Language of document : ECLI:EU:T:2007:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 febbraio 2007 (*)

«Dipendenti – Agenti temporanei – Quadro scientifico – Inquadramento nel grado»

Nella causa T‑354/04,

Gaetano Petralia, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall’avv. C. Forte,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e C. Loggi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2003 relativa all’inquadramento definitivo del ricorrente nel grado B 5, scatto 3, e della decisione 13 maggio 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 luglio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Ai sensi dell’art. 2, lett. d), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nella versione vigente all’epoca dei fatti del caso di specie (in prosieguo: il «RAA»), è considerato agente temporaneo, ai sensi di tale regime, «l’agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata».

2        L’art. 8, n. 4, del RAA prevede quanto segue:

«Il contratto di un agente di cui all’articolo 2, lettera d), è disciplinato dalle norme seguenti:

–        il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche non può avere una durata superiore ai 5 anni; detto contratto è rinnovabile;

–        il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni amministrative è concluso per una durata indeterminata;

–        (…)».

3        Ai sensi dell’art. 10 del RAA :

«Le disposizioni (…) dell’articolo 5, paragrafi l, 2 e 4, e dell’articolo 7 dello Statuto, concernenti rispettivamente la classificazione degli impieghi in categorie, quadri e gradi e l’assegnazione dei funzionari a detti impieghi, si applicano per analogia.

Il contratto d’assunzione dell’agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all’interessato.

(…)

Le disposizioni degli articoli da 93 a 101 dello Statuto e dell’allegato I B dello Statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei della Commissione che occupano nel settore nucleare un impiego che richiede competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti.

(…)».

4        Ai sensi dell’art. 15, n. 1, primo comma, del RAA:

«L’inquadramento iniziale dell’agente temporaneo è determinato conformemente all’articolo 32 dello Statuto».

5        Secondo una giurisprudenza costante, nonostante il RAA non dichiari espressamente applicabile agli agenti temporanei l’art. 31 dello Statuto del personale delle Comunità europee, nella versione vigente all’epoca dei fatti del caso di specie (in prosieguo: lo «Statuto»), le norme contenute in tale disposizione possono ragionevolmente applicarsi a questi ultimi in forza del principio di buona amministrazione (sentenze del Tribunale 17 novembre 1998, causa T‑217/96, Fabert-Goossens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑607 e II‑1841, punto 41; 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 42, e 17 dicembre 2003, causa T‑133/02, Chawdhry/Commissione, Racc.PI pagg. I‑A‑329 e II‑1617, punto 35).

6        Ai sensi dell’art. 5, n. 1, dello Statuto:

«Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D.

La categoria A comprende otto gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di direzione, di concetto e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un’esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria B comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un’esperienza professionale di livello equivalente.

(…)».

7        Ai sensi dell’art. 5, n. 4, dello Statuto:

«La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita nella tabella di cui all’allegato I.

Sulla base di questa tabella ogni istituzione, previo parere del comitato dello Statuto previsto dall’articolo 10, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo».

8        Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto:

«1. I candidati scelti (...) sono nominati:

–        funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;

–        funzionari delle altre categorie: nel grado iniziale corrispondente all’impiego per il quale sono stati assunti.

2. Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:

a) (…)

b) per [i gradi diversi da A 1, A 2, A 3 e LA 3]:

–        di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,

–        della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.

(…)».

9        Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto:

«Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell’esperienza professionale specifica dell’interessato, può concedergli un abbuono d’anzianità di scatto in tale grado; l’abbuono non può superare (…) 48 mesi [nei gradi diversi da quelli da A 1 a A 4, LA 3 e LA 4].

(…)».

10      Il titolo VIII dello Statuto contiene le disposizioni particolari applicabili al personale dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità. Ai sensi dell’art. 92 dello Statuto:

«Il presente titolo determina le disposizioni particolari applicabili ai funzionari delle Comunità che occupano nel settore nucleare un impiego in cui occorrono competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti.

La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico di cui al comma precedente è stabilita nella tabella dell’allegato I B».

11      Ai sensi dell’art. 95 dello Statuto:

«Fino al 31 dicembre 1968 e in deroga alle disposizioni degli articoli 31 e 32, i funzionari di cui all’articolo 92 possono essere nominati in un grado diverso da quello iniziale, corrispondente all’impiego per il quale sono assunti, ed essere inquadrati nei limiti della metà dei posti vacanti, in uno scatto diverso da quelli indicati nell’articolo 32.

Per il periodo successivo a questa data e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera sulle disposizioni definitive da adottare per l’assunzione di detto personale».

12      Tuttavia, siffatte specifiche disposizioni non sono state adottate dal Consiglio. Pertanto, dal 1º gennaio 1969 l’art. 31 dello Statuto si applica al personale scientifico o tecnico (sentenza Chawdhry/Commissione, citata supra al punto 5, punto 6).

13      L’allegato I, sezione A, dello Statuto stabilisce la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico di cui all’art. 5, n. 4, dello Statuto. Per quanto riguarda la categoria B, tale corrispondenza è la seguente:

«B 1                        Assistente principale

B 2                        Assistente

                           Assistente tecnico

B 3                        Assistente di segreteria

B 4                        Assistente aggiunto

                           Assistente tecnico aggiunto

B 5                        Assistente di segreteria aggiunto».

14      L’allegato I, sezione B, dello Statuto stabilisce la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità di cui all’art. 92 dello Statuto. Per quanto riguarda la categoria A, la carriera A 5/A 8 corrisponde ad impieghi tipo di «funzionario scientifico o tecnico».

15      Nell’ottobre 1983, la Commissione ha adottato una decisione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all’inquadramento nello scatto al momento dell’assunzione (in prosieguo: la «decisione del 1983»).

16      Ai sensi dell’art. 2 della decisione del 1983, quale modificato da una decisione adottata dalla Commissione nel 1996 (in prosieguo: la «decisione del 1996»), in seguito alla sentenza del Tribunale 5 ottobre 1995, causa T‑17/95, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑227 e II‑683; in prosieguo: la «sentenza Alexopoulou»):

«L’autorità che ha il potere di nomina nomina il funzionario in prova al grado di base della carriera per la quale è stato assunto.

In via di eccezione a tale principio, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di nominare il funzionario in prova al grado superiore della carriera, nel caso in cui specifici bisogni di servizio esigano l’assunzione di un funzionario particolarmente qualificato ed allorché la persona assunta possieda qualifiche eccezionali.

La durata minima dell’esperienza professionale per l’inquadramento nel primo scatto del grado di base di ogni carriera è di:

(…)

–        12 anni per il grado B 3

–        3 anni per il grado B 5.

(…)».

17      Ai sensi di una prima decisione della Commissione 11 ottobre 1984 (Informazioni amministrative 5 dicembre 1984, n. 462, pag. 44; in prosieguo: la «decisione I A del 1984»), la decisione del 1983 si applica all’inquadramento nei gradi diversi da A l, A 2 e A 3 del personale remunerato in base agli stanziamenti per la ricerca il cui tipo di impiego è definito nell’allegato I, sezione A, dello Statuto.

18      Ai sensi di una seconda decisione della Commissione 11 ottobre 1984 (Informazioni amministrative 5 dicembre 1984, n. 462, pag. 37; in prosieguo: la «decisione I B del 1984»), criteri particolari sono applicabili alla determinazione del grado e dello scatto al momento dell’assunzione del personale dei quadri scientifico e tecnico che occupa posti retribuiti in base agli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca. Conformemente al suo art. 1, tale decisione riguarda l’inquadramento nei gradi diversi da A l, A 2 e A 3 del personale il cui tipo di impiego è definito nell’allegato I, sezione B, dello Statuto.

19      Ai sensi dell’art. 2 della decisione I B del 1984, la durata minima di esperienza professionale per l’inquadramento nel primo scatto dei gradi di ciascuna carriera è di dodici anni per il grado B 3, otto anni per il grado B 4 e tre anni per il grado B 5.

20      La guida amministrativa sull’inquadramento dei nuovi funzionari ed altri agenti della Commissione (Vol. 9 C; in prosieguo: la «guida amministrativa») espone i diritti e gli obblighi del personale delle istituzioni europee in materia, con la precisazione che tale documento ha valore esclusivamente informativo e non ha alcun valore giuridico.

21      Il punto 3.2 della guida amministrativa riguarda l’inquadramento nei servizi scientifici o tecnici.

22      Il punto 3.2.1 della guida amministrativa ricorda che le norme che disciplinano le carriere e l’inquadramento degli agenti dei servizi scientifici e tecnici sono diverse da quelle applicabili agli altri dipendenti di ruolo della Commissione.

23      Il punto 3.2.2 della guida informativa dispone che l’assunzione di tali agenti nel primo scatto dei gradi B 5 e B 4 richiede un’esperienza professionale rispettivamente, di tre anni e otto anni, mentre l’assunzione di tali agenti nel primo scatto del grado B 3 è subordinata ad un’«analisi qualitativa» dell’esperienza professionale.

24      Il punto 3.2.3 della guida amministrativa dichiara che i funzionari della ricerca possono essere nominati in un grado superiore della loro carriera, ad esempio A 6 invece di A 7, o anche essere inquadrati in uno scatto più elevato, alla luce del fatto che il criterio principale vigente in materia è quello dell’esperienza professionale.

 Fatti della controversia

25      Il ricorrente è titolare di un diploma universitario italiano (laurea) in scienze politiche, rilasciato al termine di quattro anni di studi.

26      Dopo aver acquisito alcuni anni di esperienza professionale, in particolare come «incaricato di pubbliche relazioni» presso una federazione professionale, come «professore di diritto comunitario alla SOLCO» e come «esperto in finanziamenti comunitari, nazionali e regionali» per conto di un’organizzazione professionale italiana, il ricorrente è entrato al servizio della Commissione nel 1997. Tra il 28 aprile 1997 e il 31 ottobre 1999, ha occupato vari posti di breve durata in seno alla direzione generale «Scienza, ricerca e sviluppo» (in prosieguo: la «DG “Ricerca”») della Commissione, come agente interinale di categoria B, o come agente ausiliario della stessa categoria.

27      Nel 1999 la Commissione ha pubblicato il bando di selezione COM/R/B/02/1999, per la selezione di agenti temporanei di categoria B nel settore dell’informatica e dell’assistenza alla gestione dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (in prosieguo: il «bando di selezione»).

28      La parte introduttiva di tale bando dichiara che la procedura di selezione è diretta alla costituzione di una riserva per l’assunzione di agenti temporanei di categoria B, remunerati in base agli stanziamenti per la ricerca [agenti temporanei ai sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA], destinata a coprire posti che potrebbero divenire vacanti all’interno delle équipe multidisciplinari costituite in seno alle direzioni generali della Commissione incaricate della politica della ricerca.

29      Ai sensi del titolo II del bando di selezione, la selezione verte sui due settori della gestione di sistemi informatici o telematici (settore A) e dell’assistenza alla gestione dei progetti di ricerca (settore B).

30      Dai punti III B 2 e III B 3 del bando di selezione emerge che i candidati relativi al settore B devono giustificare un’esperienza professionale di almeno tre anni, di cui due attinenti a tale settore, e relativa alla gestione amministrativa, budgetaria o finanziaria di contratti di ricerca e sviluppo tecnologico (RST).

31      Ai sensi del secondo e del terzo comma del titolo VIII del bando di selezione:

«La riserva di assunzione riguarda la carriera C 3 - B 5/B 3 del quadro scientifico e tecnico e la carriera B 5/B 4 del quadro amministrativo della categoria B. L’assunzione avverrà nel grado corrispondente all’esperienza professionale del candidato per il quadro scientifico e tecnico (e al massimo al grado B 4, scatto 3) e nel grado di base per il quadro amministrativo.

Per tutta la durata di validità dell’elenco, i vincitori potranno ricevere proposte di assunzione come agenti temporanei alle condizioni previste dal [RAA]. Ai sensi di tale regime, gli agenti temporanei assegnati ad un impiego rientrante nel quadro amministrativo beneficiano di un contratto a tempo indeterminato, e quelli assegnati ad un impiego del quadro scientifico e tecnico di un contratto che non può eccedere i cinque anni, rinnovabile».

32      Il ricorrente ha partecipato al procedimento di selezione, nel settore B di cui al titolo II del bando di selezione. Al termine di tale procedimento è stato iscritto nell’elenco di riserva.

33      Con contratto di assunzione concluso a Bruxelles l’11 ottobre 1999 (in prosieguo: il «primo contratto d’assunzione»), la Commissione ha assunto il ricorrente come agente temporaneo, a partire dal 1º novembre 1999. L’art. 1 di tale contratto dichiara che tale assunzione avviene sulla base dell’art. 2, lett. d), del RAA. L’art. 2 del contratto dispone che «l’agente è assunto per esercitare le funzioni di funzionario scientifico» e precisa che la sua sede di servizio è la direzione «Potenziale umano e mobilità» della direzione generale «Scienza, ricerca e sviluppo» della Commissione. L’art. 3 del contratto dispone che «[l]’agente è inquadrato nella categoria A, grado 8 e scatto 1». Ai sensi dell’art. 4 del contratto, «[i]l presente contratto è concluso per una durata determinata di 3 anni». Sulla base di una clausola aggiuntiva a tale contratto del 6 aprile 2000, il ricorrente è stato reinquadrato nel grado A 7, scatto 2.

34      Secondo il suo rapporto di tirocinio, svoltosi dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000, il ricorrente è stato incaricato, sotto la direzione del sig. G.M., consigliere della direzione «Potenziale umano e mobilità» della DG «Ricerca», dei seguenti compiti:

–        «attuazione del lancio dei nuovi premi Cartesio e Archimede;

–        partecipazione alla redazione dei bandi di gara per i prezzi e per l’attività “sensibilizzazione del pubblico”;

–        organizzazione della valutazione e dell’analisi delle proposte per l’attività “sensibilizzazione del pubblico”;

–        organizzazione del giudizio per i premi Cartesio e Archimede;

–        vari compiti amministrativi per il buon funzionamento del gruppo».

35      Secondo una nota allegata al fascicolo personale redatta dal sig. G.M. il 30 novembre 2005, il ricorrente ha effettuato i seguenti compiti in seno alla direzione «Potenziale umano e mobilità» della DG «Ricerca», tra il 1° novembre 1999 e il 28 febbraio 2001:

–        «Tutta la gamma dei compiti assegnati ad un funzionario scientifico (organizzazione e gestione delle valutazioni, controllo tecnico e finanziario dei progetti, ecc.)»;

–        «redazione della guida degli offerenti»;

–        «redazione degli inviti a presentare offerte e dei bandi di gara».

36      A decorrere dal 1° marzo 2001, il ricorrente ha fatto parte dell’unità «Borse Marie Curie» (divenuta in seguito unità «Borse europee») della direzione «Fattore umano, mobilità e azioni Marie Curie» della DG «Ricerca», per esercitarvi le funzioni di responsabile di progetto (Project Officer), incaricato in particolare della gestione delle borse Marie Curie. Secondo la scheda descrittiva del detto posto (Job description form), i suoi compiti consistevano principalmente nell’assistenza alla gestione di una serie di progetti nel settore delle scienze economiche, sociali e umane e, inoltre, in un contributo agli orientamenti tecnici e allo sviluppo dei programmi e delle politiche considerati.

37      Il 26 giugno 2002 la Commissione ha pubblicato il seguente avviso di posto vacante (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»):

«L’unità responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività relative alle borse Marie Curie cerca un membro di squadra dinamico. Egli/Ella parteciperà al controllo delle procedure di selezione, alla sorveglianza scientifica e amministrativa dei contratti e dei procedimenti di sovvenzione. Inoltre, i suoi compiti riguarderanno la valutazione delle proposte, con l’assistenza di esperti, e il controllo scientifico dei rapporti scientifici relativi ai contratti nel settore delle scienze economiche e sociali, nonché la gestione generale dell’insieme del sistema delle singole borse (…)».

38      A titolo delle particolari qualifiche richieste, tale avviso di posto vacante precisa che «[I] candidati devono possedere un buon bagaglio scientifico, di preferenza multidisciplinare».

39      Il ricorrente, il cui primo contratto d’assunzione volgeva al termine, ha presentato la sua candidatura per il posto di cui all’avviso di posto vacante (in prosieguo: il «posto controverso»).

40      Il primo contratto d’assunzione è scaduto al suo termine, il 10 novembre 2002, e non è stato rinnovato.

41      Con contratto d’assunzione concluso a Bruxelles l’11 novembre 2002 (in prosieguo: il «secondo contratto d’assunzione» o il «contratto controverso»), la Commissione ha assunto il ricorrente in qualità di agente temporaneo, a partire dal 1° novembre 2002, per occupare il posto controverso. L’art. 1 di tale contratto dispone che tale assunzione avviene sulla base dell’art. 2, lett. d), del RAA. L’art. 2 del contratto stabilisce che «l’agente è assunto per esercitare le funzioni di assistente aggiunto» e precisa che la sua sede di servizio è l’unità «Borse europee» della direzione «Fattore umano, mobilità ed azioni Marie Curie» della DG «Ricerca». L’art. 3 del contratto stabilisce che «[l]’agente è inquadrato nella categoria B, grado 5 e scatto 1». Ai sensi dell’art. 4 del contratto, «[i]l presente contratto è concluso per una durata indeterminata».

42      Con decisione 7 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’autorità abilitata alla conclusione dei contratti (in prosieguo: l’«AACC») ha stabilito l’inquadramento definitivo del ricorrente nel grado B 5, scatto 3.

43      Con lettera del 31 ottobre 2003, notificata al ricorrente il 10 novembre 2003, l’AACC ha trasmesso al ricorrente una clausola aggiuntiva al secondo contratto d’assunzione, che prevede il suo inquadramento definitivo nel grado B 5, scatto 3.

44      Insoddisfatto di tale inquadramento, il ricorrente si è rifiutato di firmare la clausola aggiuntiva in questione e, il 2 febbraio 2004, ha presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, diretto contro la decisione impugnata.

45      Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’AACC il 13 maggio 2004 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), notificata al ricorrente il 25 maggio 2004.

 Procedimento e conclusioni delle parti

46      Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2004, il ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

47      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto alcuni quesiti scritti alle parti, che hanno risposto entro i termini impartiti.

48      Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 12 luglio 2006.

49      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        ordinare tutte le misure atte a reintegrarlo nei suoi diritti;

–        condannare la Commissione alle spese.

50      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        statuire sulle spese secondo diritto.

 Nel merito

51      Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo all’errore di valutazione commesso dall’AACC in sede di inquadramento nel grado del ricorrente e ad un difetto di motivazione al riguardo. Il secondo motivo è inerente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il terzo motivo è relativo alla contraddittorietà della motivazione di cui sarebbe viziata la decisione di rigetto del reclamo, per quanto riguarda la valutazione delle condizioni di assunzione del ricorrente, e alla violazione dei principi generali di parità di trattamento e di buona amministrazione.

 Sul primo motivo, relativo all’errore di valutazione commesso dall’AACC in sede di inquadramento nel grado del ricorrente e ad un difetto di motivazione al riguardo

 Argomentazione principale delle parti

52      In via principale, il ricorrente sostiene di essere stato assunto, o che avrebbe dovuto esserlo, in forza del contratto controverso, come agente temporaneo del quadro scientifico o tecnico, in base ad un contratto disciplinato dall’art. 8, quarto comma, primo trattino, del RAA. Egli avrebbe dovuto, pertanto, beneficiare del regime particolare di inquadramento nel grado e nello scatto applicabile a tale tipo di personale, ai sensi dell’art. 2 della decisione I B del 1984 e del punto 3.2 della guida amministrativa. Quindi, anche tenuto conto della sua esperienza professionale pertinente superiore a tredici anni (v. punto 79 infra), il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere inquadrato con un grado superiore a quello di B 5 attribuitogli, ossia nel grado B 3, scatto 1, o, eventualmente, nel grado B 4, terzo scatto, conformemente alle disposizioni suddette nonché a quelle di cui al titolo VIII del bando di selezione, relative al quadro scientifico o tecnico.

53      Al riguardo il ricorrente rileva, innanzi tutto, che, in forza dell’art. 2, lett. d), del RAA, egli occupa un impiego in seno alla DG «Ricerca», retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti. Tale impiego sarebbe quello di «aggiunto alla gestione dei progetti di ricerca».

54      In secondo luogo, il ricorrente rinvia alla descrizione di tale impiego come dotato di un carattere tipicamente scientifico, sia nell’avviso di posto vacante (v. punti 37 e 38 supra), che nella nota descrittiva («Job description form»), aggiornata il 29 gennaio 2004.

55      In terzo luogo, il ricorrente dichiara di essere stato assunto per esercitare, nell’ambito del secondo contratto d’assunzione, le stesse funzioni scientifiche che esercitava sulla base del primo contratto d’assunzione. Al riguardo, egli richiama le disposizioni di tale primo contratto (v. punto 33 supra), in particolare quelle di cui all’art. 2, relative alla sua assunzione «per esercitare le funzioni di funzionario scientifico», nonché una lettera del suo capo unità, il sig. G.B., all’attenzione dell’AACC, diretta ad ottenere una revisione del suo inquadramento (in prosieguo: la «lettera all’AACC»). Tale lettera dichiara quanto segue:

«Gaetano Petralia è stato assunto come responsabile dei progetti di grado A dall’unità RDT‑D2 (borse europee Marie Curie) nel marzo 2001. Gli è stato affidato il ruolo di coordinatore del comitato di valutazione nel settore delle scienze economiche, sociali ed umane e quello di responsabile di progetti per il controllo dei successivi contratti. Inoltre, gli è stata affidata la responsabilità delle procedure di selezione per i siti di formazione Marie Curie e le borse “accoglimento per lo sviluppo” del quinto programma quadro. Gli è stato affidato del pari il compito di bandire appalti e di garantire il controllo dei contratti relativi a uno studio sulla valutazione dell’incidenza delle borse Marie Curie dei programmi quadro 4 e 5, nonché uno studio relativo ad un’eventuale esternalizzazione delle borse Marie Curie. È stata la persona di contatto per l’associazione dei borsisti Marie Curie da quando ha fatto parte della nostra unità. Gaetano ha svolto ciascuno di tali compiti ad un livello molto elevato.

Nell’ottobre 2002, il contratto di breve durata di grado A di Gaetano è scaduto. Non era evidente assumere un sostituto adeguato già al servizio della Commissione o iscritto in un elenco di riserva; così Gaetano è stato assunto in base ad un contratto di lunga durata di grado B dopo il superamento della prova di selezione “ricerca” di grado B. Occorre rilevare in particolare che, benché abbia cambiato categoria, egli ha conservato le stesse responsabilità di prima, e ha continuato a svolgere i suoi compiti allo stesso livello elevato. Il suo contributo alle attività dell’unità ne fa un notevole collaboratore nella squadra.

Vi invito a considerare di attribuirgli il grado corrispondente alla sua esperienza».

56      Pur censurando nella replica il fatto che egli esercita con un grado della categoria B funzioni relative ad un impiego rientrante nella categoria A, il ricorrente deduce da quanto precede di essere stato assunto per occupare un posto corrispondente all’impiego tipo di funzionario scientifico, in continuità con l’impiego, identico, svolto a titolo del primo contratto d’assunzione. D’altronde, le mansioni affidategli apparterrebbero agli impieghi tipo di cui all’allegato I, sezione B, dello Statuto, e non a quelli di cui all’allegato I, sezione A, dello Statuto.

57      Infine, in risposta all’argomentazione della Commissione fondata sull’art. 2 del secondo contratto d’assunzione, il ricorrente espone che tale articolo non contiene alcun riferimento all’allegato I, sezione A, dello Statuto. Tale disposizione non permetterebbe quindi di concludere che l’inquadramento del ricorrente doveva essere effettuato sulla base di tale allegato.

58      Il ricorrente conclude che l’AACC ha commesso un errore di valutazione inquadrandolo sulla base delle disposizioni applicabili agli agenti temporanei appartenenti al quadro amministrativo, e non sulla base delle disposizioni applicabili agli agenti temporanei appartenenti al quadro scientifico o tecnico.

59      Peraltro, il ricorrente sostiene che la decisione di rigetto del reclamo è totalmente priva di motivazione per quanto riguarda tale valutazione.

60      In risposta all’argomentazione principale del ricorrente, la Commissione sostiene che questa si basa su una premessa errata. Secondo tale istituzione, il ricorrente è stato regolarmente assunto, in base al contratto controverso, come agente temporaneo del quadro amministrativo, sulla base di un contratto disciplinato dall’art. 8, quarto comma, secondo trattino, del RAA. Egli ricadrebbe quindi nel regime generale di inquadramento nel grado e nello scatto applicabile al personale amministrativo, conformemente alla decisione del 1983 e alla decisione I A del 1984. Per contro, né la decisione I B del 1984 (v. il suo art. 1) né il punto 3.2 della guida amministrativa sarebbero applicabili al caso di specie. Pertanto, secondo la Commissione, il ricorrente poteva essere solo inquadrato nel grado di base del quadro amministrativo, ai sensi delle citate disposizioni nonché di quelle di cui al titolo VIII del bando di selezione relative a tale quadro.

61      Nella controreplica la Commissione fa valere, per di più, che le disposizioni degli artt. 92 e seguenti dello Statuto e quelle di cui all’allegato I, sezione B, dello Statuto non potevano in alcun modo permetterle di assumere il ricorrente come funzionario scientifico o tecnico. Infatti, tali disposizioni disciplinerebbero la posizione statutaria del personale che occupa un posto che necessita di conoscenze approfondite nel campo nucleare, il che non sarebbe il caso del ricorrente.

62      La Commissione ammette, tuttavia, che il ricorrente apparentemente è stato assunto in base al primo contratto d’assunzione, per esercitare le funzioni di funzionario scientifico, benché egli fosse in realtà privo delle qualifiche e dell’esperienza professionale richieste. Egli ritiene però che tale circostanza non possa conferire in capo al ricorrente alcun diritto di perpetuare una situazione del genere.

63      La Commissione osserva, peraltro, che la decisione di rigetto del reclamo non è viziata da alcun difetto di motivazione al riguardo.

 Giudizio del Tribunale

64      Nessuno degli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno della sua argomentazione principale può essere accolto.

65      In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta chiaramente dall’art. 8, quarto comma, primo e secondo trattino, del RAA, gli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. d), del RAA possono essere assunti tanto nei quadri scientifico o tecnico (agenti incaricati di esercitare funzioni che necessitano competenze scientifiche e tecniche di cui al primo trattino) quanto nel quadro amministrativo (agenti incaricati di esercitare funzioni amministrative di cui al secondo trattino). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è sufficiente quindi essere stato assunto ai sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA al fine di occupare, provvisoriamente, un posto permanente, retribuito in base agli stanziamenti di ricerca e di investimento, per rientrare ipso facto nel quadro scientifico.

66      In secondo luogo, ai termini dell’art. 2 del contratto controverso, il ricorrente è stato assunto per svolgere le funzioni di assistente aggiunto, vale a dire un posto tipo di cui all’allegato I, sezione A, dello Statuto, che riguarda il quadro amministrativo, ma non l’allegato I, sezione B, dello Statuto, che concerne il quadro scientifico. La questione se le funzioni svolte dal ricorrente corrispondano effettivamente ad un posto tipo appartenente al quadro amministrativo sarà esaminata in prosieguo ai punti 69 e seguenti.

67      In terzo luogo, l’art. 4 del contratto controverso stabilisce che il ricorrente è assunto a tempo indeterminato. Orbene, ai sensi dell’art. 8, quarto comma, primo e secondo trattino, del RAA, sono gli agenti temporanei del quadro amministrativo ad essere assunti a tempo indeterminato, mentre gli agenti temporanei del quadro scientifico sono assunti a tempo determinato. Tale differenza di regime è del resto ricordata del pari al titolo VIII, terzo paragrafo, del bando di selezione (v. punto 31 supra). Ignorando tale differenza di regime, il ricorrente intende, in realtà, cumulare i vantaggi rispettivi di cui beneficiano gli agenti temporanei dei quadri amministrativo e scientifico, vale a dire la durata indeterminata del contratto dei primi e il regime di inquadramento in grado più favorevole dei secondi.

68      In quarto luogo, il ricorrente non può basarsi sull’avviso di selezione per sostenere che doveva necessariamente essere assunto nel quadro scientifico. A questo proposito, giustamente la Commissione rinvia al secondo e terzo paragrafo del titolo VIII del bando di selezione, che stabiliscono chiaramente che i candidati iscritti nell’elenco degli idonei potranno essere assunti nel quadro amministrativo, oppure nel quadro scientifico, in funzione delle necessità dei servizi e della disponibilità dei posti vacanti (v. punto 31 supra). Per di più, come ha rilevato la Commissione all’udienza, dai punti III B 2 e III B 3 del bando di selezione risulta che l’esperienza professionale dei candidati che avevano optato per il settore A della selezione deve riguardare la gestione di sistemi informatici o telematici, mentre l’esperienza professionale dei candidati che avevano optato, come il candidato, per il settore B del bando deve riguardare la gestione amministrativa, di bilancio o finanziaria dei contratti di RST (v. punto 30 supra). Anche se è stata acquisita in relazione alla gestione di contratti attinenti ad un’attività di ricerca scientifica, l’esperienza professionale richiesta dai candidati del settore B è pertanto di natura essenzialmente amministrativa.

69      In quinto luogo, il ricorrente non può basarsi né sull’avviso di posto vacante (v. punto 37 supra), né sulla scheda descrittiva del posto controverso (Job description form), aggiornata il 29 gennaio 2004 (v. punto 36 supra), né sulla lettera all’AACC (v. punto 55 supra), per sostenere che tale posto sarebbe di natura tipicamente scientifica. È vero che questi vari documenti contengono un certo numero di riferimenti a qualifiche o compiti definiti come scientifici. Tuttavia, ne risulta essenzialmente che il ricorrente è un gestionario di progetti (Project Officer), principalmente incaricato della gestione, del coordinamento e del controllo amministrativo e di bilancio delle azioni Marie Curie (azioni relative al finanziamento della formazione e della mobilità dei ricercatori). Pertanto, il ricorrente non partecipa direttamente alla valutazione scientifica e alla selezione dei progetti per i quali un finanziamento «Marie Curie» è richiesto da ricercatori nel settore delle «scienze economiche, sociali e umane», ma garantisce il coordinamento e il controllo dei comitati di esperti scientifici incaricati di tale valutazione e di tale selezione. I suoi compiti principali sono del resto definiti, nella scheda descrittiva, come segue: «assistenza alla gestione, nell’intero ciclo, di una serie di progetti nel settore delle scienze economiche, sociali e umane e contributo agli orientamenti tecnici e allo sviluppo dei programmi e politiche considerate». La descrizione dettagliata dei compiti contiene peraltro numerosi riferimenti a compiti amministrativi e di bilancio, ma difficilmente riferimenti a compiti che potrebbero essere veramente qualificati come scientifici o tecnici. Se ne trae la stessa conclusione leggendo il rapporto sull’evoluzione di carriera di cui ha fatto oggetto il ricorrente per il periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2002, allegato alla controreplica. Al punto 5.1 del detto rapporto, il ricorrente osserva del resto lui stesso che i suoi compiti sono quelli di un «coordinatore di comitati che esaminano materie economiche o relative alle scienze sociali» (Co-ordinator of Economics and Social Sciences Panels). Al riguardo la Commissione rileva giustamente che, anche se agenti quali il ricorrente svolgono compiti connessi ad attività scientifiche o tecniche, ciò non può conferire ai compiti amministrativi che essi svolgono in tale occasione un qualsivoglia carattere scientifico o tecnico.

70      In sesto luogo, non risulta dai documenti di cui trattasi che il posto controverso richiederebbe «competenze scientifiche o tecniche» ai sensi dell’art. 92 dello Statuto e dell’art. 10, quarto comma, del RAA. Al riguardo il Tribunale considera che le competenze in questione sono necessariamente da mettere in relazione con la «ricerca», senza che debba pronunciarsi inoltre sul punto se tali competenze debbano imperativamente rientrare nel «settore nucleare», come la Commissione ha affermato nella controreplica (v. punto 61 supra). I funzionari e gli agenti dei quadri scientifico o tecnico di regola sono quelli che svolgono attività scientifica, o che partecipano direttamente a tale attività. Come afferma la Commissione al punto 3.2 della guida amministrativa relativa alla classificazione dei nuovi funzionari e altri agenti, sono anzitutto –, «scienziati, ingegneri e tecnici di laboratorio». Altrimenti, tutti i titolari di un diploma universitario assunti dalla Commissione potrebbero pretendere al titolo di funzionario o di agente scientifico e la distinzione stabilita dallo Statuto tra i quadri scientifico o tecnico e il quadro amministrativo non avrebbe alcun senso. Orbene, come giustamente ha rilevato la Commissione, rinviando alla decisione di rigetto del reclamo nonché al rapporto sull’evoluzione di carriera citato al punto precedente, il ricorrente non ha effettuato un percorso universitario scientifico, non possiede alcuna esperienza professionale di ordine scientifico o tecnico e non svolge alcuna attività scientifica.

71      In settimo luogo, infine, il ricorrente può riferirsi al fatto che egli sarebbe stato assunto per svolgere, nell’ambito del secondo contratto di assunzione, le stesse funzioni che svolgeva nell’ambito del primo contratto di assunzione. Il Tribunale considera, infatti, che, benché tale fatto, non contestato del resto dalla Commissione, sia provato sufficientemente dagli elementi del fascicolo e, in particolare, dalla lettera all’AACC citata supra al punto 55, esso è irrilevante, in quanto, in ogni caso, il ricorrente non poteva e non avrebbe quindi dovuto essere assunto come agente scientifico nell’ambito del primo contratto di assunzione, per le ragioni indicate ai punti precedenti.

72      A questo proposito va aggiunto che il ricorrente non ha invocato, nel suo ricorso, alcun motivo relativo ad un’eventuale violazione della regola della corrispondenza tra il grado e il posto enunciata nell’art. 7, n. 1, dello Statuto, mentre le stesse funzioni di «Project Officer» sono state dapprima esercitate da lui come agente temporaneo per un posto di grado A 7, quindi come agente temporaneo per un posto di grado B 5. Risulta infatti chiaramente dal ricorso che il ricorrente vi contesta non il principio del suo inquadramento attuale nella categoria B, ma soltanto il grado nel quale egli è stato classificato in tale categoria. È vero che, nella replica, il ricorrente ha per di più criticato il fatto che egli svolgeva con un grado della categoria B funzioni relative ad un posto attinente alla categoria A (v. punto 56 supra). All’udienza, tuttavia, il ricorrente ha affermato che non insisteva su tale punto. In ogni caso, qualora tale censura debba essere considerata un motivo relativo alla violazione della regola della corrispondenza in questione, essa dev’essere rigettata in quanto vietata dall’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto essa non si basa su elementi di fatto e di diritto emersi durante il procedimento. Di conseguenza, la questione di un’eventuale violazione dell’art. 7, n. 1, dello Statuto esula dall’ambito della lite quale è stato sottoposto al Tribunale dalle parti. Peraltro, dato che la regola della corrispondenza enunciata in tale articolo non rientra nell’ordine pubblico, il Tribunale non può sollevare d’ufficio la questione della sua eventuale violazione.

73      Si deve quindi concludere, da un lato, che l’AACC non ha commesso alcun errore di valutazione inquadrando il ricorrente conformemente alle disposizioni applicabili agli agenti temporanei appartenenti al quadro amministrativo, nell’ambito del secondo contratto di assunzione, e, dall’altro, che è in condizioni irregolari, tenuto conto della regolamentazione pertinente, che il ricorrente era stato inquadrato secondo le disposizioni applicabili agli agenti temporanei appartenenti ai quadri scientifico o tecnico, nell’ambito del primo contratto di assunzione.

74      Quanto al difetto di motivazione addotto dal ricorrente, è vero che la decisione di rigetto del reclamo non indica i motivi per i quali l’AACC ha classificato il ricorrente conformemente alle disposizioni applicabili agli agenti temporanei del quadro amministrativo, piuttosto che a quelle applicabili agli agenti del quadro scientifico.

75      Occorre tuttavia rilevare del pari che, nel suo reclamo amministrativo, il ricorrente non ha sviluppato una censura specifica al riguardo. In particolare, non vi sosteneva espressamente che tali disposizioni particolari per gli agenti scientifici dovevano necessariamente essergli applicate. Nella parte introduttiva affermava che, a suo avviso, la decisione impugnata non prendeva in considerazione la natura e la durata della sua esperienza professionale e della sua formazione, in collegamento con le funzioni che egli svolgeva. Nell’esposizione dettagliata della motivazione del suo reclamo, vi esponeva che sarebbe stato «più logico» assumerlo nel quadro scientifico, vista la natura scientifico-tecnica delle sue funzioni, ma non sosteneva affatto che l’AACC avesse commesso un errore di valutazione o un’irregolarità assumendolo piuttosto nel quadro amministrativo. Concludeva del resto tale reclamo chiedendo che, «se per motivi tecnici non fosse possibile accordargli il grado B 3, gli venisse attribuito quantomeno il grado B 4, 3° scatto».

76      Alla luce di quanto sopra, non si può rimproverare alla Commissione una mancanza di risposta specifica, nella decisione di rigetto del reclamo, agli argomenti che il ricorrente ha formulato soltanto nel suo ricorso.

77      Da quanto precede discende che l’argomentazione principale del ricorrente dev’essere dichiarata infondata.

 Argomentazione in subordine delle parti

78      In subordine, qualora le disposizioni particolari del quadro scientifico o tecnico non fossero applicabili al suo caso, il ricorrente sostiene che l’AACC ha commesso un errore di valutazione inquadrandolo nel grado B 5. Egli sostiene che essa avrebbe dovuto inquadrarlo nel grado B 4, scatto 3, o nel grado B 3, tenuto conto, da un lato, della sua esperienza professionale pertinente e, dall’altro, delle disposizioni della decisione del 1983, della decisione I A del 1984, del punto 3.2.2 della guida amministrativa e delle disposizioni del titolo VIII del bando di selezione applicabili al quadro amministrativo.

79      Al riguardo il ricorrente, rinviando ai documenti giustificativi allegati al suo reclamo, dichiara di avere un’esperienza professionale complessivamente superiore a tredici anni, di cui quattro di studi universitari e nove in un settore di attività identico a quello indicato nell’avviso di posto vacante. In particolare, egli invoca i tre anni di esperienza professionale acquisita come agente temporaneo di grado A 7, scatto 2, sulla base del primo contratto d’assunzione, e sedici mesi di esperienza professionale acquisita in precedenza come agente ausiliario di categoria B, sempre in seno alla DG «Ricerca». Tale esperienza sarebbe direttamente rilevante per un impiego di grado B 3 o B 4.

80      Inoltre, il ricorrente sottolinea che le sue qualifiche professionali sono eccezionali rispetto all’impiego da lui svolto. A tale proposito rinvia ai grandi elogi rivoltigli dal suo capo unità nella lettera inviata all’attenzione dell’AACC, citata al precedente punto 55. Il ricorrente sostiene anche che, in rapporto all’impiego controverso, le sue qualità professionali, essendo già state di alto livello come agente di categoria A, non possono che essere eccezionali come agente di categoria B.

81      Il ricorrente sostiene anche che la sua assunzione risponde a specifiche esigenze del servizio, ai sensi della sentenza Alexopoulou (v. punto 16 supra). Al riguardo, egli invoca la lettera all’AACC, citata al precedente punto 55.

82      Nella sua replica il ricorrente aggiunge che, ai sensi dell’allegato I, sezione A, dello Statuto, l’impiego tipo di «assistente di segreteria aggiunto» corrisponde al grado B 5, mentre l’impiego tipo di «assistente aggiunto» corrisponde al grado B 4. Orbene, ai sensi dell’art. 2 del secondo contratto d’assunzione, il ricorrente sarebbe stato assunto come assistente aggiunto. Quindi, anche supponendo che si debba seguire il ragionamento della Commissione, il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere inquadrato al grado B 4.

83      Il ricorrente ne deduce che l’AACC ha commesso un errore di valutazione e ha violato le disposizioni invocate nell’ambito del presente motivo e che la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo sono viziate da un difetto di motivazione.

84      La Commissione sostiene che l’AACC non ha commesso alcun errore di valutazione inquadrando il ricorrente nel grado B 5 in forza delle disposizioni dell’art. 31, n. 2, dello Statuto. Osserva, inoltre, che la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo sono adeguatamente motivate.

 Giudizio del Tribunale

85      Il ricorrente è stato inquadrato nel grado di base della carriera B 5/B 4 del quadro amministrativo, come prevedeva il titolo VIII, secondo paragrafo, del bando di selezione (v. punto 31 supra) e conformemente all’art. 31, n. 1, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti temporanei (v. punti 5 e 8 supra).

86      È vero, e non contestato del resto dalla Commissione, che questa avrebbe potuto inquadrare il ricorrente nel grado B 4 se avesse constatato in lui qualità eccezionali o al fine di soddisfare esigenze specifiche del servizio. La Commissione rileva, tuttavia, che ciò non si era verificato, per le ragioni indicate nella decisione di rigetto del reclamo.

87      Al riguardo occorre ricordare che l’art. 31, n. 1, dello Statuto stabilisce come principio, al quale l’amministrazione «può derogare» entro taluni limiti in forza del n. 2 dello stesso articolo, che i dipendenti di ruolo della categoria B devono essere assunti «nel grado iniziale corrispondente all’impiego per il quale sono stati assunti», vale a dire, nel caso di specie, nel grado B 5.

88      Come la Corte ha già affermato nella sentenza 28 marzo 1968, causa 33/67, Kurrer/Consiglio (Racc. pag. 169, in particolare pag. 183) (v., parimenti, sentenze della Corte 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti, Racc. pag. 1723, punto 9, e 1° luglio 1999, causa C‑155/98 P, Alexopoulou/Commissione, Racc. pag. I‑4069, punti 32 e 33; sentenze del Tribunale 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, attualmente soggetta ad impugnazione, punto 43; 15 marzo 2006, causa T‑44/04, Kimman/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28, e 10 maggio 2006, causa T‑331/04, R/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 18), l’autorità che ha potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») deve conciliare l’impiego delle facoltà che le attribuisce l’art. 31, n. 2, con il rispetto delle esigenze proprie della nozione di «carriera» che si desumono dall’art. 5 e dall’allegato I dello Statuto. Di conseguenza, è lecito procedere ad assunzioni al grado superiore di una carriera soltanto a titolo eccezionale.

89      L’art. 31 dello Statuto non enuncia alcuna condizione specifica che limiti il potere discrezionale dell’APN o dell’AACC di derogare alla regola della classificazione al grado di base della carriera (conclusioni dell’avvocato generale Léger in merito alla sentenza Alexopoulou/Commissione, v. punto 88 supra, Racc. pag. I‑4071, punto 3; sentenza Chawdhry/Commissione, v. punto 5 supra, punto 37). Il potere discrezionale conferito all’APN e, nel caso degli agenti temporanei, all’AACC dall’art. 31, n. 2, dello Statuto può tuttavia essere disciplinato da direttive interne delle istituzioni, ai fini di trasparenza, allo scopo di agevolare l’adozione, caso per caso, di singole decisioni e per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento nell’esercizio del loro potere discrezionale (sentenze Chawdhry/Commissione, v. punto 5 supra, punto 37; Righini/Commissione, v. punto 88 supra, punto 44, e R/Commissione, v. punto 88 supra, punto 19; v., parimenti, sentenza De Santis/Corte dei conti, v. punto 88 supra, punto 11). La Commissione, con decisione del 1983, come modificata con decisione del 1996 (v. punto 16 supra), ha definito le circostanze che possono, eccezionalmente, giustificare la nomina di un dipendente di ruolo o di un agente temporaneo al grado superiore della carriera.

90      A questo proposito, l’art. 2 della decisione del 1983, come modificata dalla decisione del 1996, stabilisce due casi alternativi nei quali l’APN o l’AACC può procedere all’inquadramento di un dipendente di ruolo recentemente assunto nel grado superiore della carriera, vale a dire, quando l’interessato possiede qualifiche eccezionali e, inoltre, qualora le esigenze specifiche del servizio richiedano l’assunzione di un titolare particolarmente qualificato.

91      La guida amministrativa elenca per ciascuno dei due casi summenzionati cinque criteri. I primi tre, che sono il livello e la pertinenza delle qualifiche e dei diplomi, il livello e la qualità dell’esperienza professionale e la durata di quest’ultima, permettono di valutare l’esistenza di qualifiche eccezionali, mentre gli ultimi due, vale a dire la pertinenza dell’esperienza professionale dell’interessato rispetto al posto da coprire e le particolarità del mercato del lavoro con riguardo alle competenze richieste, permettono di circoscrivere l’esistenza di esigenze specifiche del servizio che richiedano l’assunzione di un agente particolarmente qualificato. Il Tribunale, dopo aver ricordato che le condizioni che giustificano l’assunzione nel grado superiore della carriera devono essere interpretate restrittivamente, a causa dell’eccezionalità della facoltà di ricorrere all’art. 31, n. 2, dello Statuto, ha già affermato che i primi tre criteri summenzionati, nell’esame del primo aspetto, come gli ultimi due criteri, nell’esame del secondo aspetto, sono cumulativi (sentenze del Tribunale Righini/Commissione, punto 88 supra, punto 49; Kimman/Commissione, punto 88 supra, punto 89, e 15 marzo 2006, causa T‑411/03, Herbillon/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57).

92      Va ricordato inoltre che è compito dell’APN o dell’AACC esaminare concretamente se un funzionario o un agente recentemente assunto che chiede di beneficiare dell’art. 31, n. 2, dello Statuto possieda qualifiche eccezionali o se le esigenze specifiche di un servizio richiedano l’assunzione di un dipendente particolarmente qualificato. Così, in tali circostanze, l’APN o l’AACC è tenuta a procedere ad una valutazione concreta dell’eventuale applicazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto (sentenze del Tribunale Alexopoulou, punto 16 supra, punto 21; 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1437, punto 61, e R/Commissione, punto 88 supra, punto 23). Essa può decidere, a tale stadio, tenendo conto dell’interesse del servizio in generale, se si debba o meno concedere ad un dipendente o a un agente temporaneo di nuova assunzione un inquadramento nel grado superiore della carriera. In effetti, l’impiego del verbo «potere» al suddetto art. 31, n. 2, implica che l’APN o l’AACC non sia tenuta ad applicare tale disposizione e che i dipendenti o agenti recentemente assunti non abbiano un diritto soggettivo a siffatto inquadramento (ordinanza del Tribunale 13 febbraio 1998, causa T‑195/96, Alexopoulou/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑117, punto 43; sentenze Chawdhry/Commissione, punto 5 supra, punto 44; Kimman/Commissione, punto 88 supra, punto 94, e R/Commissione, punto 88 supra, punto 24).

93      Da quanto precede risulta che l’APN o l’AACC dispone di un ampio potere discrezionale, nell’ambito fissato dall’art. 31 dello Statuto, per esaminare se il posto da coprire richieda l’assunzione di una persona particolarmente qualificata o se questa possieda qualifiche eccezionali. Essa dispone del pari di un potere discrezionale esteso quando, dopo aver accertato l’esistenza di una di tali due situazioni, ne esamina le conseguenze (sentenza Righini/Commissione, punto 88 supra, punto 52).

94      Ciò premesso, il sindacato giurisdizionale di una decisione sull’inquadramento nel grado non può sostituirsi alla valutazione dell’APN o dell’AACC. Il giudice comunitario deve limitarsi a verificare se non vi sia stata violazione delle forme sostanziali, se l’APN o l’AACC non abbia basato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti o se la decisione non sia viziata da uno sviamento di potere, da un errore di diritto o da un’insufficienza di motivazione. Infine, occorre verificare se l’APN o l’AACC non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato (sentenze del Tribunale 3 ottobre 2002, causa T‑6/02, Platte/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑973, punto 36; Chawdhry/Commissione, punto 5 supra, punto 45; Brendel/Commissione, punto 92 supra, punto 60, e R/Commissione, punto 88 supra, punto 26).

95      Alla luce di questi principi si deve esaminare la fondatezza dell’argomentazione presentata in subordine dal ricorrente, secondo cui l’AACC, rifiutando di inquadrarlo nel grado B 4 o nel grado B 3, ha commesso un manifesto errore di valutazione delle sue qualifiche professionali e delle esigenze del servizio.

96      Quanto, in primo luogo, alle qualifiche professionali del ricorrente, l’AACC le ha esaminate, nella decisione di rigetto del reclamo, con riferimento ai primi tre criteri elencati nella guida amministrativa, vale a dire il livello e la pertinenza delle qualifiche e dei diplomi nonché il livello e la qualità della sua esperienza professionale e la durata di quest’ultima.

97      Per quanto concerne, in primo luogo, il livello e la pertinenza delle qualifiche e dei diplomi del ricorrente, l’AACC ha rilevato che, al momento della sua entrata in servizio, questi era titolare di un diploma che dà accesso alla categoria B, ottenuto nel 1986, e di un diploma universitario in scienze politiche, ottenuto nel 1992. L’AACC ha considerato che, trattandosi di un candidato ad un posto di categoria B, tali qualifiche erano eccezionali. Ha tuttavia aggiunto, giustamente, che tale elemento non era sufficiente di per sé per concludere che il ricorrente dovesse essere considerato in possesso di qualifiche professionali eccezionali.

98      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla durata dell’esperienza professionale del ricorrente, l’AACC l’ha correttamente valutata in tredici anni e quattro mesi, compreso il periodo di quattro anni nel corso del quale questi ha seguito studi universitari. L’AACC ha tuttavia rilevato del pari che tale durata non superava quella dell’esperienza professionale di altri vincitori di concorsi analoghi. Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente non mette in discussione tale valutazione, ma si limita a sottolineare che la durata della sua esperienza professionale è superiore alla durata minima richiesta per un inquadramento nel grado B 4, o anche nel grado B 3. Tuttavia, tale elemento non consente di concludere che l’AACC ha commesso un errore manifesto di valutazione, tenuto conto della circostanza da essa rilevata (v., in tal senso, sentenza Chawdhry/Commissione, punto 5 supra, punto 82). Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che una persona possa far valere numerosi anni di esperienza professionale non può di per sé conferire alla stessa un diritto ad essere nominato nel grado superiore della carriera (sentenza della Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, Racc. pagg. I‑3009, punto 30; sentenze del Tribunale Forvass/Commissione, punto 5 supra, punto 49, e 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑677, punto 56).

99      Per quanto concerne, in terzo luogo, il livello e la qualità dell’esperienza professionale del ricorrente, l’AACC ha ritenuto che questi avesse sì esercitato funzioni di buon livello prima della sua nomina in qualità di agente temporaneo di categoria B, ma che non ne risultasse per questo che egli avesse qualifiche eccezionali rispetto al profilo medio degli altri vincitori di concorsi analoghi. Nel ricorso in esame il ricorrente adduce due elementi per stabilire che tale valutazione è viziata da un errore manifesto. Da un lato, il rinvio agli elogi espressi dal suo capo unità nella sua lettera all’AACC. Dall’altro, ritiene che, dato che le sue qualità professionali rispetto al posto controverso erano già state giudicate di alto livello in quanto agente della categoria A, nell’ambito del primo contratto di assunzione, esse non possano che essere eccezionali in quanto agente della categoria B, nell’ambito del secondo contratto di assunzione. Quanto al primo di tali elementi, è vero che, ad avviso del suo capo unità, il ricorrente assolve i suoi compiti ad un livello molto elevato (to a very high standard), o a un livello elevato (to the same high standard). Giustamente, tuttavia, la Commissione rileva, da un lato, che un livello elevato o persino molto elevato non corrisponde ad un livello eccezionale e, dall’altro, che, alla luce delle disposizioni dell’art. 12, n. 1, primo comma, del RAA, le qualità di un candidato devono essere ampiamente superiori a quelle, già assai elevate, richieste ai fini dell’assunzione per poter essere considerate di un livello eccezionale. Orbene, il ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a confutare l’affermazione della Commissione secondo la quale la sua esperienza professionale è ampiamente comparabile, per la sua qualità, a quella degli altri candidati che hanno partecipato alla stessa selezione. Quanto al secondo di tali elementi, la sua pertinenza è poco attendibile, in quanto, come è stato constatato supra al punto 73, nel corso dell’esame dell’argomentazione principale del ricorrente, è in circostanze irregolari che questi è stato assunto come agente scientifico della categoria A, in base al primo contratto di assunzione. In ogni caso, l’eventuale carattere eccezionale del livello e della qualità dell’esperienza professionale del ricorrente, rispetto al posto controverso, non è sufficiente per affermare che l’AACC ha commesso un errore manifesto di valutazione considerato, complessivamente, che le sue qualifiche non erano eccezionali. Infatti, la corrispondenza tra la sua esperienza e il posto da coprire è per l’appunto ciò che gli ha consentito di distinguersi dagli altri candidati a tale posto e di esservi assunto (v., in tal senso, sentenza Chawdhry/Commissione, punto 5 supra, punto 84, e la giurisprudenza ivi citata).

100    Per quanto riguarda, in secondo luogo, le esigenze specifiche del servizio che richiedono l’assunzione di un titolare particolarmente qualificato, l’AACC le ha esaminate, nella decisione di rigetto del reclamo, riferendosi agli ultimi due criteri elencati nella guida amministrativa, vale a dire la pertinenza dell’esperienza professionale del ricorrente rispetto al posto controverso nonché le particolarità del mercato del lavoro riguardo alle competenze richieste.

101    Quanto, in primo luogo, alla pertinenza dell’esperienza professionale rispetto al posto controverso, l’AACC ha rilevato, riferendosi all’avviso di posto vacante, che il detto posto non stabiliva alcuna esigenza particolare rispetto agli avvisi di posto vacante che la Commissione redige e pubblica per funzioni specializzate di dipendenti di ruolo di categoria B. Secondo l’AACC, le competenze e qualità richieste per tale posto sono di un buon livello, senza tuttavia rivestire un carattere eccezionale.

102    Quanto, in secondo luogo, alle particolarità del mercato del lavoro con riguardo alle competenze richieste, l’AACC ha rilevato che essa non ha riscontrato difficoltà particolari ad assumere persone con formazione ed esperienza professionale analoghe a quelle del ricorrente.

103    Gli argomenti addotti dal ricorrente per tentare di contestare la fondatezza di tali valutazioni non sono sufficienti a dimostrare la necessità di assumere un candidato particolarmente qualificato per il posto che occupa. Infatti, i termini dell’avviso di posto vacante non evidenziano che tali qualifiche dovessero essere eccezionali rispetto alla qualifica media dei vincitori delle procedure di selezione, né che esse fossero particolari nel senso che fossero difficili da trovare nel mercato del lavoro (v., in tal senso, sentenza Chawdhry/Commissione, punto 5 supra, punto 92).

104    Si deve ricordare, del pari, che la possibilità di inquadrare nel grado superiore della carriera un candidato particolarmente qualificato a causa delle esigenze specifiche del servizio mira a consentire all’istituzione interessata nella sua qualità di datore di lavoro di procurarsi le prestazioni di una persona che rischia, nel contesto del mercato del lavoro, di ricevere numerose offerte da parte di altri datori di lavoro potenziali e quindi di sfuggire ad essa (sentenze Brendel/Commissione, punto 92 supra, punto 112, e R/Commissione, punto 88 supra, punto 36). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente ha esposto all’udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, che aveva accettato di firmare il secondo contratto di assunzione, i cui termini gli erano però meno favorevoli di quelli del primo contratto di assunzione, in quanto egli aveva da poco creato una famiglia e tale posto di lavoro costituiva per lui una buona opportunità professionale. Di conseguenza, il ricorrente non può seriamente sostenere che l’AACC ha commesso un manifesto errore di valutazione del rischio di cui trattasi.

105    È vero che, nella sua lettera all’AACC, il capo unità del ricorrente ha rilevato che, alla scadenza del primo contratto di assunzione, non era stato «evidente assumere un sostituto adeguato che lavorasse già per la Commissione o fosse iscritto in un elenco di riserva». Tuttavia, in mancanza di altri elementi probatori, tale osservazione del superiore gerarchico del ricorrente non è sufficiente a provare che l’AACC, unica autorità competente in materia di assunzione, abbia commesso un errore manifesto nella sua valutazione delle difficoltà che essa prova, o meno, ad assumere persone aventi una formazione ed un’esperienza professionali analoghe a quelle dell’interessato. In particolare, il fatto che le procedure interne in seno alla Commissione non avessero reso «evidente» l’assegnazione del posto controverso non consente di concludere che le esigenze di tale posto fossero eccezionali. Infatti, non si può affermare che qualsiasi assunzione di un candidato esterno implichi necessariamente che il posto da coprire richieda qualifiche eccezionali (v., in tal senso, sentenza Chawdhry/Commissione, punto 5 supra, punto 93). La lettera di cui trattasi risulta per di più poco attendibile in quanto essa mira a convalidare l’assunzione operata in base al primo contratto di assunzione, mentre questo è stato adottato in condizioni irregolari, come è stato rilevato supra al punto 73, esaminando l’argomentazione principale del ricorrente.

106    Quanto all’argomentazione del ricorrente secondo cui egli è stato assunto come «assistente aggiunto» ai sensi dell’art. 2 del contratto controverso, vale a dire un posto tipo corrispondente al grado B 4 ai sensi dell’allegato I, sezione A, dello Statuto, è sufficiente, per confutarlo, osservare che il posto controverso è un posto della carriera B 5/B 4, la quale riguarda non soltanto il posto tipo di «assistente di segretariato aggiunto» o di «assistente tecnico aggiunto», ma anche il posto tipo di «assistente aggiunto». Di conseguenza, come la Commissione ha rilevato all’udienza, un posto di «assistente aggiunto» può indifferentemente essere occupato da un dipendente di ruolo o agente di grado B 5 o di grado B 4.

107    Infine, quanto all’asserito vizio di motivazione, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, all’atto della nomina di un dipendente di ruolo o dell’assunzione di un agente, l’APN o l’AACC, a seconda dei casi, non è, in genere, tenuta ad esaminare in ciascun caso se si debba applicare l’art. 31, n. 2, dello Statuto, né a motivare una decisione di non avvalersi di tale disposizione (sentenze Alexopoulou, punto 16 supra, punto 20, e Wasmeier/Commissione, punto 98, punti 52 e 53 supra).

108    Quanto alla decisione di rigetto del reclamo, questa è adeguatamente motivata tenuto conto della giurisprudenza relativa a tale tipo di contenzioso. Come rileva la Commissione, l’AACC vi ha esaminato esaustivamente il caso del ricorrente e gli ha comunicato i motivi del rigetto del suo reclamo, basato su un’analisi effettuata secondo i cinque criteri impiegati nella prassi amministrativa della Commissione in materia di inquadramento del personale di nuova assunzione.

109    Da quanto precede discende che l’argomentazione addotta in subordine dal ricorrente dev’essere dichiarata infondata. Pertanto, si deve respingere interamente il primo motivo.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

110    Secondo il ricorrente, i termini del bando di selezione sono stati chiaramente redatti nel senso che i candidati risultati idonei ed assunti come agenti temporanei sarebbero stati inquadrati nel personale scientifico o tecnico.

111    Peraltro, i termini dell’avviso di posto vacante, l’assunzione del ricorrente da parte della DG «Ricerca» e le caratteristiche del posto da egli occupato in passato come agente temporaneo del quadro scientifico potevano, a suo parere, solo indurlo ad aspettarsi un inquadramento nel grado B 3, primo scatto, o nel grado B 4, terzo scatto.

112    Quindi, la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo, oltre all’errore di valutazione da cui sarebbero viziate, violerebbero anche il principio di tutela del legittimo affidamento. Secondo il ricorrente, che invoca in tal senso la sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione (Racc. pag. 4617), tale principio va applicato quando l’amministrazione ha fatto nascere nell’interessato, con le sue informazioni e con il suo comportamento, un’aspettativa ragionevolmente fondata.

113    Del resto, i criteri in materia di legittimo affidamento enunciati dalla giurisprudenza invocata dalla Commissione sarebbero soddisfatti nel caso di specie. Infatti, l’amministrazione avrebbe fornito informazioni (bando di selezione che fa riferimento alla possibilità di un’assunzione nel quadro scientifico, avviso di posto vacante relativo ad un posto scientifico) ed adottato un comportamento (assunzione per un impiego scientifico precedentemente occupato da un agente scientifico) tali da creare nel ricorrente un’aspettativa legittima e ragionevole circa un inquadramento nel quadro scientifico. Peraltro, tale aspettativa sarebbe assolutamente conforme alla normativa speciale applicabile al personale appartenente a tale quadro.

114    Secondo la Commissione, le condizioni alle quali è subordinato il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento non sono soddisfatte nel caso di specie.

 Giudizio del Tribunale

115    Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di far valere la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria, fornendogli garanzie precise, ha suscitato in lui legittime aspettative. Quanto ad un rapporto di lavoro con un’istituzione, tali garanzie devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dello Statuto o del RAA (v. sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T‑471/04, Karatzoglou/AER, non ancora pubblicata nella Raccolta, attualmente soggetta ad impugnazione, punti 33 e 34, e la giurisprudenza ivi citata).

116    Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il bando di selezione non è stato redatto in termini tali da far credere ai candidati che essi sarebbero stati necessariamente assunti nel quadro scientifico. Al contrario, il suo titolo VIII indicava chiaramente che i candidati iscritti nell’elenco degli idonei avrebbero potuto essere assunti nel quadro amministrativo, oppure nel quadro scientifico, in funzione delle esigenze del servizio e della disponibilità dei posti vacanti (v. punto 68 supra).

117    Peraltro, l’avviso di posto vacante non fornisce alcuna indicazione quanto al quadro, scientifico o amministrativo, nel quale l’assunzione doveva effettuarsi. La copia di tale avviso prodotta dalle parti in risposta ai quesiti scritti del Tribunale indica (in alto e a sinistra dello spazio riportato in un quadro sotto la parola «Bruxelles») che il posto controverso apparteneva alla carriera « B 5/B 1 », corrispondente tanto ad un posto amministrativo quanto ad un posto scientifico o tecnico.

118    Per di più, il contratto controverso, debitamente firmato dal ricorrente, dispone che l’agente è assunto per esercitare le funzioni di assistente aggiunto (art. 2), che è inquadrato nel grado B 5, scatto 1 (art. 3) e che il detto contratto è stipulato a tempo indeterminato (art. 4). L’insieme di tali disposizioni è manifestamente incompatibile con la tesi secondo cui il posto controverso sarebbe stato presentato dall’AACC come appartenente al quadro scientifico.

119    In ogni caso, dall’analisi del primo motivo emerge che è in circostanze irregolari, con riguardo alla regolamentazione pertinente, che il ricorrente era stato inquadrato secondo le disposizioni applicabili agli agenti temporanei appartenenti ai quadri scientifico o tecnico, nell’ambito del primo contratto di assunzione. Egli non poteva quindi legittimamente attendersi che tale irregolarità fosse ripetuta in occasione della conclusione del secondo contratto di assunzione.

120    Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione della decisione di rigetto del reclamo, per quanto riguarda la valutazione delle condizioni di assunzione del ricorrente, e alla violazione dei principi generali di parità di trattamento e di buona amministrazione

 Argomenti delle parti

121    Innanzi tutto, il ricorrente sostiene che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN dichiara che un’esperienza professionale della durata di tredici anni e quattro mesi non costituisce un’esperienza di una durata maggiore di quella delle altre persone assunte.

122    Secondo il ricorrente, almeno tre dei suoi colleghi, assunti nell’ambito dello stesso bando di selezione, sono stati inquadrati nel grado B 4, nonostante non abbiano un’esperienza professionale di una durata superiore alla sua. Egli chiede che il Tribunale voglia usare i suoi poteri istruttori per verificare esattamente tale affermazione.

123    Peraltro, il ricorrente afferma che, nell’ambito delle assunzioni intervenute in seguito al bando di selezione, vari suoi colleghi sono stati confermati come agenti temporanei nel grado che avevano prima di tale assunzione. Ciò non si è verificato per il ricorrente, che aveva il grado A 7 prima della sua assunzione sulla base del bando di selezione. Il ricorrente ritiene di non poter subire un trattamento meno vantaggioso dei suoi colleghi per il fatto che il suo inquadramento precedente era più favorevole.

124    All’udienza, il ricorrente ha modificato e sviluppato tale argomentazione sostenendo che, proprio come lui, i colleghi di cui trattasi avevano partecipato alla procedura di selezione nel settore B di cui al titolo II del bando di selezione. Ciascuna di tali persone sarebbe stata incaricata, come lui, della gestione delle borse Marie Curie in un settore particolare (vale a dire, l’economia, le scienze umane e la chimica). Contrariamente a lui, tuttavia, tali persone sarebbero state assunte nel quadro scientifico e sarebbero state inquadrate nel grado B 3. Egli ha ribadito la sua domanda volta a che il Tribunale adotti un provvedimento istruttorio al fine di chiarire tale situazione.

125    In secondo luogo, il ricorrente rileva che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN dichiara che egli non dispone di un’esperienza professionale di qualità eccezionale. Trattandosi di occupare un impiego della carriera B 5/B 3, una tale affermazione sarebbe paradossale e contraddittoria nel caso di un agente temporaneo con un’esperienza di nove anni a livello della categoria A. Il ricorrente si riferisce anche alla lettera del suo capo unità all’attenzione dell’AACC, citata al precedente punto 55, che evidenzierebbe le sue qualità eccezionali in rapporto al posto controverso.

126    In terzo luogo, il ricorrente rileva che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ritiene la sua esperienza professionale non particolarmente pertinente in rapporto alle esigenze dell’impiego per il quale è stato assunto. Anche a tale proposito, il ricorrente richiama la lettera scritta dal suo capo unità all’attenzione dell’AACC, da cui risulterebbe l’eccezionalità, per il servizio interessato, di far ricoprire da un agente della categoria B le funzioni precedentemente svolte da un agente di grado A 7. Tale lettera indicherebbe anche che il ricorrente è attualmente il solo agente avente un tale profilo e ne solleciterebbe un «avanzamento di carriera».

127    Il ricorrente ne deduce che la decisione di rigetto del reclamo viola i principi generali di parità di trattamento e di buona amministrazione (sentenza del Tribunale 9 novembre 1999, causa T‑102/98, Papadeas/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1091, punto 68). Peraltro, la motivazione di tale decisione sarebbe insufficiente e contraddittoria, anche tenendo conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’AACC in materia.

128    La Commissione sostiene che la decisione di rigetto del reclamo non è inficiata da alcuna contraddittorietà di motivazione. Essa contesta, peraltro, l’asserita violazione dei principi generali di parità di trattamento e di buona amministrazione.

 Giudizio del Tribunale

129    Gli argomenti del ricorrente riguardo all’asserita motivazione contraddittoria di cui sarebbe inficiata la decisione di rigetto del reclamo quanto alla valutazione della sua esperienza professionale riproducono, in sostanza, gli argomenti che egli adduce in subordine con il primo motivo. Tali argomenti devono, pertanto, essere respinti per i motivi sopra indicati.

130    Quanto all’affermazione di una possibile disparità di trattamento rispetto a colleghi del ricorrente che sarebbero stati assunti nel grado B 4, o anche nel grado B 3, a seguito del bando di selezione, la Commissione vi ha risposto, nel controricorso, sostenendo che le due situazioni non erano analoghe, poiché i colleghi di cui trattasi erano stati assunti nei quadri scientifico o tecnico in base ad un contratto a tempo determinato, e ad essi erano stati quindi applicati criteri di inquadramento differenti. All’udienza la Commissione ha ammesso che tali assunzioni avrebbero potuto essere state la conseguenza di un errore se, come il ricorrente ha sostenuto nelle sue osservazioni orali, le persone di cui trattasi avessero comunque partecipato alla procedura di selezione nel settore B di cui al titolo II del bando di selezione e se tali persone fossero incaricate, anch’esse, della gestione amministrativa delle borse Marie Curie in un settore particolare. Tuttavia, essa ha aggiunto che un tale errore, anche ammesso che sia accertato, non doveva essere ripetuto a favore del ricorrente.

131    A questo proposito il Tribunale ha già affermato, esaminando l’argomentazione principale formulata nell’ambito del primo motivo, che l’AACC non aveva commesso alcun errore di valutazione inquadrando il ricorrente conformemente alle disposizioni applicabili agli agenti temporanei del quadro amministrativo, nell’ambito del secondo contratto di assunzione. Il Tribunale ha del pari rilevato che, nell’ambito del primo contratto di assunzione, era in circostanze irregolari, con riguardo alla regolamentazione pertinente, che il ricorrente era stato inquadrato secondo le disposizioni applicabili agli agenti temporanei dei quadri scientifico o tecnico (v. punto 73 supra). Occorre aggiungere che, in tali circostanze, l’AACC avrebbe commesso un atto illegittimo assumendo il ricorrente nei quadri scientifico o tecnico, in base al secondo contratto di assunzione.

132    In tali circostanze, e senza che occorra ricorrere ai provvedimenti istruttori richiesti dal ricorrente, l’argomentazione che questi trae dall’asserita discriminazione che avrebbe subìto rispetto ad altri candidati assunti nei detti quadri scientifico o tecnico deve in ogni caso essere anch’esso respinto, fatte salve eventuali irregolarità di cui potrebbero a loro volta essere inficiate tali altre assunzioni.

133    Infatti, se tali altri candidati soddisfano, a differenza del ricorrente, le condizioni alle quali lo Statuto e il RAA subordinano l’assunzione dei funzionari o agenti dei quadri scientifico o tecnico, le loro situazioni fattuale e giuridica non sono quindi analoghe a quella del ricorrente, il quale non può pertanto invocare una violazione del principio di parità di trattamento rispetto ad esse. Secondo una costante giurisprudenza, infatti, tale principio richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., Racc. pag. I‑10423, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).

134    Se, al contrario, tali altri candidati si trovano esattamente nella stessa situazione fattuale e giuridica del ricorrente, come questi ha sostenuto all’udienza, nel senso che essi hanno partecipato come lui al procedimento di selezione nel settore B di cui al titolo II del bando di selezione e che essi sono incaricati, anche loro, della gestione amministrativa delle borse Marie Curie in un settore particolare, si dovrebbe, in tal caso, constatare che, a prima vista, queste persone appaiono essere state illegittimamente assunte dall’AACC nei quadri scientifico o tecnico. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenze della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15; 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14, e 14 marzo 2002, causa C‑340/98, Italia/Consiglio, Racc. pag. I‑2663, punti 87-93). Così, anche ammessa l’esattezza delle affermazioni formulate dal ricorrente all’udienza, quest’ultimo non può trarne vantaggio.

135    Occorre rigettare, per gli stessi motivi, l’argomentazione che il ricorrente sostiene di basare sul fatto che, nell’ambito delle assunzioni avvenute a seguito del bando di selezione, vari suoi colleghi sarebbero stati «confermati» come agenti temporanei nel grado che essi avevano prima di tale assunzione, mentre lui stesso sarebbe passato dal grado A 7 al grado B 5.

136    Anche il terzo motivo dev’essere quindi respinto.

137    Di conseguenza, il ricorso dev’essere dichiarato interamente infondato.

 Sulle spese

138    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.



Pirrung

Forwood

Papasavvas





Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 febbraio 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       A.W.H. Meij

Indice

Contesto normativo

Fatti della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

Nel merito

Sul primo motivo, relativo all’errore di valutazione commesso dall’AACC in sede di inquadramento nel grado del ricorrente e ad un difetto di motivazione al riguardo

Argomentazione principale delle parti

Giudizio del Tribunale

Argomentazione in subordine delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione della decisione di rigetto del reclamo, per quanto riguarda la valutazione delle condizioni di assunzione del ricorrente, e alla violazione dei principi generali di parità di trattamento e di buona amministrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese



* Lingua processuale: l'italiano.