tabella 4 allegata alla decisione), essa non può validamente sostenere che la Commissione avrebbe dovuto considerare il ruolo da essa svolto nell'intesa meno importante di quello delle altre imprese qualificate come «membri ordinari».

132.
    La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni dei diversi organismi del PG Paperboard dopo il mese di novembre 1990 non modifica in nulla tale considerazione, dal momento che l'infrazione si è protratta fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti).

133.
    In terzo luogo, è stata necessariamente presa in considerazione l'importanza di ciascuna delle imprese nel settore del cartoncino, poiché il dato relativo al fatturato realizzato in quel settore è stato utilizzato come fatturato di riferimento in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della decisione. La ricorrente non può quindi affermare che la Commissione non ha tenuto conto delle dimensioni ridotte o dell'importanza minore della Colthrop in quel settore.

134.
    Quanto al fatto che la Colthrop produceva esclusivamente cartoncino GD, è giocoforza constatare che la ricorrente non contesta che l'infrazione riguardasse tanto il cartoncino GC, quanto il cartoncino SBS e il cartoncino GD né che il suo comportamento individuale non ha contribuito ad attenuare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione (v. altresì infra, punti 143 e seguenti). Di conseguenza, la Commissione poteva fondatamente decidere di non considerare come un'attenuante la circostanza che la collusione avesse forse avuto uno scarso successo per la sola qualità di cartoncino prodotta dalla Colthrop.

135.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente censura dev'essere respinta.

Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che i prezzi della Colthrop non corrispondevano ai prezzi annunciati dell'intesa

- Argomenti delle parti

136.
    La ricorrente sostiene di aver dimostrato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (pagg. 15-20), che la politica dei prezzi della Colthrop era, complessivamente, priva di relazione con i prezzi apparenti dell'intesa. Essa avrebbe dimostrato, avvalendosi della descrizione dell'evoluzione dei suoi prezzi annunciati e applicati per un campione rappresentativo di otto clienti, che, per tre di questi, i prezzi erano aumentati soltanto dal 10 al 15%, mentre l'aumento medio dei prezzi praticati dalla Colthrop sarebbe stato del 30% circa e il prezzo medio dell'intesa sarebbe aumentato di più del 35%. Inoltre, i prezzi applicati a uno dei suoi clienti sarebbero persino diminuiti. Infine, per i quattro clienti rimanenti, i prezzi non sarebbero stati in linea né con il listino della Colthrop né con i prezzi annunciati nell'ambito dell'intesa.

137.
    Persino i prezzi annunciati dalla Colthrop non sembrerebbero aver seguito i prezzi annunciati nell'intesa. Alcuni degli aumenti dell'intesa non sarebbero stati applicati dalla Colthrop in quanto non avrebbero riguardato né la qualità GD né il mercato britannico. Inoltre, gli aumenti della Colthrop non avrebbero coinciso né con il calendario né con il livello di aumento degli altri produttori. Infine, essi sarebbero stati giustificati da incrementi dei costi reali.

138.
    La ricorrente sottolinea che non ha contestato di aver partecipato ad una violazione dell'art. 85 del Trattato. Essa fa tuttavia valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la Colthrop non aveva messo in atto le decisioni dell'intesa in materia di prezzi. Ciò dimostrerebbe che il comportamento della Colthrop non ha danneggiato né la concorrenza né i clienti. A tale riguardo, la ricorrente ricorda, nella replica, che la Commissione giustifica l'imposizione di ammende di importo più elevato rispetto alla decisione Polipropilene con il fatto che l'intesa aveva riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. Questo argomento non varrebbe però nei confronti della Colthrop che avrebbe commesso un'infrazione di gravità minore.

139.
    La Commissione ritiene che la ricorrente si limiti ad evidenziare la differenza esistente tra il prezzo di listino ed il prezzo effettivamente applicato e sottolinea che l'intesa portava sui listini. Essa rinvia inoltre ai punti 89, 101 e 102 del preambolo della decisione.

140.
    Gli aumenti annunciati dalla ricorrente avrebbero coinciso, in più occasioni, con iprezzi concordati (v. tabelle allegate alla decisione, relative agli aumenti dei prezzi).

Gli argomenti della ricorrente non smentiscono il fatto che la base di determinazione dei prezzi per i clienti fosse il listino, nel quale figurava il prezzo concordato. Infine, nessun altro produttore si sarebbe lamentato del fatto che la ricorrente non applicava il prezzo concordato, quando esisterebbero invece indicazioni in tal senso per quanto riguarda per lo meno un altro dei partecipanti all'intesa (punto 59 del preambolo della decisione).

- Giudizio del Tribunale

141.
    La ricorrente non nega che la Colthrop abbia partecipato alla collusione sui prezzi di cui all'art. 1 della decisione. Tale comportamento illecito le è stato correttamente addebitato. Del pari, la ricorrente non contesta il giudizio formulato dalla Commissione sugli effetti complessivi di tale collusione sul mercato (v., in particolare, punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione).

142.
    La circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio.

143.
    Nel caso di specie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di concludere che il suo comportamento effettivo sul mercato fosse idoneo a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione accertata. In particolare, la ricorrente produce, a sostegno della presente censura, alcuni grafici che mettono a confronto i prezzi annunciati dalla Stora, i prezzi annunciati dalla ricorrente e i prezzi di transazione di quest'ultima. Ebbene, i grafici relativi ai prezzi di transazione della ricorrente riguardano soltanto otto dei suoi clienti, scelti dalla ricorrente stessa, senza precisare i quantitativi consegnati a ciascuno di essi. Essi mettono inoltre in luce fluttuazioni rilevanti, per ciascuno di tali clienti, dei prezzi di transazione che risultano in alcuni casi persino più elevati del prezzi annunciati tanto dalla ricorrente, quanto dalla Stora. Infine, nella decisione, la Commissione riconosce che i prezzi di transazione non erano sempre identici ai prezzi annunciati. Essa rileva, in particolare, quanto segue: «Anche se tutti i produttori avessero fermamente sostenuto l'applicazione dell'intero aumento, le possibilità a disposizione dei clienti di passare ad una qualità o tipo più economico avrebbero comportato da parte del produttore alcune concessioni ai propri clienti tradizionali per quanto riguarda le date di entrata in vigore oppure altri incentivi sotto forma di ribassi per tonnellata o sconti per grossi ordinativi al fine di consentire al cliente di accettare globalmente l'aumento del prezzo di base. L'incremento dei prezzi avrebbe pertanto richiesto inevitabilmente un certo periodo di tempo prima di poter essere applicato» (punto 101, sesto comma, del preambolo).

144.
    Di conseguenza, dai grafici prodotti dalla ricorrente non risulta che i suoi prezzi di transazione si discostavano in modo sensibile da quelli degli altri partecipanti all'infrazione accertata.

145.
    Inoltre, va sottolineato che la ricorrente non sostiene di essere stata oggetto di pressioni esercitate dalle altre imprese partecipanti all'intesa. Essa non sostiene neppure di aver preso pubblicamente le distanze dalle decisioni adottate in materia di prezzi, nel corso delle riunioni a cui ha assistito.

146.
    Ciò posto, la Commissione poteva legittimamente decidere di non considerare alla stregua di una circostanza attenuante il comportamento della ricorrente sul mercato, comportamento che essa descrive come divergente da quello concordato all'interno del PG Paperboard.

147.
    La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta.

B - Sul motivo secondo cui la Commissione non avrebbe applicato o avrebbe applicato in modo discriminatorio alla SCA Holding/Colthrop i criteri stabiliti per la determinazione delle ammende

Argomenti delle parti

148.
    La ricorrente ricorda come risulti dalle spiegazioni fornite dal membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza durante una conferenza stampa svoltasi il 13 luglio 1994 che la Commissione ha concesso una riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato i principali elementi di fatto che essa ha fatto valere nei loro confronti nella comunicazione degli addebiti.

149.
    Il motivo si articola in due parti.

150.
    Nella prima parte, la ricorrente fa valere di non aver fruito di una riduzione dell'ammenda pur non avendo contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto addebitati dalla Commissione alla Colthrop (v. punto 172 del preambolo della decisione). Una discriminazione del genere sarebbe tanto più ingiustificata nei suoi confronti in quanto essa non sarebbe stata a conoscenza dell'infrazione e non avrebbe avuto alcun elemento che le consentisse di contestare i fatti allegati dalla Commissione.

151.
    L'aver contestato, sotto il profilo giuridico, di essere la destinataria appropriata della decisione non altererebbe in alcun modo l'assenza di ogni contestazione dei principali elementi di fatto della Commissione. Questo atteggiamento avrebbe consentito alla Commissione di guadagnare tempo, il che sembrerebbe essere stato il criterio principale applicato per concedere una riduzione delle ammende.

152.
    Nella seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione afferma di aver preso in considerazione il fatto che alcuni produttori, pur avendo già aderito al PG Paperboard, non vi avevano svolto un ruolo attivo prima della costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988. Poiché la Colthrop non ha mai svolto un ruolo attivo nel PG Paperboard, la Commissione avrebbe dovuto farla figurare tra quelle imprese.

153.
    La Commissione afferma, in ordine alla prima parte del motivo, che la ricorrente non ha ammesso nulla, limitandosi a contestare la propria responsabilità, atteggiamento questo che non è stato di alcun aiuto. Ora, soltanto il contributo apportato all'approntamento del suo fascicolo, l'ammissione di comportamenti illeciti e un risparmio in termini di tempo sarebbero meritevoli di ricompensa. Di conseguenza, la contestazione della qualità di destinatario non meriterebbe alcuna ricompensa, il che risulterebbe dal fatto che la Commissione è stata costretta a spiegare esaurientemente, ai punti 154-157 del preambolo della decisione, i motivi per i quali la ricorrente era la destinataria appropriata della decisione stessa.

154.
    La Commissione non ha risposto alla seconda parte del motivo.

Giudizio del Tribunale

155.
    Per quanto riguarda la prima parte del motivo, va ricordato che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente rileva quanto segue:

«La SCA holding è ostacolata, nella sua difesa, dal fatto che nessuno all'interno del gruppo sa nulla delle attività del PG Paperboard o del comportamento descritto nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, la SCA non ha mai lavorato nel settore del cartoncino e non conosce in alcun modo questo ramo. Pertanto, la SCA non è in grado di pronunciarsi — e non si pronuncia — sull'esistenza o sull'ampiezza delle presunte infrazioni» (pag. 2).

156.
    La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 393).

157.
    L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento

comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.

158.
    Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla Commissione nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare, come ha fatto la ricorrente, che non si pronuncia sui fatti allegati dalla Commissione. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.

159.
    Di conseguenza, poiché la Commissione dichiara, al punto 172, primo comma, del preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, i principali fatti invocati dalla Commissione, è giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali allegazioni.

160.
    Supponendo anche che la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una riduzione illegittima dell'ammenda, la prima parte del motivo non può quindi essere accolta.

161.
    Quanto alla seconda parte del motivo, risulta dal punto 162 del preambolo della decisione che, secondo la Commissione, alcuni produttori, pur avendo già aderito al PG Paperboard, non sembravano avervi svolto un ruolo attivo prima della costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988 e che ad essi andava addebitata soltanto una partecipazione tardiva all'infrazione.

162.
    Ai termini dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha preso parte all'infrazione accertata sin dalla metà del 1986. Poiché essa non contesta questa premessa, il fatto che la Colthrop non abbia svolto un ruolo attivo all'interno del PG Paperboard prima della costituzione del JMC, nel periodo fine 1987/inizio 1988, non implica che la ricorrente debba essere trattata in modo identico ai produttori a cui è stata addebitata una partecipazione più tardiva all'infrazione accertata.

163.
    Di conseguenza, neppure la seconda parte del motivo può essere accolta.

164.
    Pertanto il motivo dev'essere respinto nel suo complesso.

C — Sul motivo riguardante il carattere irragionevolmente elevato in termini assoluti, nonché sproporzionato, dell'ammenda inflitta alla ricorrente alla luce della sua innocenza e degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

Argomenti delle parti

165.
    Il presente motivo si suddivide in tre parti.

166.
    Nella prima parte, la ricorrente sostiene che l'ammenda inflitta — corrispondente al 7,5% del fatturato complessivo della Colthrop sul mercato di cui trattasi e al 9% detraendo le vendite interne — è di entità considerevolmente maggiore rispetto alle ammende inflitte in casi analoghi, considerata la società, il volume delle sue attività e il livello di partecipazione all'infrazione. Essa fa valere che l'entità media delle ammende inflitte con la decisione Polipropilene era pari al 4% delle vendite del prodotto di cui trattasi, da parte delle destinatarie della decisione, nell'Europa occidentale.

167.
    Nella seconda parte del motivo, la ricorrente ricorda che il Tribunale ha stabilito, nella citata sentenza Parker Pen/Commissione (punto 94), che l'importo dell'ammenda dev'essere calcolato con riferimento al fatturato complessivo dell'impresa, che fornisce un'indicazione delle sue dimensioni e della sua potenza economica, nonché al fatturato realizzato sul mercato considerato, che fornisce un'indicazione della gravità dell'infrazione. Poiché l'ammenda inflitta è stata calcolata senza tener conto del fatturato complessivo della Colthrop, la Commissione non avrebbe considerato il fatto che, nell'anno di riferimento, laColthrop non aveva realizzato alcun fatturato al di fuori del mercato di cui trattasi. Di conseguenza, essa non avrebbe tenuto conto delle dimensioni ridotte e della scarsa potenza della Colthrop. L'ammenda inflitta sarebbe quindi sproporzionata rispetto a quelle irrogate alle imprese che realizzano un fatturato consistente al di fuori del mercato di cui trattasi. Un risultato del genere sarebbe in contrasto con i requisiti posti dal Tribunale nella citata sentenza Parker Pen/Commissione.

168.
    Con la terza parte del motivo, la ricorrente ricorda che lo scopo generale delle ammende è quello di garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza e di prevenire il ripetersi delle infrazioni (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Manheim/Commissione, Racc. pag. 769, 805, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825). Rinviando agli argomenti addotti a sostegno del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione, essa afferma che, nel caso di specie, l'ammenda è stata inflitta ad uno spettatore innocente e la Commissione non raggiunge quindi nessuno degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

169.
    La Commissione ricorda che, in assenza di circostanze attenuanti individuali, l'ammenda dev'essere fissata facendo riferimento ai criteri applicabili all'infrazione nel suo complesso (punti 167-169 del preambolo della decisione). Tali criteri sarebbero pertinenti e risulterebbero con chiarezza dalla decisione. In particolare, essi sarebbero simili, se non identici, a quelli più volte confermati dalla Corte e dal Tribunale (sentenze pronunciate dal Tribunale in relazione alla decisione Polipropilene, in particolare sentenza 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867). I criteri stabiliti per l'infrazione nel suo complesso dovrebbero essere applicati al fatturato di ciascun destinatario.

170.
    Nel caso di specie, la gravità e la durata dell'infrazione avrebbero giustificato l'entità generalmente elevata delle ammende. A tale riguardo, la Commissione mette a confronto la decisione con la decisione Polipropilene, in cui il livello medio delle ammende era del 4%, con un valore standard che andava dal 4 al 5%. L'entità leggermente maggiore delle ammende nel caso di specie sarebbe giustificata dal fatto che, diversamente dalla situazione accertata nella decisione Polipropilene, l'infrazione ha avuto luogo in un periodo in cui il settore era complessivamente redditizio e l'intesa avrebbe conseguito i suoi obiettivi. La Commissione afferma inoltre che il Tribunale sembra aver considerato che le ammende inflitte con la decisione Polipropilene avrebbero potuto essere ancor più elevate poiché ha riconosciuto che la gravità dell'infrazione le giustificava ampiamente (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 226).

171.
    Essa sottolinea come le imprese destinatarie della decisione di cui trattasi nella presente controversia non abbiano dedotto dalla decisione Polipropilene, pubblicata nell'agosto 1986, che avevano l'obbligo di rispettare la legge. Tali imprese avrebbero, al contrario, adottato provvedimenti diretti a dissimulare il proprio comportamento, elaborando spiegazioni alternative dei fatti accertati sul mercato.

172.
    La ricorrente si sarebbe vista infliggere un'ammenda perché era la Reed P & B, autore dell'infrazione, e quest'ultima era stata portata avanti anche dopo la costituzione del gruppo SCA. Di conseguenza, essa non potrebbe essere considerata alla stregua di uno spettatore innocente.

173.
    Infine, la Commissione sottolinea che, quando un'impresa è di dimensioni ridotte, la sua ammenda in termini assoluti è ridotta.

Giudizio del Tribunale

174.
    Vanno anzitutto esaminate congiuntamente la prima e la seconda parte del motivo.

175.
    In forza dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'articolo 85, n. 1 del Trattato,

ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

176.
    Tra i criteri di valutazione della gravità possono figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue, da un lato, che sussiste la possibilità, per determinare l'ammenda, di tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa stessa, quanto della frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e che la determinazione dell'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 120 e 121).

177.
    Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

«—    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

—    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

—    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

—    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

—    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

—    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese ”seguivano” l'impresa leader, ecc.;

—    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».

178.
    Inoltre, il Tribunale ricorda che aliquote base del 9 o del 7,5 % sono state applicate per determinare l'importo dell'ammenda che dev'essere rispettivamente inflitta alle imprese «capofila» dell'intesa e ai «membri ordinari» della stessa (v. supra, punto 125).

179.
    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, citate sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punti 105-108, e ICI/Commissione, punto 385).

180.
    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

181.
    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

182.
    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione.

183.
    In questo contesto, la tesi della ricorrente secondo cui non si è potuto tener conto delle dimensioni e della potenza economica della Colthrop, poiché il fatturato complessivo realizzato da quest'ultima nel 1990 sarebbe identico al fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel corso del medesimo anno, dev'essere disattesa.

184.
    Infatti, la Commissione, da un lato, ha tenuto conto dei criteri di valutazione della gravità sopra menzionati; dall'altro, essa non ha l'obbligo di considerare, per valutare la gravità dell'infrazione, il nesso esistente tra il fatturato complessivo di un'impresa e il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 121, e ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

185.
    Inoltre, poiché occorre basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella medesima infrazione per stabilire il rapporto tra le ammende da infliggere, la Commissione può legittimamente calcolare le ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese applicando l'aliquota stabilita a un fatturato di riferimento identico per le imprese interessate, affinché i valori ottenuti siano comparabili nella massima misura.

186.
    La prima e la seconda parte del motivo vanno conseguentemente respinte.

187.
    Anche la terza parte del motivo, fondata sulla supposizione che la ricorrente fosse uno «spettatore innocente», dev'essere respinta. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale ha accertato che la Commissione ha correttamente incluso la ricorrente tra i destinatari della decisione.

188.
    Il motivo dev'essere pertanto respinto nel suo complesso.

D — Sul motivo secondo cui l'imposizione di un'ammenda alla ricorrente configurerebbe una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché del principio fondamentale di equità

189.
    La ricorrente sostiene che, infliggendole un'ammenda, la Commissione ha trasgredito l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché il principio fondamentale di equità. A sostegno di questa tesi, essa richiama in sostanza gli argomenti addotti nell'ambito del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione. Essa ne conclude che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso un illecito.

190.
    Si deve constatare, da un lato, che la decisione è stata correttamente rivolta alla ricorrente e, dall'altro, che quest'ultima non contesta l'esistenza del comportamento illecito che le è stato imputato. Di conseguenza, la ricorrente non può validamente sostenere che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso un illecito.

191.
    Di conseguenza, il presente motivo dev'essere anch'esso respinto.

E — Sul motivo riguardante una violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle ammende

Argomenti delle parti

192.
    La ricorrente ricorda di essere venuta a conoscenza di taluni aspetti essenziali dei motivi e dei criteri applicati dalla Commissione ai fini del calcolo delle ammende soltanto tramite la registrazione della conferenza stampa tenuta, il giorno stesso dell'adozione della decisione, dal membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza. Ora, anche se la giurisprudenza non impone alla Commissione di divulgare i calcoli esatti delle ammende inflitte a ciascuna delle società, ciò non implicherebbe che il ragionamento seguito non debba essere trasparente.

193.
    Poiché i calcoli effettuati e la «strategia di riduzione» applicata nella presente controversia sono stati resi noti alla stampa, tali spiegazioni avrebbero dovuto figurare anche nella decisione. Infatti, la ricorrente non avrebbe avuto modo di far valere i suoi argomenti relativi alla discriminazione subita se non avesse appreso, da fonti non ufficiali, dell'esistenza di una registrazione della conferenza stampa.

194.
    La Commissione ricorda che la motivazione della presente decisione è altrettanto dettagliata per quanto riguarda le ammende di quelle confermate nell'ambito di altre pratiche, in particolare, con le sentenze cosiddette «Polipropilene» (v., ad esempio, sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata). Come ha ammesso la ricorrente stessa, la Commissione non sarebbe tenuta ad applicare una formula matematica per calcolare le ammende, in quanto tale meccanismo consentirebbe alle imprese di valutare anticipatamente l'eventuale convenienza di commettere un'infrazione (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439).

Giudizio del Tribunale

195.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto

nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

196.
    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

197.
     Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

198.
    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

199.
    Com'è già stato rilevato, la Commissione ha fornito, durante il procedimento dinanzi al Tribunale, alcune informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di calcolo delle ammende applicate nel caso di specie (v. supra, punto 125). Essa ha precisato di aver tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa e che due imprese avevano fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese era stata concessa una riduzione di un terzo.

200.
    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra

menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

201.
    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

202.
    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

203.
     In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

204.
    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

205.
    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

206.
    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

207.
     Nelle particolari circostanze descritte sopra, al punto 205, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

208.
    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

209.
    Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

210.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, in accoglimento delle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Vesterdorf
Briët
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

     Fatti all'origine della controversia

II - 2

     Procedimento

II - 6

     Conclusioni delle parti

II - 8

     Sulla ricevibilità di taluni motivi

II - 8

     Nel merito

II - 9

         Sulla domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione

II - 9

             A - Sul motivo secondo cui la SCA Holding non sarebbe la destinataria appropriata della decisione

II - 9

                 Argomenti delle parti

II - 9

                 Giudizio del Tribunale

II - 13

             B - Sul motivo riguardante un'insufficienza o un errore della motivazione, in relazione alla designazione della Reed P & B come impresa interessata e della SCA Holding come destinataria della decisione

II - 14

                 Argomenti delle parti

II - 14

                 Giudizio del Tribunale

II - 15

             C - Sul motivo riguardante l'esistenza di un errore per quanto riguarda la durata dell'infrazione

II - 17

                 Argomenti delle parti

II - 17

                 Giudizio del Tribunale

II - 18

         Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda

II - 18

             A - Sul motivo secondo cui la Commissione avrebbe omesso erroneamente di prendere in considerazione varie circostanze specifiche

II - 19

                 Sulla censura riguardante il fatto che la Colthrop rappresentava soltanto una minima parte delle attività della Reedpack acquisite dal gruppo SCA nonché l'assenza di una sua effettiva integrazione nel gruppo SCA

II - 19

                 Sulla censura riguardante il mancato coinvolgimento del gruppo SCA nella gestione della Colthrop e nelle infrazioni contestate

II - 20

                 Sulla censura secondo cui l'infrazione commessa dalla Colthrop avrebbe avuto fine nel novembre 1990

II - 20

                 Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che il gruppo SCA applica una rigorosa politica di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza

II - 20

                 Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che la Colthrop era soltanto un membro marginale del PG Paperboard

II - 21

                     - Argomenti delle parti

II - 21

                     - Giudizio del Tribunale

II - 23

                 Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che i prezzi della Colthrop non corrispondevano ai prezzi annunciati dell'intesa

II - 25

                     - Argomenti delle parti

II - 25

                     - Giudizio del Tribunale

II - 26

             B - Sul motivo secondo cui la Commissione non avrebbe applicato o avrebbe applicato in modo discriminatorio alla SCA Holding/Colthrop i criteri stabiliti per la determinazione delle ammende

II - 27

                 Argomenti delle parti

II - 27

                 Giudizio del Tribunale

II - 28

             C — Sul motivo riguardante il carattere irragionevolmente elevato in termini assoluti, nonché sproporzionato, dell'ammenda inflitta alla ricorrente alla luce della sua innocenza e degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

II - 30

                 Argomenti delle parti

II - 30

                 Giudizio del Tribunale

II - 31

             D — Sul motivo secondo cui l'imposizione di un'ammenda alla ricorrente configurerebbe una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché del principio fondamentale di equità

II - 34

             E — Sul motivo riguardante una violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle ammende

II - 35

                 Argomenti delle parti

II - 35

                 Giudizio del Tribunale

II - 35

     Sulle spese

II - 38


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.