Language of document : ECLI:EU:T:2019:42

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

31 gennaio 2019 (*)

«Disegno o modello comunitario – Disegno o modello comunitario registrato – Assenza di domanda di rinnovo – Cancellazione del modello alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Presupposti cumulativi – Dovere di diligenza – Delega di potere – Perdita di un diritto»

Nella causa T‑604/17,

Thun SpA, con sede in Bolzano (Italia), rappresentata da B. Giordano, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2017 (procedimento R 1680/2016-3), relativo a una richiesta di restitutio in integrum,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise e R. da Silva Passos, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2017,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2017,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        A seguito di una domanda depositata dalla Thun SpA, ricorrente, in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) registrava, il 28 aprile 2005, con il numero 336805-0059, una statuetta a forma di pesce come disegno o modello comunitario (in prosieguo: il «modello controverso»).

2        Il 30 settembre 2014 l’EUIPO comunicava alla ricorrente che il termine di validità del modello controverso scadeva il 28 aprile 2015 e che era possibile rinnovare la sua registrazione.

3        Il 17 novembre 2015 l’EUIPO informava la ricorrente che, poiché non era stato richiesto il rinnovo entro il termine richiesto, la registrazione del modello controverso era scaduta.

4        Il 15 gennaio 2016 la ricorrente, sul fondamento dell’articolo 67 del regolamento n. 6/2002, presentava all’EUIPO una richiesta di restitutio in integrum.

5        Con decisione del 7 luglio 2016, l’EUIPO respingeva tale richiesta per il motivo che la ricorrente e il suo rappresentante professionale dinanzi all’EUIPO (in prosieguo: il «rappresentante della ricorrente») non avevano usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

6        Il 6 settembre 2016 la ricorrente presentava ricorso di annullamento avverso detta decisione.

7        Con decisione del 9 giugno 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva tale ricorso, non ritenendo soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 67 del regolamento n. 6/2002, poiché il rappresentante della ricorrente non aveva usato la diligenza richiesta dalle circostanze. Essa considerava, in sostanza, che il dovere di diligenza incombesse, nel caso di specie, al rappresentante della ricorrente e che quest’ultimo avrebbe dovuto richiedere all’agenzia incaricata del pagamento della tassa per il rinnovo di vari disegni o modelli comunitari della ricorrente l’identificazione individuale, nella corrispondenza che essa gli inviava, dei diversi disegni o modelli comunitari di cui trattasi, il che gli avrebbe consentito di rilevare e di correggere un errore di numerazione inizialmente commesso da detto rappresentante.

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        accogliere la richiesta di restitutio in integrum;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

9        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

10      Va ricordato, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato o ogni altra parte di un procedimento dinanzi all’EUIPO che, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell’EUIPO è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se a norma di detto regolamento l’inosservanza ha avuto per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.

11      Da tale disposizione emerge che la restitutio in integrum è subordinata a due condizioni: la prima è che la parte abbia agito con tutta la diligenza richiesta dalle circostanze e, la seconda, che l’inosservanza della parte abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso [sentenza del 23 febbraio 2016, Pirelli Tyre/UAMI (Battistrada di pneumatici e a.), da T‑279/15 a T‑282/15, non pubblicata, EU:T:2016:92, punto 15; v. anche, per analogia, sentenza del 13 maggio 2009, Aurelia Finance/UAMI (AURELIA), T‑136/08, EU:T:2009:155, punto 13 e giurisprudenza ivi citata].

12      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, il primo, vertente sul fatto che essa, nel caso di specie, avrebbe usato diligenza sufficiente e sulla contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, il secondo, riguardante l’assenza di un difetto di diligenza da parte del rappresentante della ricorrente e, il terzo, relativo all’esistenza di un danno grave e irreparabile che essa avrebbe subito a causa del mancato rinnovo della registrazione del modello controverso.

13      L’EUIPO chiede il rigetto dei tre motivi invocati dalla ricorrente.

14      Occorre esaminare in ordine successivo ciascuno dei tre motivi dedotti dalla ricorrente.

 Sul motivo attinente alla diligenza sufficiente della ricorrente e alla contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata

15      Occorre rilevare che la ricorrente mira, con il presente motivo, a contestare sia la fondatezza della decisione impugnata sia la sua motivazione.

16      Anzitutto, riguardo alla fondatezza della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che la prima condizione indicata al punto 11 della presente sentenza è soddisfatta. Invero, a suo parere, l’utilizzo, all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, della congiunzione «o» tra la dicitura «il titolare del disegno o modello comunitario registrato» e la menzione «ogni altra parte di un procedimento dinanzi all’EUIPO» consentirebbe di ritenere che sia sufficiente che il titolare del disegno o modello abbia usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze affinché sia soddisfatta la prima condizione indicata al punto 11 supra.

17      Tuttavia, tale utilizzo della congiunzione «o» all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non ha il significato attribuitogli dalla ricorrente. Esso indica solamente che può usufruire della restitutio in integrum ogni parte del procedimento dinanzi all’EUIPO, a prescindere dal fatto che questa sia o meno il titolare del disegno o modello comunitario registrato di cui trattasi. In altri termini, l’utilizzo della congiunzione «o» non implica che la diligenza da parte del solo titolare del disegno o modello comunitario registrato in questione consenta di ritenere soddisfatta la prima condizione menzionata al punto 11 della presente sentenza.

18      Inoltre, per quanto concerne, come nel caso di specie, una richiesta di restitutio in integrum presentata dal titolare di un disegno o modello comunitario registrato, dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 risulta che il dovere di diligenza ivi menzionato incombe innanzitutto a tale titolare. Di conseguenza, se il titolare delega i compiti amministrativi relativi al rinnovo di un disegno o modello comunitario, egli deve aver cura che la persona scelta presenti le garanzie necessarie da cui possa presumersi una corretta esecuzione di detti compiti (sentenza del 23 febbraio 2016, Battistrada di pneumatici e a., da T‑279/15 a T‑282/15, non pubblicata, EU:T:2016:92, punto 17; v. anche, per analogia, sentenza del 13 maggio 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, punto 14).

19      Si deve considerare che, in ragione della delega di questi compiti, la persona scelta, al pari del titolare, è sottoposta a detto dovere di diligenza. Infatti, dato che quest’ultima agisce in nome e per conto del titolare, i suoi atti devono essere considerati come se fossero quelli del titolare (sentenza del 23 febbraio 2016, Battistrada di pneumatici e a., da T‑279/15 a T‑282/15, non pubblicata, EU:T:2016:92, punto 18; v. anche, per analogia, sentenza del 13 maggio 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, punto 15).

20      Pertanto, occorre rilevare che, nel caso di specie, il dovere di diligenza di cui all’articolo 67 del regolamento n. 6/2002 incombeva, in linea di principio e in primo luogo, al rappresentante della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2016, Battistrada di pneumatici e a., da T‑279/15 a T‑282/15, non pubblicata, EU:T:2016:92, punto 19).

21      Di conseguenza, chiarire se la ricorrente stessa abbia usato tutta la diligenza richiesta per porre rimedio agli errori del suo rappresentante non è una questione pertinente dal punto di vista della legittimità della decisione impugnata, cosicché gli argomenti della ricorrente presentati al riguardo devono essere respinti come inconferenti (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2016, Battistrada di pneumatici e a., da T‑279/15 a T‑282/15, non pubblicata, EU:T:2016:92, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha motivato la propria decisione adducendo che il rappresentante della ricorrente, al quale quest’ultima aveva delegato i compiti amministrativi relativi al rinnovo dei suoi disegni o modelli comunitari, non aveva usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

23      Tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 18 a 21 della presente sentenza, occorre rilevare che già questo solo motivo consentiva alla commissione di ricorso di concludere che la prima condizione menzionata al punto 11 supra non era soddisfatta, senza che il riconoscimento, da parte della commissione di ricorso, del fatto che la ricorrente, dal canto suo, aveva usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (v. punti 26 e 27 infra) possa rimettere in discussione siffatta conclusione.

24      Pertanto, il presente motivo dev’essere respinto nella parte relativa alla fondatezza della decisione impugnata.

25      Per quanto concerne, poi, la motivazione della decisione impugnata, essa, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è incoerente.

26      Infatti, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 18 a 21 della presente sentenza, il riconoscimento da parte della commissione di ricorso del fatto che la ricorrente aveva, da parte sua, usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze non è in contraddizione con la conclusione secondo cui la prima condizione menzionata al punto 11 supra non era soddisfatta.

27      Inoltre, va rilevato che la commissione di ricorso ha operato una chiara distinzione tra il dovere di diligenza della ricorrente «nell’ambito di sua competenza – che era quello di impartire istruzioni tempestive e corrette al [suo rappresentante]» (punto 19 della decisione impugnata) e il dovere di diligenza imposto al suo rappresentante (punto 20 della decisione impugnata).

28      Pertanto, il presente motivo va respinto anche nella parte relativa alla motivazione della decisione impugnata.

 Sul motivo riguardante l’assenza di un difetto di diligenza da parte del rappresentante della ricorrente

29      Occorre rilevare che la ricorrente mira, con il presente motivo, a contestare sia la fondatezza della decisione impugnata sia la sua motivazione.

30      In primo luogo, riguardo alla fondatezza della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che il suo rappresentante ha usato una diligenza sufficiente.

31      Va ricordato, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza, l’espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», che figura all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, richiede la creazione di un sistema di controllo e di sorveglianza interna dei termini che esclude generalmente il mancato involontario rispetto di questi ultimi. Ne consegue che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all’esperienza possono determinare una restitutio in integrum [v., per analogia, sentenze del 13 maggio 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, punto 26; del 16 giugno 2015, H.P. Gauff Ingenieure/UAMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T‑585/13, non pubblicata, EU:T:2015:386, punto 24, e del 26 settembre 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (widiba), T‑84/16, non pubblicata, EU:T:2017:661, punto 29].

32      Tale approccio del Tribunale è stato avallato dalla Corte nell’ordinanza del 17 maggio 2018, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba/EUIPO (C‑685/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:331, punti 9 e 12).

33      Inoltre, le condizioni d’applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 devono essere interpretate restrittivamente. Il rispetto dei termini, infatti, è d’ordine pubblico e la restitutio in integrum di una registrazione successivamente alla sua scadenza è idonea a pregiudicare la certezza del diritto [v., per analogia, sentenze del 19 settembre 2012, Video Research USA/UAMI (VR), T‑267/11, EU:T:2012:446, punto 35, e del 16 giugno 2015, Gauff JBG Ingenieure, T‑585/13, non pubblicata, EU:T:2015:386, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

34      Dopo aver rilevato che la nozione di «diligenza» era stata attenuata in Italia sotto l’influenza del testo adottato in materia dal diritto dell’Unione europea, la ricorrente afferma che «è difficile quindi capire come» a livello europeo si possa aver adottato un’interpretazione rigida di tale nozione. Essa precisa che un’interpretazione del genere vanifica la possibilità di ottenere il beneficio della restitutio in integrum.

35      Gli argomenti della ricorrente relativi alla corretta interpretazione della nozione di «diligenza», che sono tratti dal testo stesso dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e dall’interpretazione che sarebbe data, in una relazione illustrativa del codice italiano della proprietà industriale, ad una disposizione di tale codice avente una formulazione identica a detta disposizione non possono indurre il Tribunale a discostarsi dalla giurisprudenza consolidata richiamata ai punti da 31 a 33 della presente sentenza.

36      Si deve precisare, al riguardo, che il regime del diritto dei disegni e dei modelli comunitari rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale [sentenza del 9 febbraio 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Bicchieri), T‑16/16, EU:T:2017:68, punto 53].

37      Orbene, tanto dalla necessità di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di tale diritto la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11; v. anche sentenze del 27 settembre 2017, Nintendo, C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, la giurisprudenza consolidata richiamata ai punti da 31 a 33 della presente sentenza riguarda l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione che non contiene alcun rinvio al diritto nazionale degli Stati membri.

39      Inoltre, tale giurisprudenza non fa riferimento ad alcun rapporto giuridico che non costituisce una nozione di diritto dell’Unione e non rinvia ad alcuna situazione di fatto che dev’essere stabilita sulla base del diritto nazionale degli Stati membri (conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:215, punti 43 e 45).

40      È dunque alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 31 a 33 della presente sentenza che si deve valutare se la commissione di ricorso fosse nel giusto quando ha ritenuto che la prima condizione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (v. punto 11 supra) non fosse soddisfatta nel caso di specie.

41      Nel caso in esame, il rappresentante della ricorrente era stato incaricato di rinnovare la registrazione di quindici dei disegni o modelli comunitari di cui quest’ultima era titolare. A ciascuno di tali disegni o modelli corrispondeva un numero. Si trattava dei numeri «2, 4, 6, 9, 18, 20, 38, 57, 59, 65, 66, 67, 68, 69 e 81». Il rappresentante della ricorrente ha comunicato l’elenco dei quindici disegni o modelli comunitari all’agenzia che aveva incaricato del pagamento della tassa per il loro rinnovo. Esso ha ripetuto due volte il numero «9», attribuendo erroneamente questo numero, anziché il numero «59», al modello controverso. L’agenzia di cui trattasi non ha rilevato l’errore e ha trasmesso al rappresentante della ricorrente un documento riepilogativo contenente l’indicazione «15 modelli», senza accorgersi che il totale dei disegni o modelli comunitari da rinnovare era in realtà pari a quattordici. Secondo la ricorrente, detta agenzia si è resa conto del suo errore al momento di effettuare il pagamento della tassa di rinnovo e, pertanto, ha rinnovato solamente quattordici disegni o modelli comunitari. Tuttavia, essa non ha informato il rappresentante della ricorrente di tale omissione e gli ha per contro fatturato il rinnovo di «15 modelli». A parere della ricorrente, come essa ha rilevato nella propria richiesta di restitutio in integrum, il suo rappresentante è stato dunque informato di tale omissione solo il 17 novembre 2015, al momento in cui l’EUIPO le ha notificato la perdita dei diritti concernenti il modello controverso (v. punto 3 supra).

42      Per concludere che il rappresentante della ricorrente non aveva usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, la commissione di ricorso ha osservato, da un lato, che sia il resoconto dei rinnovi dei quindici disegni o modelli comunitari sia la fattura relativa a questi rinnovi, documenti che l’agenzia incaricata del pagamento della tassa di rinnovo aveva trasmesso al rappresentante della ricorrente, non contenevano l’elenco individuale dei disegni o modelli comunitari di cui trattasi, bensì un rinvio complessivo a «15 modelli» e, dall’altro, che il rappresentante della ricorrente non aveva richiesto tale elenco, che, solo, gli avrebbe permesso di assicurarsi che detta agenzia aveva rispettato le istruzioni impartitele (punti 24 e 26 della decisione impugnata).

43      Orbene, quest’ultima circostanza, non contestata dalla ricorrente, consentiva di concludere, come ha giustamente fatto la commissione di ricorso, che il rappresentante della ricorrente aveva rinunciato in due occasioni a mettersi nelle condizioni di esercitare un controllo sull’attività dell’agenzia che aveva incaricato del pagamento della tassa di rinnovo (punti 24 e 27 della decisione impugnata).

44      Inoltre, l’unico elemento preciso addotto dalla ricorrente per dimostrare, dinanzi al Tribunale, la diligenza del suo rappresentante non consente di rimettere in discussione la conclusione menzionata al punto precedente.

45      Infatti, la circostanza che l’agenzia incaricata del pagamento della tassa di rinnovo, sebbene avesse proceduto al rinnovo di soli quattordici disegni o modelli comunitari, abbia erroneamente indicato, nel resoconto dei rinnovi e nella relativa fattura, che erano stati rinnovati quindici disegni o modelli comunitari, non costituisce un evento eccezionale e, pertanto, imprevedibile in base all’esperienza. Il rappresentante della ricorrente doveva prevedere l’esistenza di siffatti errori e mettersi nelle condizioni di identificarli e di correggerli. Dato che esso non vi ha provveduto, la commissione di ricorso ha concluso correttamente che il dovere di diligenza richiesto dalle circostanze non era stato rispettato.

46      Anche ammesso che la ricorrente abbia inteso rinviare, al punto 25 del suo ricorso, ad altri argomenti che aveva presentato nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, tali argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili. Infatti, occorre ricordare che, benché il ricorso possa essere sostenuto ed integrato, riguardo a punti specifici, mediante rinvii ad estratti di documenti ad esso allegati, gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale. Gli allegati non possono servire pertanto a sviluppare un motivo spiegato in modo sommario nel ricorso, proponendo censure o argomenti non contenuti nel medesimo [sentenza del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/03, EU:T:2007:22, punto 167; v. anche sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 14 e giurisprudenza ivi citata]. Allo stesso modo, un ricorso, nei limiti in cui rinvia agli scritti depositati dinanzi all’EUIPO, è irricevibile laddove il rinvio complessivo che contiene non sia ricollegabile ai motivi e agli argomenti esposti rispettivamente nel ricorso stesso [sentenza del 22 giugno 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, punto 12; v. anche, in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Continental Wind Partners/UAMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non pubblicata, EU:T:2014:769, punti da 17 a 19].

47      Da quanto precede risulta che il presente motivo dev’essere respinto nella parte relativa alla fondatezza della decisione impugnata.

48      Ad abundantiam può essere aggiunto che, sebbene avesse esso stesso delegato determinati compiti amministrativi relativi al rinnovo dei disegni o modelli comunitari di cui trattasi, il rappresentante della ricorrente doveva anche assicurarsi che la persona scelta presentasse le garanzie necessarie atte a far presumere una corretta esecuzione di detti compiti. Si deve rilevare che, in ragione della delega di questi compiti, la persona scelta, al pari di detto rappresentante, è sottoposta al dovere di diligenza di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Infatti, dato che essa agisce in nome e per conto del rappresentante del titolare, i suoi atti devono essere considerati come se fossero quelli di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2012, VR, T‑267/11, EU:T:2012:446, punti 19 e 21).

49      Orbene, nel caso di specie, in considerazione degli errori commessi (v. punto 45 supra), l’agenzia alla quale il rappresentante della ricorrente ha delegato i compiti relativi al rinnovo dei disegni o modelli comunitari di cui trattasi non ha usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

50      Di conseguenza, occorre considerare che il rappresentante della ricorrente, tenuto conto anche degli errori commessi dall’agenzia cui aveva delegato i compiti amministrativi relativi al rinnovo dei disegni o modelli comunitari in questione, non ha usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

51      Le considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza confermano la conclusione secondo cui la prima condizione menzionata al punto 11 supra nel caso di specie non era soddisfatta.

52      Pertanto, il presente motivo, nella parte relativa alla fondatezza della decisione impugnata, deve essere, in ogni caso, respinto.

53      In secondo luogo, riguardo alla motivazione della decisione impugnata, occorre ricordare che non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione di ricorso ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [v. sentenza del 18 marzo 2015, Naazneen Investments/UAMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

54      Nel caso di specie, il ragionamento della commissione di ricorso quale esposto ai punti 42 e 43 della presente sentenza aveva consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali era stata adottata la sua decisione e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

55      Di conseguenza, la circostanza che la commissione di ricorso non abbia risposto all’insieme degli argomenti della ricorrente, in particolare a quelli relativi all’interpretazione che sarebbe data, in una relazione illustrativa del codice italiano della proprietà industriale, ad una disposizione di tale codice avente una formulazione identica a quella dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non consente di concludere che la decisione impugnata è insufficientemente motivata.

56      Da quanto precede risulta che il presente motivo dev’essere respinto anche nella parte relativa alla legittimità formale della decisione impugnata.

 Sul motivo attinente all’esistenza di un danno grave e irreparabile asseritamente subito dalla ricorrente

57      La ricorrente sostiene di aver subito un danno grave e irreparabile, il quale ha carattere sproporzionato se messo in relazione con il mancato rispetto del termine entro cui il modello controverso poteva essere rinnovato.

58      Va ricordato che la restitutio in integrum è subordinata a due condizioni: la prima è che la parte dinanzi all’EUIPO abbia agito con tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, la seconda è che l’inosservanza di tale parte abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso (v. punto 11 supra). È quindi sufficiente che una di tali condizioni non sia soddisfatta affinché una richiesta di restitutio in integrum sia respinta.

59      Orbene, come affermato al punto 45 della presente sentenza, la commissione di ricorso ha concluso giustamente che la prima condizione menzionata nel punto precedente non era soddisfatta, in quanto il dovere di diligenza richiesto dalle circostanze non è stato rispettato nel caso di specie.

60      Il carattere sproporzionato del danno invocato dalla ricorrente risulta dal mancato rinnovo del modello controverso e si ricollega quindi alla seconda condizione indicata al punto 58 supra. Poiché le condizioni per ottenere la restitutio in integrum sono cumulative, la circostanza, quand’anche fosse dimostrata, che il danno di cui trattasi sia sproporzionato non è idonea a consentire alla ricorrente di ottenere il beneficio della restitutio in integrum, non essendo soddisfatta la prima condizione menzionata al punto 58 della presente sentenza.

61      Di conseguenza, la commissione di ricorso, sulla base della sola conclusione di cui al punto 59 supra e, pertanto, senza pronunciarsi sulla seconda condizione indicata ai punti 11 e 58 della presente sentenza, poteva legittimamente respingere la richiesta di restitutio in integrum che le era stata presentata.

62      Poiché la commissione di ricorso non è tenuta a pronunciarsi sulla seconda condizione di cui ai punti 11 e 58 supra, un difetto di motivazione o una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, derivanti dal fatto che essa non si è pronunciata su questa seconda condizione, non possono essere proficuamente invocati [v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2016, Peri/EUIPO (Forma di un chiavistello per cassaforma), T‑656/14, non pubblicata, EU:T:2016:367, punto 29].

63      Alla luce di quanto precede risulta che il presente motivo deve essere respinto, così come il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

64      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:




1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Thun SpA è condannata alle spese.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

       S. Gervasoni


*      Lingua processuale: l’italiano.