Language of document : ECLI:EU:F:2012:182

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

11 dicembre 2012

Causa F‑107/11

Ioannis Ntouvas

contro

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Esercizio di valutazione 2010 – Domanda di annullamento del rapporto informativo»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Ntouvas chiede, in sostanza, l’annullamento del suo rapporto informativo per l’anno 2010.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla ECDC.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Agente contrattuale che non lavora più presso l’istituzione interessata – Non avvenuta divulgazione di detto rapporto a terzi – Conservazione dell’interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, art. 43; Regime applicabile agli altri agenti, art. 87)

2.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Progetto di rapporto informativo iniziale redatto dal valutatore e dal vidimatore e parere del comitato paritetico di valutazione – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Indipendentemente dalla sua utilità futura, il rapporto informativo di un agente contrattuale costituisce una prova scritta e formale della qualità del lavoro compiuto dall’interessato. Una siffatta valutazione non è meramente descrittiva dei compiti svolti durante il periodo interessato, ma implica in particolare una valutazione delle qualità di cui la persona valutata ha dato prova nell’espletamento della sua attività professionale. Pertanto, ciascun agente ha diritto a che il suo lavoro sia giudicato mediante una valutazione stabilita in modo giusto ed equo. Di conseguenza, conformemente al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, all’agente dev’essere riconosciuto il diritto di contestare un rapporto informativo che lo riguarda a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto.

In tal senso, la circostanza che un agente, dopo aver proposto un ricorso con il quale contesta un rapporto informativo, lasci l’istituzione interessata e che il suo rapporto informativo non sarà divulgato a terzi non è tale da fargli perdere l’interesse ad agire per contestare detto rapporto.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, N/Parlamento, F‑93/08, punti 46 et 47

2.      Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili nell’ambito di un ricorso di annullamento solamente i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine del procedimento stesso, con esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale. Pertanto, in materia di ricorsi di funzionari o agenti, gli atti preparatori di una decisione non sono lesivi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, poiché non costituiscono provvedimenti che, da un lato, producano effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo, e che, dall’altro, stabiliscano in modo definitivo la posizione dell’istituzione.

Al riguardo, quando l’elaborazione del rapporto informativo di un agente di un’agenzia europea avviene in diverse fasi al termine di un procedimento interno e diviene definitivo, in caso di contestazione del rapporto informativo iniziale, redatto dal valutatore e dal vidimatore, soltanto con decisione del direttore dell’agenzia interessata, previo parere del comitato paritetico di valutazione, soltanto il rapporto informativo definitivo redatto dal direttore costituisce un atto lesivo impugnabile. Per contro, il rapporto informativo iniziale redatto dal valutatore e dal vidimatore, come pure il parere del comitato paritetico di valutazione, costituiscono meri atti preparatori non lesivi della sfera giuridica dell’agente, e non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, di modo tale che le conclusioni relative a tali atti sono irricevibili.

(v. punti 42-44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 settembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlamento, T‑57/92 e T‑75/92, punto 36, e giurisprudenza citata; 6 febbraio 2007, Wunenburger/Commissione, T‑246/04 e T‑71/05, punto 42, e giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, N/Parlamento, F‑71/08, punti da 27 a 30

3.      Non spetta al Tribunale della funzione pubblica sostituire la sua valutazione a quella delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona valutata, poiché le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari e agenti. Pertanto, salvo il caso di errori di fatto, di errori manifesti di valutazione o di sviamento di potere, non spetta al Tribunale controllare la fondatezza della valutazione formulata dall’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario o di un agente, quando essa implica giudizi di valore complessi i quali, per loro stessa natura, non si prestano a verifiche oggettive.

(v. punto 78)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, Cwik/Commissione, T‑96/04, punto 41, e giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: 13 settembre 2011, Nastvogel/Consiglio, F‑4/10, punto 32