Language of document : ECLI:EU:T:2007:29

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

1° febbraio 2007 (*)

«Programma Esprit – Finanziamento comunitario – Domanda riconvenzionale proposta sulla base di una clausola compromissoria – Rimborso dei contributi in eccesso versati dalla Commissione»

Nella causa T‑242/04,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. Dal Ferro,

ricorrente,

contro

IAMA Consulting Srl, con sede in Milano, rappresentata inizialmente dall’avv. V. Salvatore, e successivamente dall’avv. P. Sorteni,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda della Commissione mirante alla condanna della IAMA Consulting Srl al rimborso degli importi che la Commissione le ha indebitamente versato nell’ambito dell’esecuzione dei contratti Regis 22337 e Refiag 23200, rientranti nel programma comunitario Esprit,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e procedimento

1        La Commissione chiede la condanna della IAMA Consulting Srl (in prosieguo: la «IAMA») alla restituzione delle somme che essa le ha indebitamente versato nell’ambito dell’esecuzione di due contratti di finanziamento per la realizzazione di due progetti, i contratti Regis 22337 e Refiag 23200 (in prosieguo: i «contratti Regis e Refiag»), conclusi nell’ambito del Programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione (Esprit).

2        Tali contratti contengono, all’art. 7 del loro allegato II, relativo alle condizioni generali applicabili ai contratti, una clausola che conferisce al Tribunale la competenza esclusiva per risolvere qualunque controversia tra la Commissione e le società contraenti relativamente alla validità, all’applicazione e all’interpretazione dei due contratti.

3        Ai sensi del loro art. 10, i contratti Regis e Refiag sono disciplinati dal diritto italiano.

4        La presente domanda della Commissione era stata originariamente presentata in via riconvenzionale nell’ambito del ricorso proposto dalla IAMA inteso a far dichiarare l’infondatezza delle intimazioni di pagamento emesse dalla Commissione relativamente ai contratti in esame, iscritto a ruolo con il numero T‑85/01.

5        Con ordinanza 25 novembre 2003, causa T‑85/01, IAMA Consulting/Commissione (Racc. pag. II‑4973), il Tribunale, da un lato, ha dichiarato irricevibili le conclusioni formulate dalla IAMA e, dall’altro, ha rimesso alla Corte, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte, la domanda riconvenzionale della Commissione.

6        Con ordinanza 27 maggio 2004, causa C‑517/03, IAMA Consulting/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, affinché questo si pronunci sulla domanda riconvenzionale della Commissione.

7        Avendo le parti informato il Tribunale dell’avvio di trattative ai fini di una risoluzione amichevole della controversia, con ordinanza 26 luglio 2004 il presente procedimento è stato sospeso fino al 29 ottobre 2004. Con lettera del 29 ottobre 2004 la Commissione ha chiesto una proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2004.

8        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2005, la Commissione ha comunicato al Tribunale che, in seguito ad una verifica contabile e ai contatti da essa avuti con la IAMA, le sue pretese nei confronti di quest’ultima erano state ridotte. Nella medesima lettera la Commissione ha pertanto modificato le conclusioni inizialmente presentate nell’ambito della domanda riconvenzionale, riducendo in misura corrispondente le somme richieste. La Commissione ha inoltre dichiarato che la sua domanda del 29 ottobre 2004, finalizzata a prolungare la sospensione del procedimento, non aveva più ragion d’essere.

9        Invitata dalla cancelleria a presentare le proprie osservazioni relativamente alla lettera della Commissione del 27 aprile 2005, la IAMA, con fax del 21 luglio 2005, ha comunicato al Tribunale che era stato raggiunto tra le parti un accordo sulle cifre indicate nelle nuove conclusioni della Commissione, e che essa riconosceva il proprio debito di tali cifre nei confronti della Commissione. Nel medesimo fax la IAMA affermava tuttavia che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo sulla data di scadenza dei pagamenti e, di conseguenza, sulla data dalla quale dovevano iniziare a decorrere gli interessi di mora.

10      Con lettera della cancelleria del 30 agosto 2005 le parti sono state invitate a comunicare al Tribunale, entro il 30 settembre 2005, l’eventuale raggiungimento di un accordo complessivo relativamente alla controversia.

11      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2005, la Commissione ha comunicato che la controversia permaneva soltanto relativamente agli interessi di mora. Essa ha inoltre precisato che la riduzione degli importi inizialmente richiesti nella sua domanda riconvenzionale non era la conseguenza di una transazione con la IAMA, ma il risultato di una revisione compiuta dai suoi uffici a seguito di una verifica contabile. Tale revisione avrebbe condotto all’emissione, in data 5 aprile 2004, di due note di addebito, indicanti, quali importi dovuti dalla IAMA, quelli riportati nella sua lettera del 27 aprile 2005. Nonostante la Commissione abbia accettato di esaminare gli argomenti proposti dalla IAMA per ottenere un’ulteriore riduzione di tali importi, le dette note di addebito non sarebbero mai state modificate. Pertanto gli interessi di mora sarebbero dovuti a decorrere dalla data indicata in tali note.

12      Con fax inviato alla cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2005, la IAMA ha comunicato che «le parti sono pervenute ad una intesa relativamente alla controversia con l’accettazione da parte di IAMA delle conclusioni della [Commissione] (…) e di quanto reclamato dalla Commissione nella (…) “nuova domanda riconvenzionale” in relazione [alle note di addebito relative ai progetti Refiag e Regis]». Essa ha altresì comunicato al Tribunale di avere pagato interamente l’importo indicato a titolo di capitale nella nota di addebito relativa al progetto Refiag, vale a dire EUR 31 757, nonché EUR 30 000 quale acconto per l’importo indicato nella nota di addebito relativa al progetto Regis. Essa ha concluso che, a suo giudizio, «la causa [doveva] intendersi pertanto abbandonata a tutti gli effetti dalle parti».

13      Con lettera della cancelleria del 9 novembre 2005 è stato chiesto alla Commissione di comunicare al Tribunale le sue intenzioni relativamente al seguito del procedimento, in considerazione dell’assenso della IAMA, nella sua lettera del 30 settembre 2005, nei confronti di tutti gli elementi della domanda riconvenzionale della Commissione, come modificata dalla lettera del 27 aprile 2005 (in prosieguo: la «domanda riconvenzionale modificata»), comprese le modalità di calcolo degli interessi di mora.

14      Con lettera depositata in cancelleria il 23 novembre 2005, la Commissione, pur prendendo atto dell’assenso della IAMA, ha comunicato al Tribunale che, in mancanza del pagamento da parte di quest’ultima della somma ancora dovuta, essa «non può considerarsi soddisfatta in assenza di un titolo che le consenta (...) di ottenere il rimborso del suo credito».

15      Con lettera della cancelleria del 19 dicembre 2005 è stato richiesto alla IAMA di indicare se, in considerazione del contenuto della sua lettera del 30 settembre 2005, che aveva riconosciuto il fondamento di tutte le pretese avanzate dalla Commissione nell’ambito della domanda riconvenzionale modificata, essa ritenesse di doversi ancora esprimere nell’ambito della fase scritta del procedimento, altrimenti tale fase sarebbe stata dichiarata chiusa.

16      Con fax dell’11 gennaio 2006 la IAMA ha risposto confermando il suo impegno a pagare le somme indicate nella domanda riconvenzionale modificata. Essa ha evidenziato che le somme in questione erano il risultato di un accordo amichevole tra le parti, intervenuto in seguito alla revisione, da parte della Commissione, dei calcoli da essa originariamente effettuati, rivelatisi erronei. Essa ha inoltre comunicato al Tribunale che il presente procedimento doveva ritenersi, per quanto la riguardava, «pienamente soddisfacente e concluso». A tale fax era allegata la ricevuta del pagamento di un secondo acconto di EUR 25 000 relativamente al contratto Regis.

17      Con lettera del 23 febbraio 2006 la IAMA, in seguito ad uno scambio di corrispondenza con la cancelleria, ha dichiarato non essere disposta a formalizzare la ricognizione del proprio debito nei confronti della Commissione per via notarile, in modo che la Commissione disponesse di un titolo esecutivo. Essa ha altresì comunicato al Tribunale di avere nel frattempo effettuato il pagamento di un terzo acconto di EUR 25 000 relativamente al contratto Regis.

18      All’udienza del 22 novembre 2006 la Commissione ha esposto le proprie difese orali e ha risposto ai quesiti orali del Tribunale. La IAMA, da parte sua, sebbene convocata non si è presentata all’udienza, e non vi è stata rappresentata.

 Conclusioni delle parti

19      Con la sua domanda riconvenzionale modificata, ulteriormente precisata con lettera del 23 novembre 2005, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dopo aver accertato l’esistenza del credito della Commissione nei confronti della IAMA, condannare quest’ultima al pagamento di EUR 31 757, oltre a interessi di mora pari a EUR 4,78530 giornalieri a partire dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, in relazione al contratto Refiag, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA, e di EUR 164 345, oltre a interessi di mora pari a EUR 24,76432 giornalieri a partire dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, in relazione al contratto Regis, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA;

–        condannare la IAMA alle spese.

20      La IAMA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale della Commissione;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

21      Si deve rilevare che, in seguito alla riduzione, da parte della Commissione, dell’importo delle somme richieste, la convenuta ha riconosciuto, nella sua lettera del 30 settembre 2005, sia l’esistenza sia l’importo del credito fatto valere, e si è dichiarata pronta a pagarlo nella sua interezza, ivi compresi gli interessi di mora richiesti dalla Commissione.

22      Si deve inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 1988 del codice civile italiano, la ricognizione del debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, e che l’esistenza di quest’ultimo si presume fino a prova contraria.

23      Orbene, dal momento che la convenuta non ha fornito la prova dell’inesistenza del rapporto sul quale la Commissione fonda la sua domanda di restituzione, l’esistenza del credito fatto valere dalla Commissione ai fini della condanna della IAMA al pagamento dello stesso deve ritenersi dimostrata.

24      La IAMA deve pertanto essere condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 31 757, aumentata degli interessi di mora in misura di EUR 4,78530 giornalieri a decorrere dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, relativamente al contratto Refiag, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA, e la somma di EUR 164 345, aumentata degli interessi di mora in misura di EUR 24,76432 giornalieri a decorrere dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, relativamente al contratto Regis, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA.

 Sulle spese

25      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti supporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

26      Nel presente caso, in considerazione soprattutto del fatto che la Commissione, nel corso del procedimento, ha modificato la propria domanda riconvenzionale con la lettera depositata in cancelleria il 27 aprile 2005, il Tribunale ritiene che una giusta valutazione della causa comporti la condanna della ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Commissione. Quest’ultima sopporterà dunque l’altra metà delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La IAMA Consulting Srl è condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 31 757, aumentata degli interessi di mora in misura di EUR 4,78530 giornalieri a decorrere dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, relativamente al contratto Refiag, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA, e la somma di EUR 164 345, aumentata degli interessi di mora in misura di EUR 24,76432 giornalieri a decorrere dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, relativamente al contratto Regis, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA.

2)      La IAMA Consulting sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

3)      La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.



Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H. Legal


* Lingua processuale: l'italiano.