Language of document : ECLI:EU:T:1998:101

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 maggio 1998 (1)

«Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE — Nozione di accordo — Scambio d'informazioni — Ingiunzione — Ammenda — Determinazione dell'importo — Motivazione — Circostanze attenuanti — Diritti della difesa — Collaborazione durante il procedimento amministrativo — Principio della parità di trattamento»

Nella causa T-347/94,

Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH, società di diritto austriaco, con sede in Vienna, inizialmente con gli avv.ti Otfried Lieberknecht, Burkhard Richter, Klaus Benner, del foro di Düsseldorf, e Michel Waelbroeck, del foro di Bruxelles, poi con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1)

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno all'8 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
     La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2.
    Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».

3.
    Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata) utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.

4.
    Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30%

circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.

5.
    La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.

6.
    Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.

7.
    Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.

8.
    Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

9.
    In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.

10.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

11.
    Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi

rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.

12.
    Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard — the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

—    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

—    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

—    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

—    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

—    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

—    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

—    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

—    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

—    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

—    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xi) Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft mbH, un'ammenda di 21 000 000 di ECU;

(...)»

13.
    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

14.
    Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15.
    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16.
    Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17.
    Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18.
    Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19.
    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20.
    La ricorrente, la Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft mbH (in prosieguo: la «Mayr-Melnhof»), ha preso parte, secondo la decisione, alle riunioni dei quattro organismi sopra menzionati del PG Paperboard, vale a dire il PWG, la PC, il JMC e il COE.

21.
    Per l'intero periodo cui si riferisce la decisione, le attività gestionali e commerciali della Mayr-Melnhof e della FS-Karton, impresa di produzione di cartoncino operante in Germania e acquisita dalla Mayr-Melnhof nel 1984, sono state pienamente integrate. Per questo motivo, la Mayr-Melnhof è stata ritenuta responsabile della partecipazione della FS-Karton all'intesa (punto 150 del preambolo della decisione).

22.
    La Mayr-Melnhof è stata inoltre ritenuta responsabile della partecipazione all'infrazione, per tutta la sua durata, della Deisswil, società con sede in Svizzera da essa controllata al 66 % (medesimo punto del preambolo). Le è stata inoltre imputata la responsabilità della partecipazione all'infrazione della Mayr-Melnhof Eerbeek BV (in prosieguo: la «Eerbeek»), con sede nei Paesi Bassi, acquisita dalla Mayr-Melnhof nel mese di settembre 1990. La responsabilità del comportamento della Eerbeek le è stata addebitata a partire dal 1° gennaio 1990, data di effetto dell'acquisizione.

Procedimento

23.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

24.
    Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94,T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).

25.
    La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

26.
    Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).

27.
    Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

28.
    Con lettera 5 febbraio 1997, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.

29.
    Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.

30.
    Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

31.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.

32.
    Le parti nelle cause menzionate al punto 28 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti

33.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare l'art. 1 della decisione;

—    annullare l'art. 2 della decisione;

—    annullare l'art. 3 della decisione o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta dalla detta disposizione;

—    condannare la Commissione alle spese.

34.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione

A - Sui motivi relativi alla violazione di forme sostanziali

Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

35.
    La ricorrente ricorda che l'obbligo di motivazione ha lo scopo di tutelare i singoli e di consentire al giudice comunitario l'esercizio del suo controllo giurisdizionale (sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pag. 85). La Commissione sarebbe tenuta a menzionare, in particolare, gli elementi di fatto e di diritto che l'hanno indotta ad adottare la sua decisione e dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento stesso.

36.
    Inoltre, essa potrebbe omettere di rispondere soltanto a quegli argomenti sviluppati dai destinatari della decisione che le appaiono del tutto privi di fondamento (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 328). Nel caso di specie, la Commissione avrebbe violato questo principio, omettendo di rispondere a diversi argomenti principali della ricorrente.

37.
    Essa avrebbe sostanzialmente ignorato l'argomentazione secondo cui gli asseriti accordi e pratiche concordate non avevano inciso significativamente sulla situazione del mercato. Questo argomento sarebbe stato basato su uno studio dettagliato, la relazione della London Economics (in prosieguo: la «relazione LE»). La decisione (punto 115 del preambolo) non darebbe alcuna risposta alle tesi formulate in tale relazione.

38.
    Per di più, la Commissione avrebbe omesso di esaminare le caratteristiche specifiche del mercato, descritte dalla ricorrente sia nella sua risposta alla

comunicazione degli addebiti sia durante l'audizione dinanzi alla Commissione. Gli aumenti regolari dei prezzi, che rappresenterebbero una prassi del settore, verrebbero menzionati nella decisione soltanto come un elemento di fatto che contribuisce a dimostrare l'esistenza della presunta intesa (punti 18-21 del preambolo). Procedendo in tal modo, la Commissione avrebbe omesso, trasgredendo l'art. 190 del Trattato, di prendere posizione sulle spiegazioni fornite dalla ricorrente.

39.
    Infine, la Commissione si sarebbe basata su un'errata definizione del vantaggio conseguito.

40.
    La convenuta ricorda che una decisione è sufficientemente motivata quando menziona gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarlo (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 222). Questi requisiti sarebbero stati pienamente rispettati nel caso di specie.

41.
    Essa sostiene di aver preso posizione sulla relazione LE non solo al punto 115 del preambolo della decisione, ma anche ai punti 16, 21 e 101 del preambolo stesso. La decisione conterrebbe inoltre una descrizione esauriente del mercato del cartoncino (punti 6-21 del preambolo). In particolare, la Commissione avrebbe esaminato tanto le esigenze del mercato in termini di investimenti (punto 13 del preambolo) quanto la prassi seguita nel settore, consistente nel procedere ad aumenti contemporanei dei prezzi in determinati periodi dell'anno (punto 18 del preambolo).

Giudizio del Tribunale

42.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51). Benché, a norma dell'art. 190 del Trattato, la Commissione debba menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 66).

43.
    Nel caso di specie, la decisione contiene una spiegazione dettagliata dei motivi in base ai quali la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere gli argomenti di talune imprese, tra cui la ricorrente, che sostenevano che l'infrazione accertata non avrebbe avuto effetti sul mercato (v., in particolare, punti 101, 102 e 115 del preambolo della decisione). Del pari, le caratteristiche particolari del mercato addotte dalla ricorrente sono state tutte esaminate nella decisione (v., in particolare, punti 13 e 18 del preambolo).

44.
    Infine, poiché l'argomento della ricorrente, diretto a contestare la validità del giudizio formulato dalla Commissione in relazione ai vantaggi ottenuti dai produttori del settore (v. supra, punto 39) rientra nell'ambito dell'esame del merito della decisione, esso è privo di pertinenza nel presente contesto.

45.
    Tale motivo dev'essere pertanto respinto.

Sul motivo riguardante la violazione dei requisiti in materia probatoria, imposti dal diritto comunitario

46.
    La ricorrente fa valere che la Commissione non ha osservato i requisiti imposti dal diritto comunitario in materia probatoria, in quanto si sarebbe basata su mere presunzioni e supposizioni nonché su teorie empiriche del tutto astratte. In particolare, la Commissione avrebbe sopravvalutato il valore probatorio delle dichiarazioni della Stora, poiché tale impresa aveva, secondo quanto ha affermato la Commissione stessa, la responsabilità maggiore delle presunte infrazioni (punto 46 del preambolo della decisione).

47.
    L'argomentazione sviluppata dalla ricorrente tende, in realtà, a contestare la valutazione effettuata dalla Commissione degli elementi di prova addotti nella decisione. Poiché un argomento del genere rientra nell'ambito dell'esame del merito della decisione, il presente motivo dev'essere respinto.

B - Sui motivi riguardanti la violazione di norme fondamentali

Sul motivo relativo all'assenza di accordi in materia di prezzi

Argomenti delle parti

48.
    La ricorrente espone, anzitutto, talune caratteristiche particolari del mercato del cartoncino che sarebbero essenziali per comprendere il meccanismo di formazione dei listini e dei prezzi di transazione. Per poter trasferire eventuali aumenti dei prezzi del cartoncino sui loro clienti, le imprese di trasformazione avrebbero sempre imposto ai produttori di cartoncino di fissare i propri prezzi per ogni semestre e di far conoscere le loro intenzioni in materia di aumenti dei prezzi con

almeno due mesi di anticipo. Le imprese di trasformazione avrebbero preteso che gli eventuali aumenti dei prezzi del cartoncino fossero almeno del 5%.

49.
    Le riunioni tra i produttori di cartoncino non avrebbero pertanto avuto la connotazione che è stata loro attribuita dalla Commissione. Infatti, gli intenti dei produttori in ordine all'ammontare di ciascun aumento sarebbero stati influenzati dagli aumenti dei costi, subiti da tutti loro in modo più o meno analogo. Tutti gli aumenti sarebbero stati assolutamente necessari a causa degli incrementi dei costi di produzione.

50.
    Inoltre, i produttori non sarebbero stati costretti ad associarsi alla decisione di applicare un determinato aumento dei prezzi, adottata da un unico produttore. Tuttavia, in questo tipo di mercato di produzione di serie, con prodotti più o meno omogenei, vi sarebbe la prassi di vendere con listini uniformi, il che implicherebbe che la concorrenza effettiva entri in gioco nelle trattative individuali con i clienti.

51.
    La trasparenza delle iniziative in materia di prezzi sarebbe stata garantita dal mercato poiché, dopo l'invio delle lettere di annuncio degli aumenti, i produttori avrebbero avuto modo di venire a conoscenza delle iniziative previste da altri produttori, nel congruo termine preventivo imposto dalle imprese di trasformazione, nonché della reazione degli acquirenti prima di decidere essi stessi se aderirvi o meno. Essa rileva ancora che la Commissione non ha sostenuto che fossero in atto restrizioni della concorrenza che limitavano le trattative individuali in materia di prezzi con gli acquirenti.

52.
    La Commissione avrebbe trascurato il fatto che la domanda di cartoncino è esclusivamente determinata dalla domanda di merci da imballare. Di conseguenza, persino un produttore attivamente impegnato non riuscirebbe necessariamente a conquistare quote di mercato abbassando i suoi prezzi, dal momento che le imprese di trasformazione si sono spesso adattate alle qualità di cartoncino ottenibili presso il loro fornitore abituale e possono indurlo, senza grandi difficoltà, ad abbassare anche i suoi prezzi.

53.
    Infine, la Commissione non avrebbe correttamente valutato i massicci investimenti necessari nel settore del cartoncino.

54.
    La ricorrente fa poi valere che, per giurisprudenza, sussiste un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato soltanto quando le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. citata sentenza Chemie Linz/Commissione, punto 301). Di conseguenza, la nozione di accordo presupporrebbe di per sé l'esistenza di un obbligo consistente nell'effettiva volontà dei partecipanti di sottostare ad un vincolo, obbligo questo che nondovrebbe necessariamente essere giuridicamente vincolante. Per constatare l'esistenza di un accordo, si dovrebbe pretendere, per lo meno, che gli interessati abbiano assunto un obbligo morale di adeguare il proprio comportamento a quanto

hanno concordato. Tuttavia, nella decisione, la Commissione non avrebbe neppure sostenuto che le imprese si fossero di fatto impegnate ad adottare un determinato comportamento volto a limitare la concorrenza.

55.
    La ricorrente riconosce di aver partecipato a scambi di informazioni sugli aumenti di prezzi contemplati e che tale scambio di informazioni può essere considerato come una pratica concordata che comporta restrizioni della concorrenza. Tuttavia, gli elementi di prova, citati dalla Commissione ai punti 74 e seguenti del preambolo della decisione, non dimostrerebbero l'esistenza di accordi. In particolare, la seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), sulla quale si fonda la Commissione, non conterrebbe alcun indizio dell'esistenza di accordi del genere. Le dichiarazioni della Stora non avrebbero peraltro alcun valore probatorio.

56.
    Inoltre, il fatto che i produttori abbiano applicato aumenti di prezzo ampiamente uniformi, entrati in vigore più o meno contemporaneamente, non costituirebbe la prova dell'esistenza di accordi vincolanti in materia di prezzi. Questi elementi sarebbero il mero riflesso delle particolari condizioni del mercato di cui trattasi.

57.
    Infine, la ricorrente contesta l'esistenza di un nesso di causalità tra le discussioni sugli aumenti dei listini e gli aumenti dei prezzi di transazione rilevati sul mercato e nega, conseguentemente, che gli aumenti effettivi dei prezzi possano considerarsi come una dimostrazione dell'esistenza di accordi in materia di prezzi.

58.
    La Commissione fa valere che, secondo la giurisprudenza, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 256).

59.
    Essa afferma di aver dettagliatamente esposto, ai punti 72-90 del preambolo della decisione, le prove che dimostrano la natura dell'infrazione di cui trattasi. Secondo quanto risulta da tali prove, i produttori di cartoncino concordavano preventivamente, nell'ambito del PWG, l'entità di ogni aumento, stabilendo chi tra essi avrebbe annunciato per primo ciascuno degli aumenti, la data dell'aumento stesso nonché le date alle quali gli altri produttori si sarebbero associati inviando la propria lettera di annuncio di aumenti (punto 73 del preambolo della decisione).

60.
    Pertanto, l'argomento della ricorrente, secondo cui la periodicità e la natura degli annunci di aumento dei prezzi sarebbero determinate dalle richieste dei clienti, non escluderebbe l'esistenza di accordi. La sua tesi relativa alla trasparenza del mercato, determinata dalle lettere di annuncio degli aumenti, nonché alle caratteristiche del mercato, sarebbe anch'essa priva di pertinenza, poiché sarebbe stato accertato che le imprese avevano preventivamente concordato gli aumenti dei prezzi.

61.
    Inoltre, la Commissione rileva che la collusione sui prezzi rientrava in un piano globale. Infatti, in un sistema di accordi così complesso, le diverse iniziative dovrebbero essere valutate nel loro complesso, in funzione dell'obiettivo globale dell'intesa (punto 128 del preambolo della decisione). Tenendo conto dell'operatività crescente degli accordi, della pianificazione e dell'attuazione comune delle iniziative in materia di prezzi nonché dell'accordo sulle quote di mercato e sul controllo delle quantità, la Commissione conferma le conclusioni, da essa esposte ai punti 131 e 132 del preambolo, secondo cui l'infrazione si configurava come una pratica concordata sin dal secondo semestre del 1986 e presentava, dalla fine del 1987, tutte le caratteristiche di un vero e proprio accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato.

62.
    Essa sostiene infine che gli aumenti dei prezzi hanno inciso sui prezzi effettivamente praticati.

Giudizio del Tribunale

63.
    La ricorrente ammette di aver partecipato ad una concertazione sugli aumenti dei prezzi previsti.

64.
    Risulta dalla decisione che le imprese menzionate nell'art. 1 avevano concordato «(...) aumenti regolari dei prezzi da applicare su ciascun mercato nazionale» (punto 130, secondo comma, terzo trattino, del preambolo). Come ha ricordato la Commissione (v. supra, punto 61), essa ha ritenuto che esistesse un accordo sin dalla fine del 1987.

65.
    Secondo una giurisprudenza costante, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v., in particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112, e Van Landewyck e a./Commissione, citata, punto 86, e sentenza Hercules Chemicals/Commissione, citata, punto 256). Di conseguenza, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non è pertinente esaminare se le imprese si siano ritenute — giuridicamente, di fatto o moralmente — obbligate ad adottare il comportamento concordato.

66.
    Occorre quindi accertare se la Commissione abbia dimostrato che le imprese destinatarie della decisione avevano espresso la loro comune volontà di adottare, in materia di prezzi, un determinato comportamento sul mercato.

67.
    Per quanto riguarda le iniziative in materia di prezzi, la Stora ha dichiarato quanto segue (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punti 27, 28 e 30):

« (...) nel 1987, l'offerta e il consumo erano pressoché in equilibrio. In quell'anno, l'offerta superava il consumo del 5%. Questo divario (che era di gran lunga

inferiore a quello ottenuto fino ad allora dall'industria stessa) ha dato al PWG la possibilità di trovare un accordo sugli aumenti di prezzo a partire dal 1987, con la certezza quasi assoluta che questi aumenti sarebbero stati messi in atto con successo. Quando si è presentata un'opportunità del genere, l'obiettivo dei produttori era quello di recuperare le perdite subite negli anni precedenti.

Il PWG ha ritenuto che fosse opportuno applicare un primo aumento del 10% nel 1988. Ciò ha comportato, ad esempio, un aumento di 50 FF ogni 100 kg per le qualità GC e di 35 FF ogni 100 kg per le qualità GD sul mercato francese. Aumenti di entità analoga sono stati attuati in altri paesi. In seguito, sono stati accettati aumenti con aliquote simili in termini assoluti, il che riduceva quindi la percentuale di aumento.

(...)

Il PWG discuteva e trovava un accordo sull'identità del produttore che avrebbe annunciato, per primo, ciascun aumento dei prezzi e sulle date alle quali gli altri maggiori produttori avrebbero annunciato i propri aumenti. Lo schema non si ripeteva ogni volta».

68.
    Essa afferma ancora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punti 13 e 14):

« (...) il JMC aveva l'obiettivo, in particolare, di effettuare un'analisi comparata dei listini prezzi per alcuni grossi clienti e di elaborare le modalità di attuazione, per ogni paese, delle decisioni in materia di prezzi adottate dal PWG sia per il cartoncino GC, sia per le qualità GD.

Il JMC discuteva, per ogni mercato, l'attuazione dettagliata delle decisioni in materia di prezzi adottate dal PWG e riferiva le proprie conclusioni a quest'ultimo».

69.
    Pertanto, secondo la Stora, le imprese riunite in seno al PWG e al JMC esprimevano la loro volontà comune di procedere ad aumenti di prezzo identici e contemporanei sui vari mercati nazionali.

70.
    Le dichiarazioni della Stora al riguardo sono corroborate da numerose prove documentali citate dalla Commissione ai punti 74 e seguenti del preambolo della decisione.

71.
    In proposito, è sufficiente richiamare i tre listini menzionati ai punti 79, 80 e 83 del preambolo della decisione. I listini, acquisiti dalla Commissione presso la Rena (allegati 110 e 111 alla comunicazione degli addebiti) e la Finnboard (UK) Ltd, contengono alcune indicazioni, per diversi tipi di cartoncino e per vari Stati della Comunità, sulle date e sugli importi precisi degli aumenti di prezzo attuati dalle imprese considerate, rispettivamente, nell'aprile del 1989, nel periodo settembre/ottobre 1989 e nell'aprile del 1990. Le indicazioni contenute nei tre listini

corrispondono, per quanto riguarda gli importi degli aumenti e le date della loro applicazione, ai comportamenti effettivi, accertati a carico delle imprese considerate sul mercato (v. tabelle D, E e F allegate alla decisione).

72.
    Inoltre, la Commissione ha ottenuto dalla Rena alcune note manoscritte relative ad una riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti) in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:

«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre

Francia        40 FF

Paesi Bassi        14

Germania        12 DM

Italia            80 LIT

Belgio            2,50 BFR

Svizzera        9 SFR

Regno Unito    40 UKL

Irlanda        45 IRL

Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)

Un solo aumento all'anno.

Per consegne dal 7 gennaio.

Non oltre il 31 gennaio.

14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof).

Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre.

Cascades prima della fine di settembre.

Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».

73.
    La ricorrente non contesta il fatto che i tre listini sopra menzionati si riferiscano ad una concertazione in materia di prezzi, né che l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti riguardi la riunione del JMC del 6 settembre 1990.

74.
    Di conseguenza, il Tribunale ritiene, senza che occorra esaminare ulteriori elementi di prova, che la Commissione ha dimostrato che le imprese le quali partecipavano alle riunioni del PWG e del JMC avevano espresso la loro volontà comune di effettuare aumenti di prezzo uniformi e contemporanei. La Commissione poteva quindi legittimamente qualificare come un accordo i concorsi di volontà intervenuti tra la ricorrente e altri produttori di cartoncino sulle iniziative in materia di prezzi a partire dalla fine del 1987.

75.
    Ciò posto, gli argomenti della ricorrente relativi a presunte particolarità del mercato del cartoncino, da un lato, e all'assenza di qualsiasi nesso di causalità tra gli aumenti dei listini e gli aumenti dei prezzi di transazione, dall'altro, sono privi di pertinenza. Infatti gli elementi di fatto addotti dalla ricorrente, supponendo

anche che in relazione a tali argomenti fossero fondati, non sono atti ad inficiare la decisione di qualificare come un accordo l'infrazione commessa dalla ricorrente in materia di prezzi a partire dalla fine del 1987.

76.
    Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.

Sul motivo relativo all'inesistenza di accordi e pratiche concordate, riguardanti la presunta politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità»

Argomenti delle parti

77.
    Gli argomenti della ricorrente si articolano in tre categorie.

78.
    In primo luogo, la ricorrente espone una serie di argomenti riguardanti l'inesistenza di accordi o pratiche concordate relativi al mantenimento ad un livello costante delle quote di mercato.

79.
    Essa sostiene che le affermazioni della Commissione, in ordine ad una presunta concertazione sul «congelamento» delle quote di mercato dei principali produttori di cartoncino, si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni della Stora e sulla nota riservata, datata 28 dicembre 1988, rinvenuta presso la FS-Karton (allegato 73 alla comunicazione degli addebiti). Tuttavia, questi documenti non conterrebbero alcuna informazione atta a dimostrare l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata diretta ad un «congelamento» delle quote di mercato.

80.
    L'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti sarebbe soltanto una relazione sulla situazione generale redatta dal direttore commerciale della FS-Karton e destinata a giustificare, presso la direzione del gruppo, la stagnazione del fatturato della FS-Karton. A tale riguardo, risulterebbe da tale nota che il direttore commerciale aveva espresso alcune riserve nei confronti della nuova politica di vendite del gruppo, consistente nell'imporre alle controllate una disciplina dei prezzi rigorosa, anche se ciò dovesse comportare una diminuzione delle quantità vendute. La nota dimostrerebbe che una decisione del genere era stata adottata dalla direzione del gruppo e poi imposta al direttore commerciale della FS-Karton. Quest'ultimo non avrebbe avuto peraltro conoscenza delle discussioni svoltesi in seno al PG Paperboard.

81.
    Quanto alle dichiarazioni della Stora, esse non fornirebbero alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza del presunto accordo base su una politica detta del «prezzoprioritario rispetto alla quantità». Infatti, la seconda dichiarazione della Stora farebbe riferimento soltanto a «discussioni» riguardanti le quote di mercato (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, pagg. 4 e 11). Del pari, la terza dichiarazione della Stora (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti) farebbe menzione di «discussioni» e di «accordi» («understandings») (pagg. 1 e 2). Inoltre, si tratterebbe non già di un accordo base bensì di vari accordi separati, basati sui

dati dell'anno precedente, accordi che non troverebbero peraltro conferma in altri documenti. La Stora non avrebbe utilizzato il termine «accordo» nel senso specifico di cui all'art. 85 del Trattato (v. supra, punti 54 e seguenti), poiché avrebbe dichiarato che gli «accordi» sottoscritti dai produttori non erano vincolanti e venivano rispettati soltanto se rispondevano all'interesse dei produttori stessi (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, pag. 4, e punto 59 del preambolo della decisione).

82.
    Inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni della Stora sarebbe dubbia, dal momento che la collaborazione di tale impresa con la Commissione potrebbe trovare una spiegazione nelle discussioni sull'importo della riduzione dell'ammenda concessa in contropartita.

83.
    Inoltre, la nota manoscritta, datata 11 gennaio 1990 e rinvenuta presso il direttore commerciale della FS-Karton (allegato 113 alla comunicazione degli addebiti, punti 84-86 del preambolo della decisione) sarebbe stata redatta per preparare una relazione interna destinata alla direzione della Mayr-Melnhof e le informazioni contenute sarebbero fondate su supposizioni personali del direttore nonché su informazioni ottenute durante alcune discussioni con colleghi e clienti. Gli altri documenti menzionati dalla Commissione non confermerebbero tali allegazioni.

84.
    In secondo luogo, la ricorrente trae argomento dall'evoluzione delle sue quote di mercato. Essa rileva al riguardo come l'aumento della produzione della FS-Karton di 200 000 tonnellate all'anno nel 1990 dimostri che intendeva incrementare la propria quota di mercato sul territorio in cui disponeva dei maggiori sbocchi, vale a dire sul mercato comunitario. Il fatto di aver esportato verso mercati non comunitari non avrebbe nulla a che vedere con un controllo effettivo dell'offerta, ma corrisponderebbe invece alle regole elementari di un comportamento coerente con i dati di mercato. Infatti, la politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità» da essa seguita risulterebbe da una decisione autonoma ispirata dall'intento di non provocare un crollo generale dei prezzi sul mercato comunitario.

85.
    Inoltre, le quote di mercato dei diversi produttori, tra cui la ricorrente stessa, avrebbero subito anch'esse un'evoluzione. Essa contesta l'analisi della Commissione secondo cui l'evoluzione delle quote di mercato poteva spiegarsi col fatto che tali quote non erano statiche bensì periodicamente adeguate e rinegoziate e che le discussioni sulle quote di mercato venivano avviate ogni anno partendo da una base nuova. Infatti, non esisterebbe alcuna prova di tale affermazione né dell'affermazione della Commissione, secondo cui i produttori che incrementavano la propria quota di mercato erano stati richiamati all'ordine.

86.
    In terzo luogo, la ricorrente espone i propri argomenti relativi agli arresti degli impianti e all'andamento del volume della produzione.

87.
    Innanzi tutto, la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che il mercato europeo del cartoncino è un mercato di acquirenti. Essa richiama, in tale contesto, le peculiarità dei rapporti dei produttori con i loro clienti.

88.
    Essa fa poi valere che la Commissione non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un patto tra i grandi produttori sugli arresti degli impianti. Le affermazioni in tal senso sarebbero esclusivamente fondate su qualche vaga insinuazione contenuta nella seconda dichiarazione della Stora. Inoltre, la Commissione non avrebbe mai risposto alla sua affermazione secondo cui aveva sempre utilizzato al massimo le proprie capacità di produzione, sebbene questo argomento fosse corroborato da una tabella che illustrava l'utilizzazione delle sue capacità, allegata al suo ricorso. Gli arresti effettivi degli impianti accertati nel 1990 per gli stabilimenti del gruppo Mayr-Melnhof sarebbero stati giustificati dalla messa in funzione di nuovi macchinari, da lavori di manutenzione e dalla realizzazione di prove e di lavori di trasformazione.

89.
    In risposta agli argomenti della ricorrente, la Commissione si richiama sostanzialmente alle constatazioni illustrate nella decisione in ordine alla politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità» (punti 51-60 del preambolo). Essa rinvia inoltre alla seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, in particolare alle pagine 3, 12, 14 e 15).

90.
    Per quanto riguarda in particolare il «congelamento» delle quote di mercato detenute dai principali produttori, essa fa valere che si trattava di un elemento necessario della politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità», diretto a controllare la politica effettivamente seguita dai membri dell'intesa in materia di quantità. La prova dell'esistenza di una concertazione relativa al «congelamento» delle quote di mercato verrebbe fornita segnatamente dalla nota riservata rinvenuta pressa la FS-Karton (allegato 73 alla comunicazione degli addebiti). Essa ricorda ancora come la decisione faccia menzione di ulteriori elementi di prova che la Mayr-Melnhof non ha preso in considerazione, ma che avvalorano puntualmente le indicazioni contenute nella seconda dichiarazione della Stora nonché nella nota riservata della FS-Karton (v. punti 84, 87, 94 e 95 del preambolo della decisione, nonché i documenti che vi sono discussi).

91.
    Quanto alle dichiarazioni della Stora, la Commissione ribadisce che un concorso di volontà finalizzato ad un futuro comportamento sul mercato configura una violazione dell'art. 85 del Trattato. Le dette dichiarazioni sarebbero corroborate, in ogni punto rilevante, da altri documenti e non vi sarebbe pertanto ragione di dubitare della loro credibilità. Essa nega peraltro di aver concordato con la Stora l'entità dell'ammenda e la riduzione prevedibile per la sua collaborazione.

92.
    Quanto all'incremento della capacità produttiva della ricorrente, la Commissione sottolinea che il consumo di cartoncino nell'Europa occidentale è cresciuto del 18,6% tra il 1987 e il 1990, il che implicherebbe che un determinato aumento della capacità del settore era indispensabile per soddisfare l'incremento della domanda.

Tuttavia, tale sviluppo della capacità produttiva, derivante in particolare dalla messa in funzione di un nuovo macchinario presso la FS-Karton, non sarebbe necessariamente associato ad uno slittamento delle quote di mercato.

93.
    Non vi sarebbero elementi atti a dimostrare che la produzione risultante dalle nuove capacità sviluppate dalla FS-Karton abbia trovato uno sbocco nel mercato comunitario. Dai documenti forniti dalla ricorrente risulterebbe, da un lato, che la sua quota di mercato è cresciuta, tra il 1987 e il 1991, soltanto dello 0,6% per le qualità GD e dello 0,3% per le qualità GC e, dall'altro, che la nuova capacità produttiva sviluppata dalla FS-Karton non avrebbe comportato alcun aumento delle sue quote di mercato. La Commissione afferma che la ricorrente ha effettuato, come avrebbe essa stessa riconosciuto, esportazioni verso paesi terzi al fine di evitare una flessione dei prezzi sul mercato comunitario, il che corrisponderebbe esattamente agli obiettivi perseguiti dalla politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità».

94.
    D'altro canto, nemmeno l'aumento delle quote di mercato della ricorrente potrebbe giustificare la sua partecipazione a discussioni in cui venivano determinate ogni anno le quote di mercato dei principali produttori di cartoncino (punto 60 del preambolo della decisione).

95.
    Infine, per quanto riguarda gli arresti degli impianti, la Commissione sostiene che i documenti prodotti dalla ricorrente durante la fase contenziosa del procedimento dimostrano che, soprattutto nel 1990, il tasso di utilizzazione di alcuni stabilimenti era considerevolmente diminuito rispetto agli anni precedenti e che, nel 1991, il tasso di utilizzazione dello stabilimento di Hirschwang era anch'esso notevolmente più basso rispetto agli anni precedenti.

96.
    In ogni caso, sarebbe del tutto irrilevante stabilire se la ricorrente abbia effettivamente prodotto al massimo della propria capacità. Trattandosi di un sistema complesso di accordi diretti, in particolare, al controllo dell'offerta e alla ripartizione dei mercati nella Comunità e poiché la ricorrente avrebbe partecipato alle riunioni del PWG in cui era stata fissata tale politica, essa sarebbe responsabile del complesso dell'infrazione compiuta dai produttori (sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punti 256-261 e 3205, e Hercules Chemicals/Commissione, citata, punto 272).

Giudizio del Tribunale

1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta

97.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, partecipando, durante il periodo di riferimento, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di

cartoncino nella Comunità hanno, in particolare, «raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e «adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».

98.
    Secondo la Commissione, questi due tipi di collusione, presi in considerazione nella decisione sotto la voce «Controllo delle quantità», hanno avuto inizio durante il periodo di riferimento ad opera dei partecipanti alle riunioni del PWG. Infatti, risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione, che i veri compiti del PWG, come descritti dalla Stora, «comprendevano ”la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità”».

99.
    Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sulle quote di mercato, nella decisione (punto 37, quinto comma, del preambolo) si espone quanto segue: «Per quanto riguarda i passi compiuti per introdurre aumenti di prezzo, il PWG ha tenuto discussioni approfondite sulle quote di mercato nell'Europa occidentale dei raggruppamenti per paese e dei gruppi singoli. Per effetto delle sue iniziative sono state raggiunte alcune ”intese” tra i partecipanti in merito alle rispettive quote di mercato allo scopo di garantire che le iniziative concordate in materia di prezzi non fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda. I grandi gruppi di produttori in effetti hanno convenuto di mantenere le loro rispettive quote di mercato ai livelli riscontrabili ogni anno nei dati relativi alla produzione annuale e alle vendite distribuiti in forma finale da Fides nel marzo dell'anno successivo. L'andamento delle quote di mercato era analizzato in ciascuna riunione del PWG sulla base delle dichiarazioni mensili di Fides e se emergevano fluttuazioni significative venivano chieste spiegazioni all'impresa ritenuta responsabile».

100.
    Secondo il punto 52 del preambolo, «l'accordo concluso nel PWG nel corso del 1987 comprendeva il ”congelamento” nell'Europa occidentale delle quote di mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante una politica aggressiva dei prezzi».

101.
    Nel punto 56, primo comma, del preambolo si rileva quanto segue: «L'intesa di base esistente tra i principali produttori al fine di mantenere le rispettive quote di mercato è proseguita per tutto il periodo oggetto della presente decisione». Ai termini del punto 57, «in ciascuna riunione del PWG era analizzata ”l'evoluzione delle quote di mercato” sulla base di statistiche provvisorie». Infine, nel punto 56, ultimo comma, si precisa che «le imprese che hanno partecipato alle discussioni sulle quote di mercato erano i membri del PWG e precisamente: Cascades, Finnboard, KNP (fino al 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, i due produttori del gruppo SBC e Feldmühle e (dal 1988) Weig».

102.
    Si deve rilevare che la Commissione ha correttamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG.

103.
    Infatti, l'analisi della Commissione si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) ed è corroborata dall'allegato 73 della comunicazione degli addebiti.

104.
    Nell'allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, la Stora espone quanto segue: «Il PWG si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato. (...) Tra le sue varie attività (legittime), vi erano anche la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi e aumenti di prezzo, domanda e capacità. La sua funzione consisteva in particolare nel valutare lo stato preciso dell'offerta e della domanda sul mercato nonché i provvedimenti da adottare per assicurarne il controllo e sottoporre tale valutazione alla President Conference».

105.
    Per quanto riguarda più specificamente la collusione sulle quote di mercato, la Stora afferma che «le quote acquisite dai gruppi nazionali della Comunità europea, dell'EFTA e di altri paesi i cui fornitori erano membri del PG Paperboard venivano esaminate nell'ambito del PWG» e che il PWG «dibatteva la possibilità di mantenere le quote di mercato al livello dell'anno precedente» (allegato 39 della comunicazione degli addebiti, punto 19). Essa rileva peraltro, (medesimo documento, punto 6), che «durante questo periodo si sono svolte discussioni in ordine alle quote di mercato dei produttori europei, con i livelli del 1987 come primo periodo di riferimento».

106.
    Il 14 febbraio 1992, rispondendo ad una domanda postale dalla Commissione il 23 dicembre 1991 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti), la Stora precisa ancora che «le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati annuali totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma definitiva sin dal mese di marzo dell'anno successivo» (punto 1.1).

107.
    Tale affermazione trova conferma nel medesimo documento, nei termini seguenti: «(...) le discussioni sfociavano in intese, che venivano generalmente concluse nel mese di marzo di ciascun anno, tra i membri del PWG con l'obiettivo di mantenere le loro quote di mercato al livello dell'anno precedente» (punto 1.4). La Stora riferisce che «non veniva preso alcun provvedimento per garantire il rispetto dell'intesa» e che i partecipanti alle riunioni del PWG «erano consapevoli del fatto che, qualora essi assumessero posizioni particolari su determinati mercati riforniti da altri, questi ultimi assumerebbero il medesimo atteggiamento su altri mercati» (stesso punto).

108.
    Infine, essa dichiara che la Mayr-Melnhof ha preso parte alle discussioni relative alle quote di mercato (punto 1.2).

109.
    Le affermazioni della Stora riguardanti la collusione sulle quote di mercato sono suffragate dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti. Quest'ultimo documento, rinvenuto presso la FS-Karton, consiste in una nota riservata, datata 28 dicembre 1988, del direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof/FS-Karton in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.

110.
    Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione, la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'autore della nota colloca la ricorrente tra i «vinti» per varie ragioni e, in particolare, per i seguenti motivi:

«2)    E' stato possibile giungere ad un accordo soltanto infliggendoci una ”sanzione” — ci sono stati imposti taluni ”sacrifici”.

3)    Le quote di mercato del 1987 dovevano essere ”congelate”, i contatti esistenti andavano mantenuti e nessuna nuova attività o qualità doveva essere acquisita praticando prezzi promozionali (i risultati si vedranno nel gennaio 1989 — se tutte le parti interessate si comportano lealmente)».

111.
    Queste frasi vanno lette nel contesto più generale della nota.

112.
    A tale proposito, l'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti». Questa espressione è stata interpretata dalla ricorrente come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a).

113.
    L'autore afferma poi che tale collaborazione ha dato vita alla «disciplina dei prezzi» che ha prodotto «vincitori» e «vinti».

114.
    E' quindi nel contesto di questa disciplina decisa dal «circolo dei presidenti» che va letto il brano riguardante le quote di mercato da congelare ai livelli del 1987.

115.
    Inoltre il rinvio al 1987 come anno di riferimento è conforme alla seconda dichiarazione resa dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti; v. supra, punto 105).

116.
    Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...)

i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).

117.
    La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo ”tempo d'arresto”. Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo ”esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi”» (punto 71 del preambolo della decisione).

118.
    Si deve prendere atto che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del PWG.

119.
    I documenti da essa prodotti suffragano la sua analisi.

120.
    Nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 24), la Stora fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».

121.
    Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non vincolante di incentivi (...)».

122.
    Quanto all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, le ragioni fornite dall'autore per spiegare perché la ricorrente andasse collocata tra i «vinti» all'epoca della stesura della nota, costituiscono importanti elementi di prova

dell'esistenza di una collusione tra i partecipanti alle riunioni del PWG sui tempi d'arresto.

123.
    Infatti, l'autore rileva quanto segue:

«4)    E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.

    (...)

    c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi, i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei confronti del mercato — prima, l'unica esigenza era quella della quantità mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio di un arresto dei macchinari)».

124.
    La ricorrente sostiene, nell'allegato 75 alla comunicazione degli addebiti e nelle memorie presentate al Tribunale (v. supra, punto 80), che la nota e, di conseguenza, il brano sopra citato riguardano una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa, per l'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.

125.
    Il fatto che si siano svolte discussioni in relazione all'esame dei tempi di arresto tra i produttori all'atto della preparazione degli aumenti di prezzo trova conferma, in particolare, in una nota della Rena datata 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti); che menziona gli importi dei prezzi in numerosi paesi, la data degli annunci di tali aumenti nonché la situazione degli ordini inevasi espressa in giornate di lavoro per numerosi produttori.

126.
    L'autore del documento annota che alcuni produttori prevedevano tempi di arresto degli impianti, esprimendo questi dati nel modo seguente:

«Kopparfors    5 - 15 days

            5/9 will stop for five days».

127.
    La ricorrente, che ha preso parte alla riunione del JMC a cui si riferisce la nota (tabella 4 allegata alla decisione), viene ripetutamente menzionata in tale documento. In particolare, viene indicata la data alla quale essa doveva inviare le lettere di annuncio degli aumenti di prezzo. Viene inoltre precisato quanto segue:

«Deiswill    5 days (GC)

        2.5 weeks for GD

        plan to stop within 2 weeks step (?)».

128.
    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG nonché di una collusione sugli arresti degli impianti tra le medesime imprese. Poiché non è stata contestata la partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG, e quest'impresa è espressamente menzionata nelle principali prove a carico (dichiarazioni della Stora e allegato 73 alla comunicazione degli addebiti), la Commissione ha correttamente ritenuto la ricorrente responsabile di aver partecipato a queste due collusioni.

129.
    Le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle dichiarazioni della Stora, dirette a contestarne il valore probatorio, non sono atte a inficiare questa constatazione.

130.
    Infatti, è pacifico che le dichiarazioni della Stora provengono da una delle imprese che si ritiene abbiano partecipato all'infrazione contestata e contengono una descrizione dettagliata della natura delle discussioni svolte nell'ambito degli organismi del PG Paperboard, dell'obiettivo perseguito dalle imprese raggruppate in seno a quest'ultimo, nonché della partecipazione delle dette imprese alle riunioni dei suoi vari organismi. Ebbene, poiché questo elemento probatorio centrale risulta corroborato da altri atti di causa, esso costituisce un supporto pertinente per le affermazioni della Commissione.

131.
    Dal momento che la Commissione ha dimostrato l'esistenza delle due collusioni di cui trattasi, non occorre esaminare le censure formulate dalla ricorrente nei confronti dell'allegato 113 alla comunicazione degli addebiti.

2. Sul comportamento effettivo della ricorrente

132.
    L'argomentazione della ricorrente, secondo cui il comportamento da essa effettivamente tenuto non sarebbe conciliabile con le affermazioni della Commissione in ordine all'esistenza delle due collusioni contestate, va del pari respinta.

133.
    In primo luogo, l'esistenza di collusioni tra i membri del PWG sui due aspetti della «politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità» dev'essere tenuta distinta dalla messa in atto delle collusioni stesse. Infatti, le prove fornite dalla Commissione hanno un tale valore probatorio che semplici informazioni sul comportamento effettivo della ricorrente sul mercato non possono inficiare le conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine all'esistenza stessa di collusioni sui due aspetti della politica controversa. Le allegazioni della ricorrente potrebbero tutt'al più tendere a dimostrare che il suo comportamento non è stato conformea quello concordato tra le imprese riunite nell'ambito del PWG.

134.
    In secondo luogo, le conclusioni della Commissione non sono confutate dalle informazioni fornite dalla ricorrente. Si deve sottolineare che la Commissione ha esplicitamente ammesso che la collusione sulle quote di mercato non implicava alcun «meccanismo formale di sanzioni pecuniarie o compensazioni per l'applicazione dell'intesa sulle quote di mercato» e che la quota di mercato di alcuni grandi produttori era lentamente aumentata di anno in anno (v., in particolare, punti 59 e 60 del preambolo della decisione). Per di più, la Commissione ha riconosciuto che, avendo l'industria lavorato a regime di piena utilizzazione delle capacità fino all'inizio del 1990, non è risultato necessario alcun arresto degli impianti fino a quella data (punto 70 del preambolo della decisione).

135.
    In terzo luogo, per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85). Anche ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, in particolare se, come ha fatto valere, essa ha pienamente utilizzato le proprie capacità produttive nel 1990, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

3. Sulla qualificazione giuridica della concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e della concertazione diretta al controllo dell'offerta

136.
    La questione della qualificazione giuridica della concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e della concertazione diretta al controllo dell'offerta dev'essere risolta nell'ambito dell'esame del motivo relativo all'inesistenza di un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza (v., infra, punti 137 e seguenti).

Sul motivo riguardante l'inesistenza di un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza

Argomenti delle parti

137.
    La ricorrente contesta l'assunto secondo cui la Commissione avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un accordo riguardante un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza. Essa si richiama sostanzialmente, in proposito, agli argomenti sviluppati nell'ambito dei due precedenti motivi.

138.
    Inoltre, la censura relativa all'esistenza di un piano del genere non consentirebbe di comprendere in che cosa consisterebbe il capo d'accusa fondato sull'art. 85, n. 1, del Trattato. Secondo la ricorrente, non è stato sottoscritto alcun accordo che vincolasse i partecipanti, obbligandoli a conformarsi ad un piano industriale comune

volto a limitare la concorrenza (v. supra, sulla nozione di accordo, punti 54 e seguenti).

139.
    La Commissione replica al presente motivo nell'ambito dell'argomentazione svolta in relazione al secondo motivo, riguardante l'assenza di un accordo in materia di prezzi (v. supra, punti 58 e seguenti).

Giudizio del Tribunale

140.
    E' stato precedentemente rilevato che le imprese riunite nel PWG hanno partecipato ad una collusione sulle quote di mercato, ad una collusione sugli arresti degli impianti e ad una collusione sui prezzi.

141.
    L'art. 1 della decisione stabilisce che le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, partecipando, nel periodo considerato, ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986, nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza».

142.
    Ai termini del preambolo della decisione, «dalla fine del 1987, con il concretarsi della progressiva collusione tra i produttori nell'ambito del sistema che dava priorità ai prezzi rispetto ai quantitativi di produzione, l'infrazione ha presentato tutte le caratteristiche di un ”accordo” vero e proprio ai sensi dell'articolo 85» (punto 131, primo comma, del preambolo).

143.
    Si deve ritenere che la Commissione ha correttamente qualificato come accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato, la collaborazione rafforzata tra i partecipanti alle riunioni del PWG a partire dalla fine del 1987. Infatti, queste imprese hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v., in particolare, sentenze citate supra, al punto 65). A tale riguardo, si deve constatare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che tali imprese hanno espresso la loro comune volontà di porre in atto aumenti simultanei ed uniformi dei prezzi, di controllare l'offerta esaminando la possibilità di arrestare gli impianti e di mantenere a livello costante le loro quote di mercato, salvo alcune modifiche occasionali.

144.
    Per quanto riguarda il periodo che va dalla metà del 1986 alla fine del 1987, la Commissione precisa quanto segue nella decisione (punto 132 del preambolo): «Anche se la collusione tra i produttori si è probabilmente concretata nell'accordo vero e proprio, che dava priorità ai prezzi rispetto ai quantitativi di produzione, soltanto negli ultimi mesi del 1987, ciò non significa comunque che il comportamento tenuto nei diciotto mesi precedenti si sottragga all'ambito d'applicazione dell'articolo 85». Dal momento che l'inizio della collusione sugli arresti degli impianti nonché della collusione sulle quote di mercato risale alla fine

del 1987, questa affermazione della Commissione non può che riguardare la collusione sui prezzi.

145.
    Ora, poiché la ricorrente non nega di aver partecipato a pratiche concordate in materia di prezzi (v. supra, punto 55), la legittimità di tale qualificazione non dev'essere esaminata.

146.
    Poiché nessuno degli argomenti della ricorrente è stato accolto, il motivo dev'essere respinto.

Sul motivo riguardante la legittimità del sistema di scambi di informazioni della Fides

Argomenti delle parti

147.
    La ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il sistema di scambi di informazioni della Fides costituisse un elemento essenziale dell'attuazione dei presunti accordi sulle quote e le quantità. Infatti, i dati trasmessi alla Fides nell'ambito del sistema di scambi di informazioni sarebbero stati aggregati per paese e non avrebbero pertanto consentito il controllo di un qualsiasi accordo o comportamento concordato.

148.
    I dati scambiati in relazione agli ordini inevasi, come elaborati dalla Fides, avrebbero offerto ai produttori soltanto un'immagine complessiva della situazione del mercato. Quanto allo scambio dei dati aggregati, relativi solo agli ordini già eseguiti, esso non avrebbe potuto ledere la concorrenza ma avrebbe rappresentato invece la base per i provvedimenti singolarmente adottati dai produttori (arresti dei macchinari, vendite sui mercati dei paesi terzi, ecc.).

149.
    Per quanto riguarda le relazioni sulle capacità, quelle diffuse dalla Fides avrebbero sostanzialmente riportato dati già noti sul mercato e contenuti in manuali disponibili e accessibili a tutti.

150.
    La Commissione rileva come le informazioni scambiate siano state utilizzate per programmare un comportamento concordato di tutto il settore in materia di prezzi e di quantità (punto 134 del preambolo della decisione).

151.
    Inoltre, le informazioni sulle capacità, lette congiuntamente alle informazioni relative agli ordini inevasi, avrebbero consentito ai produttori di cartoncino di venire a conoscenza del tasso di utilizzazione delle capacità del settore. Ora, le informazioni relative agli ordini inevasi non sarebbero state accessibili ai clienti e non vi sarebbe stata pertanto alcuna trasparenza complessiva del mercato. Inoltre, per valutare l'importanza delle relazioni sulle capacità, si dovrebbe tener conto del complesso dei dati scambiati.

152.
    La Commissione afferma che uno scambio di informazioni attuato per una concertazione rientra di per sé nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato.

Di conseguenza, sarebbe irrilevante stabilire se le statistiche riguardanti gli ordini contenessero dati identificabili.

Giudizio del Tribunale

153.
    L'art. 1 della decisione stabilisce che le imprese che vi sono menzionate hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra», vale a dire ad una collusione sui prezzi, ad una collusione sulle quote di mercato nonché ad una collusione sugli arresti degli impianti.

154.
    Per quanto riguarda il sistema di scambi d'informazioni della Fides, la decisione dev'essere interpretata, alla luce del suo dispositivo e del punto 134 del preambolo, nel senso che la Commissione ha considerato tale sistema incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata.

155.
    Secondo il punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione, il sistema di scambi di informazioni della Fides «era uno strumento essenziale che consentiva:

—    di seguire l'andamento delle quote di mercato;

—    di controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità;

—    di decidere se era possibile introdurre gli aumenti concordati di prezzo;

—    di determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine».

156.
    Risulta peraltro dalla decisione che le statistiche della Fides sono state esaminate e discusse nell'ambito del PWG. Infatti, il punto 57, primo comma, del preambolo, che rinvia altresì al punto 63 dello stesso, precisa quanto segue: «In ciascuna riunione del PWG era analizzata ”l'evoluzione delle quote di mercato” sulla base di statistiche provvisorie». Inoltre, il punto 69, primo comma, del preambolo puntualizza che «era possibile procedere ad un confronto tra gli ordini inevasi di ciascuna settimana e le capacità disponibili, dati dai quali il PWG poteva valutare la situazione globale della domanda nell'industria del cartoncino».

157.
    Si deve ritenere che queste allegazioni della Commissione sono fondate.

158.
    In primo luogo, la ricorrente non contesta che le statistiche della Fides siano state discusse in seno al PWG.

159.
    In secondo luogo, la Commissione ha correttamente considerato che le statistiche della Fides erano state utilizzate, in seno a quell'organismo, da un lato per «seguire l'andamento delle quote di mercato» (punto 134, terzo comma, primo trattino) e, dall'altro, per «controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità» e per «determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine» (punto 134, terzo comma, trattino secondo e quarto).

160.
    Infatti, per quanto riguarda l'utilizzazione delle statistiche della Fides allo scopo di «seguire l'andamento delle quote di mercato», la Stora ha ammesso che «se l'analisi delle statistiche faceva emergere divari troppo rilevanti tra il livello delle vendite dei gruppi nazionali, i membri del PWG [...] si incitavano reciprocamente e si impegnavano a limitare le fluttuazioni sui mercati nazionali» (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 19).

161.
    Del pari, l'allegato 43 alla comunicazione degli addebiti (punto 1.1), precisa quanto segue:

«Le fluttuazioni dell'offerta sui mercati nazionali venivano esaminate e discusse durante ciascuna riunione del PWG (vale a dire ogni due o tre mesi) sulla base delle statistiche provvisorie della Fides (...). Queste statistiche venivano elaborate su base mensile e il dato totale era calcolato sull'anno civile e non in base al totale dell'anno considerato. Le fluttuazioni risultanti dalle statistiche non riflettevano necessariamente in modo esatto la situazione definitiva di fine anno, onde l'impossibilità di fondarsi con sicurezza su tali fluttuazioni.

Sarebbe stato assurdo che i principali produttori rappresentati nel PWG discutessero nei dettagli delle quote di mercato su base nazionale quando i produttori non erano in grado di determinare la destinazione finale delle loro consegne.

(...)

Le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati annuali totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma definitiva sin dal mese di marzo dell'anno successivo».

162.
    Quanto all'utilizzazione delle statistiche della Fides per «controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità» e per «determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine», si deve far riferimento alla dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 5) che ha puntualizzato quanto segue:

«In collegamento con le iniziative in materia di prezzi del 1987, vi era la necessità di mantenere un quasi equilibrio tra produzione e consumi (politica del prezzo

prioritario rispetto alla quantità). Nel 1988 e nel 1989, i produttori hanno lavorato al massimo della propria capacità o in una misura molto vicina. Nel 1990, la concomitanza di una maggiore capacità e di una crescita ridotta della domanda ha indotto i produttori a ricorrere ad arresti degli impianti allo scopo di salvaguardare l'equilibrio tra la produzione e il consumo. (...) I produttori erano in grado di dedurre, basandosi sulle relazioni annuali sulla capacità, la durata degli arresti necessari, inducendosi reciprocamente ad applicare tempi di arresto sufficienti per mantenere l'equilibrio tra la produzione e la domanda. (...) i tempi di arresto non venivano applicati dalla totalità dei produttori, con la conseguenza che alcuni tra essi, generalmente i più importanti, subivano in proporzione danni maggiori in termini di quantità nel loro sforzo per mantenere i livelli di prezzo» (v., in questo senso, il punto 25 del medesimo documento).

163.
    Le dichiarazioni della Stora sono indirettamente avvalorate dagli allegati 73 e 75 alla comunicazione degli addebiti. Risulta infatti dall'allegato 73 (v. supra, punti 109 e seguenti) che il direttore commerciale, responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof/FS-Karton in Germania, il signor Katzner, ha proposto al direttore generale della ricorrente in Austria una modifica del sistema di scambi di informazioni della Fides, in vigore all'epoca dei fatti (pag. 5, n. 5, nella parte intitolata «Kontrolle»). Nell'allegato 75 (pag. 11), risposta della ricorrente ad una richiesta di informazioni, viene precisato che le «regole della Fides sono state successivamente modificate più o meno nel senso delle proposte» menzionate nell'allegato 73 (v. altresì punto 63, secondo comma, del preambolo della decisione). Alla luce del tenore complessivo dell'allegato 73, la richiesta di modifica del sistema di scambi d'informazioni della Fides, formulata dal signor Katzner, va interpretata nel senso che tale sistema non consentiva un sufficiente controllo dell'evoluzione delle quote di mercato e/o l'esame dei tempi di arresto e doveva pertanto essere perfezionato per garantire l'esercizio di un controllo più efficace.

164.
    Alla luce di questi elementi probatori nonché del fatto che la Commissione ha correttamente accertato che la ricorrente ha preso parte ad una collusione sui tempi di arresto e ad una collusione sulle quote di mercato in seno al PWG, il presente motivo dev'essere respinto.

Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione

Argomenti delle parti

165.
    La ricorrente fa valere, in via principale, che, per quanto riguarda il divieto di futuri scambi di informazioni, la formulazione dell'art. 2 della decisione è troppo imprecisa e generica e non consente di determinare il tipo di dati che potranno legittimamente essere oggetto di scambi nell'avvenire. Infatti, si potrebbe ritenere che pressoché tutti i sistemi di scambi di informazioni rientrino nell'ambito di applicazione di tale divieto.

166.
    Inoltre, l'art. 2 della decisione sarebbe privo di oggetto in quanto riguarda misure già accantonate con la ristrutturazione del sistema di scambi d'informazioni e la creazione dell'associazione CEPI-Cartonboard (v. punto 106 del preambolo della decisione).

167.
    In subordine, la ricorrente fa valere che l'art. 2 della decisione dev'essere annullato in quanto vieta lo scambio di qualsiasi dato, anche in forma aggregata, riguardante la situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, vale a dire di dati strettamente statistici [v. la comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU 1968 C 75, pag. 3, rettificata nella GU C 84, pag. 14) nonché la Settima relazione sulla politica di concorrenza (punto 7)].

168.
    Tuttavia, lo scambio di informazioni del genere non potrebbe ledere il principio secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 240). Infatti, lo scambio di dati di natura esclusivamente storica e non identificabili sarebbe vietato dal Trattato soltanto quando è accompagnato da una collaborazione più intensa tra le imprese.

169.
    Infine, la ricorrente fa valere che l'art. 2 della decisione pregiudica l'esito della notifica del sistema di scambi d'informazioni effettuata alla Commissione dall'associazione CEPI-Cartonboard. La Commissione, ricevendo una notifica del genere, avrebbe l'obbligo di accertare se sussistano i requisiti per la concessione di un'esenzione. Ora, il sistema di scambi d'informazioni notificato dalla CEPI-Cartonboard riguarderebbe per l'appunto lo scambio di dati storici relativi alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi.

170.
    La Commissione contesta l'affermazione secondo cui il divieto di futuri scambi d'informazioni sarebbe troppo impreciso. Infatti, sarebbe sufficiente che il dispositivo e il preambolo della decisione individuino il comportamento anticoncorrenziale a cui occorre porre fine (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124). Nel caso di specie, già l'art. 2, primo comma, da lett. a) a lett. c), della decisione conterrebbe una descrizione dettagliata della natura dello scambio d'informazioni vietato. Per di più, gli accertamenti di fatto riguardanti le informazioni scambiate sarebbero stati descritti esaurientemente ai punti 61-68, 105 e 106 del preambolo della decisione. Nella decisione, inoltre, sarebbero stati descritti con precisione gli effetti restrittivi prodotti dagli scambi d'informazioni sulle condizioni di concorrenza (punti 134 e 166 del preambolo). Di conseguenza, la portata del divieto risulterebbe chiaramente dalla lettura congiunta dell'art. 2 della decisione e del suo preambolo.

171.
    Nel secondo e nel terzo comma dell'art. 2 della decisione sarebbero state esposte soltanto le spiegazioni relative alla forma che potrebbe assumere uno scambio di informazioni lecito.

172.
    La Commissione nega altresì che la portata del divieto sia troppo estesa. Infatti, il sistema di scambi d'informazioni sarebbe stato incompatibile con l'art. 85 del Trattato anche dopo le modifiche introdotte dal PWG il 27 novembre 1991 (punti 105 e 106 del preambolo della decisione). Per vagliare lo scambio d'informazioni, andrebbe preso in considerazione l'elevato livello di concentrazione del settore nonché la conoscenza approfondita della struttura e della politica delle diverse imprese, risultanti dalla collaborazione di vecchia data in seno al PG Paperboard. In mercati soggetti a concentrazione, il gioco della concorrenza si fonderebbe essenzialmente sull'incertezza e sul segreto esistenti tra i maggiori offerenti in ordine alle condizioni del mercato. Ora, lo scambio di informazioni sugli ordini inevasi, effettuato ad intervalli ravvicinati, renderebbe il mercato artificialmente trasparente a tal punto che lo spazio rimanente per il gioco della concorrenza non potrebbe più essere utilizzato.

173.
    Inoltre, lo scambio settimanale di statistiche sugli ordini pervenuti, unitamente alle relazioni sulle capacità, consentirebbe di venire a conoscenza dell'utilizzazione delle capacità nel settore e di programmare gli arresti della produzione a livello settoriale. I produttori potrebbero mantenere in tal modo l'equilibrio tra l'offerta e la domanda e contrastare la diminuzione dei prezzi in caso di contrazione della domanda. Per riscontrare la presenza di tali effetti, l'identificazione dei dati non sarebbe pertinente né tanto meno lo sarebbe il fatto che i dati portino su ordini già evasi. La Commissione avrebbe pertanto correttamente concluso che gli scambi d'informazioni sulla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, anche in forma aggregata, sono vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato, conclusione questa che è coerente con le informazioni ottenute durante l'istruzione della pratica.

174.
    Per quanto riguarda, infine, il sistema di scambi d'informazioni notificato dall'associazione CEPI-Cartonboard, la Commissione ricorda che esso va distinto dallo scambio d'informazioni che è stato oggetto della decisione, poiché, in particolare, la CEPI-Cartonboard ha apportato talune modifiche al suo sistema al fine di tener conto delle riserve espresse dalla Commissione. Di conseguenza, la questione di un'eventuale esenzione non andava esaminata nell'ambito del presente procedimento.

Giudizio del Tribunale

175.
    Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro,

per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori; o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni».

176.
    Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'articolo

85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

177.
    Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata accertata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, punto 45 e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-740, punto 90), ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 220).

178.
    Inoltre, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Gli obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v. sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).

179.
    Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto adottando l'art. 2 della decisione senza aver preso posizione sulla compatibilità con l'art. 85 del sistema di scambi d'informazioni notificato dall'associazione CEPI-Cartonboard, occorre rilevare che la notifica effettuata dalla detta associazione il 6 dicembre 1993 riguarderebbe un nuovo sistema di scambi d'informazioni, distinto da quello esaminato dalla Commissione nella decisione. La Commissione, adottando l'art. 2della decisione impugnata, non ha potuto conseguentemente vagliare la legittimità del nuovo sistema nell'ambito di tale decisione. Essa poteva quindi limitarsi ad esaminare il precedente sistema di scambi d'informazioni, prendendo posizione al riguardo nell'art. 2 della decisione.

180.
    Inoltre, va respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non potrebbe avvalersi del suo potere di rivolgere ingiunzioni alle imprese in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, in quanto tali ingiunzioni riguarderebbero aspetti del sistema di scambi d'informazioni accantonati prima dell'adozione della decisione. E' sufficiente rilevare, al riguardo, che la ricorrente contesta la portata materiale delle ingiunzioni contenute nell'art. 2 della decisione, il che dimostra l'interesse legittimo della Commissione a precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese, tra cui la ricorrente (v., nel medesimo senso, sentenza della Corte 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione, Racc. pag. 483, punti 26 a 28).

181.
    Per stabilire poi se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.

182.
    Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.

183.
    Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni commerciali.

184.
    L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato, sia stata dichiarata dalla Commissione nella decisione.

185.
    Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

186.
    Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».

187.
    Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), va rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si evidenzi quanto segue:

«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard (soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».

188.
    Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

189.
    Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, e eventualmente in quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi, tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

190.
    La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1 della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

191.
    E' alla luce di tale interpretazione, fornita dalla Commissione, della compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato, che occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione.

192.
    Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre, l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, vieta lo scambio di talune informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.

193.
    Un divieto del genere, che mira ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica, che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta nella decisione che la Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del

Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.

194.
    Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere annullato, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

A - Sul motivo riguardante l'esistenza di manifesti errori di diritto o di fatto commessi in sede di determinazione dell'importo generale delle ammende

195.
    Il motivo è articolato in cinque parti. Ciascuna di esse sarà oggetto di un esame separato.

Sulla prima parte del motivo, relativa ad errori in cui sarebbe incorsa la Commissione nella determinazione della portata delle infrazioni

196.
    Richiamandosi ai motivi dedotti a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione, la ricorrente sostiene che il livello generale delle ammende dovrebbe essere considerevolmente ridotto. Infatti, la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di accordi o di pratiche concordate diretti alla ripartizione del mercato e al controllo dell'offerta, né l'esistenza di accordi in materia di prezzi.

197.
    Si deve ricordare che il complesso dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione sono stati respinti.

198.
    Di conseguenza, la prima parte del presente motivo non può essere accolta.

Sulla seconda parte del motivo, relativa all'assenza di una disciplina particolareggiata del mercato del cartoncino nella Comunità

Argomenti delle parti

199.
    La ricorrente fa valere che le infrazioni contestate, supponendo anche che siano state commesse, non configurerebbero una disciplina «particolareggiata [del] mercato del cartoncino nella Comunità» (punto 168, quinto trattino, del preambolo della decisione). Le presunte infrazioni avrebbero avuto, invece, un'incidenza soltanto generale sulla concorrenza.

200.
    In tale contesto, la decisione conterrebbe indicazioni contraddittorie sulla natura delle misure anticoncorrenziali che sarebbero state attuate. Ad esempio, l'asserita collusione sulla ripartizione del mercato verrebbe descritta, al punto 52 del preambolo, come un consenso generale a non aumentare le rispettive quote di mercato, mentre al punto 60 si farebbe menzione di discussioni annuali sulle quote di mercato. In ogni caso, non si tratterebbe di una disciplina particolareggiata del mercato del cartoncino, a maggior ragione in quanto la Commissione non avrebbe neanche sostenuto l'esistenza di una concertazione diretta a fissare quote per ciascuna qualità di cartoncino.

201.
    La Commissione afferma, basandosi sulle constatazioni formulate nella decisione, che i produttori hanno disciplinato dettagliatamente il mercato del cartoncino.

Giudizio del Tribunale

202.
    E' già stato constatato che la Commissione ha dimostrato l'esistenza, imputandoli alla ricorrente, degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, vale a dire una collusione sui prezzi, una collusione sugli arresti degli impianti ed una collusione sulle quote di mercato. E' stato altresì constatato che i partecipanti alle riunioni del PWG, tra cui la ricorrente, hanno concluso un accordo alla fine del 1987. Inoltre, la ricorrente non contesta il fatto che le date e lo schema d'invio delle lettere di annuncio fossero orchestrati dal PWG e che il JMC ne fosse informato (v., in particolare, punto 73 del preambolo della decisione), né che il JMC avesse ad oggetto la definizione delle modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi decise dal PWG paese per paese e per i maggiori clienti (punto 44, secondo comma, secondo trattino, del preambolo).

203.
    Infine, la ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui «il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità» né che «le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresenta[vano] virtualmente l'intero mercato» (punto 168, secondo e quarto trattino, del preambolo della decisione).

204.
    Alla luce di quanto sopra, essa non può fondatamente contestare l'affermazione della Commissione secondo cui le imprese che hanno partecipato all'infrazione hanno imposto una disciplina «particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunita» (punto 168, quinto trattino, del preambolo).

205.
    La seconda parte del motivo non può pertanto essere accolta.

Sulla terza parte del motivo, secondo cui la segretezza e la dissimulazione non possono essere considerate alla stregua di aggravanti dell'infrazione

Argomenti delle parti

206.
    Secondo la ricorrente, la Commissione ha ritenuto che il fatto che siano state adottate iniziative complesse per dissimulare la natura e la portata della collusione costituisse un elemento aggravante (punti 167 e 168 del preambolo della decisione).

207.
    L'assenza di verbali ufficiali o di documenti riguardanti le riunioni del PWG e del JMC non potrebbe in alcun modo configurare un'iniziativa complessa. L'affermazione della Commissione secondo cui sarebbero state intraprese iniziative al fine di evitare che i partecipanti alle riunioni prendessero appunti è priva di riscontro. Quand'anche fossero dimostrate, misure del genere non costituirebbero comunque iniziative complesse. In ogni caso, dal momento che la Commissione aveva già erroneamente considerato che le infrazioni erano state commesse intenzionalmente, essa non avrebbe potuto prendere in considerazione anche lepresunte iniziative destinate a dissimulare l'intesa.

208.
    Quanto all'asserita orchestrazione anticipata delle date di applicazione degli aumenti di prezzo, la ricorrente sottolinea come la concertazione in materia di prezzi abbia necessariamente implicato una concertazione per l'attuazione degli aumenti, quanto meno per le imprese «capofila». Dal momento che la Commissione aveva considerato che le infrazioni erano state commesse intenzionalmente, essa non avrebbe potuto fondarsi altresì su elementi che presentano un nesso necessario con la violazione intenzionale.

209.
    La Commissione ritiene del tutto legittima la sua considerazione secondo cui si deve tener conto del ricorso alla segretezza per valutare la gravità dell'infrazione. Infatti, le violazioni intenzionali delle regole di concorrenza non sarebbero necessariamente associate a misure volte alla dissimulazione. Nel caso di specie, i partecipanti all'intesa avrebbero non soltanto convenuto di non conservare appunti sulle discussioni svolte (verbale dell'audizione dinanzi alla Commissione, pag. 46), ma anche minuziosamente programmato lo svolgimento delle varie iniziative in materia di prezzi (punto 73 del preambolo della decisione). La Commissione avrebbe quindi correttamente ritenuto che il ricorso alla segretezza costituisse una circostanza aggravante dell'infrazione, che andava presa in considerazione ai fini del calcolo delle ammende.

Giudizio del Tribunale

210.
    Ai sensi del punto 167, terzo comma, del preambolo della decisione, «un aspetto particolarmente grave dell'infrazione è costituito dal fatto che, nel tentativo di dissimulare l'esistenza del cartello, le imprese sono arrivate al punto di orchestrare in anticipo le date e l'ordine cronologico degli annunci relativi ai nuovi aumenti di prezzo da parte di ciascun produttore principale». Nella decisione si rileva inoltre che «i produttori avrebbero potuto, sulla base di questo complesso schema collusivo, attribuire la serie degli aumenti di prezzo uniformi, regolari e su scala industriale nel settore del cartoncino al fenomeno del ”comportamento oligopolistico”» (punto 73, terzo comma del preambolo). Infine, a tenore del punto 168, sesto trattino, del preambolo, la Commissione ha fissato il livello generale delle ammende tenendo conto del fatto che «sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese ”seguivano” l'impresa leader, ecc.)».

211.
    La ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui le imprese hanno programmato le date e la successione delle lettere che annunciavano gli aumenti di prezzo. Inoltre, per quanto riguarda la conclusione della Commissione, secondo cui tale orchestrazione delle date e della successione delle lettere di annuncio degli aumenti aveva lo scopo di cercare di dissimulare l'esistenza della concertazione sui prezzi, la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione atta a dimostrare che la concertazione sulle date e sulla successione delle lettere di annuncio degli aumenti avrebbe perseguito un obiettivo diverso da quello accertato dalla Commissione.

212.
    Quanto all'assenza di verbali ufficiali nonché all'assenza pressoché totale di qualsiasi nota interna sulle riunioni del PWG e del JMC, esse costituiscono, alla luce del numero di tali riunioni, della durata nel tempo e della natura delle discussioni svolte, una prova sufficiente della conclusione della Commissione secondo cui i partecipanti venivano scoraggiati dal prendere appunti.

213.
    Risulta da quanto precede che le imprese che hanno partecipato alle riunioni dei detti organismi erano non solo consapevoli dell'illiceità del loro comportamento, ma hanno altresì adottato misure dirette a dissimulare la collusione. Pertanto, la Commissione ha giustamente considerato tali misure come circostanze aggravanti nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione.

214.
    La terza parte del motivo va quindi respinta.

Sulla quarta parte del motivo, secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che l'intesa avesse «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi»

Argomenti delle parti

215.
    La ricorrente contesta che l'intesa abbia «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» (punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione). Basandosi sulla sua descrizione delle caratteristiche del mercato del cartoncino (v. supra, punti 48 e seguenti), nonché sulla relazione LE, essa sostiene che nulla consente di ritenere che l'evoluzione dei prezzi non sarebbe stata del tutto identica in assenza di ogni concertazione tra i produttori.

216.
    Essa afferma che le constatazioni della Commissione in ordine all'evoluzione dei costi e del ricavo delle vendite nel settore del cartoncino sono prive di validità nei suoi confronti. Inoltre, i dati relativi al margine operativo contenuti nella decisione (punto 16 del preambolo) sarebbero fuorvianti. Infatti, l'ammortamento dei costi di capitale rappresenterebbe il 27% circa del prezzo medio del cartoncino. Ora, la Commissione non avrebbe tenuto conto di quest'elemento ai fini del calcolo del margine operativo medio dei produttori. Di conseguenza, l'affermazione secondo cui tale margine operativo medio è del 20% circa per il periodo 1986-1991 evidenzierebbe in realtà una perdita reale vicina al 7%.

217.
    A sostegno delle sue affermazioni secondo cui la concertazione in materia di prezzi non ha avuto ripercussioni sul mercato, la ricorrente si richiama ad alcune tabelle che riporterebbero l'evoluzione del suo listino rispetto alla dinamica dei prezzi lordi da essa effettivamente ottenuti sul mercato. Queste tabelle, che raffigurerebbero l'evoluzione dei prezzi per un campione di clienti e di qualità di cartoncino rappresentativi sui suoi principali mercati nazionali, evidenzierebbero il divario sensibile esistente tra i prezzi di listino e i prezzi di transazione.

218.
    La Commissione sottolinea, in via preliminare, che vanno distinti due tipi di effetti delle iniziative in materia di prezzi sul mercato. Per quanto riguarda il primo, vale a dire il fatto che i prezzi concordati in seno al PG Paperboard siano stati utilizzati come base di trattativa con i clienti, la sua esistenza non viene contestata dalla ricorrente. Pertanto, sarebbe inconcepibile che gli effetti del secondo tipo, consistenti in ripercussioni delle iniziative di aumento sui prezzi effettivi del mercati, non si siano anch'essi verificati, dal momento che la base di trattativa dei prezzi stabilita dal venditore avrebbe sempre un'incidenza sul prezzo di transazione. Ciò varrebbe a maggior ragione dal momento che tutti i venditori avrebbero avuto la medesima base di trattativa.

219.
    Inoltre, i produttori di cartoncino si sarebbero adoperati, nelle loro trattative con i clienti, per imporre gli aumenti di prezzo concordati (v. allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, pag. 2).

220.
    Indubbiamente, non vi sarebbe stata sempre la possibilità d'imporre gli aumenti nella medesima misura a tutti i clienti e in tutti i mercati (punti 100-102 del preambolo della decisione). Tuttavia, come risulterebbe da numerosi documenti interni redatti dai produttori stessi (documenti C-4-1 e C-11-11), difficoltà del

genere nell'attuazione degli aumenti di prezzo non dimostrerebbero che essi non abbiano avuto successo.

221.
    Neppure le tabelle citate dalla ricorrente sarebbero atte ad inficiare gli accertamenti della Commissione. Il valore probatorio di tale tabelle non potrebbe essere riconosciuto, segnatamente in quanto farebbero apparire aumenti di prezzo applicati senza alcuna regolarità. Per di più, anche se la ricorrente afferma che le tabelle presentano l'evoluzione dei prezzi fatturati per un campione di clienti e di qualità rappresentativo, essa non avrebbe però precisato i criteri utilizzati per selezionare tali fatture.

222.
    Per quanto riguarda la relazione LE, essa non dimostrerebbe che non vi è stato alcun nesso tra i prezzi annunciati e i prezzi di transazione. Per contro, le tabelle 10 e 11 della detta relazione evidenzierebbero chiaramente che l'evoluzione dei prezzi di transazione si era mediamente adeguata ai prezzi annunciati. Per il periodo 1988-1989, lo studio metterebbe persino in luce una relazione lineare tra tali prezzi, circostanza questa che sarebbe stata peraltro riconosciuta dall'autore dello studio durante l'audizione dinanzi alla Commissione (verbale, pagg. 21 e 28). Di conseguenza, gli aumenti uniformi dei listini avrebbero consentito ai produttori di cartoncino di effettuare rilevamenti precisi dei prezzi di transazione.

223.
    Infine, non sarebbe pertinente accertare se gli aumenti uniformi dei listini erano stati effettivamente decisi, come afferma la ricorrente, in funzione dell'evoluzione dei costi. Peraltro, le indicazioni contenute nella decisione, riguardanti l'evoluzione dei costi nonché la definizione del margine operativo, sarebbero state tratte dalla relazione LE.

Giudizio del Tribunale

224.
    A termini del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende, tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

225.
    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene che è sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi, gli unici contestati dalla ricorrente, consente di valutare in termini generali il successo conseguito dall'intesa, poiché le collusioni sui tempi di arresto e sulle quote di mercato perseguivano l'obiettivo di garantire il successo delle iniziative concordate in materia di prezzi.

226.
    Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente

dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere, non sono sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione. Inoltre, l'affermazione della ricorrente, secondo cui la Commissione si sarebbe basata, al punto 16 del preambolo della decisione, su un'errata definizione del margine operativo medio dei produttori di cartoncino, è anch'essa priva di pertinenza. Infatti, nulla consente di ritenere che la Commissione abbia preso in considerazione il margine operativo, così definito, nella sua valutazione degli effetti sul mercato della collusione sui prezzi, né peraltro che il margine operativo realizzato avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini di tale valutazione.

227.
    Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

228.
    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

229.
    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi e che «l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, studio economico realizzato ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione per conto di talune imprese destinatarie della decisione, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una «stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: «Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989» (punto 115, secondo comma, del preambolo).

230.
    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tral'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

231.
    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori, tra cui la ricorrente.

232.
    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

233.
    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione e, in particolare, ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.

234.
    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito, la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del

mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

235.
    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

236.
    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

237.
    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

238.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 262).

Sulla quinta parte del motivo, riguardante la presa in considerazione di un margine operativo errato

Argomenti delle parti

239.
    La ricorrente ribadisce che la Commissione ha ritenuto erroneamente che le imprese del settore del cartoncino avessero realizzato un margine operativo del 20% nel periodo 1986-1991. Infatti, basandosi su questo dato, la Commissione non avrebbe tenuto conto degli ingenti costi di capitale del settore (v., supra, punto 216). Benché non risulti esplicitamente dalla decisione che tale elemento sia stato preso in considerazione per la determinazione del livello generale delle ammende, questo errore avrebbe avuto un'incidenza sostanziale in quanto il riferimento al margine operativo sarebbe ripetuto più volte nella decisione. Inoltre, la valutazione del vantaggio finanziario che le imprese hanno potuto trarre dal proprio comportamento anticoncorrenziale sarebbe, secondo la Commissione stessa, un elemento determinante per il calcolo delle ammende (XXI Relazione sulla politica di concorrenza, punto 139). Tale errore dovrebbe comportare una riduzione considerevole dell'ammenda.

240.
    La Commissione sostiene che il margine operativo medio dei produttori di cartoncino non è stato preso in considerazione per il calcolo dell'ammenda. Inoltre, nella sua XXI Relazione sulla politica di concorrenza, essa si sarebbe limitata a menzionare i possibili criteri generali per il calcolo di un'ammenda. Infine, le indicazioni relative al margine operativo, figuranti al punto 116 del preambolo della decisione, sarebbero esatte, in quanto tratte dalla relazione LE.

Giudizio del Tribunale

241.
    Occorre constatare che il margine operativo medio realizzato dai produttori di cartoncino non figura tra gli elementi presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende nonché l'importo delle ammende individuali (v. punti 167-169 del preambolo della decisione).

242.
    In ogni caso, risulta dal punto 16, ultimo comma, del preambolo della decisione che le indicazioni relative al margine operativo medio dei produttori di cartoncino provengono dalla relazione LE. Risulta altresì (nota 1 a piè di pagina) che la Commissione non ha trascurato la circostanza che il detto margine operativo medio era stato calcolato senza prendere in considerazione l'ammortamento dei costi di capitale.

243.
    Ne consegue che l'argomento della ricorrente, secondo cui la Commissione si sarebbe basata su un'errata definizione del beneficio realizzato dai produttori di cartoncino, è privo di fondamento.

244.
    Di conseguenza, la quinta parte del motivo non può essere accolta.

245.
    Il motivo dev'essere pertanto respinto nel suo complesso.

B - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 nonché del principio della parità di trattamento per quanto riguarda il livello generale delle ammende

Argomenti delle parti

246.
    La ricorrente riconosce che la Commissione ha la facoltà di elevare il livello delle ammende in una decisione rispetto alla sua prassi precedente, qualora lo reputi necessario al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 108, e sentenza ICI/Commissione, citata). Cionondimeno, la Commissione avrebbe trasgredito l'art. 190 del Trattato e il principio della parità di trattamento procedendo, come ha fatto nel caso di specie, ad un aumento arbitrario del livello delle ammende senza fornire alcuna giustificazione al riguardo.

247.
    La ricorrente mette poi a confronto le aliquote base delle ammende (7,5% del fatturato realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino per i «membri ordinari» e 9% per le presunte «capofila») con l'importo complessivo delle ammende inflitte con le decisioni adottate dalla Commissione nell'ambito di pratiche precedenti [v., ad esempio, decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene, GU L 230, pag. 1, in prosieguo: la «decisione Polipropilene»), e decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.866, LDPE, GU 1989 L 74, pag. 21)]. Essa ne deduce che l'aliquota base delle ammende, applicata nel caso di specie, è notevolmente più elevata delle aliquote precedentemente stabilite e che, per quanto riguarda le presunte imprese «capofila», l'aliquota è quasi raddoppiata. Inoltre, l'importo complessivo delle ammende sarebbe di gran lunga maggiore di quello delle ammende inflitte in precedenza.

248.
    Richiamandosi alla decisione su cui è intervenuta la sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione (Racc. pag. II-289), essa nega peraltro che il comportamento contestato nel caso di specie possa considerarsi particolarmente grave rispetto alle pratiche sulle quali la Commissione ha dovuto pronunciarsi in passato.

249.
    L'errore nella valutazione della gravità dell'infrazione sarebbe ulteriormente confermato da un confronto con il livello delle ammende inflitte con la decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento, GU L 343, pag. 1).

250.
    La ricorrente conclude che il livello delle ammende inflitte nel caso di specie fa apparire un aumento notevole, se non addirittura esorbitante, rispetto al livello applicato in pratiche analoghe. Essa sottolinea che il membro della Commissione

responsabile delle questioni di concorrenza ha rilevato, in un discorso pronunciato il 16 settembre 1994, come nel caso di specie la Commissione avesse maggiorato le ammende in modo sostanziale rispetto alla sua prassi anteriore.

251.
    Supponendo anche che la Commissione non sia, in generale, tenuta a motivare in termini esaurienti le sue decisioni con riguardo alle ammende, sarebbe necessario che essa spieghi le ragioni per le quali si è allontanata in modo palese dalla prassi decisionale seguita fino ad allora in materia di ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punti 30-33, e sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 35).

252.
    Infine, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), che sancirebbe il diritto al controllo giurisdizionale, in quanto soltanto una maggiore trasparenza consentirebbe di stabilire se la Commissione abbia rispettato, in concreto, il principio della parità di trattamento.

253.
    La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, essa può infliggere ammende il cui importo può raggiungere fino al 10 % del fatturato annuale complessivo delle imprese coinvolte nell'infrazione. L'aliquota applicata nel caso di specie si collocherebbe con ampi margini all'interno dei limiti previsti da tale regolamento, poiché sarebbe stato preso in considerazione soltanto il fatturato relativo alle vendite di cartoncino nella Comunità.

254.
    Inoltre, la Commissione potrebbe elevare in ogni momento il livello delle ammende, nei limiti fissati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario perassicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza e in particolare al fine di garantire l'effetto di dissuasione delle ammende (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, già citata, punti 106-109). In tale ambito, essa non sarebbe vincolata dalle sue decisioni precedenti (sentenza ICI/Commissione, citata, punti 382 e 385) e sarebbe quindi irrilevante stabilire se il caso di specie sia comparabile a pratiche anteriori o se essa abbia notevolmente elevato il livello generale delle ammende. In ogni caso, il livello delle ammende non sarebbe stato elevato né in modo arbitrario né in modo sostanziale rispetto alle pratiche precedenti.

255.
    Infine, la Commissione avrebbe correttamente ritenuto che l'infrazione constatata fosse particolarmente grave.

Giudizio del Tribunale

256.
    In forza dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'articolo 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

257.
    Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

«—    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

—    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

—    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

—    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

—    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

—    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese ”seguivano” l'impresa leader, ecc.;

—    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».

258.
    Per di più, il Tribunale ricorda come sia pacifico che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state

inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.

259.
    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, citate sentenze Musique Diffusione française e a./Commissione, punti 105-108, e ICI/Commissione, punto 385).

260.
    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Peraltro, come già constatato dal Tribunale, le misure complesse adottate dalle imprese per dissimulare l'esistenza dell'infrazione costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

261.
    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

262.
    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione evidenziano in modo sufficiente le ragioni che hanno indotto la Commissione a determinare il livello complessivo delle ammende applicato e giustificano adeguatamente tale livello. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per

effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

263.
    Infatti, nello stabilire per il caso di specie il livello generale delle ammende, la Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua valutazione della gravità dell'infrazione (v., in particolare, sentenza Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, citata, punto 31).

264.
    Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.

C - Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato in sede di calcolo dell'importo delle ammende individuali

Argomenti delle parti

265.
    La ricorrente fa valere che la mera elencazione, al punto 169 del preambolo della decisione, dei criteri stabiliti per fissare le ammende individuali non costituisce una motivazione sufficiente. Infatti, la decisione non conterrebbe alcuna indicazione che consenta di desumere come siano state strutturate le varie ammende né di verificare se sia giustificata la distinzione effettuata tra le diverse imprese per quanto riguarda le ammende. Su tale punto s'imporrebbe una motivazione più dettagliata, soprattutto quando, come nel caso di specie, sia stata operata una differenziazione profonda tra le imprese. Particolarmente in quanto determinate circostanze sulle quali la Commissione si è fondata non si sarebbero verificate, il controllo giurisdizionale dell'importo delle ammende individuali presupporrebbe che il Tribunale venga a conoscenza dell'importanza che la Commissione ha attribuito a ciascuna circostanza considerata alla stregua di un'aggravante. Ciò sarebbe tanto più necessario quando, come nel caso di specie, sussistono elementi dai quali appare che le imprese che non hanno rinunciato ad esercitare i propri diritti di difesa contro le accuse della Commissione si sono viste infliggere un'ammenda ben più onerosa.

266.
    D'altro canto, la Commissione avrebbe riconosciuto la necessità di motivare maggiormente il metodo da essa applicato per distinguere le varie imprese poiché, durante una conferenza stampa svoltasi il 13 luglio 1994, avrebbe fornito indicazioni in proposito divulgando persino la formula matematica che asseriva di non aver utilizzato. La motivazione, tuttavia, dovrebbe costituire parte integrante della decisione stessa.

267.
    Infine, la decisione non spiegherebbe le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto che la ricorrente non dovesse beneficiare di una riduzione dell'ammenda, benché non avesse contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti,

le principali allegazioni di fatto della Commissione. La Commissione avrebbe dovuto precisare, nella decisione, gli elementi di fatto ammessi o non contestati durante il procedimento amministrativo dalle imprese che hanno fruito di una riduzione dell'importo delle loro ammende.

268.
    La Commissione ritiene che la decisione contenga un'esposizione sufficiente dei motivi determinanti per il calcolo dell'ammenda inflitta a ciascuna impresa. Infatti, i criteri elencati al punto 169 del preambolo della decisione andrebbero letti alla luce della motivazione nel suo complesso (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 355). Ora, per l'appunto, la decisione conterrebbe numerose indicazioni sulla valutazione individuale espressa nei confronti della ricorrente (in particolare ai punti 8, 9, 36 e seguenti e 170-173 del preambolo).

269.
    La Commissione nega che la motivazione contenuta nella decisione non consenta il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità. A suo parere, la ricorrente muove evidentemente dal presupposto errato che le ammende siano state fissate in base ad una formula matematica, il che non sarebbe però avvenuto. Infatti, l'aliquota base stabilita sarebbe stata modificata in funzione della particolare situazione di ciascuna delle imprese interessate. Del resto, i dati di fatturato, che rientrano nel segreto commerciale, dovrebbero essere tutelati dalla Commissione.

270.
    Per quanto riguarda le riduzioni concesse per la collaborazione con la Commissione, quest'ultima rileva come la decisione contenga indicazioni sintetiche sugli argomenti difensivi dedotti dalle diverse imprese (punti 107-110 del preambolo) nonché sulle valutazioni espresse dalla Commissione in ordine a tali argomenti (punti 111-115 del preambolo). Quanto alla ricorrente, risulterebbe dai punti 108 e 114 del preambolo che la Commissione ha ritenuto che le sue osservazioni fossero materialmente inesatte su taluni punti essenziali e che non si poteva quindi considerarla aver ammesso la propria responsabilità (v., altresì, punto 172 del preambolo). La ricorrente sarebbe stata quindi in grado di valutare se era stata sanzionata in modo pertinente e senza alcuna discriminazione rispetto alle altre imprese.

271.
    Infine, la Commissione ricorda che la motivazione riguardante il calcolo delle ammende individuali è del tutto analoga a quella fornita nella decisione Polipropilene, che è stata reputata sufficiente (sentenza ICI/Commissione, già citata, punti 353 e 354).

Giudizio del Tribunale

272.
    Il Tribunale ha già ricordato lo scopo dell'obbligo di motivare le decisioni individuali (v., supra, punto 42).

273.
    Per quanto riguarda una decisione che infligge, come nel caso di specie, ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi (v., supra, punto 256).

274.
    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

275.
    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente inconsiderazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che altre otto imprese possono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

276.
    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

277.
    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

278.
    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per

calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

279.
    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). Inoltre, l'esposizione dei criteri che giustificavano le riduzioni delle ammende e l'elencazione precisa delle imprese che hanno fruito di tali riduzioni (punti 171 e 172 del preambolo) consentono di comprendere l'iter logico seguito dalla Commissione. Pertanto, essa non era tenuta a spiegare in modo più esauriente l'applicazione individuale dei detti criteri.

280.
    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

281.
    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

282.
    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E' per la prima volta con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato come fosse auspicabile che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

283.
    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

284.
    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 282, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

285.
    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

D - Sul motivo riguardante l'errata qualificazione della ricorrente come «capofila» dell'intesa

Argomenti delle parti

286.
    La ricorrente fa valere che la Commissione l'ha considerata a torto come una delle imprese «capofila» dell'intesa. Essa ricorda che la Commissione ha citato un unico elemento a sostegno di questa constatazione, vale a dire il fatto che era rappresentata in seno al PWG (punto 170 del preambolo della decisione). Tale elemento non potrebbe considerarsi sufficiente, tanto più che la Commissione non

avrebbe spiegato perché le imprese WEIG e KNP — anch'esse rappresentate nel PWG — non erano state annoverate tra le «capofila».

287.
    Tantomeno la ricorrente potrebbe essere considerata come una delle «capofila» per aver assicurato la presidenza del PWG per un periodo inferiore ad un semestre.

288.
    La ricorrente contesta che le imprese partecipanti alle riunioni del PWG abbiano svolto la funzione di «promotrici» dell'intesa. Tutti i partecipanti alle riunioni dei vari organismi del PG Paperboard avrebbero preso parte a tutte le discussioni che possono reputarsi vietate dall'art. 85 del Trattato. Per di più, la Commissione avrebbe essa stessa affermato che il complesso degli organismi del PG Paperboard esercitava funzioni che rientravano in un piano globale comune diretto a restringere la concorrenza e che ogni impresa era parte di questo piano globale.

289.
    La Commissione fa valere che la ricorrente dev'essere considerata come una delle «capofila» dell'intesa per aver partecipato alle riunioni del PWG, organismo nel quale erano state adottate le principali decisioni relative alle iniziative in materia di prezzi nonché quelle riguardanti la politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità» (punti 36-40 del preambolo della decisione). Inoltre, dal momento che la ricorrente ha assunto per lungo tempo la presidenza del PWG, sarebbe corretto ritenere che vi abbia svolto un ruolo particolarmente attivo.

Giudizio del Tribunale

290.
    Emerge dalle constatazioni effettuate in merito ai motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione che la natura delle funzioni del PWG, come descritte nella decisione, è stata debitamente dimostrata dalla Commissione. E' stato altresì accertato il ruolo svolto, in particolare alla fine del 1987, dalle imprese riunite in seno a tale organismo.

291.
    Ciò posto, la Commissione ha potuto correttamente concludere che le imprese, tra cui la ricorrente, che avevano partecipato alle riunioni di tale organismo, dovevano essere considerate come le «capofila» dell'infrazione accertata e che esse avevano, a tale titolo, una responsabilità specifica (v. punto 170, primo comma, del preambolo della decisione). Occorre sottolineare, in proposito, che il criterio applicato dalla Commissione per qualificare un'impresa come una «capofila» non è quello della presidenza del PWG, bensì quello della partecipazione alle riunioni del detto organismo.

292.
    Nel caso di specie, la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG sin dalla costituzione di tale organismo. Per di più, essa non ha in alcun modo dimostrato di aver svolto un ruolo essenzialmente passivo in seno agli organismi del PG Paperboard.

293.
    L'affermazione secondo cui tutte le imprese che hanno partecipato alle riunioni dei vari organismi del PG Paperboard vanno ritenute responsabili dell'infrazione, anche qualora fosse fondata, non è atta a inficiare la constatazione che le imprese riunite nel PWG hanno svolto un ruolo particolare nell'ideazione e nell'attuazione delle attività illecite.

294.
    Infine, il Tribunale ritiene che la decisione contiene spiegazioni sufficienti che consentono di valutare il ruolo svolto dalla KNP e dalla Weig. Infatti, risulta dal punto 170, secondo comma, del preambolo, che la KNP è stata considerata come una delle imprese «capofila» dell'intesa soltanto per il periodo relativo alla sua partecipazione alle riunioni del PWG, vale a dire per un periodo più breve rispetto alla durata della sua partecipazione all'intesa. Inoltre, la Commissione dichiara di aver tenuto conto del fatto che la Weig, pur avendo aderito al PWG, non sembrava aver svolto un ruolo importante nel determinare la politica dell'intesa (punto 170, terzo comma, del preambolo). L'affermazione della ricorrente, secondo cui era stata vittima di un trattamento discriminatorio rispetto alle dette imprese, è quindi priva di fondamento.

295.
    Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.

E - Sul motivo riguardante la violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

296.
    La ricorrente fa valere la violazione dei suoi diritti della difesa. L'importo dell'ammenda che le è stata inflitta sarebbe stata, infatti, maggiorata del 50% per il fatto che essa aveva contestato alcune delle accuse che le erano state mosse dalla Commissione. Di conseguenza, essa sarebbe stata sanzionata in modo più pesante per non aver rinunciato ad esercitare i propri diritti della difesa.

297.
    Essa si richiama alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui ogni tipo di pressione esercitata sulle imprese affinché esse rinuncino a contestare le accuse mosse nei loro confronti, allo scopo di ottenere una riduzione dell'importo dell'ammenda, sarebbe vietata dall'art. 6 della CEDU (sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 27 febbraio 1980, Deweer, serie A, n. 35, punti 41-47, e 25 febbraio 1993, Funke, serie A, n. 256-A, punto 44). Inoltre, secondo la medesima Corte, le autorità competenti ad istruire la pratica sarebbero tenute a rispettare, anche nei procedimenti in materia di concorrenza avviati nei confronti delle imprese, le garanzie processuali sancite dall'art. 6 della CEDU, e in particolare la presunzione d'innocenza (sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 8 giugno 1976, Engel e a., serie A, n. 22, 21 febbraio 1984, Oztürk, serie A, n. 73, sentenza Deweer, citata, e parere della Commissione europea per i diritti dell'uomo nella causa Stenuit/Francia, n. 11598/85, Rapporto 30 maggio 1991, serie A, n. 232-A).

298.
    La ricorrente ricorda che i diritti della difesa costituiscono un principio generale del diritto comunitario, il quale implica che le imprese non possano essere sottopostead alcuna pressione allo scopo di indurle ad ammettere la fondatezza delle censure formulate a loro carico (sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 35). Sarebbe stato riconosciuto, in particolare, che l'art. 6 della CEDU va applicato ai procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione (medesima sentenza, punto 30).

299.
    Quanto allo svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, la ricorrente afferma che le imprese sono state oggetto di minacce dirette a costringerle a non contestare le allegazioni della Commissione. Essa ricorda che la Commissione ammette di aver informato le imprese, durante il procedimento amministrativo, del fatto che la loro eventuale collaborazione sarebbe stata presa in considerazione per il calcolo dell'ammenda.

300.
    D'altro canto, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati anche per il fatto che essa non avrebbe avuto modo di consultare le memorie delle imprese a cui è stata concessa una riduzione dell'ammenda per non aver contestato i principali elementi di fatto allegati dalla Commissione. Di conseguenza, essa non avrebbe avuto la possibilità di accertare se tali imprese avessero effettivamente omesso di contestare le principali allegazioni di fatto e, pertanto, se essa fosse stata vittima di una discriminazione rispetto a tali imprese.

301.
    La Commissione ritiene di aver il diritto di ridurre le ammende per tener conto di una collaborazione attiva mostrata dalle imprese (sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punti 341 e 342, e ICI/Commissione, citata, punto 393). Siffatta riduzione dell'ammenda non potrebbe considerarsi alla stregua di una violazione dei diritti della difesa delle imprese coinvolte, a meno che la Commissione minacci d'infliggere ammende più gravi alle imprese che non ammettono la propria responsabilità per le infrazioni.

302.
    Orbene, la Commissione non avrebbe esercitato alcuna pressione sulla ricorrente per costringerla a non contestare l'esattezza della comunicazione degli addebiti. Infatti, essa avrebbe offerto alla ricorrente la possibilità di fruire di una riduzione dell'ammenda alle stesse condizioni proposte a tutte le altre imprese coinvolte.

303.
    Essa contesta la pertinenza degli argomenti tratti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché dalla sentenza Orkem/Commissione, già citata. Risulterebbe peraltro espressamente da quest'ultima sentenza (punto 30), che la CEDU non è affatto pertinente in relazione alla questione in esame.

304.
    Infine, la Commissione sottolinea che non è tenuta a rivelare, nel corso del procedimento amministrativo, i criteri in base ai quali intende fissare l'ammenda (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punti 17 e seguenti) e che potrebbe invece limitarsi a menzionare tali

criteri nella decisione stessa. Sarebbe pertanto sufficiente che essa indichi nella decisione il livello di collaborazione mostrato dalle diverse imprese.

Giudizio del Tribunale

305.
    La Commissione ha determinato il livello generale delle ammende basandosi sulle considerazioni enunciate ai punti 167 e 168 del preambolo. Per di più, è pacifico che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.

306.
    Si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione (v. supra, punto 262).

307.
    Ai punti 169-172 del preambolo figurano gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa. In particolare, ai punti 171 e 172, la Commissione precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che altre otto imprese devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure. Durante il procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione ha spiegato, in particolare, di aver tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese nel procedimento svoltosi dinanzi ad essa, applicando una riduzione dei due terzi dell'importo delle ammende inflitte a due imprese, mentre altre imprese hanno fruito della riduzione di un terzo.

308.
    Poiché il livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione è stato ritenuto giustificato alla luce dei criteri enunciati nella decisione, il Tribunale constata che la Commissione, come ha precisato nella decisione, ha effettivamente applicato una riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle imprese, quando esse avevano assunto un atteggiamento di collaborazione durante il procedimento amministrativo. L'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe aumentato l'importo delle ammende inflitte alle imprese che avevano esercitato i rispettivi diritti della difesa non può quindi essere accolto.

309.
    A tale riguardo, occorre rilevare come l'assenza di una risposta alla comunicazione degli addebiti, la mancata presa di posizione sulle allegazioni di fatto nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la contestazione in tale risposta dell'essenziale o del complesso delle allegazioni di fatto contenute nella comunicazione degli addebiti, che costituiscono modalità di esercizio dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, non possono giustificare una riduzione dell'ammenda per una collaborazione mostrata durante il

procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione concessa a tale titolo si giustifica soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà ed, eventualmente, farla cessare (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393). Ciò premesso, è lecito ritenere che un'impresa la quale dichiari espressamente di non contestare i fatti allegati su cui la Commissione fonda le sue censure ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nel constatare e reprimere infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza.

310.
    Infine, per quanto riguarda l'art. 6 della CEDU, si deve ricordare che la Corte, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non ha dichiarato nella sentenza Orkem/Commissione che tale disposizione si applica al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, ma ha soltanto contemplato l'ipotesi di un'applicazione del genere al caso in esame, come risulta dalla stessa formulazione letterale della sentenza (punto 30).

311.
    In proposito, si deve sottolineare che il Tribunale non è competente per valutare la legittimità di un accertamento in materia di diritto della concorrenza alla luce delle disposizioni della CEDU, in quanto queste ultime non rientrano in quanto tali nel diritto comunitario.

312.
    Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., in particolare, parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I-1759, punto 33; sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14). A questo proposito la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai Trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo ai quali gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste a questo proposito particolare importanza (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e Kremzow, citata, punto 14). D'altro canto, ai sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

313.
    Di conseguenza, occorre valutare se, alla luce di queste considerazioni, la Commissione abbia trasgredito il principio fondamentale del diritto comunitario che impone la tutela dei diritti della difesa (sentenza Michelin/Commissione, citata, punto 7), esercitando durante il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi ad essa eventuali pressioni illecite sulla ricorrente affinché questa riconoscesse le allegazioni di fatto contenute nella comunicazione degli addebiti.

314.
    A tale riguardo, il solo fatto di segnalare ad un'impresa coinvolta negli accertamenti, durante il procedimento amministrativo, che poteva essere concessa

una riduzione dell'importo dell'eventuale ammenda in caso di ammissione dell'essenziale o della totalità dei fatti allegati, senza precisare la misura di tale riduzione, non può costituire una pressione esercitata su tale impresa.

315.
    In ogni caso, la ricorrente non ha spiegato in che modo la possibilità offerta dalla Commissione durante il procedimento amministrativo di fruire di una riduzione dell'importo dell'eventuale ammenda potesse costituire una pressione tale da costringerla a riconoscere l'essenziale delle allegazioni di fatto contenute nella comunicazione degli addebiti. In questo contesto, si deve peraltro rilevare che la ricorrente ha esercitato i suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo, poiché ha effettivamente contestato l'essenziale dei fatti allegati, sui quali la Commissione fondava le sue censure. Ne consegue che la sua argomentazione dev'essere respinta.

316.
    Infine, la ricorrente non ha spiegato in che modo sarebbe stato violato il principio della presunzione d'innocenza.

317.
    Quanto all'argomento secondo cui essa non ha avuto modo di verificare se fosse stata trattata diversamente dalle altre imprese coinvolte negli accertamenti, esso sarà esaminato nell'ambito del motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento (v. infra, punti 334 e 335).

318.
    Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto.

F - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento per il fatto che la ricorrente non ha fruito di una riduzione dell'ammenda

Argomenti delle parti

319.
    La ricorrente fa valere di essere stata discriminata rispetto alle imprese la cui ammenda è stata ridotta per il fatto che non avevano contestato i principali fatti allegati dalla Commissione (punto 172 del preambolo della decisione).

320.
    Risulterebbe da una lettera della Commissione del 27 aprile 1994 che quest'ultima le chiedeva, per poter fruire di una riduzione, di riconoscere l'esattezza materiale delle censure, mentre avrebbe chiesto alle altre imprese soltanto di non contestare la sostanza delle allegazioni di fatto.

321.
    Ora, la ricorrente non avrebbe contestato la sostanza dei fatti allegati dalla Commissione e doveva quindi fruire di una riduzione dell'ammenda. Essa avrebbe sempre ammesso la sua partecipazione a discussioni sui prezzi e ad aumenti dei prezzi, dichiarando persino che discussioni del genere costituiscono, secondo la giurisprudenza, pratiche concordate vietate dall'art. 85 del Trattato. Inoltre, la Commissione avrebbe espressamente riconosciuto, nelle informazioni individuali allegate alla comunicazione degli addebiti, questa collaborazione da parte della ricorrente.

322.
    La ricorrente non avrebbe potuto ammettere l'esattezza della valutazione dei fatti operata dalla Commissione, segnatamente per quanto riguarda le allegazioni relative all'esistenza di accordi sui prezzi e di un'intesa perfettamente organizzata, poiché poteva essere chiamata a risponderne dinanzi ad un tribunale nazionale.

323.
    La ricorrente afferma di aver collaborato attivamente con la Commissione, in particolare proponendo, insieme a talune altre imprese, una soluzione processuale consistente nel rinunciare ad ogni rimedio giurisdizionale in cambio di una riduzione dell'importo dell'ammenda. Questa proposta avrebbe giustificato di per sé una riduzione dell'ammenda.

324.
    Infine, dopo aver avuto modo di verificare il contenuto delle osservazioni formulate dalle imprese a cui è stata concessa la riduzione dell'ammenda di cui trattasi, la ricorrente conclude di essere stata vittima di una discriminazione innegabile. Essa si richiama, al riguardo, ai principali motivi, come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, dei ricorsi proposti dalla Sarrió e dalla Enso Española (GU 1994, C 380, pagg. 20 e 22). Ne risulterebbe che, dinanzi al Tribunale, queste due imprese contestano le allegazioni della Commissione per lo meno nella stessa misura della ricorrente stessa. Eppure, queste due imprese avrebbero ottenuto riduzioni delle ammende per un'asserita assenza di contestazioni. La ricorrente cita inoltre alcuni passi delle dichiarazioni rese dal rappresentante della società Weig durante l'audizione dinanzi alla Commissione e rinvia ai motivi dedotti da tale impresa dinanzi al Tribunale (come descritti nella GU 1994, C 380, pagg. 16 e seguenti). Essa ne deduce che la Weig, pur avendo ottenuto una riduzione dell'ammenda, contesta le allegazioni della Commissione nella sua stessa misura.

325.
    La Commissione ricorda che non soltanto essa ha il diritto di ridurre le ammende per tener conto di una collaborazione attiva, ma che una riduzione del genere è talvolta persino imposta (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393). La presa in considerazione della mancata contestazione dei fatti alla stregua di una circostanza attenuante, ai fini del calcolo dell'ammenda, sarebbe quindi giustificata, poiché una siffatta collaborazione contribuirebbe a chiarire i fatti e ad accelerare il procedimento.

326.
    La ricorrente non avrebbe mostrato in alcun modo una collaborazione attiva del genere. Da un lato, essa avrebbe ammesso soltanto l'esistenza di pratiche concordate, il che non costituirebbe un'ammissione dei fatti. Dall'altro, essa avrebbe sempre negato non solo l'adozione di accordi in materia di prezzi, ma anche ogni concertazione relativa alle quantità prodotte, alle quote di mercato e all'attuazione pianificata delle iniziative in materia di prezzi.

327.
    La Commissione contesta che la soluzione suggerita dalla ricorrente per porre fine al procedimento possa considerarsi alla stregua di una collaborazione attiva che giustifichi una riduzione dell'importo dell'ammenda. Il fatto di rinunciare ad un ricorso non sarebbe neanch'esso atto ad offrire un chiarimento sui fatti, né tanto

meno consentirebbe di accelerare il procedimento, poiché la Commissione non avrebbe alcun interesse a concludere «accomodamenti» del genere con le imprese.

328.
    Per quanto riguarda l'asserita disparità di trattamento rispetto alle società Sarrió e Enso Española, la Commissione sostiene che queste due imprese non avevano comunque contestato il merito degli accertamenti di fatto della Commissione prima della pubblicazione della decisione. Di conseguenza, la riduzione delle ammende loro inflitte sarebbe stata giustificata. Anche il comportamento della società Weig non sarebbe paragonabile a quello della ricorrente. Da un lato, sin dall'invio della comunicazione degli addebiti, la Weig non avrebbe praticamente più contestato gli accertamenti della Commissione. Dall'altro, essa avrebbe contribuito a chiarire i fatti ottenendo una dichiarazione da parte di un consigliere d'amministrazione della Feldmühle che aveva partecipato alle riunioni di numerosi organismi del PG Paperboard.

Giudizio del Tribunale

329.
    La ricorrente ha esclusivamente ammesso, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che talune discussioni svolte nell'ambito degli organismi del PG Paperboard potevano riguardare i prezzi ed i relativi aumenti.

330.
    La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393).

331.
    Com'è già stato rilevato (v. supra, punto 309), l'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.

332.
    Ciò non avviene quando un'impresa si astenga dal fornire una risposta alla comunicazione degli addebiti, si limiti a dichiarare che non si pronuncia sui fatti allegati in tale comunicazione dalla Commissione o contesti, nella sua risposta, come ha fatto la ricorrente, l'essenziale dei fatti allegati. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. E' altresì

evidente che la proposta avanzata dalla ricorrente alla Commissione durante il procedimento amministrativo, consistente nel rinunciare a proporre un ricorso dinanzi al Tribunale contro l'emananda decisione, non ha potuto neanch'essa agevolare tale compito.

333.
    Di conseguenza, poiché la Commissione dichiara, al punto 172, primo comma, del preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, i principali fatti addotti dalla Commissione, è giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali allegazioni.

334.
    Supponendo anche la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una riduzione illegittima dell'ammenda, tali argomenti non possono quindi essere accolti.

335.
    Poiché il fatto che la Commissione abbia eventualmente concesso riduzioni illegittime dell'importo di talune ammende non può comportare una riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente, quest'ultima non può far valere una violazione dei suoi diritti della difesa derivante dal fatto di non aver potuto verificare se fosse stata assoggettata, a tale riguardo, ad un trattamento diverso da quello riservato alle altre imprese.

336.
    Infine, l'argomento della ricorrente secondo cui le imprese Sarrió, Enso Española e, entro certi limiti, Weig hanno fruito di una riduzione di un terzo della rispettiva ammenda pur avendo contestato, nei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale avverso la decisione, le constatazioni contenute nella decisione medesima, non è pertinente. Infatti, la Commissione ha tenuto conto soltanto del comportamento delle imprese durante il procedimento amministrativo per concedere una riduzione dell'importo delle ammende.

337.
    Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.

G - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento in quanto l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe troppo elevata rispetto a quella irrogata alla Stora

Argomenti delle parti

338.
    La ricorrente fa valere che, per giurisprudenza, le ammende devono essere fissate individualmente, senza alcuna discriminazione, tenendo conto della partecipazione di ciascuna delle imprese all'infrazione, della loro situazione sul mercato nonché della loro situazione economica generale (v. sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler/Commissione, Racc. pag. 733, Suiker Unie e a./Commissione, citata, e 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 2435). La Corte e il Tribunale avrebbero più volte sottolineato l'importanza del principio della parità di trattamento (sentenze della Corte 30 gennaio 1985, causa 35/83, BAT/Commissione, Racc. pag. 363, punti 43-47, 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261 — pubblicazione sommaria —, punti 40 e 41, e citate sentenze del Tribunale, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, punto 52, e ICI/Commissione).

339.
    Alla luce di questa giurisprudenza, la ricorrente ritiene che l'argomento della Commissione, secondo cui essa non potrebbe valersi di un eventuale trattamento favorevole concesso alla Stora, non può ritenersi fondato.

340.
    Il motivo si suddivide in due parti.

341.
    Nella prima parte, la ricorrente fa valere che l'ammenda che le è stata inflitta è sproporzionata rispetto a quella inflitta alla Stora.

342.
    Essa sottolinea come la Feldmühle abbia preso l'iniziativa di applicare sistematicamente prezzi bassi, costringendo la ricorrente e altri produttori non comunitari ad abbandonare la propria politica di espansione sul mercato comunitario. I rappresentanti della Stora/Feldmühle avrebbero svolto un ruolo particolarmente attivo nel JMC e nel PWG. Infine, nel periodo di cui trattasi, la Stora sarebbe stata l'azienda leader sul mercato europeo del cartoncino, con una quota di mercato pari al 14% circa.

343.
    Di conseguenza, l'ammenda inflitta alla Stora prima delle eventuali riduzioni avrebbe dovuto essere notevolmente più elevata di quella della ricorrente. La Commissione avrebbe quindi violato il principio di uguaglianza in sede di determinazione delle ammende (sentenza ICI/Commissione, citata, punti 352 e 354 e seguenti).

344.
    Nella seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la riduzione dell'ammenda inflitta alla Stora trasgredisce altresì il principio della parità di trattamento. In primo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente reputato la collaborazione della Stora volontaria e spontanea. In effetti, la Stora avrebbe «ammesso le proprie responsabilità» soltanto nove mesi dopo la presentazione della denuncia da parte dell'associazione BPIF, denuncia la cui esistenza sarebbe divenuta nota nel settore rapidamente, vale a dire quattro mesi dopo gli

accertamenti della Commissione, e soltanto dopo aver ricevuto le richieste di informazioni di quest'ultima.

345.
    In secondo luogo, la ricorrente contesta che le «ammissioni» della Stora abbiano effettivamente contribuito in modo decisivo all'accertamento dell'infrazione contestata. Essa sottolinea, al riguardo, le affermazioni della Commissione secondo cui le dichiarazioni della Stora hanno trovato conferma, in tutti i punti rilevanti, in altri documenti.

346.
    In terzo luogo, la riduzione concessa alla Stora sarebbe in ogni caso sproporzionata. Mettendo a confronto le constatazioni del Tribunale nella sentenza ICI/Commissione, citata (punto 393), e la fattispecie in esame, la ricorrente sostiene che il trattamento concesso alla Stora non potrebbe comunque essere più favorevole di quello riservato all'ICI dinanzi al Tribunale.

347.
    In quarto luogo, essa afferma nella replica, richiamandosi in particolare alla citata sentenza Solvay/Commissione (punti 341 e seguenti), che è discutibile che il solo fatto di ammettere le proprie responsabilità possa essere ricompensato mediante una riduzione concessa per la collaborazione, dal momento che le imprese sono comunque tenute a rispondere alle richieste d'informazioni della Commissione.

348.
    In quinto e ultimo luogo, essa afferma nella replica che la Commissione ha imposto ammende elevate a talune imprese per il solo fatto che non avevano interamente aderito alla valutazione dei fatti effettuata dalla Stora. Una prassi del genere sarebbe inaccettabile a maggior ragione in quanto la Stora sarebbe stata una delle imprese più gravemente implicate e avrebbe quindi avuto un interesse evidente a sminuire il proprio ruolo nell'intesa rispetto a quello delle altre imprese.

349.
    Secondo la Commissione, la ricorrente non contesta la legittimità della propria ammenda bensì quella dell'ammenda inflitta alla Stora. Ora, la ricorrente non potrebbe valersi dell'eventuale illegittimità dell'ammenda irrogata alla Stora, dal momento che il principio che sancisce la parità di trattamento non comporta che la ricorrente possa pretendere, qualora l'ammenda inflitta alla Stora fosse illegittima, che le sia concesso un trattamento altrettanto illegittimo.

350.
    In ogni caso, l'ammenda inflitta alla Stora sarebbe adeguata. Per di più, una violazione del principio della parità di trattamento presupporrebbe che situazioni analoghe siano state trattate diversamente. Ora, la situazione della ricorrente non sarebbe analoga a quella della Stora. Anche se le due imprese dovessero essere considerate come imprese «capofila» a cui va imputata una responsabilità particolare, sarebbe pur vero che la Stora avrebbe prontamente e ampiamente collaborato con la Commissione, il che non sarebbe avvenuto con la ricorrente.

351.
    Infine, la Commissione rileva che le dichiarazioni rese dalla Stora andavano ben oltre la portata delle richieste d'informazioni della Commissione e che la Stora non

aveva, come ha affermato la ricorrente, ritrattato la maggior parte delle ammissioni fatte.

Giudizio del Tribunale

352.
    Per giurisprudenza costante il principio generale della parità di trattamento, che rientra nei principi fondamentali del diritto comunitario, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-170/89,Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25, e, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, RaccPI pag. II-275, punto 50).

353.
    Nel caso di specie la ricorrente ha fatto valere una violazione di tale principio. Essa sostiene che l'ammenda inflittale è stata calcolata a partire da un'aliquota base identica a quella applicata per il calcolo dell'ammenda inflitta alla Stora, vale a dire il 9% del fatturato realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino, sebbene il suo ruolo nell'intesa fosse stato diverso da quello della Stora.

354.
    A tale riguardo, è sufficiente constatare che dalla decisione risulta che la Stora e la ricorrente hanno partecipato ai diversi elementi costitutivi dell'intesa, avendo preso parte alle riunioni del PWG, e che le due imprese sono state qualificate come «capofila» dell'intesa per aver partecipato alle riunioni del detto organismo del PG Paperboard. Ne consegue che le posizioni di tali imprese nell'ambito dell'intesa non differiscono ed era giustificato un loro trattamento identico in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda. Infatti, anche supponendo che venissero provati gli elementi invocati dalla ricorrente per dimostrare che ha svolto un ruolo meno attivo della Stora in seno al PWG, tali elementi non sarebbero atti ad inficiare la constatazione della Commissione relativa ai ruoli rispettivamente assunti dalla Stora e dalla ricorrente. Di conseguenza, la prima parte del motivo dev'essere respinta.

355.
    Neppure la seconda parte del motivo può essere accolta.

356.
    Infatti, la Stora ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), è indubbio che le dichiarazioni della Stora hanno rappresentato l'elemento di prova principale dell'esistenza dell'infrazione. Senza queste dichiarazioni, sarebbe stato quanto meno

molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della decisione ed, eventualmente, porvi fine.

357.
    Di conseguenza, riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, la Commissione non ha oltrepassato i limiti della discrezionalità di cui dispone ai fini della determinazione dell'importo delle ammende. La ricorrente non può quindi fondatamente sostenere che la riduzione concessa alla Stora sia sproporzionata.

358.
    Inoltre, non sussiste nel caso di specie una violazione del principio della parità di trattamento poiché, diversamente dalla Stora che ha attivamente collaborato con la Commissione, la ricorrente ha contestato gran parte degli elementi di fatto sui quali la Commissione fondava le proprie censure. La Commissione poteva quindi trattare tali due imprese in modo differente quando ha deciso la concessione o l'entità della riduzione dell'importo delle ammende, poiché le loro situazioni non erano analoghe.

359.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto.

H - Sul motivo riguardante l'esistenza di talune circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

360.
    La ricorrente sostiene che taluni elementi di fatto avrebbero dovuto essere considerati dalla Commissione alla stregua di circostanze attenuanti in sede di fissazione dell'importo dell'ammenda.

361.
    In primo luogo, la ricorrente non avrebbe cercato di dissimulare documenti compromettenti, pur essendo stata preavvisata degli accertamenti svolti dagli agenti della Commissione.

362.
    In secondo luogo, essa sarebbe stata un'impresa di dimensioni medie fino alla metà del 1990. Soltanto in quell'anno sarebbero entrati in funzione i nuovi macchinari nel suo stabilimento di Neuss (Germania) ed avrebbe assunto il controllo delle società Deisswil e Eerbeek, rispettivamente in aprile e in settembre (con effetto retroattivo al 1° gennaio 1990).

363.
    In terzo luogo, si tratterebbe della prima infrazione nel settore del cartoncino.

364.
    In quarto luogo, gli aumenti del prezzo del cartoncino GD, che è quello principalmente prodotto dalla ricorrente, sarebbero stati inferiori rispetto a quelli del cartoncino GC. La ricorrente non avrebbe quindi potuto ottenere il margine operativo imputato alle altre imprese.

365.
    In quinto e ultimo luogo, la ricorrente sostiene nella replica che la Commissione aveva l'obbligo di tener conto, coerentemente con la sua prassi decisionale

anteriore, delle difficili condizioni esistenti nel settore del cartoncino fino al termine degli anni 80, condizioni che escludevano la possibilità di ottenere una rendita adeguata dal capitale investito. Andava altresì considerato il fatto che il settore di cui trattasi è caratterizzato da fatturati elevati con utili però alquanto ridotti. Di conseguenza, calcolare le ammende soltanto in base al fatturato dei produttori di cartoncino li penalizzerebbe fortemente.

366.
    La Commissione ribatte che non era tenuta a considerare gli elementi sopra menzionati come circostanze attenuanti.

Giudizio del Tribunale

367.
    Com'è già stato rilevato (v. supra, punto 256), la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

368.
    Di conseguenza, il solo fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella sua prassi decisionale anteriore, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda non implica che essa sia costretta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva. La Commissione non aveva quindi l'obbligo di tener conto, quand'anche fosse dimostrato, del fatto che il settore era in perdita.

369.
    Inoltre, la Commissione ha preso in considerazione, per determinare l'importo dell'ammenda, il fatturato realizzato dalla ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. La posizione della ricorrente nel settore nonché l'ampiezza dell'infrazione da essa compiuta sarebbero state considerate dalla Commissione.

370.
    Infine, la circostanza che l'infrazione sia, secondo la ricorrente, la prima infrazione nel settore di cui trattasi non può costituire un'attenuante. Si deve ritenere che il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un'impresa aveva violato le norme sulla concorrenza e le abbia eventualmente inflitto una sanzione per questo motivo, possa essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma che la mancanza di precedenti infrazioni costituisca una circostanza normale di cui la Commissione non sia obbligata a tener conto come circostanza attenuante, tanto più che nella fattispecie vi è stata un'infrazione particolarmente flagrante dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione, Racc. pag. II-1833, punto 317).

371.
    Alla luce di quanto sopra, la Commissione poteva legittimamente decidere di non considerare come circostanze attenuanti gli elementi dedotti dalla ricorrente.

372.
    Ne consegue che il motivo non può essere accolto.

I - Sul motivo riguardante l'assenza di violazione intenzionale

373.
    La ricorrente sostiene che, all'epoca dei fatti, essa non era in alcun modo consapevole dell'illegittimità degli scambi d'informazioni a cui partecipava. Andrebbe considerato il fatto che essa era un'impresa di dimensioni medie, che non disponeva di un legale, situata al di fuori della Comunità. Inoltre, la normativa austriaca in materia di concorrenza comminerebbe sanzioni solo in caso di accordi vincolanti, mentre, nel caso di specie, sarebbero state riscontrate soltanto pratiche concordate.

374.
    Tale motivo non può essere accolto.

375.
    Infatti, secondo una costante giurisprudenza, affinché un'infrazione possa considerarsi commessa intenzionalmente non è necessario che l'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato. E' sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva ad oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza nel mercato comune (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41, e sentenza Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, citata, punto 157).

376.
    Nel caso di specie, la Commissione ha dimostrato la partecipazione della ricorrente agli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione. Considerati i comportamenti accertati, la ricorrente non poteva ignorare che essi perseguivano l'obiettivo di restringere la concorrenza.

J - Sul motivo riguardante la presa in considerazione di un dato di fatturato errato

377.
    Tale motivo si suddivide in due parti, che vanno esaminate separatamente.

Sulla prima parte del motivo, secondo cui il fatturato derivante dalle vendite del «cartoncino cenere» sarebbe stato erroneamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda

Argomenti delle parti

378.
    La ricorrente rileva che la Commissione ha calcolato l'ammenda in base al suo fatturato del 1990, costituito da tutte le vendite di prodotti in cartoncino. Tale dato comprenderebbe quindi quello relativo alle vendite del cartoncino cenere. Tuttavia, la Commissione avrebbe dichiarato, in un comunicato stampa del 13 luglio 1994, che le ammende erano state calcolate in base al fatturato di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione, costituito dalle vendite delle qualità di cartoncino considerate nella decisione stessa.

379.
    Poiché il cartoncino cenere non rientra nelle qualità che sono oggetto di tale decisione, il fatturato preso in considerazione come base di calcolo dell'ammenda andrebbe ridotto di 13,1 milioni di ECU, corrispondenti alle vendite di cartoncino cenere. L'ammenda dovrebbe essere ridotta in proporzione.

380.
    La Commissione fa valere che non si può ricorrere ad una formula matematica rigorosa per il calcolo dell'ammenda. Nel caso di specie, l'ammenda sarebbe adeguata in considerazione del fatturato complessivo della ricorrente dal momento che le imprese non possono pretendere che si tenga conto soltanto del fatturato relativo ai prodotti direttamente interessati dalla decisione. La Commissione rileva l'esistenza di circostanze aggravanti, l'assenza di ogni attenuante, ricordando inoltre che è stato assunto come base di calcolo dell'ammenda il fatturato realizzato nel 1990 (anziché nel 1993) e che ha tenuto conto soltanto del fatturato realizzato con le vendite di cartoncino all'interno della Comunità.

381.
    Nella controreplica, essa sostiene di aver chiesto alla ricorrente, con lettera 8 ottobre 1993, di comunicarle specificamente il fatturato relativo al cartoncino. Nella sua risposta datata 3 novembre 1993, la ricorrente avrebbe fornito tale dato, facendolo precedere dal titolo «merci in cartoncino (GC, GD)». Poiché era stato espressamente indicato nella comunicazione degli addebiti che il cartoncino cenere non era oggetto del procedimento, la Commissione non avrebbe quindi avuto alcuna ragione di verificare l'esattezza del dato di fatturato fornito.

Giudizio del Tribunale

382.
    Risulta dal punto 4, secondo comma, del preambolo della decisione che il cartoncino cenere non è oggetto dell'infrazione presa in esame dalla decisione.

383.
    E' pacifico che la Commissione ha calcolato l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente in base al fatturato realizzato da quest'ultima sul mercato comunitario nel 1990, mediante le sue vendite di cartoncino GC, di cartoncino GD e di cartoncino cenere. Come ha ammesso la Commissione in udienza, risulta esplicitamente dalle informazioni fornite dalla ricorrente alla Commissione prima della comunicazione degli addebiti, che il dato di fatturato da essa indicato includeva il fatturato relativo alle vendite di cartoncino cenere.

384.
    Occorre inoltre rilevare che, pur se la Commissione non poteva non sapere che il fatturato sul quale si fondava includeva il fatturato relativo al cartoncino cenere, essa non ha mai chiesto alla ricorrente di comunicarle il fatturato realizzato nel 1990 con i soli prodotti oggetto del procedimento, vale a dire il cartoncino GC e GD e, eventualmente, il cartoncino SBS.

385.
    Tuttavia, come ha altresì ammesso in udienza, la Commissione si è esclusivamente basata, per le altre imprese destinatarie della decisione, sul fatturato costituito dai prodotti oggetto dell'infrazione accertata nella decisione.

386.
    Alla luce di questa constatazione nonché del fatto che la presa in considerazione del fatturato costituito dalle vendite di cartoncino cenere ha avuto un effetto di entità non trascurabile sull'importo dell'ammenda, tale importo dev'essere ridotto al fine di rimuovere il trattamento discriminatorio di cui è stata vittima la ricorrente rispetto agli altri destinatari della decisione.

387.
    Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione dell'importo dell'ammenda da infliggere per l'infrazione addebitata alla ricorrente (v., infra, punto 405).

Sulla seconda parte del motivo, secondo cui il fatturato della Deisswil e della Eerbeek sarebbero stati erroneamente presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda

Argomenti delle parti

388.
    La ricorrente sostiene che il fatturato realizzato nel 1990 dagli stabilimenti Deisswil e Eerbeek non avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda.

389.
    Per quanto riguarda la Deisswil, essa precisa di aver acquisito una quota del 66% di tale azienda nell'aprile 1990, con effetto dal 1° gennaio 1990, e di averne quindi assunto il controllo. I precedenti proprietari della società, che sarebbero stati responsabili del suo comportamento per più dei tre quarti del periodo di cui trattasi, deterrebbero tuttora una quota della società pari al 34%. Sarebbe pertanto iniquo imputare il complesso del fatturato della Deisswil alla ricorrente, mentre i proprietari precedenti, che ricevono ancora un terzo degli utili, non sarebbero interessati dall'ammenda. Di conseguenza, l'ammenda andrebbe inflitta direttamente alla Deisswil — alla stregua di quanto è stato fatto per la società Laakmann (punto 150, terzo comma, del preambolo della decisione) — oppure il fatturato della Deisswil andrebbe imputato alla ricorrente esclusivamente pro rata temporis (nel rapporto 13/60, in cui il denominatore della frazione corrisponde al periodo complessivo dell'infrazione, espresso in mesi, al quale si è riferita la Commissione per il calcolo dell'importo delle ammende individuali).

390.
    Per quanto riguarda la Eerbeek, la ricorrente sarebbe responsabile del comportamento di tale società soltanto a partire dal 1° gennaio 1990, mentre prima di tale data è stata ritenuta responsabile la società KNP (punto 150 del preambolo della decisione). Tuttavia, basandosi sul totale del fatturato della Eerbeek nel 1990 per il calcolo dell'ammenda inflitta alla Mayr-Melnhof, la Commissione si sarebbe discostata dalla propria valutazione poiché avrebbe utilizzato lo stesso dato per calcolare l'ammenda inflitta alla KNP.

391.
    Inoltre, la ricorrente avrebbe assunto il pieno controllo della società Eerbeek soltanto nel settembre del 1990. Essa avrebbe quindi potuto esercitare un'influenza determinante sul suo comportamento sul mercato solo a partire da tale data. Conformemente alla prassi seguita in materia di ammende ed ai principi delineati dalla giurisprudenza, il fatturato della Eerbeek potrebbe essere imputato alla ricorrente solo a partire da tale data. Il fatturato realizzato dalla Eerbeek nel 1990 (anno di riferimento) potrebbe esserle imputato soltanto per gli 8/60, vale a dire da settembre 1990 ad aprile 1991.

392.
    Nella replica, la ricorrente afferma ancora che l'approccio seguito nel caso Eerbeek e nel caso Deisswil è contraddittorio, poiché, per quanto riguarda la società Eerbeek, la Commissione sosterrebbe che il criterio determinante è quello dell'identità del soggetto che incassa gli utili nel periodo pertinente, mentre, per la società Deisswil, essa negherebbe l'applicabilità di tale criterio adducendo che il criterio determinante è quello del controllo effettivo.

393.
    La Commissione sostiene di aver correttamente preso in considerazione il fatturato realizzato nel 1990 dalle imprese Deisswil e Eerbeek ai fini del calcolo dell'ammenda. Infatti, per tale calcolo, doveva essere fissato un anno di riferimento, vale a dire, nella fattispecie, il 1990. Le società che avevano realizzato un fatturato più elevato in quell'anno rispetto agli altri anni sarebbero state in tal modo sanzionate più severamente. Tuttavia, dal momento che l'anno di riferimento era stato fissato correttamente, ciò non giustificherebbe alcuna distinzione in funzione delle ragioni di una tale evoluzione del dato di fatturato.

394.
    Per quanto riguarda la Deisswil, la Commissione avrebbe debitamente tenuto conto del fatto che la ricorrente, nel 1990, controllava pienamente tale impresa e poteva quindi orientarne il comportamento commerciale. Di conseguenza, il fatto che la ricorrente non abbia incassato la totalità degli utili di tale società sarebbe ininfluente.

395.
    Quanto alla Eerbeek, la Commissione fa valere che il fattore decisivo è stato il fatto che la ricorrente avesse incassato gli utili a partire dal 1° gennaio 1990 ed aveva quindi tratto un vantaggio economico dall'infrazione sin da quella data.

396.
    Infine, la Commissione rileva che il fatturato della Eerbeek non è stato illegittimamente considerato due volte.

Giudizio del Tribunale

397.
    La ricorrente non contesta il fatto che, alla data in cui ha assunto il controllo della Deisswil, tanto quest'ultima società quanto la ricorrente stessa partecipavano all'infrazione accertata nella decisione. Pertanto, essa era necessariamente a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della Deisswil.

398.
    Di conseguenza, la Commissione poteva imputarle il comportamento della Deisswil per il periodo precedente e per il periodo seguente la sua acquisizione dell'impresa. Spettava alla ricorrente, in quanto società controllante, adottare nei confronti della controllata ogni provvedimento atto ad impedirle la prosecuzione dell'infrazione, la cui esistenza le era nota. Ora, la ricorrente non contesta che il comportamento illecito della Deisswil si sia protratto dopo la data alla quale ne ha assunto il controllo.

399.
    Ne consegue che la Commissione poteva legittimamente includere, ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il fatturato realizzato dalla Deisswil sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990, anno di riferimento che non viene contestato dalla ricorrente. Ne consegue altresì che è non pertinente accertare se la Commissione avrebbe potuto infliggere l'ammenda, o parte di essa, alla società Deisswil stessa o ai precedenti proprietari di tale società.

400.
    Per quanto riguarda la Eerbeek, al punto 150, secondo comma, del preambolo della decisione, viene precisato quanto segue:

«[Mayr-Melnhof] è anche responsabile della partecipazione all'infrazione di (...) Mayr-Melnhof Eerbeek BV (secondo la nuova denominazione sociale di KNP Vouwkarton) dalla data della sua acquisizione il 1° gennaio 1990. La responsabilità della partecipazione di KNP Vouwkarton prima dell'acquisizione spetta pertanto a KNP e non viene in alcun modo attribuita a [Mayr-Melnhof] per questo periodo».

401.
    Malgrado tali indicazioni, la Commissione ha preso in considerazione, ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il complesso del fatturato realizzato dalla Eerbeek sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 (anno di riferimento), senza riferirlo pro rata temporis al solo periodo in cui tale impresa era stata controllata dalla ricorrente. In tal modo, essa non ha tenuto conto della sua stessa constatazione secondo cui la ricorrente era responsabile della partecipazione all'infrazione della società KNP Vouwkarton/Eerbeek soltanto dal 1° gennaio 1990.

402.
    Poiché la Commissione ha esplicitamente ammesso, in udienza, di aver commesso un errore al riguardo, occorre procedere ad una riduzione dell'importo dell'ammenda.

403.
    Si deve inoltre precisare che, sebbene la Eerbeek sia stata acquisita dalla ricorrente nella misura del 100% nel settembre 1990, quest'ultima non contesta che tale acquisizione abbia prodotto i suoi effetti dal 1° gennaio 1990. Di conseguenza, poiché la ricorrente non poteva non essere a conoscenza del comportamento illecito della società che acquisiva (nel medesimo senso, v. supra, punto 397), la Commissione poteva legittimamente ritenere che la ricorrente dovesse assumere

la responsabilità di un comportamento del genere da parte della detta impresa sin dal 1° gennaio 1990.

404.
    Risulta da tutto quanto precede che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione devono essere respinti, mentre il motivo dedotto a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione dev'essere parzialmente accolto.

405.
    Dev'essere concessa una riduzione dell'importo dell'ammenda per tener conto, da un lato, del fatto che è stato erroneamente preso in considerazione il fatturato realizzato dalla ricorrente con le vendite di cartoncino cenere, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda e, dall'altro, del fatto che la ricorrente era responsabile del comportamento della Eerbeek soltanto dal 1° gennaio 1990.

406.
    Poiché nessuno degli altri motivi dedotti dalla ricorrente giustifica una riduzione dell'ammenda, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 17 000 000 di ECU.

Sulle spese

407.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, Il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché un quarto delle spese sostenute dalla ricorrente e che quest'ultima sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 — Cartoncino) è annullato, ad eccezione dei passi seguenti:

    «Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da

qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

    a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

    Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

2)    L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione 94/601 è fissato in 17 000 000 di ECU.

3)    Il ricorso è respinto per il resto.

4)    La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese sostenute dalla ricorrente.

5)    La ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Vesterdorf
Briët
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

     Fatti all'origine della controversia

II - 2

     Procedimento

II - 6

     Conclusioni delle parti

II - 7

     Sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione

II - 8

         A - Sui motivi relativi alla violazione di forme sostanziali

II - 8

             Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato

II - 8

                 Argomenti delle parti

II - 8

                 Giudizio del Tribunale

II - 9

             Sul motivo riguardante la violazione dei requisiti in materia probatoria, imposti dal diritto comunitario

II - 10

         B - Sui motivi riguardanti la violazione di norme fondamentali

II - 10

             Sul motivo relativo all'assenza di accordi in materia di prezzi

II - 10

                 Argomenti delle parti

II - 10

                 Giudizio del Tribunale

II - 13

             Sul motivo relativo all'inesistenza di accordi e pratiche concordate, riguardanti la presunta politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità»

II - 16

                 Argomenti delle parti

II - 16

                 Giudizio del Tribunale

II - 19

                     1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta

II - 19

             2. Sul comportamento effettivo della ricorrente

II - 25

                     3. Sulla qualificazione giuridica della concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e della concertazione diretta al controllo dell'offerta

II - 26

             Sul motivo riguardante l'inesistenza di un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza

II - 26

                 Argomenti delle parti

II - 26

                 Giudizio del Tribunale

II - 27

             Sul motivo riguardante la legittimità del sistema di scambi di informazioni della Fides

II - 28

                 Argomenti delle parti

II - 28

                 Giudizio del Tribunale

II - 29

     Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione

II - 31

         Argomenti delle parti

II - 31

         Giudizio del Tribunale

II - 33

     Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

II - 38

         A - Sul motivo riguardante l'esistenza di manifesti errori di diritto o di fatto commessi in sede di determinazione dell'importo generale delle ammende

II - 38

             Sulla prima parte del motivo, relativa ad errori in cui sarebbe incorsa la Commissione nella determinazione della portata delle infrazioni

II - 38

             Sulla seconda parte del motivo, relativa all'assenza di una disciplina particolareggiata del mercato del cartoncino nella Comunità

II - 39

                 Argomenti delle parti

II - 39

                 Giudizio del Tribunale

II - 39

             Sulla terza parte del motivo, secondo cui la segretezza e la dissimulazione non possono essere considerate alla stregua di aggravanti dell'infrazione

II - 40

                 Argomenti delle parti

II - 40

                 Giudizio del Tribunale

II - 41

             Sulla quarta parte del motivo, secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che l'intesa avesse «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi»

II - 41

                 Argomenti delle parti

II - 42

                 Giudizio del Tribunale

II - 43

             Sulla quinta parte del motivo, riguardante la presa in considerazione di un margine operativo errato

II - 46

                 Argomenti delle parti

II - 47

                 Giudizio del Tribunale

II - 47

         B - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 nonché del principio della parità di trattamento per quanto riguarda il livello generale delle ammende

II - 48

             Argomenti delle parti

II - 48

             Giudizio del Tribunale

II - 49

         C - Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato in sede di calcolo dell'importo delle ammende individuali

II - 52

             Argomenti delle parti

II - 52

             Giudizio del Tribunale

II - 53

         D - Sul motivo riguardante l'errata qualificazione della ricorrente come «capofila» dell'intesa

II - 56

         Argomenti delle parti

II - 56

             Giudizio del Tribunale

II - 57

         E - Sul motivo riguardante la violazione dei diritti della difesa

II - 58

             Argomenti delle parti

II - 58

             Giudizio del Tribunale

II - 60

         F - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento per il fatto che la ricorrente non ha fruito di una riduzione dell'ammenda

II - 62

             Argomenti delle parti

II - 62

             Giudizio del Tribunale

II - 64

         G - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento in quanto l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe troppo elevata rispetto a quella irrogata alla Stora

II - 65

             Argomenti delle parti

II - 66

             Giudizio del Tribunale

II - 68

         H - Sul motivo riguardante l'esistenza di talune circostanze attenuanti

II - 69

             Argomenti delle parti

II - 69

             Giudizio del Tribunale

II - 70

         I - Sul motivo riguardante l'assenza di violazione intenzionale

II - 71

         J - Sul motivo riguardante la presa in considerazione di un dato di fatturato errato

II - 71

             Sulla prima parte del motivo, secondo cui il fatturato derivante dalle vendite del «cartoncino cenere» sarebbe stato erroneamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda

II - 71

                 Argomenti delle parti

II - 71

                 Giudizio del Tribunale

II - 72

             Sulla seconda parte del motivo, secondo cui il fatturato della Deisswil e della Eerbeek sarebbero stati erroneamente presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda

II - 73

                 Argomenti delle parti

II - 73

                 Giudizio del Tribunale

II - 74

     Sulle spese

II - 76


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.