SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
14 maggio 1998 (1)
«Concorrenza Art. 85, n. 1, del Trattato CE Imputabilità del
comportamento illecito Ammenda Motivazione Circostanze attenuanti»
Nella causa T-327/94,
SCA Holding Ltd, società di diritto inglese e del Galles, con sede in Aylesford
(Regno Unito), con gli avv.ti Giuseppe Scasselati-Sforzolini, del foro di Bologna,
e Laurent Garzaniti, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso lo studio legale Elvinger, Hoss & Preussen, 15, Côte d'Eich,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e
Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro del
medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della
Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 Cartoncino, GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora
P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal
25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
- 1.
- La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994,
94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE
(IV/C/33.833 Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»),
rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio
1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto
un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti
responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 2.
- Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre
tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
- 3.
- Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con
centro grigio (carta riciclata) utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non
alimentari.
- 4.
- Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con
uno strato superficiale bianco utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti
alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo
esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30%
circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in
misura minore, nel settore della grafica.
- 5.
- La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino
SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del
cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei
cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore
grafico.
- 6.
- Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation,
un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di
cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una
denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di
cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti
di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza
di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare
pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto
del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese
di dicembre 1990.
- 7.
- Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa
una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative
al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia
depositata dalla BPIF.
- 8.
- Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14,
n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento
d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in
prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza
comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria
del settore del cartoncino.
- 9.
- In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni
e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della
decisione.
- 10.
- Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di
informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a
concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior
parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 11.
- Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima
disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli
addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi
rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente.
L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
- 12.
- Al termine di tale procedimento, la Commissione adottava la decisione, il cui
dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard
the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH
& Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale
BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse
Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB
(MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena
Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK)
Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española
SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1
del trattato CE per aver partecipato:
nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine
del 1990,
nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine
dell'aprile 1991,
nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del
1990,
negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei
quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate
per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la
concorrenza;
hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in
ciascuna valuta nazionale;
hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di
prezzo in tutta la Comunità;
hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote
di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure
concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di
garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi,
tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di
utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per
le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
xvi) SCA Holding Limited, un'ammenda di 2 200 000 di ECU;
(...)»
- 13.
- Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo
denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»),
costituito da diversi gruppi o comitati.
- 14.
- Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents
Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli
dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
- 15.
- Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella
concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso
adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli
aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
- 16.
- Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale
partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle
imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
- 17.
- Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo:
il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se,
ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di
prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in
materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine
di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
- 18.
- Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in
particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini
inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al
predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori
commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte
all'anno.
- 19.
- Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del
PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla
società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la
maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni
periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità.
Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati
erano trasmessi ai partecipanti.
- 20.
- La società Reed Paper & Board Ltd (in prosieguo: la «Reed P & B») era
proprietaria, per la durata complessiva dell'infrazione, della cartiera Colthrop Mill
(in prosieguo: la «Colthrop»).
- 21.
- Fino al mese di luglio 1988 la Reed P & B era controllata dalla Reed International
plc. Nel luglio 1988, in seguito ad un'operazione di rilevamento da parte dei
dirigenti di numerose società del gruppo Reed International, veniva costituita la
società Reedpack Ltd (in prosieguo: la «Reedpack») che acquisiva a sua volta la
Reed P & B.
- 22.
- Nel luglio 1990 il gruppo svedese Svenska Cellulosa Aktiebolag (in prosieguo la
«SCA») acquisiva la Reedpack e, con essa, la Reed P & B e numerosi stabilimenti,
tra cui la Colthrop. La Reed P & B cambiava la propria denominazione, una prima
volta, il 1° febbraio 1991, divenendo la SCA Aylesford Ltd (in prosieguo: la «SCA
Aylesford»), e, una seconda volta, il 4 febbraio 1992, divenendo la SCA Holding
Ltd (in prosieguo: la «SCA Holding»).
- 23.
- Nel mese di maggio 1991 la Colthrop veniva ceduta alla società Field Group Ltd
che la rivendeva a sua volta, nell'ottobre 1991, alla Mayr-Melnhof AG. All'epoca
di quest'ultima operazione, la Colthrop si era già trasformata in società con la
denominazione Colthrop Board Mill Ltd.
- 24.
- Ai termini della decisione, la Reed P & B ha preso parte all'infrazione di cui
trattasi, partecipando in particolare a determinate riunioni del JMC e della PC.
Inoltre, poiché la denominazione SCA Holding era soltanto una diversa
identificazione assunta dalla SCA Aylesford e dalla Reed P & B e trattandosi
pertanto di un'unica e medesima entità, la Commissione ha ritenuto che essa fosse
la destinataria appropriata della decisione (punti 155 e seguenti del preambolo
della decisione).
Procedimento
- 25.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1994,
la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 26.
- Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti
proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94,
T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-334/94, T-337/94,
T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
- 27.
- La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli
atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la
causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa
T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
- 28.
- Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo,
ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo,
hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94
e T-342/94).
- 29.
- Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia
rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio
1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo
1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella
Raccolta).
- 30.
- Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un
incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale
riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94,
T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94,
T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che
si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
- 31.
- Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del
Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione
orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una
domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.
- 32.
- Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato
presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento
prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
- 33.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso
di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento,
chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati
documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
- 34.
- Le parti nelle cause menzionate al punto 30 hanno svolto le loro osservazioni orali
ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal
25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
- 35.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare l'art. 1 e/o l'art. 3 della decisione nei limiti in cui riguardano la
ricorrente;
in subordine, ridurre sensibilmente l'ammenda inflitta alla ricorrente
nell'art. 3;
condannare la Commissione alle spese.
- 36.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità di taluni motivi
- 37.
- Durante un incontro informale svoltosi il 29 aprile 1997 le imprese che avevano
impugnato la decisione sono state invitate, nell'eventualità di una riunione delle
cause ai fini della trattazione orale, a considerare la possibilità di presentare difese
comuni che associassero numerose di esse. E' stato sottolineato che tali difese
comuni sarebbero state ammesse soltanto per le ricorrenti che avessero
effettivamente dedotto, nell'atto introduttivo del loro ricorso, motivi corrispondenti
agli argomenti da trattare in comune.
- 38.
- Con telecopia 14 maggio 1997, depositata per conto del complesso delle imprese
di cui trattasi, è stata comunicata la decisione di queste ultime di trattare sei
questioni mediante difese comuni, riguardanti in particolare i punti seguenti:
a) la descrizione del mercato e l'assenza di effetti dell'intesa;
b) la nozione di «infrazione unica» ed il livello di prove richiesto,
c) l'addebito relativo ad una concertazione sul controllo delle quantità.
- 39.
- La ricorrente rendeva noto, mediante telecopia depositata nella cancelleria del
Tribunale il 23 giugno 1997, che intendeva partecipare al complesso delle difese
comuni. In quell'occasione, essa riconosceva di non aver dedotto motivi riguardanti
i tre punti sopra menzionati, sostenendo però che questa circostanza non doveva
impedirle di associarsi a tali difese comuni. Essa affermava, ribadendo poi la stessa
tesi in udienza, che non aveva avuto modo di contestare nel suo ricorso, né
l'esistenza stessa dei diversi aspetti dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione,
né il giudizio espresso dalla Commissione sugli effetti di tale infrazione, in quanto
le persone che si riteneva l'avessero rappresentata nell'intesa non erano più alle
sue dipendenze. Di conseguenza, essa avrebbe preso conoscenza degli elementi di
fatto che le avrebbero consentito di far valere i motivi in questione soltanto dopo
aver appreso il contenuto delle difese comuni.
- 40.
- Questa tesi non può essere accolta.
- 41.
- Infatti, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è
vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su
elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ora, nel caso di
specie, è giocoforza constatare che nulla impediva alla ricorrente di contestare, nel
suo ricorso, le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione e che
essa non si è richiamata ad alcun elemento specifico di fatto o di diritto, emerso
durante il procedimento, atto a giustificare la produzione di motivi nuovi.
- 42.
- Di conseguenza, i motivi dedotti dalla ricorrente per la prima volta nella telecopia
23 giugno 1997 devono essere dichiarati irricevibili.
Nel merito
Sulla domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione
A - Sul motivo secondo cui la SCA Holding non sarebbe la destinataria appropriata
della decisione
Argomenti delle parti
- 43.
- La ricorrente fa valere che non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del
comportamento della Colthrop e di non essere quindi la destinataria appropriata
della decisione.
- 44.
- In primo luogo, essa sottolinea che, dopo la cessione della Colthrop nel maggio
1991 e il cambio di denominazione sociale della Reed P & B, divenuta prima SCA
Aylesford e poi SCA Holding, sono state effettuate ristrutturazioni delle attività del
gruppo SCA nel Regno Unito, in seguito alle quali la SCA Holding, società
ricorrente, è divenuta una holding.
- 45.
- In secondo luogo, la Colthrop dovrebbe essere considerata come «l'impresa
interessata» dal procedimento. Infatti, essa sarebbe sempre stata e sarebbe tuttora
«un'entità economica distinta», che costituisce un «centro distinto di profitto» a
cui dev'essere imputata l'infrazione [v. punti 97-102 del preambolo della decisione
della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a
norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230,
pag. 1), in prosieguo: la «decisione Polipropilene»], oppure un «insieme
organizzato di risorse umane e materiali volto a perseguire su base stabile uno
scopo economico definito» [comunicazione della Commissione 90/C 203/06
concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del
regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, C 203, pag. 10)].
- 46.
- Per dimostrare che la Colthrop occupava una posizione autonoma che le consentiva
di violare il diritto della concorrenza, la ricorrente presenta un'argomentazione
dettagliata, esponendo in sostanza quanto segue: a) la Colthrop è stata l'unica
entità attiva nel settore del cartoncino nell'ambito dei gruppi ai quali essa ha
successivamente fatto capo nel periodo di cui trattasi; b) la struttura organizzativa
della Colthrop contribuiva a renderla autonoma; c) la Colthrop agiva come
un'entità distinta nei confronti dei terzi. La ricorrente afferma inoltre che la
Colthrop si è poi trasformata in società, la Colthrop Board Mill Ltd, con lo stesso
patrimonio, lo stesso personale e lo stesso responsabile (il signor Dalgleish). Essa
spiega infine che i legami operativi che univano la Colthrop e la Reed P & B non
sono mai stati tanto stretti quanto ha sostenuto la Commissione.
- 47.
- L'acquisizione della Reedpack da parte del gruppo SCA non avrebbe inciso in
alcun modo sull'autonomia della Colthrop. Infatti, taluni attivi della Reedpack, tra
cui la Colthrop, non avrebbero rivestito alcun interesse per la SCA, il che
spiegherebbe la scelta di rivenderla già nel maggio 1991. Nel periodo in cui la
Colthrop è stata detenuta dalla SCA, quest'ultima non avrebbe neppure partecipato
alla sua gestione.
- 48.
- In terzo luogo, poiché la Colthrop va considerata come l'impresa interessata,
destinataria della decisione doveva essere la Colthrop Board Mill Ltd, in quanto
successore della detta impresa. La ricorrente ricorda che, conformemente ai
principi di base del diritto comunitario della concorrenza, la nozione d'«impresa»
è determinante e la configurazione giuridica riveste importanza soltanto nei limiti
in cui, per ragioni pratiche volte ad agevolarne l'esecuzione, la comunicazione degli
addebiti e la decisione vengono trasmesse e l'ammenda inflitta ad un'entità dotata
di personalità giuridica. Benché la ricorrente riconosca che, non avendo la Colthrop
la forma di una società all'epoca dei fatti, la Commissione aveva la facoltà di
individuare l'entità giuridica che poteva considerarsi responsabile dell'infrazione ai
fini dell'esecuzione della decisione, essa rileva tuttavia che la presente controversia
pone un problema di successione in quanto l'impresa interessata, la Colthrop, è
divenuta una società dotata di personalità giuridica autonoma dopo l'infrazione, ma
prima dell'invio della comunicazione degli addebiti e succede quindi a sé stessa dal
punto di vista economico e funzionale.
- 49.
- Ciò premesso, la questione della successione andrebbe risolta seguendo l'impresa
interessata attraverso i vari trasferimenti e ristrutturazioni da essa subiti, a meno
che non venga dimostrato che il precedente proprietario ha partecipato
direttamente all'infrazione. Questa conclusione risulterebbe implicitamente dalla
sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem
Anic/Commissione (Racc. pag. II-1623, punto 55) e dalla decisione Polipropilene
(in relazione all'irrogazione di un'ammenda alla Statoil), nel senso che l'impresa
che ha effettivamente preso parte all'intesa non deve poter sfuggire alle ammende.
- 50.
- In quarto luogo, anche se la Colthrop non fosse l'impresa interessata
dall'infrazione, la decisione non avrebbe dovuto essere inviata alla ricorrente. Nella
decisione della Commissione 23 luglio 1984, 84/388/CEE, relativa ad una procedura
di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.988 - Accordi e pratiche
concordate nel settore del vetro piano nel Benelux, GU L 212, pag. 13), sarebbe
stata espressa la valutazione secondo cui una società capogruppo che aveva
acquisito due imprese non poteva aver avuto il tempo di assumerne pienamente il
controllo nel periodo intercorso tra la data dell'acquisizione e la cessazione
dell'infrazione (cinque mesi). Per le stesse ragioni, la Commissione non avrebbe
dovuto far figurare la ricorrente tra i destinatari della decisione.
- 51.
- In subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore
ritenendo che l'impresa fosse la Reed P & B, in quanto quest'ultima sarebbe stata
riorganizzata dopo la sua acquisizione da parte della SCA, divenendo una mera
intermediaria, priva di autonomia per quanto riguarda la strategia commerciale e
di ogni controllo sull'attivo. La Commissione avrebbe dovuto quindi accertare se
la responsabilità delle attività della Colthrop ricadesse sulla società al vertice del
gruppo, più volte cambiata. La ricorrente ne conclude che la Commissione avrebbe
dovuto, in ogni caso, suddividere la responsabilità tra la Reed International plc, la
Reedpack e la SCA, ma, per quanto riguarda quest'ultima, soltanto per il periodo
da luglio a novembre 1990.
- 52.
- Infine, la Commissione avrebbe erroneamente considerato la Reed P & B e la SCA
Holding come la stessa impresa, in quanto, dal momento che la SCA Holding
esercita soltanto un controllo indiretto (mediante una società controllata) su unadelle sei cartiere originariamente detenute dalla Reed P & B, essa non può essere
considerata come se si trattasse della stessa impresa. I soli elementi sui quali la
Commissione avrebbe fondato la considerazione che la Reed P & B e la SCA
Holding costituiscono una medesima impresa sarebbero l'indirizzo e il numero di
registro. Ora, l'individuazione di un'impresa non potrebbe basarsi su elementi del
genere, di natura esclusivamente formale.
- 53.
- La Commissione ritiene che l'argomentazione della ricorrente sia del tutto priva di
fondamento, in quanto la decisione è stata adottata nei confronti dell'impresa e
della società che avevano commesso l'infrazione. Quando viene accertata una
violazione delle regole comunitarie di concorrenza, si dovrebbe individuare la
persona giuridica che deve risponderne poiché soltanto essa può essere la
destinataria di una decisione che infligge un'ammenda. Nel caso di specie, la Reed
P & B sarebbe la persona giuridica responsabile dell'infrazione e dovrebbe
pertanto risponderne.
- 54.
- La Reed P & B, in quanto impresa interessata, avrebbe prodotto cartoncino nel
suo stabilimento di Colthrop che, per l'intera durata dell'infrazione, anche
successivamente all'acquisizione della Reed P & B da parte del gruppo SCA,
rappresentava soltanto un attivo nel patrimonio prima della Reed P & B, poi della
SCA Aylesford e infine della SCA Holding.
- 55.
- La Commissione sottolinea al riguardo che due delle persone che avevano assistito
alle discussioni nella PC e nel JMC erano presenti nella veste di rappresentanti non
già della Colthrop, ma della Reed P & B.
- 56.
- Inoltre, dopo l'acquisizione effettuata dal gruppo SCA di una parte del gruppo
Reedpack, tra cui la Reed P & B, quest'ultima impresa avrebbe continuato a
fabbricare il medesimo prodotto, nello stesso luogo e avvalendosi dello stesso
personale, con l'aggiunta di alcuni esponenti della SCA al livello di direzione
generale e di consiglio di amministrazione. Successivamente, la Reed P & B
avrebbe semplicemente cambiato la propria denominazione sociale, divenendo, nel
febbraio 1991, la SCA Aylesford Ltd e poi, il 4 febbraio 1992, la SCA Holding, ma
la società sarebbe rimasta pur sempre la stessa, dal momento che la SCA Holding
aveva lo stesso indirizzo e numero di registro della Reed P & B e della SCA
Aylesford.
- 57.
- La Commissione rileva che la cessione dell'attivo rappresentato dallo stabilimento
Colthrop e la successiva costituzione in società di quest'ultimo non incide in alcun
modo sul fatto che la Reed P & B vada considerata come l'impresa e la società
responsabili dell'infrazione. Com'è stato precisato al punto 156 del preambolo della
decisione, andrebbe fatta una distinzione tra le persone giuridiche e le semplici
attività, distinzione questa confermata dal Tribunale nella citata sentenza Enichem
Anic/Commissione (punti 236-240).
- 58.
- La Commissione conclude pertanto che, contrariamente a quanto afferma la SCA
Holding, il caso di specie non pone alcuna questione di successione.
- 59.
- Inoltre, anche se la Commissione avesse potuto rivolgersi al nuovo proprietario
della cartiera, ciò non implicherebbe in alcun modo che essa non poteva scegliere
di rivolgersi alla Reed P & B, ora SCA Holding. Infatti, qualora la Colthrop
potesse essere considerata come l'impresa interessata, ne conseguirebbe soltanto
che la Commissione disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il
destinatario della decisione (v. sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89,
BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, confermata con
sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/95 P, Racc. pag. I-865).
- 60.
- Infine, le affermazioni della SCA Holding sull'autonomia della Colthrop sarebbero
prive di pertinenza oltre che di riscontri fattuali.
Giudizio del Tribunale
- 61.
- E' pacifico che la Colthrop era uno stabilimento di produzione di cartoncino, di
proprietà prima della Reed P & B, poi della SCA Aylesford Ltd e, infine, della
SCA Holding per l'intero periodo dell'infrazione.
- 62.
- Va poi constatato che le denominazioni Reed P & B, SCA Aylesford Ltd e SCA
Holding (la ricorrente) sono le denominazioni sociali successivamente assunte da
un'unica e medesima persona giuridica.
- 63.
- Le circostanze del caso di specie non pongono quindi alcuna questione di
successione. Infatti, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza Enichem
Anic/Commissione, citata, punti 236 - 238), che è alla persona giuridica
responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa
l'infrazione che va imputato il comportamento illecito di quest'ultima. Fintanto che
tale persone giuridica continua ad esistere, la responsabilità del comportamento
illecito deve accompagnarla, anche se gli elementi materiali ed umani che hanno
concorso alla commissione dell'infrazione sono stati ceduti a terzi dopo il periodo
dell'infrazione stessa.
- 64.
- Ciò posto, la Commissione ha legittimamente adottato la decisione nei confronti
della persona giuridica che era responsabile delle attività anticoncorrenziali
accertate nel periodo dell'infrazione e che ha seguitato ad esistere fino all'adozione
della decisione.
- 65.
- Di conseguenza, anche qualora la Colthrop potesse essere considerata un'impresa
ai sensi dell'art. 85 del Trattato e tale impresa sia stata detenuta, alla data di
adozione della decisione, dalla persona giuridica Colthrop Board Mill Ltd, le
conclusioni della ricorrente possono tendere, tutt'al più, a dimostrare che la
Commissione disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il
destinatario della decisione. La scelta operata dalla Commissione non può quindi,
in circostanze del genere, essere validamente contestata.
- 66.
- Per di più, la Reed P & B figurava nell'elenco dei membri del PG Paperboard.
- 67.
- Ora, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la Commissione ha
considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità
menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo:
«1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure
2) quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo
nella partecipazione al cartello della controllata.
In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla
società capofila)».
- 68.
- Poiché la Commissione ha ritenuto che non ricorresse una delle due condizioni di
deroga al principio enunciato al punto 143, essa ha correttamente deciso di non
rivolgere la decisione alle capogruppo successive della società Reed P & B/SCA
Aylesford/SCA Holding.
- 69.
- Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.
B - Sul motivo riguardante un'insufficienza o un errore della motivazione, in relazione
alla designazione della Reed P & B come impresa interessata e della SCA Holding
come destinataria della decisione
Argomenti delle parti
- 70.
- La ricorrente ricorda che, nella sentenza 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS
Benelux/Commissione (Racc. pag. II-211, punto 26), il Tribunale ha stabilito che
una decisione adottata a norma degli artt. 85 o 86 del Trattato, riguardante più
destinatari e che pone un problema d'imputabilità, dev'essere chiaramente motivata
nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che dovranno sopportare
l'onere delle ammende.
- 71.
- Il caso di specie presenterebbe alcune analogie con la controversia che ha dato
origine a quella sentenza, in quanto la ricorrente avrebbe risolutamente contestato,
nel procedimento dinanzi alla Commissione, di essere la destinataria appropriata
della decisione. Ora, nel caso di specie la Commissione avrebbe deciso di non
seguire gli attivi all'origine dell'infrazione e di imputare invece la responsabilità alla
persona giuridica che li aveva direttamente detenuti in uno specifico momento. In
tal modo la scelta del destinatario sarebbe improntata a mere ragioni di
opportunità.
- 72.
- Inoltre, per motivare la sua constatazione secondo cui la Reed P & B era l'impresa
interessata, la Commissione avrebbe addotto soltanto che essa figurava sull'elenco
dei membri del PG Paperboard. Una motivazione del genere non sarebbe tuttavia
conforme all'esigenza di fornire una motivazione adeguata.
- 73.
- Per quanto riguarda l'analogia rilevata dalla Commissione, al punto 155 del
preambolo della decisione, con la situazione della MoDo/Iggesund, la ricorrente
sottolinea che la Colthrop non appartiene più al gruppo SCA, del quale ha fatto
parte soltanto per pochi mesi, mentre la Iggesund appartiene tutt'ora e sin dal 1989
al gruppo MoDo. Queste due situazioni non sarebbero in alcun modo paragonabili,
diversamente da quanto suggerirebbe la decisione.
- 74.
- La decisione sarebbe insufficientemente motivata anche in relazione
all'affermazione secondo cui la SCA Holding sarebbe il successore economico della
Reed P & B. A tale riguardo, la Commissione si baserebbe esclusivamente sul fatto
che la SCA Holding detiene attualmente il pacchetto azionario di due società, alle
quali è stata trasferita una parte degli attivi della Reed P & B. Inoltre,
conformemente alla sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663), la
continuità che va presa in considerazione è quella esistente tra l'impresa interessata
ed il suo successore, vale a dire, nel caso di specie, la Colthrop Board Mill Ltd.
- 75.
- La ricorrente rileva che, ai termini del punto 145 del preambolo della decisione,
la società capogruppo o il gruppo, la cui partecipazione all'infrazione sia stata
accertata e che trasferisce una controllata ad un'altra impresa, si assume la
responsabilità di tale controllata per il periodo precedente la data della cessione.
Tuttavia, la decisione non spiegherebbe in alcun modo perché essa non sia stata
adottata, conformemente a questo ragionamento, nei confronti della Reed
International, proprietaria ultima della Colthrop fino a luglio del 1988.
- 76.
- La ricorrente osserva infine che, ai termini del punto 143 del preambolo della
decisione, la Commissione ha deciso di adottare la decisione stessa nei confronti
dell'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo: «quando
[esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella
partecipazione al cartello della controllata», considerando, in tal caso, destinatario
della decisione la società capogruppo. Ora, pur non avendo avviato alcun
procedimento nei confronti della SCA, la Commissione seguiterebbe a sostenere,
senza prove specifiche, che la SCA era coinvolta nella gestione della Colthrop.
Secondo la ricorrente, la Commissione, se riteneva che la SCA avesse partecipato
alla gestione della Colthrop, avrebbe dovuto analizzare quest'aspetto più
dettagliatamente nella decisione, per individuare con precisione l'impresa
interessata.
- 77.
- La Commissione ritiene di aver ampiamente spiegato, ai punti 155-157 del
preambolo della decisione, le ragioni per le quali la SCA era la destinataria
appropriata della decisione. Essa sottolinea che l'elemento essenziale della
motivazione contenuta nella decisione è che la denominazione SCA Holding non
è altro se non la nuova denominazione della Reed P & B.
Giudizio del Tribunale
- 78.
- Per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio
deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire
all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno
fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle
circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei
motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti.
Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere
in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità
comunitaria che ha emanato l'atto contestato. Allorché, come nella fattispecie, (v.,
in particolare, sentenza AWS Benelux/Commissione, citata, punto 26).
- 79.
- Nel caso di specie, è pacifico che, nell'ambito del procedimento amministrativo
dinanzi alla Commissione, la ricorrente ha fatto valere diversi motivi che l'avevano
indotta a ritenere che l'infrazione contestata non potesse esserle imputata.
- 80.
- Ne consegue che, per essere sufficientemente motivata nei confronti della
ricorrente, la decisione impugnata doveva contenere un'esposizione esauriente dei
motivi atti a giustificare l'imputabilità dell'infrazione alla ricorrente.
- 81.
- Le censure formulate dalla ricorrente riguardano in particolar modo i punti 155-157
del preambolo della decisione ed occorre pertanto appurare se tali punti
contengano una motivazione sufficiente.
- 82.
- Ai termini del punto 155, primo comma, «l'acquisizione da parte del gruppo
svedese operante nel settore del legno SCA di Reedpack plc, azienda cui fa capo
Colthrop Board Mill, non presenta particolari problemi per quanto concerne
l'impostazione di cui al considerando 143» (v. supra, punto 67).
- 83.
- Al punto 155, secondo comma, la Commissione rileva che la Reed P & B figurava
nell'elenco dei membri del PG Paperboard.
- 84.
- Essa spiega poi, al punto 156, primo comma, quanto segue:
«(...) Esiste un manifesta continuità tra Reed Paper & Board (UK) Ltd, SCA
Aylesford Ltd e SCA Holding Ltd: si tratta infatti della medesima entità societaria
nota sotto denominazioni diverse. Dopo la vendita dello stabilimento di Colthrop
nel maggio 1991 SCA Holding Ltd ha continuato ad esistere. La responsabilità per
la sua partecipazione non viene meno con la cessione di Colthrop, che era soltanto
una delle sue attività».
- 85.
- A sostegno della sua affermazione, essa si richiama (medesimo punto del
preambolo) alla sentenza Enichem Anic/Commissione (punti 236-240), richiamo
questo che priva di ogni possibile ambiguità l'approccio seguito.
- 86.
- Alla luce delle indicazioni contenute nella decisione, il Tribunale ritiene che la
Commissione ha illustrato sufficientemente i motivi che l'avevano indotta ad
adottare la decisione nei confronti della ricorrente.
- 87.
- I punti 155-157 del preambolo della decisione presentano altresì, accanto alla
sintesi delle principali contestazioni della ricorrente circa l'identità dell'impresa
sulla quale deve gravare l'onere dell'infrazione, le risposte della Commissione a tali
contestazioni.
- 88.
- I detti punti fanno chiaramente apparire che la Commissione ha esaminato e
valutato gli argomenti addotti dalla ricorrente durante il procedimento
amministrativo.
- 89.
- L'esistenza di una motivazione sufficiente non può quindi essere contestata in
relazione a tali argomenti.
- 90.
- Infine, poiché gli argomenti della ricorrente, richiamati precedentemente ai punti
73-76, tendono esclusivamente a contestare la fondatezza dei motivi che hanno
indotto la Commissione a rivolgerle la decisione, il loro esame supererebbe i limiti
del sindacato che dev'essere esercitato nell'ambito del presente motivo. Ne
consegue che tali argomenti sono privi di pertinenza.
- 91.
- Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.
C - Sul motivo riguardante l'esistenza di un errore per quanto riguarda la durata
dell'infrazione
Argomenti delle parti
- 92.
- La ricorrente sostiene che la partecipazione della Colthrop alle riunioni dei diversi
organismi del PG Paperboard e alle sue varie attività è venuta meno alla fine di
novembre 1990, quando la SCA ha ravvisato la possibilità che venisse violato il
diritto comunitario all'interno di quell'organismo (v., altresì, punto 157, ultima frase,
del preambolo della decisione). Spetterebbe quindi alla Commissione dimostrare
la sua affermazione secondo cui l'infrazione ha seguitato ad aver effetti dopo tale
data (sentenza Enichem Anic/Commissione, citata, punti 90-100). Ora, l'istituzione
non avrebbe fornito alcuna prova di quest'affermazione, limitandosi a esporre
speculazioni prive di riscontri.
- 93.
- La ricorrente contesta in particolar modo l'affermazione della Commissione
secondo cui la Colthrop avrebbe applicato un aumento dei prezzi deciso nel mese
di ottobre 1990 e destinato ad entrare in vigore tra gennaio ed aprile del 1991. Essa
sostiene che i prezzi reali della Colthrop all'inizio del 1991 non erano in linea né
con l'entità né con il calendario di tale aumento. Alla fine del mese di ottobre 1990,
la Colthrop avrebbe annunciato un aumento di 40 UKL la tonnellata, che doveva
essere applicato a fine gennaio 1991. In effetti, tale aumento sarebbe stato rinviato,
per i maggiori clienti, al 1° marzo o al 1° aprile 1991. La Colthrop avrebbe quindi
modificato, in modo unilaterale e autonomo, la data di entrata in vigore
dell'aumento di prezzi. Per di più, tale aumento sarebbe stato giustificato da un
incremento dei costi e da un miglioramento del prodotto.
- 94.
- La Commissione ritiene di aver correttamente accertato, per determinare la durata
dell'infrazione commessa, che quest'ultima ha continuato a produrre effetti fino alla
cessazione dell'intesa nel suo complesso.
Giudizio del Tribunale
- 95.
- Il regime di concorrenza istituito dagli artt. 85 e seguenti del trattato attribuisce
importanza alle conseguenze economiche degli accordi o di qualsiasi forma analoga
di concertazione o di coordinamento, anziché alla loro forma giuridica. Di
conseguenza, nel caso di intese che non sono più in vigore è sufficiente, per poter
applicare l'art. 85, che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di
cessazione (v., ad esempio, sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon,
Racc. pag. 2015, punto 17).
- 96.
- Nel caso di specie, la ricorrente non contesta di aver preso parte all'intesa nel
corso del mese di ottobre 1990, data alla quale l'ultimo aumento dei prezzi
concordato è stato annunciato, anche dalla ricorrente (v. tabella 4, allegata alla
decisione).
- 97.
- Per quanto riguarda l'effettiva applicazione di quest'aumento, che doveva entrare
in vigore dal mese di gennaio 1991, la ricorrente ha trasmesso, con lettera 23
gennaio 1991, le seguenti informazioni all'ufficio legale della società capogruppo
del gruppo SCA:
«Abbiamo annunciato un aumento dei prezzi di 40 UKL la tonnellata dalla fine di
gennaio 1991. Questo aumento ha incontrato una forte resistenza e abbiamo avuto
il timore che venisse rinviato o ridotto di molto. Sappiamo ora che la maggior parte
dei nostri clienti si conformerà al nuovo prezzo a decorrere dalla data prevista, con
un rinvio fino al 1° marzo o al 1° aprile per qualche grosso cliente. Tuttavia la
situazione attuale è migliore rispetto alle nostre recenti previsioni».
- 98.
- Emerge quindi chiaramente che essa ha cercato di garantire l'attuazione effettiva,
sin dalla data stabilita, dell'aumento dei prezzi concordato, annunciato nel mese di
ottobre 1990. Poiché la ricorrente ha operato sul mercato conformandosi al
comportamento convenuto, l'intesa ha pertanto seguitato a produrre i suoi effetti,
per quanto riguarda la ricorrente stessa, successivamente al mese di novembre
1990, data alla quale essa ha smesso di assistere alle riunioni degli organismi del
PG Paperboard.
- 99.
- Dal momento che il livello dei prezzi di catalogo concordato tra le imprese era
ancora in vigore nell'aprile del 1991, mese in cui gli agenti della Commissione
hanno effettuato accertamenti presso numerose imprese, in conformità dell'art. 14
del regolamento n. 17, la data alla quale ha avuto fine l'infrazione commessa dalla
ricorrente è stata correttamente fissata al mese di aprile 1991.
- 100.
- Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto.
Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda
A - Sul motivo secondo cui la Commissione avrebbe omesso erroneamente di prendere
in considerazione varie circostanze specifiche
- 101.
- La ricorrente fa valere una serie di circostanze che avrebbero dovuto, a suo parere,
essere prese in considerazione come attenuanti in sede di calcolo dell'importo
dell'ammenda che le è stata inflitta. Nel caso di specie, occorre esaminare ciascuna
di queste circostanze separatamente.
Sulla censura riguardante il fatto che la Colthrop rappresentava soltanto una
minima parte delle attività della Reedpack acquisite dal gruppo SCA nonché
l'assenza di una sua effettiva integrazione nel gruppo SCA
- 102.
- La ricorrente fa valere che la Colthrop rappresentava soltanto una minima parte
delle attività della Reedpack acquisite dal gruppo SCA, in quanto le sue vendite
corrispondevano solo al 2,3% del fatturato della Reedpack. Inoltre, il gruppo SCA
avrebbe avuto l'intenzione di rivendere la Colthrop, come ha effettivamente fatto
nel 1991. Nessun rappresentante del gruppo avrebbe anche solo visitato tale
impresa prima dell'acquisizione della Reedpack. Infine, gli scarsi risultati della
Colthrop avrebbero reso difficile la sua vendita ad un prezzo ragionevole.
- 103.
- Questi elementi sarebbero pertinenti per illustrare due criteri che la Commissione
sostiene, al punto 169 del preambolo della decisione, di aver preso in
considerazione, vale a dire l'importanza dell'impresa interessata e il ruolo svolto da
ciascuna delle impresa. Essi testimonierebbero delle dimensioni ridotte della
Colthrop, dell'assenza di interesse da parte della SCA e della ricorrente per le
attività connesse al cartoncino e della mancata partecipazione a tali attività.
- 104.
- Il Tribunale rileva tuttavia che il comportamento illecito accertato è stato
giustamente imputato alla ricorrente.
- 105.
- Per quanto riguarda le dimensioni ridotte della Colthrop, si deve ricordare che
l'ammenda inflitta è stata calcolata in base al fatturato realizzato dalla ricorrente
sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 mediante lo stabilimento della
Colthrop. Ne consegue che, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda,
la Commissione ha tenuto conto della potenza economica della ricorrente sul
mercato di cui trattasi.
- 106.
- Quanto all'argomento secondo cui il settore del cartoncino e, in particolare, lo
stabilimento della Colthrop non avrebbero presentato alcun interesse per il gruppo
SCA, è sufficiente constatare che la Commissione ha effettivamente dimostrato
l'esistenza di una violazione, commessa intenzionalmente dalla ricorrente,
dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, poiché il gruppo SCA non era tra i
destinatari della decisione e non essendogli stato contestato nella decisione stessa
alcun coinvolgimento, in quanto società capogruppo della ricorrente, nell'infrazione
accertata, la questione se il settore del cartoncino rivestisse o meno un interesse
per il gruppo SCA è priva di pertinenza.
- 107.
- La censura formulata dalla ricorrente non può pertanto essere accolta.
Sulla censura riguardante il mancato coinvolgimento del gruppo SCA nella gestione
della Colthrop e nelle infrazioni contestate
- 108.
- La ricorrente ribadisce gli argomenti dedotti nell'ambito del primo motivo per
dimostrare che la SCA non era in alcun modo coinvolta nella gestione della
Colthrop. Tale assenza di coinvolgimento da parte della società controllante
avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal momento che l'onere
dell'ammenda graverebbe su di essa in quanto la ricorrente è una semplice holding.
- 109.
- Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il comportamento
illecito è stato correttamente imputato alla ricorrente, la questione se il gruppo
SCA fosse coinvolto nella gestione della Colthrop e se l'ultima società controllante
del gruppo fosse a conoscenza del comportamento illecito è ininfluente ai fini del
calcolo dell'importo dell'ammenda.
- 110.
- Ne consegue che la presente censura dev'essere respinta.
Sulla censura secondo cui l'infrazione commessa dalla Colthrop avrebbe avuto fine
nel novembre 1990
- 111.
- La ricorrente ribadisce che la partecipazione della Colthrop alle riunioni dei diversi
organismi del PG Paperboard è venuta meno alla fine di novembre 1990 (v. supra,
punti 92 e seguenti). Di conseguenza, la Colthrop non avrebbe avuto la necessità
di «dissociarsi» dall'aumento dei prezzi dell'inizio del 1991, annunciato nell'ambito
dell'intesa, poiché, a quell'epoca, essa non vi era associata.
- 112.
- A tale riguardo, è sufficiente ricordare come sia stato correttamente stabilito che
la ricorrente ha partecipato all'infrazione accertata fino al mese di aprile 1991 (v.
supra, punti 95 e seguenti).
- 113.
- La presente censura dev'essere pertanto respinta.
Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che il
gruppo SCA applica una rigorosa politica di prevenzione delle violazioni del diritto
della concorrenza
- 114.
- La ricorrente rileva che la SCA ha intrapreso, sin dal 1988, una politica rigorosa
di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza, organizzando
numerose riunioni informative presso le principali sedi del gruppo in Europa per
illustrare tale politica al personale. Di conseguenza, la ricorrente non può essere
ritenuta responsabile del comportamento contestato ad un'altra impresa che appare
nettamente in contrasto con l'impegno mostrato dalla SCA per conformarsi alle
regole comunitarie di concorrenza.
- 115.
- La Commissione sottolinea, in particolare, che il programma di allineamento di cui
trattasi si è rivelato inefficace, poiché nulla è stato fatto per prevenire il protrarsi
dell'infrazione.
- 116.
- Va ricordato che, per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va
accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le
circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle
ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente dicriteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25
marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto
54). Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione come circostanze
attenuanti figura, in particolare, l'attuazione di un programma di allineamento (v.,
al riguardo, sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker
Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 93).
- 117.
- Nel caso di specie, benché la ricorrente affermi di aver smesso di partecipare alle
riunioni del PG Paperboard non appena si era resa conto, in seguito alla denuncia
presentata dalla BPIF, della possibilità di una violazione delle regole comunitarie
di concorrenza (v. punto 163, secondo comma, del preambolo della decisione), la
Commissione ha tuttavia correttamente stabilito che l'infrazione era stata posta in
essere fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti).
- 118.
- E' pertanto giocoforza constatare che il programma di allineamento richiamato si
è rivelato inefficace e che, conseguentemente, la Commissione non doveva tenerne
conto come una circostanza attenuante.
- 119.
- La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta.
Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che la
Colthrop era soltanto un membro marginale del PG Paperboard
- Argomenti delle parti
- 120.
- La ricorrente fa valere i seguenti elementi:
la Colthrop non era una delle imprese «capofila» e le sue dimensioni erano
troppo ridotte perché potessero attribuirle importanza;
la Colthrop era un piccolo produttore, impegnato esclusivamente nella
fabbricazione di cartoncino GD e la Commissione riconosce che la
collusione aveva avuto un esito meno favorevole per tale qualità di
cartoncino;
la Colthrop non ha mai partecipato alle riunioni del PWG;
la Colthrop viene menzionata in pochissime occasioni nei documenti citati
dalla Commissione;
la Colthrop non aveva aderito alla Paper Agents Association, che avrebbe
messo in atto le infrazioni a livello nazionale (punti 94-99 del preambolo
della decisione);
diversamente dagli altri produttori, la Colthrop non ha assistito ad alcuna
riunione del PG Paperboard dopo che la denuncia presentata è stata resa
pubblica, a fine novembre 1990;
la Colthrop non figura tra le imprese accusate di aver preso parte al sistema
di controllo delle quantità.
- 121.
- La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha deciso di non rivolgere la
decisione a talune imprese più importanti della Colthrop (in termini di vendite di
cartoncino nella Comunità) e forse non meno importanti della Colthrop nell'ambito
dell'intesa. Di conseguenza, non si potrebbe escludere che la Commissione sia stata
influenzata dal fatto che, al momento in cui è stata scoperta l'infrazione, la
Colthrop apparteneva al gruppo SCA.
- 122.
- Infine, la ricorrente sottolinea di non aver mai contestato la partecipazione della
Colthrop a un piano industriale comune vietato dall'art. 85 del Trattato. Essa si
limita a chiedere che la Commissione applichi i criteri di determinazione
dell'importo dell'ammenda che essa stessa ha enunciato.
- 123.
- La Commissione ricorda di aver accertato che tutti i destinatari della decisione
hanno partecipato ad un'infrazione unica, consistente in un piano industriale
comune volto a limitare la concorrenza, che comportava aumenti concordati dei
prezzi, un accordo per la ripartizione dei mercati, l'adozione di misure concordate
per il controllo dell'offerta del prodotto e lo scambio di informazioni commerciali
a sostegno di queste strategie (v. punti 116 e seguenti del preambolo della
decisione). Tutti i destinatari della decisione avrebbero commesso tale infrazione
integralmente, il che giustificherebbe le ammende inflitte. La ricorrente non
potrebbe chiedere la riduzione dell'ammenda che le è stata inflitta adducendo il
fatto di non aver adottato misure volte a limitare la propria produzione.
Indubbiamente, soltanto i grandi produttori che assistevano alle riunioni del PWG
avrebbero messo in atto tale limitazione. Tuttavia, essi l'avrebbero fatto a vantaggio
di tutte le imprese partecipanti all'infrazione. La ricorrente non potrebbe quindi
chiedere una riduzione dell'ammenda sostenendo di essere un «partecipante
marginale» dell'intesa.
- 124.
- Inoltre, la Reed P & B avrebbe assistito frequentemente alle riunioni dell'intesa.
Non sarebbe mai stato affermato, tuttavia, che essa aveva preso parte alle riunioni
del PWG. Dal momento che essa assisteva, in particolare, alle riunioni del JMC e
applicava i prezzi concordati, non potrebbe essere considerata alla stregua di un
partecipante marginale, beneficiando così di una riduzione dell'ammenda. Non vi
sarebbero stati partecipanti marginali ma soltanto membri ordinari e imprese
«capofila».
- Giudizio del Tribunale
- 125.
- Per determinare l'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della
decisione, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da
ciascuno di essi negli accordi collusivi (punto 169, primo comma, primo trattino, del
preambolo della decisione). Essa spiega, al punto 170 del preambolo, che le
imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola,
considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state
considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. La Commissione
ha precisato, nelle sue memorie presentate al Tribunale, nonché in risposta ad un
quesito rivoltole dallo stesso, che le ammende sono state calcolate in base al
fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul
mercato del cartoncino nel 1990 e che aliquote base, pari al 9 e al 7,5% di tale
fatturato sono state poi applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte
alle imprese considerate come «capofila» dell'intesa e a quelle considerate come
«membri ordinari» della stessa.
- 126.
- Tali indicazioni sono state confermate da una tabella relativa alla determinazione
dell'importo delle ammende, fornita dalla Commissione in risposta ad un quesito
scritto rivoltole dal Tribunale.
- 127.
- La ricorrente dichiara di non contestare la partecipazione della Colthrop al piano
comune volto a limitare la concorrenza, descritto nell'art. 1 della decisione. Del
pari, essa non contesta la descrizione, contenuta nella decisione, del ruolo di
ciascuno degli organismi del PG Paperboard.
- 128.
- A tale riguardo, risulta dalla decisione che il PWG è stato l'organismo all'interno
del quale sono state adottate le principali decisioni aventi un oggetto
anticoncorrenziale. Inoltre, benché la Commissione abbia accertato che tutte le
imprese menzionate all'art. 1 della decisione hanno partecipato al complesso degli
elementi costitutivi dell'infrazione descritti nella detta disposizione, risulta dalla
decisione stessa che la collusione diretta a mantenere a livelli costanti le quote di
mercato dei principali produttori, con alcune modifiche occasionali, ha inciso
esclusivamente sulle quote di mercato delle imprese aderenti al PWG (punti 51-60
del preambolo della decisione). Infine, la Commissione ammette che, per quanto
riguarda la collusione sugli arresti degli impianti, «anche in questo caso, a quanto
pare, erano i produttori principali ad assumersi l'onere di ridurre la produzione in
modo da mantenere costante il livello dei prezzi» (punto 71, secondo comma, del
preambolo della decisione).
- 129.
- Alla luce di questi elementi, la censura della ricorrente secondo cui la Commissione
non avrebbe correttamente valutato il suo ruolo nell'intesa non può essere accolta.
- 130.
- In primo luogo, la ricorrente non è stata considerata come una delle «capofila»
dell'intesa. La Commissione ha quindi tenuto conto della mancata partecipazione
della ricorrente alle riunioni del PWG. Essa ha, peraltro, correttamente valutato
la gravità dell'infrazione rispettivamente commessa dalle imprese «capofila»
dell'intesa e dai «membri ordinari» della stessa, applicando, per il calcolo delle
ammende inflitte a queste due categorie di imprese, aliquote base pari al 9 e al
7,5% del fatturato pertinente.
- 131.
- In secondo luogo, viene precisato nella decisione che le imprese che non hanno
preso parte alle riunioni del PWG sono state informate delle decisioni adottate da
quest'ultimo durante le riunioni del JMC e che questo organismo costituiva l'ambito
principale in cui sono state preparate le decisioni adottate dal PWG e si sono
svolte discussioni dettagliate sull'attuazione delle dette decisioni (v., in particolare,
punti 44-48 del preambolo della decisione). Di conseguenza, poiché la ricorrente
non contesta né la descrizione delle funzioni del JMC contenuta nella decisione,
né la partecipazione della Colthrop ai vari elementi costitutivi dell'infrazione e
neppure il fatto che era tra i partecipanti più assidui alle riunioni del JMC (v.
tabella 4 allegata alla decisione), essa non può validamente sostenere che la
Commissione avrebbe dovuto considerare il ruolo da essa svolto nell'intesa meno
importante di quello delle altre imprese qualificate come «membri ordinari».
- 132.
- La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni dei diversi
organismi del PG Paperboard dopo il mese di novembre 1990 non modifica in nulla
tale considerazione, dal momento che l'infrazione si è protratta fino al mese di
aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti).
- 133.
- In terzo luogo, è stata necessariamente presa in considerazione l'importanza di
ciascuna delle imprese nel settore del cartoncino, poiché il dato relativo al fatturato
realizzato in quel settore è stato utilizzato come fatturato di riferimento in sede di
determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della
decisione. La ricorrente non può quindi affermare che la Commissione non ha
tenuto conto delle dimensioni ridotte o dell'importanza minore della Colthrop in
quel settore.
- 134.
- Quanto al fatto che la Colthrop produceva esclusivamente cartoncino GD, è
giocoforza constatare che la ricorrente non contesta che l'infrazione riguardasse
tanto il cartoncino GC, quanto il cartoncino SBS e il cartoncino GD né che il suo
comportamento individuale non ha contribuito ad attenuare gli effetti
anticoncorrenziali dell'infrazione (v. altresì infra, punti 143 e seguenti). Di
conseguenza, la Commissione poteva fondatamente decidere di non considerare
come un'attenuante la circostanza che la collusione avesse forse avuto uno scarso
successo per la sola qualità di cartoncino prodotta dalla Colthrop.
- 135.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente censura dev'essere
respinta.
Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che i
prezzi della Colthrop non corrispondevano ai prezzi annunciati dell'intesa
- Argomenti delle parti
- 136.
- La ricorrente sostiene di aver dimostrato, nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti (pagg. 15-20), che la politica dei prezzi della Colthrop era,
complessivamente, priva di relazione con i prezzi apparenti dell'intesa. Essa
avrebbe dimostrato, avvalendosi della descrizione dell'evoluzione dei suoi prezzi
annunciati e applicati per un campione rappresentativo di otto clienti, che, per tre
di questi, i prezzi erano aumentati soltanto dal 10 al 15%, mentre l'aumento medio
dei prezzi praticati dalla Colthrop sarebbe stato del 30% circa e il prezzo medio
dell'intesa sarebbe aumentato di più del 35%. Inoltre, i prezzi applicati a uno dei
suoi clienti sarebbero persino diminuiti. Infine, per i quattro clienti rimanenti, i
prezzi non sarebbero stati in linea né con il listino della Colthrop né con i prezzi
annunciati nell'ambito dell'intesa.
- 137.
- Persino i prezzi annunciati dalla Colthrop non sembrerebbero aver seguito i prezzi
annunciati nell'intesa. Alcuni degli aumenti dell'intesa non sarebbero stati applicati
dalla Colthrop in quanto non avrebbero riguardato né la qualità GD né il mercato
britannico. Inoltre, gli aumenti della Colthrop non avrebbero coinciso né con il
calendario né con il livello di aumento degli altri produttori. Infine, essi sarebbero
stati giustificati da incrementi dei costi reali.
- 138.
- La ricorrente sottolinea che non ha contestato di aver partecipato ad una
violazione dell'art. 85 del Trattato. Essa fa tuttavia valere che la Commissione
avrebbe dovuto tener conto del fatto che la Colthrop non aveva messo in atto le
decisioni dell'intesa in materia di prezzi. Ciò dimostrerebbe che il comportamento
della Colthrop non ha danneggiato né la concorrenza né i clienti. A tale riguardo,
la ricorrente ricorda, nella replica, che la Commissione giustifica l'imposizione di
ammende di importo più elevato rispetto alla decisione Polipropilene con il fatto
che l'intesa aveva riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. Questo
argomento non varrebbe però nei confronti della Colthrop che avrebbe commesso
un'infrazione di gravità minore.
- 139.
- La Commissione ritiene che la ricorrente si limiti ad evidenziare la differenza
esistente tra il prezzo di listino ed il prezzo effettivamente applicato e sottolinea
che l'intesa portava sui listini. Essa rinvia inoltre ai punti 89, 101 e 102 del
preambolo della decisione.
- 140.
- Gli aumenti annunciati dalla ricorrente avrebbero coinciso, in più occasioni, con iprezzi concordati (v. tabelle allegate alla decisione, relative agli aumenti dei prezzi).
Gli argomenti della ricorrente non smentiscono il fatto che la base di
determinazione dei prezzi per i clienti fosse il listino, nel quale figurava il prezzo
concordato. Infine, nessun altro produttore si sarebbe lamentato del fatto che la
ricorrente non applicava il prezzo concordato, quando esisterebbero invece
indicazioni in tal senso per quanto riguarda per lo meno un altro dei partecipanti
all'intesa (punto 59 del preambolo della decisione).
- Giudizio del Tribunale
- 141.
- La ricorrente non nega che la Colthrop abbia partecipato alla collusione sui prezzi
di cui all'art. 1 della decisione. Tale comportamento illecito le è stato correttamente
addebitato. Del pari, la ricorrente non contesta il giudizio formulato dalla
Commissione sugli effetti complessivi di tale collusione sul mercato (v., in
particolare, punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione).
- 142.
- La circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in
materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il
proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non
costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua
di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda
da infliggere. Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i
suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può
semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio.
- 143.
- Nel caso di specie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di
concludere che il suo comportamento effettivo sul mercato fosse idoneo a
contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione accertata. In particolare, la
ricorrente produce, a sostegno della presente censura, alcuni grafici che mettono
a confronto i prezzi annunciati dalla Stora, i prezzi annunciati dalla ricorrente e i
prezzi di transazione di quest'ultima. Ebbene, i grafici relativi ai prezzi di
transazione della ricorrente riguardano soltanto otto dei suoi clienti, scelti dalla
ricorrente stessa, senza precisare i quantitativi consegnati a ciascuno di essi. Essi
mettono inoltre in luce fluttuazioni rilevanti, per ciascuno di tali clienti, dei prezzi
di transazione che risultano in alcuni casi persino più elevati del prezzi annunciati
tanto dalla ricorrente, quanto dalla Stora. Infine, nella decisione, la Commissione
riconosce che i prezzi di transazione non erano sempre identici ai prezzi annunciati.
Essa rileva, in particolare, quanto segue: «Anche se tutti i produttori avessero
fermamente sostenuto l'applicazione dell'intero aumento, le possibilità a
disposizione dei clienti di passare ad una qualità o tipo più economico avrebbero
comportato da parte del produttore alcune concessioni ai propri clienti tradizionali
per quanto riguarda le date di entrata in vigore oppure altri incentivi sotto forma
di ribassi per tonnellata o sconti per grossi ordinativi al fine di consentire al cliente
di accettare globalmente l'aumento del prezzo di base. L'incremento dei prezzi
avrebbe pertanto richiesto inevitabilmente un certo periodo di tempo prima di
poter essere applicato» (punto 101, sesto comma, del preambolo).
- 144.
- Di conseguenza, dai grafici prodotti dalla ricorrente non risulta che i suoi prezzi di
transazione si discostavano in modo sensibile da quelli degli altri partecipanti
all'infrazione accertata.
- 145.
- Inoltre, va sottolineato che la ricorrente non sostiene di essere stata oggetto di
pressioni esercitate dalle altre imprese partecipanti all'intesa. Essa non sostiene
neppure di aver preso pubblicamente le distanze dalle decisioni adottate in materia
di prezzi, nel corso delle riunioni a cui ha assistito.
- 146.
- Ciò posto, la Commissione poteva legittimamente decidere di non considerare alla
stregua di una circostanza attenuante il comportamento della ricorrente sul
mercato, comportamento che essa descrive come divergente da quello concordato
all'interno del PG Paperboard.
- 147.
- La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta.
B - Sul motivo secondo cui la Commissione non avrebbe applicato o avrebbe
applicato in modo discriminatorio alla SCA Holding/Colthrop i criteri stabiliti per la
determinazione delle ammende
Argomenti delle parti
- 148.
- La ricorrente ricorda come risulti dalle spiegazioni fornite dal membro della
Commissione responsabile della politica della concorrenza durante una conferenza
stampa svoltasi il 13 luglio 1994 che la Commissione ha concesso una riduzione di
un terzo dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato i
principali elementi di fatto che essa ha fatto valere nei loro confronti nella
comunicazione degli addebiti.
- 149.
- Il motivo si articola in due parti.
- 150.
- Nella prima parte, la ricorrente fa valere di non aver fruito di una riduzione
dell'ammenda pur non avendo contestato, nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, i principali elementi di fatto addebitati dalla Commissione alla
Colthrop (v. punto 172 del preambolo della decisione). Una discriminazione del
genere sarebbe tanto più ingiustificata nei suoi confronti in quanto essa non
sarebbe stata a conoscenza dell'infrazione e non avrebbe avuto alcun elemento che
le consentisse di contestare i fatti allegati dalla Commissione.
- 151.
- L'aver contestato, sotto il profilo giuridico, di essere la destinataria appropriata
della decisione non altererebbe in alcun modo l'assenza di ogni contestazione dei
principali elementi di fatto della Commissione. Questo atteggiamento avrebbe
consentito alla Commissione di guadagnare tempo, il che sembrerebbe essere stato
il criterio principale applicato per concedere una riduzione delle ammende.
- 152.
- Nella seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione afferma
di aver preso in considerazione il fatto che alcuni produttori, pur avendo già
aderito al PG Paperboard, non vi avevano svolto un ruolo attivo prima della
costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988. Poiché la Colthrop
non ha mai svolto un ruolo attivo nel PG Paperboard, la Commissione avrebbe
dovuto farla figurare tra quelle imprese.
- 153.
- La Commissione afferma, in ordine alla prima parte del motivo, che la ricorrente
non ha ammesso nulla, limitandosi a contestare la propria responsabilità,
atteggiamento questo che non è stato di alcun aiuto. Ora, soltanto il contributo
apportato all'approntamento del suo fascicolo, l'ammissione di comportamenti
illeciti e un risparmio in termini di tempo sarebbero meritevoli di ricompensa. Di
conseguenza, la contestazione della qualità di destinatario non meriterebbe alcuna
ricompensa, il che risulterebbe dal fatto che la Commissione è stata costretta a
spiegare esaurientemente, ai punti 154-157 del preambolo della decisione, i motivi
per i quali la ricorrente era la destinataria appropriata della decisione stessa.
- 154.
- La Commissione non ha risposto alla seconda parte del motivo.
Giudizio del Tribunale
- 155.
- Per quanto riguarda la prima parte del motivo, va ricordato che, nella sua risposta
alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente rileva quanto segue:
«La SCA holding è ostacolata, nella sua difesa, dal fatto che nessuno all'interno del
gruppo sa nulla delle attività del PG Paperboard o del comportamento descritto
nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, la SCA non ha mai lavorato nel settore
del cartoncino e non conosce in alcun modo questo ramo. Pertanto, la SCA non è
in grado di pronunciarsi e non si pronuncia sull'esistenza o sull'ampiezza delle
presunte infrazioni» (pag. 2).
- 156.
- La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la
ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione
dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo.
Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha
consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e,
eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 393).
- 157.
- L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui
quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla
stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della
Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole
comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una
violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del
genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento
comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere
può giustificare una riduzione dell'ammenda.
- 158.
- Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla Commissione nella comunicazione
stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare, come ha fatto la
ricorrente, che non si pronuncia sui fatti allegati dalla Commissione. Infatti,
assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo,
l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste
nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.
- 159.
- Di conseguenza, poiché la Commissione dichiara, al punto 172, primo comma, del
preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo
dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla
comunicazione degli addebiti, i principali fatti invocati dalla Commissione, è
giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le
imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali
allegazioni.
- 160.
- Supponendo anche che la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per
ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato
di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del
principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di
legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985,
causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i
suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una
riduzione illegittima dell'ammenda, la prima parte del motivo non può quindi
essere accolta.
- 161.
- Quanto alla seconda parte del motivo, risulta dal punto 162 del preambolo della
decisione che, secondo la Commissione, alcuni produttori, pur avendo già aderito
al PG Paperboard, non sembravano avervi svolto un ruolo attivo prima della
costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988 e che ad essi
andava addebitata soltanto una partecipazione tardiva all'infrazione.
- 162.
- Ai termini dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha preso parte all'infrazione
accertata sin dalla metà del 1986. Poiché essa non contesta questa premessa, il
fatto che la Colthrop non abbia svolto un ruolo attivo all'interno del PG
Paperboard prima della costituzione del JMC, nel periodo fine 1987/inizio 1988,
non implica che la ricorrente debba essere trattata in modo identico ai produttori
a cui è stata addebitata una partecipazione più tardiva all'infrazione accertata.
- 163.
- Di conseguenza, neppure la seconda parte del motivo può essere accolta.
- 164.
- Pertanto il motivo dev'essere respinto nel suo complesso.
C Sul motivo riguardante il carattere irragionevolmente elevato in termini assoluti,
nonché sproporzionato, dell'ammenda inflitta alla ricorrente alla luce della sua
innocenza e degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
Argomenti delle parti
- 165.
- Il presente motivo si suddivide in tre parti.
- 166.
- Nella prima parte, la ricorrente sostiene che l'ammenda inflitta corrispondente
al 7,5% del fatturato complessivo della Colthrop sul mercato di cui trattasi e al 9%
detraendo le vendite interne è di entità considerevolmente maggiore rispetto alle
ammende inflitte in casi analoghi, considerata la società, il volume delle sue attività
e il livello di partecipazione all'infrazione. Essa fa valere che l'entità media delle
ammende inflitte con la decisione Polipropilene era pari al 4% delle vendite del
prodotto di cui trattasi, da parte delle destinatarie della decisione, nell'Europa
occidentale.
- 167.
- Nella seconda parte del motivo, la ricorrente ricorda che il Tribunale ha stabilito,
nella citata sentenza Parker Pen/Commissione (punto 94), che l'importo
dell'ammenda dev'essere calcolato con riferimento al fatturato complessivo
dell'impresa, che fornisce un'indicazione delle sue dimensioni e della sua potenza
economica, nonché al fatturato realizzato sul mercato considerato, che fornisce
un'indicazione della gravità dell'infrazione. Poiché l'ammenda inflitta è stata
calcolata senza tener conto del fatturato complessivo della Colthrop, la
Commissione non avrebbe considerato il fatto che, nell'anno di riferimento, laColthrop non aveva realizzato alcun fatturato al di fuori del mercato di cui trattasi.
Di conseguenza, essa non avrebbe tenuto conto delle dimensioni ridotte e della
scarsa potenza della Colthrop. L'ammenda inflitta sarebbe quindi sproporzionata
rispetto a quelle irrogate alle imprese che realizzano un fatturato consistente al di
fuori del mercato di cui trattasi. Un risultato del genere sarebbe in contrasto con
i requisiti posti dal Tribunale nella citata sentenza Parker Pen/Commissione.
- 168.
- Con la terza parte del motivo, la ricorrente ricorda che lo scopo generale delle
ammende è quello di garantire l'attuazione della politica comunitaria della
concorrenza e di prevenire il ripetersi delle infrazioni (sentenze della Corte 15
luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Manheim/Commissione, Racc. pag. 769, 805,
e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion
française e a./Commissione, Racc. pag. 1825). Rinviando agli argomenti addotti a
sostegno del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della
decisione, essa afferma che, nel caso di specie, l'ammenda è stata inflitta ad uno
spettatore innocente e la Commissione non raggiunge quindi nessuno degli obiettivi
dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
- 169.
- La Commissione ricorda che, in assenza di circostanze attenuanti individuali,
l'ammenda dev'essere fissata facendo riferimento ai criteri applicabili all'infrazione
nel suo complesso (punti 167-169 del preambolo della decisione). Tali criteri
sarebbero pertinenti e risulterebbero con chiarezza dalla decisione. In particolare,
essi sarebbero simili, se non identici, a quelli più volte confermati dalla Corte e dal
Tribunale (sentenze pronunciate dal Tribunale in relazione alla decisione
Polipropilene, in particolare sentenza 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867). I criteri stabiliti per l'infrazione nel suo
complesso dovrebbero essere applicati al fatturato di ciascun destinatario.
- 170.
- Nel caso di specie, la gravità e la durata dell'infrazione avrebbero giustificato
l'entità generalmente elevata delle ammende. A tale riguardo, la Commissione
mette a confronto la decisione con la decisione Polipropilene, in cui il livello medio
delle ammende era del 4%, con un valore standard che andava dal 4 al 5%.
L'entità leggermente maggiore delle ammende nel caso di specie sarebbe
giustificata dal fatto che, diversamente dalla situazione accertata nella decisione
Polipropilene, l'infrazione ha avuto luogo in un periodo in cui il settore era
complessivamente redditizio e l'intesa avrebbe conseguito i suoi obiettivi. La
Commissione afferma inoltre che il Tribunale sembra aver considerato che le
ammende inflitte con la decisione Polipropilene avrebbero potuto essere ancor più
elevate poiché ha riconosciuto che la gravità dell'infrazione le giustificava
ampiamente (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89,
Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 226).
- 171.
- Essa sottolinea come le imprese destinatarie della decisione di cui trattasi nella
presente controversia non abbiano dedotto dalla decisione Polipropilene, pubblicata
nell'agosto 1986, che avevano l'obbligo di rispettare la legge. Tali imprese
avrebbero, al contrario, adottato provvedimenti diretti a dissimulare il proprio
comportamento, elaborando spiegazioni alternative dei fatti accertati sul mercato.
- 172.
- La ricorrente si sarebbe vista infliggere un'ammenda perché era la Reed P & B,
autore dell'infrazione, e quest'ultima era stata portata avanti anche dopo la
costituzione del gruppo SCA. Di conseguenza, essa non potrebbe essere
considerata alla stregua di uno spettatore innocente.
- 173.
- Infine, la Commissione sottolinea che, quando un'impresa è di dimensioni ridotte,
la sua ammenda in termini assoluti è ridotta.
Giudizio del Tribunale
- 174.
- Vanno anzitutto esaminate congiuntamente la prima e la seconda parte del motivo.
- 175.
- In forza dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante
decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano
commesso una violazione delle disposizioni dell'articolo 85, n. 1 del Trattato,
ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione
di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume
d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese
che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda
occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione
di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso
di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia
stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere
obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata,
punto 54).
- 176.
- Tra i criteri di valutazione della gravità possono figurare il volume e il valore delle
merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e,
pertanto, l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue, da un
lato, che sussiste la possibilità, per determinare l'ammenda, di tener conto tanto del
fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure
approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa
stessa, quanto della frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto
dell'infrazione che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità.
Dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso
eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e che la determinazione
dell'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato
complessivo (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata,
punti 120 e 121).
- 177.
- Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle
ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo),
nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):
« la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati
costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;
il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;
il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante
valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;
le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente
l'intero mercato;
il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche
istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina
particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;
sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e
portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione
per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi
e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da
poter sostenere che le imprese seguivano l'impresa leader, ecc.;
il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».
- 178.
- Inoltre, il Tribunale ricorda che aliquote base del 9 o del 7,5 % sono state applicate
per determinare l'importo dell'ammenda che dev'essere rispettivamente inflitta alle
imprese «capofila» dell'intesa e ai «membri ordinari» della stessa (v. supra, punto
125).
- 179.
- Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle
ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste
delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e,
pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di
rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione
abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di
infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela
necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.
(v., in particolare, citate sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione,
punti 105-108, e ICI/Commissione, punto 385).
- 180.
- In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le
circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto
diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il
livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della
Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la
Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di
cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione
Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza
attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle
ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della
collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli
dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente
preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità
dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave
dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente
accertate dalla Commissione.
- 181.
- In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che
sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e,
in particolare, dalla decisione Polipropilene.
- 182.
- Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo
della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla
Commissione.
- 183.
- In questo contesto, la tesi della ricorrente secondo cui non si è potuto tener conto
delle dimensioni e della potenza economica della Colthrop, poiché il fatturato
complessivo realizzato da quest'ultima nel 1990 sarebbe identico al fatturato
realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel corso del medesimo anno,
dev'essere disattesa.
- 184.
- Infatti, la Commissione, da un lato, ha tenuto conto dei criteri di valutazione della
gravità sopra menzionati; dall'altro, essa non ha l'obbligo di considerare, per
valutare la gravità dell'infrazione, il nesso esistente tra il fatturato complessivo di
un'impresa e il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione (sentenza
Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 121, e ordinanza SPO
e a./Commissione, citata, punto 54).
- 185.
- Inoltre, poiché occorre basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella medesima
infrazione per stabilire il rapporto tra le ammende da infliggere, la Commissione
può legittimamente calcolare le ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese
applicando l'aliquota stabilita a un fatturato di riferimento identico per le imprese
interessate, affinché i valori ottenuti siano comparabili nella massima misura.
- 186.
- La prima e la seconda parte del motivo vanno conseguentemente respinte.
- 187.
- Anche la terza parte del motivo, fondata sulla supposizione che la ricorrente fosse
uno «spettatore innocente», dev'essere respinta. A tale riguardo, è sufficiente
ricordare che il Tribunale ha accertato che la Commissione ha correttamente
incluso la ricorrente tra i destinatari della decisione.
- 188.
- Il motivo dev'essere pertanto respinto nel suo complesso.
D Sul motivo secondo cui l'imposizione di un'ammenda alla ricorrente
configurerebbe una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 6, n. 2,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché del principio fondamentale di
equità
- 189.
- La ricorrente sostiene che, infliggendole un'ammenda, la Commissione ha
trasgredito l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'art. 6, n. 2, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
stipulata il 4 novembre 1950, nonché il principio fondamentale di equità. A
sostegno di questa tesi, essa richiama in sostanza gli argomenti addotti nell'ambito
del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione.
Essa ne conclude che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso
un illecito.
- 190.
- Si deve constatare, da un lato, che la decisione è stata correttamente rivolta alla
ricorrente e, dall'altro, che quest'ultima non contesta l'esistenza del comportamento
illecito che le è stato imputato. Di conseguenza, la ricorrente non può validamente
sostenere che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso un illecito.
- 191.
- Di conseguenza, il presente motivo dev'essere anch'esso respinto.
E Sul motivo riguardante una violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle
ammende
Argomenti delle parti
- 192.
- La ricorrente ricorda di essere venuta a conoscenza di taluni aspetti essenziali dei
motivi e dei criteri applicati dalla Commissione ai fini del calcolo delle ammende
soltanto tramite la registrazione della conferenza stampa tenuta, il giorno stesso
dell'adozione della decisione, dal membro della Commissione responsabile della
politica della concorrenza. Ora, anche se la giurisprudenza non impone alla
Commissione di divulgare i calcoli esatti delle ammende inflitte a ciascuna delle
società, ciò non implicherebbe che il ragionamento seguito non debba essere
trasparente.
- 193.
- Poiché i calcoli effettuati e la «strategia di riduzione» applicata nella presente
controversia sono stati resi noti alla stampa, tali spiegazioni avrebbero dovuto
figurare anche nella decisione. Infatti, la ricorrente non avrebbe avuto modo di far
valere i suoi argomenti relativi alla discriminazione subita se non avesse appreso,
da fonti non ufficiali, dell'esistenza di una registrazione della conferenza stampa.
- 194.
- La Commissione ricorda che la motivazione della presente decisione è altrettanto
dettagliata per quanto riguarda le ammende di quelle confermate nell'ambito di
altre pratiche, in particolare, con le sentenze cosiddette «Polipropilene» (v., ad
esempio, sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata). Come ha ammesso la
ricorrente stessa, la Commissione non sarebbe tenuta ad applicare una formula
matematica per calcolare le ammende, in quanto tale meccanismo consentirebbe
alle imprese di valutare anticipatamente l'eventuale convenienza di commettere
un'infrazione (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89,
Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439).
Giudizio del Tribunale
- 195.
- Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione
individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni
sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente
inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che
la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto
nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11
dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799,
punto 51).
- 196.
- Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende
a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla
luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran
numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie,
il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato
un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in
considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).
- 197.
- Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la
Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto
l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione,
Racc. pag. II-1165, punto 59).
- 198.
- Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende
e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del
preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al
punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del
PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre
le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa
stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle
ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in
considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto
imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura
minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione
degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione
fondava le sue censure.
- 199.
- Com'è già stato rilevato, la Commissione ha fornito, durante il procedimento
dinanzi al Tribunale, alcune informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di
calcolo delle ammende applicate nel caso di specie (v. supra, punto 125). Essa ha
precisato di aver tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione
mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa e che
due imprese avevano fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi
dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese era stata concessa
una riduzione di un terzo.
- 200.
- Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni
sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non
sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra
menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione
ai fini del calcolo delle ammende stesse.
- 201.
- Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in
base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del
cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate
per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come
«capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella
decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla
Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.
- 202.
- Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del
preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa
figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario
della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi
presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione
commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).
- 203.
- In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel
caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la
menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese
di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella
fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna
ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso
di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il
fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati
e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna
divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione,
divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato.
Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la
Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno
dei detti elementi.
- 204.
- La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito
di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi
in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno
stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per
giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo
stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non
possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v.
sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk
Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso
senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).
- 205.
- Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione
dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della
decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti
decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo
relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione
della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in
merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle
ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due
sentenze in stessa data, causa T-147/89, Société métallurgique de
Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191,
pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese
fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda
loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale
contro la decisione della Commissione.
- 206.
- Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione
delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno
partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni
elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali
elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di
controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale
esistenza di una discriminazione.
- 207.
- Nelle particolari circostanze descritte sopra, al punto 205, e tenuto conto del fatto
che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento
contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo
delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle
modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla
stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare
l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.
- 208.
- Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
- 209.
- Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere
respinto.
Sulle spese
- 210.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta
sostanzialmente soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, in
accoglimento delle conclusioni della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
VesterdorfBriët
Lindh
Potocki Cooke
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
Indice
Fatti all'origine della controversia
II - 2
Procedimento
II - 6
Conclusioni delle parti
II - 8
Sulla ricevibilità di taluni motivi
II - 8
Nel merito
II - 9
Sulla domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione
II - 9
A - Sul motivo secondo cui la SCA Holding non sarebbe la destinataria
appropriata della decisione
II - 9
Argomenti delle parti
II - 9
Giudizio del Tribunale
II - 13
B - Sul motivo riguardante un'insufficienza o un errore della motivazione, in
relazione alla designazione della Reed P & B come impresa interessata e
della SCA Holding come destinataria della decisione
II - 14
Argomenti delle parti
II - 14
Giudizio del Tribunale
II - 15
C - Sul motivo riguardante l'esistenza di un errore per quanto riguarda la durata
dell'infrazione
II - 17
Argomenti delle parti
II - 17
Giudizio del Tribunale
II - 18
Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda
II - 18
A - Sul motivo secondo cui la Commissione avrebbe omesso erroneamente di
prendere in considerazione varie circostanze specifiche
II - 19
Sulla censura riguardante il fatto che la Colthrop rappresentava soltanto una
minima parte delle attività della Reedpack acquisite dal gruppo SCA
nonché l'assenza di una sua effettiva integrazione nel gruppo SCA
II - 19
Sulla censura riguardante il mancato coinvolgimento del gruppo SCA nella
gestione della Colthrop e nelle infrazioni contestate
II - 20
Sulla censura secondo cui l'infrazione commessa dalla Colthrop avrebbe
avuto fine nel novembre 1990
II - 20
Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto
che il gruppo SCA applica una rigorosa politica di prevenzione delle
violazioni del diritto della concorrenza
II - 20
Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto
che la Colthrop era soltanto un membro marginale del PG
Paperboard
II - 21
- Argomenti delle parti
II - 21
- Giudizio del Tribunale
II - 23
Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto
che i prezzi della Colthrop non corrispondevano ai prezzi annunciati
dell'intesa
II - 25
- Argomenti delle parti
II - 25
- Giudizio del Tribunale
II - 26
B - Sul motivo secondo cui la Commissione non avrebbe applicato o avrebbe
applicato in modo discriminatorio alla SCA Holding/Colthrop i criteri
stabiliti per la determinazione delle ammende
II - 27
Argomenti delle parti
II - 27
Giudizio del Tribunale
II - 28
C Sul motivo riguardante il carattere irragionevolmente elevato in termini
assoluti, nonché sproporzionato, dell'ammenda inflitta alla ricorrente alla
luce della sua innocenza e degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17
II - 30
Argomenti delle parti
II - 30
Giudizio del Tribunale
II - 31
D Sul motivo secondo cui l'imposizione di un'ammenda alla ricorrente
configurerebbe una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17,
dell'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché
del principio fondamentale di equità
II - 34
E Sul motivo riguardante una violazione dell'obbligo di motivazione in
relazione alle ammende
II - 35
Argomenti delle parti
II - 35
Giudizio del Tribunale
II - 35
Sulle spese
II - 38